Art. 7. Disciplina generale
1. Le invarianti strutturali comprendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale di cui all'art.6.
2. L'individuazione delle invarianti strutturali, fatte salve diverse disposizioni della presente disciplina, non costituisce un vincolo di non modificabilità delle strutture territoriali riconosciute nel presente titolo, ma il riferimento per definire le condizioni di trasformabilità.
3. Il riconoscimento delle invarianti strutturali e la loro disciplina sono identificati negli artt. 8-11 attraverso:
- a. la rappresentazione dei caratteri che qualificano gli elementi e le relazioni costitutive di ciascuna invariante;
- b. l'individuazione dei principi generativi e delle regole che ne hanno consentito la riproduzione nel tempo;
- c. la valutazione dello stato di conservazione dell'invariante, la definizione degli obiettivi e delle azioni per mitigare o superare le criticità e per valorizzare le potenzialità d'uso e prestazionali.