Art. 16. Nuclei rurali

1. Il P.S.I. riconosce la presenza di nuclei o insediamenti, costituiti da un gruppo di edifici contigui o vicini e caratterizzati da un impianto urbanistico costituitosi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, in cui la popolazione non mantiene necessariamente rapporti diretti con l'attività agricola produttiva.

2. Il P.S.I. riconosce ed individua, distinti per comune, i seguenti nuclei rurali:

  1. a. Comune di Castellina in Chianti
    1. I. Fioraie;
    2. II. Macie;
    3. III. Piazza di Sopra;
    4. IV. Caggio;
    5. V. Naccolone;
    6. VI. Cavallari;
    7. VII. Bagnaie;
    8. VIII. Poggiolo;
    9. IX. Villa Rosa;
    10. X. Casanuova Pietrafitta
    11. XI. Sommavilla.
  2. b. Comune di Radda in Chianti
    1. XII. La Sala;
    2. XIII. Poci.

3. Il P.S.I. persegue la salvaguardia e valorizzazione dei nuclei rurali, che svolgono insostituibili funzioni di presidio del territorio. A tal fine i P.O. perseguono:

  1. a. il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi:
    1. I. di trasformazione e di ampliamento;
    2. II. per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti;
  2. b. la salvaguardia del patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico al fine di garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità.