Art. 17. Ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani sono aree del territorio rurale limitrofe al territorio urbanizzato, che svolgono funzioni ecosistemiche di rilevanza territoriale, anche in qualità di fasce ecotonali tra corso d'acqua e insediamento.

2. Gli ambiti periurbani individuati sono di seguito distinti per comune, in relazione agli specifici perimetri di territorio urbanizzato di cui all'art. 14:

  1. a. Comune di Castellina in Chianti, ambito periurbano di:
    1. I. Castellina in Chianti;
    2. II. Fonterutoli.
  2. b. Comune di Radda in Chianti, ambito periurbano di:
    1. I. Radda in Chianti - La Croce
    2. II. La Villa;
    3. III. Volpaia;
    4. IV. Lucarelli;
    5. V. Badiaccia a Montemuro;
    6. VI. Selvole.

3. Negli ambiti periurbani il P.S.I. persegue la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti tradizionali del paesaggio rurale ancora presenti, nonché il mantenimento e il potenziamento delle connessioni ecologiche e fruitive di rilevanza territoriale.

4. Al loro interno possono essere realizzati interventi compatibili con la salvaguardia e la valorizzazione di spazi aperti caratterizzati dalla forte prevalenza di superfici permeabili e di sistemazioni a verde, sia a carattere agricolo che ricreativo, nonché coerenti con la conservazione attiva del paesaggio.

5. In particolare, fatti salvi gli interventi licenziati con parere favorevole dalla Conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/2014, vi sono ammesse forme di utilizzazione utilmente integrabili con gli insediamenti urbani quali:

  1. a. orti sociali e agricoltura multifunzionale, anche a carattere amatoriale;
  2. b. aree verdi, con funzioni ambientali, formali e ricreative a prevalente carattere estensivo;
  3. c. sistemi di fruizione lenta del territorio.

6. Ulteriori funzioni, così come nuove infrastrutture di sosta e di collegamento, sono ammesse nell'ambito di piani, progetti e programmi di rilevanza territoriale, che garantiscano un approccio integrato finalizzato alla compatibilità idrogeologica, alla salvaguardia delle funzioni ecosistemiche, al contenimento e alla mitigazione della frantumazione ecologica, alla evoluzione coerente del paesaggio, alla fruizione sociale.

7. I P.O. verificheranno gli ambiti periurbani, adeguandoli localmente, se del caso, alla presenza di segni riconoscibili sul territorio, senza che ciò costituisca variante al P.S.I..