Art. 5 Articolazione del Piano Operativo in relazione al Piano Strutturale Intercomunale

1. Il Piano Operativo disciplina le trasformazioni del territorio comunale in coerenza con i contenuti statutari e strategici del Piano Strutturale Intercomunale approvato con DCC n. 40 del 15/12/2023 ai sensi dell'art. 93 della L.R. 65/14 e conformato al PIT-PPR con le procedure di cui all'art. 21 della relativa Disciplina di Piano.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il Piano Strutturale Intercomunale e nel rispetto della L.R. 65/14, individua:

  • - il territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 65/14;
  • - le ipotesi di trasformazione al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportano impegno di suolo non edificato subordinate a Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/14;
  • - i nuclei rurali ai sensi dell'art. 65 della L.R. 65/14;
  • - i nuclei storici ed i relativi ambiti di pertinenza ai sensi dell'art. 66 della L.R. 65/14;
  • - gli ambiti periurbani ai sensi dell'art. 67 della L.R. 65/14;
  • - le pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici ai sensi del P.T.C.P. (artt. 13.13 e 13.14);
  • - il patrimonio territoriale con le relative Invarianti Strutturali.

Art. 6 Patrimonio Territoriale ed Invarianti Strutturali

1. Il Piano Strutturale Intercomunale individua il Patrimonio Territoriale in relazione all'articolazione di cui all'Art. 3 comma 2 della L.R. 65/14, in coerenza e in riferimento ai contenuti ed alle indicazioni del Piano d'Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con DCR 37/2015. Il Patrimonio Territoriale è così articolato:

  • - la struttura idro-geomorfologica, di cui al successivo art. 17, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
  • - la struttura ecosistemica, di cui al successivo art. 18, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
  • - la struttura insediativa, di cui al successivo art. 19, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici;
  • - la struttura agro-forestale, di cui al successivo art. 27, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale.

Il patrimonio territoriale come definito al comma 1 comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito indicato come "Codice", e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del Codice.

2. In coerenza con l'art. 4 della L.R.65/14, il Piano Strutturale Intercomunale associa ad ogni componente del patrimonio territoriale, di cui al precedente comma, le relative Invarianti Strutturali, intese come i caratteri specifici, i principi generativi ed il sistema di regole rivolte ad assicurare la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale, con particolare riferimento a:

  1. a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;
  2. b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale;
  3. c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza.

L'individuazione delle invarianti strutturali riguarda l'intero territorio comprese le sue parti degradate. Le invarianti strutturali non corrispondono necessariamente a un vincolo di non modificabilità del bene, ma sono rivolte a definirne le condizioni di trasformabilità per la tutela e la valorizzazione (invarianti prestazionali).

3. La disciplina relativa alle componenti del patrimonio territoriale ed alle relative invarianti è contenuta ai Titoli IV e V delle presenti norme.

4. La disciplina dei Beni Paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 è contenuta al Titolo IV Capo VI delle presenti norme.

Art. 7 Unità Territoriali Organiche Elementari

1. Il Piano Strutturale Intercomunale definisce la strategia dello sviluppo sostenibile attraverso l'individuazione di specifiche UTOE (Unità Territoriali Organiche Elementari), corrispondenti ad ambiti riconoscibili del territorio comunale, caratterizzati da omogeneità morfologica, insediativa, paesaggistica, all'interno dei quali deve essere assicurata un'equilibrata distribuzione delle dotazioni di standard e servizi necessarie a garantire la qualità socio-territoriale. Gli indirizzi e le azioni previste nelle UTOE nonché il relativo dimensionamento delle funzioni e dei servizi, costituiscono, unitamente alle indicazioni programmatiche di cui all'elaborato ATL_Atlante delle UTOE, la componente di strategia territoriale del Piano Strutturale Intercomunale, a cui il PO deve conformarsi.

2. Il Piano Strutturale Intercomunale individua per il territorio del Comune di Radda in Chianti le seguenti UTOE:

  • - UTOE 1 - I rilievi ripidi delle arenarie della Val di Pesa
  • - UTOE 2 - Le colline drenanti calcaree - Sub-UTOE 2b - della Valle dell'Arbia

Per ogni UTOE il PSI detta obiettivi ed azioni specifiche, dimensionamento massimo delle trasformazioni, standard urbanistici nonché i riferimenti statutari e le condizioni alle trasformazioni derivanti dalle analisi ambientali.

Art. 8 Dimensionamento del PO

1. Il Piano Operativo, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Strutturale Intercomunale, definisce il dimensionamento delle previsioni relative al quadro strategico quinquennale di cui all'art. 95 comma 8 della L.R. 65/14.

2. In coerenza con l'art. 5 del DPGR 32/R/2017, il bilancio delle trasformazioni rispetto al dimensionamento di P.S. viene effettuato all'interno del territorio urbanizzato in rapporto alle previsioni di trasformazione di nuova edificazione e di trasformazione urbana sul patrimonio edilizio esistente da realizzarsi attraverso Piani Attuativi, Puc e interventi di rigenerazione urbana ai sensi art. 125 L.R. 65/14.
Le previsioni all'esterno del territorio urbanizzato introdotte attraverso la conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 L.R. 65/14 sono computate separatamente rispetto alle dimensioni massime sostenibili di PS.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione Comunale effettua il monitoraggio degli interventi di trasformazione, dando atto in sede di approvazione degli stessi della loro coerenza con il dimensionamento complessivo di PO tenendo conto della specifica articolazione territoriale e funzionale. In tale monitoraggio dovranno essere computati anche gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 3 lettera d) dell'art. 95 L.R. 65/14.

4. Attraverso gli atti di monitoraggio di cui all'art. 2 delle presenti Norme, l'Amministrazione Comunale evidenzia il saldo residuo rispetto al dimensionamento quinquennale disponibile e l'eventuale necessità di procedere a varianti agli strumenti di pianificazione, fermo restando il rispetto del dimensionamento massimo sostenibile di Piano Strutturale Intercomunale.

5. Gli interventi previsti da Piani Attuativi convenzionati precedentemente all'adozione del presente PO, così come i PdC convenzionati precedentemente all'adozione del presente PO si attuano nel rispetto dei parametri urbanistici definiti dagli stessi Piani Attuativi, entro il termine di validità dei Piani Attuativi/ convenzioni.

6. il Piano Operativo, nel rispetto della disciplina del PSI, riserva per gli interventi soggetti a Piano attuativo, comunque denominati, una quota da destinarsi a edilizia residenziale sociale come previsto all'art. 63 della LR 65/2014, in misura non inferiore al 30% della SE prevista per la nuova edificazione e del 15% della SE prevista nel riuso per interventi non inferiori a mq. 500 totali. Il Piano Operativo disciplina gli interventi per la realizzazione di edilizia sociale all'art. 51 delle presenti norme.

7. Il PO, in conformità al Piano Strutturale Intercomunale, non prevede la realizzazione di grandi strutture di vendita ai sensi L.R. 62/18 nel territorio comunale. In funzione delle caratteristiche del tessuto insediativo e della rete infrastrutturale, all'esterno del territorio urbanizzato non sono ammesse nuove medie strutture di vendita, mentre nel territorio urbanizzato sono ammesse nuove medie strutture di vendita fino alla superficie massima di mq. 400, nel rispetto delle destinazioni di zona.

8. Sono riportate di seguito le tabelle riepilogative delle trasformazioni previste, ed il relativo raffronto con le previsioni di Piano Strutturale Intercomunale. Si evidenzia che per l'UTOE 2a il PO non individua previsioni da computare nel dimensionamento di PS ai sensi dell'art. 5 del DPGR 32/R/2017.

PIANO OPERATIVO - PREVISIONI QUINQUENNALI PER UTOE - Riepilogo UTOE 11

PREVISIONI INTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO

UTOE 1 residenziale industriale - artigianale commerciale direzionale e di servizio turistico ricettivo
Comparto nuova ed. riuso nuova ed. riuso nuova ed. riuso nuova ed. riuso nuova ed. riuso
R 1 800
V 1 4500
V 2 150 350
TOTALE 4650 350 800

PREVISIONI ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO

UTOE 1 residenziale industriale - artigianale commerciale direzionale e di servizio turistico ricettivo
Polarità nuova ed. riuso nuova ed. riuso nuova ed. riuso nuova ed. riuso nuova ed. riuso
C1_ampliamento produttivo 500
P1_Campomaggio 800
P2_Mulino Radda 1000
TOTALE 0 0 500 800 1000

RAFFRONTO PSI -PO PER UTOE E CATEGORIE FUNZIONALI

UTOE 1 I rilievi ripidi delle arenarie della Val di Pesa RESIDENZIALE (mq) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (mq) COMMERCIALE (mq) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (mq) TURISTICO RICETTIVO (mq)
PSI PO Ab. Previsti* PSI PO PSI PO PSI PO PSI PO
nuovo riuso nuovo riuso PSI PO nuovo riuso nuovo riuso nuovo riuso nuovo riuso nuovo riuso nuovo riuso nuovo riuso nuovo riuso
Radda in Chianti 6200 260 190 800 1500 700 200 800 500 800 800 800
La Villa 4650 137 350
Volpaia
Selvole
Lucarelli
La Croce
TOTALE 6200 260 4650 0 190 137 800 1500 350 0 700 200 0 0 800 500 800 0 800 800 0 0