Art. 16. Nuclei rurali
1. Il P.S.I. riconosce la presenza di nuclei o insediamenti, costituiti da un gruppo di edifici contigui o vicini e caratterizzati da un impianto urbanistico costituitosi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, in cui la popolazione non mantiene necessariamente rapporti diretti con l'attività agricola produttiva.
2. Il P.S.I. riconosce ed individua, distinti per comune, i seguenti nuclei rurali:
- a. Comune di Castellina in Chianti
- I. Fioraie;
- II. Macie;
- III. Piazza di Sopra;
- IV. Caggio;
- V. Naccolone;
- VI. Cavallari;
- VII. Bagnaie;
- VIII. Poggiolo;
- IX. Villa Rosa;
- X. Casanuova Pietrafitta
- XI. Sommavilla.
- b. Comune di Radda in Chianti
- XII. La Sala;
- XIII. Poci.
3. Il P.S.I. persegue la salvaguardia e valorizzazione dei nuclei rurali, che svolgono insostituibili funzioni di presidio del territorio. A tal fine i P.O. perseguono:
- a. il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi:
- I. di trasformazione e di ampliamento;
- II. per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti;
- b. la salvaguardia del patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico al fine di garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità.