Art. 12. Disciplina generale

1. Il P.S.I. individua con apposito segno grafico negli elaborati cartografici STA_6 - Individuazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale in scala 1:25.000 e 1:10.000:

  1. a. il territorio urbanizzato in cui sono distinti:
    • - aree interne al perimetro del territorio urbanizzato riferibili all'art.4, c. 4 della L.R. 65/2014 (potenziali aree di riqualificazione e rigenerazione);
    • - edificato fondativo storicizzato.
  2. b. il territorio rurale distinto in:
    • - centri e nuclei storici e relativi ambiti di pertinenza;
    • - nuclei rurali;
    • - ambiti periurbani;
    • - pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14).

2. In caso di discordanza, le rappresentazioni dell'elaborato STA_6 - Individuazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale in scala 1:10.000 prevalgono su quelle in scala 1:25.000.

3. Il P.O. dovrà disciplinare gli interventi per l'installazione di impianti fotovoltaici e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, assicurando il rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche che caratterizzano il territorio, secondo i seguenti indirizzi:

  1. a. nei tessuti TS1 - Tessuto storico compatto, nei nuclei storici, nelle pertinenze dei beni storico architettonici di cui all'art. 18 e nelle aree individuate dal piano con ruolo alto e molto alto nella visibilità, il P.O. non potrà ammettere la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra e sulle coperture degli edifici, e dovrà prevedere che i progetti ammissibili siano sottoposti ad un passaggio consultivo dalla commissione paesaggistica, fermi restando gli obblighi di legge per i beni sottoposti a tutela del D.Lgs. 42/2004;
  2. b. negli ambiti di cui alla disciplina del Titolo III il P.O. dovrà prevedere che i progetti ammissibili siano sottoposti ad un passaggio consultivo dalla commissione paesaggistica, fermi restando gli obblighi di legge per i beni sottoposti a tutela del D.Lgs. 42/2004;
  3. c. nei tessuti TPS1 - Tessuto delle urbanizzazioni contemporanee a proliferazione produttiva e TS3 - Tessuto degli edifici specialistici e dei servizi pubblici locali il P.O. dovrà prevedere la trasformazione delle suddette aree in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione di energie rinnovabili, e dovrà ammettere la realizzazione degli impianti fotovoltaici incentivando e perseguendo la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

4. Il P.O. a seguito di ulteriore approfondimento e del riconoscimento puntuale dei valori del patrimonio edilizio esistente dovrà elaborare una normativa specifica finalizzata a prevedere che:

  1. a. negli insediamenti e nei complessi edilizi di valore storico e paesaggistico l'installazione sia integrata nella copertura degli edifici adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica;
  2. a. negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi da quelli di cui alla lettera a) l'installazione si avvalga di tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione architettonica ottimale, ovvero gli elementi del nuovo impianto dovranno essere complanari alla copertura esistente;
  3. b. ove l'installazione sia prevista a terra, siano adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nell'edificato circostante, nonché ad armonizzarne l'impatto visivo col contesto paesaggistico di riferimento;
  4. c. dovranno comunque essere garantite le prospettive ed i coni ottici limitrofi significativi.

5. In attesa degli approfondimenti di dettaglio del P.O. che permettano l'inserimento di detti impianti, in modo compatibile con i valori del patrimonio edilizio esistente e della normativa di settore sono vietate le istallazioni di impianti per la produzione di energia rinnovabile sui tetti degli edifici e la istallazione a terra per impianti superiori a 10 Kwh.

6. In riferimento ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 199/2021 e il PAER della Regione Toscana, troveranno altresì applicazione le salvaguardie di cui agli artt. 59 e 60.