Art. 5. Disciplina generale

1. La Regione promuove e garantisce la riproduzione del patrimonio territoriale in quanto bene comune costitutivo dell'identità collettiva regionale. Il patrimonio territoriale è l'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità.

2. Il patrimonio territoriale di cui al comma 1, è riferito all'intero territorio dei comuni di Castellina in Chianti e di Radda in Chianti ed è costituito da:

  1. a. la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
  2. b. la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
  3. c. la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici;
  4. d. la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale.

3. Il patrimonio territoriale come definito al comma 2 comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito indicato come "Codice", e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del Codice.

4. Le componenti delle strutture di cui al comma 2, e le relative risorse non possono essere ridotte in modo irreversibile. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere considerate in base ad un bilancio complessivo degli effetti su tutte le componenti.

5. I caratteri specifici, i principi generativi e le regole di riferimento per definire le condizioni di trasformabilità del patrimonio territoriale di cui al comma 2 al fine di assicurarne la permanenza sono identificati dalle strutture e dalle rispettive componenti negli elaborati cartografici STA_1, STA_2, STA_3, STA_4 in scala 1:25.000 e 1:10.000 e sono individuati al Capo III delle presenti norme.

6. Le strutture e le rispettive componenti sono analizzate in Relazione generale (elaborato REL_GEN - Relazione generale).

7. L'elaborato STA_5 - Patrimonio territoriale rappresenta il livello di imbricamento tra la collezione delle soluzioni che si sono prodotte nel tempo per la gestione corretta e il mantenimento dei caratteri identitari del territorio. Il loro dispiegamento permette la conservazione dei quadri paesistici presenti. Il loro aggiornamento dovuto al confronto più attento con la caratterizzazione morfologico-ecologico-funzionali di un ambiente mutante può sempre portare, previa dimostrazione, alla loro evoluzione e al loro miglioramento in un quadro evolutivo di equilibri più stabili.