Art. 50 Standard urbanistici, infrastrutture e servizi di interesse pubblico
1. In coerenza con il disposto della L.R. 65/14, il Piano Operativo individua con specifica simbologia le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché le infrastrutture di interesse pubblico da realizzare sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla approvazione del P.O. ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/14.
Il Piano Operativo, attraverso la disciplina degli interventi di trasformazione di cui al presente Titolo, assicura la realizzazione dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l'efficienza e la qualità degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al D.M. 1444/1968 e delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 4 del PSI, che assume come parametro minimo di riferimento una dotazione pari a 24 mq/ab, così articolata:
- a. verde pubblico: 12 mq/ab
- b. parcheggi pubblici: 5 mq/ab
- c. istruzione: 4,5 mq/ab
- d. attrezzature collettive: 2,5 mq/ab.
Gli interventi di cui all'art. 45 comma 13 delle presenti norme sono subordinati al soddisfacimento delle dotazioni di standard urbanistici nella misura stabilita dalle schede norma di cui all'Allegato III e comunque, ove non precisato, in misura non inferiore a quella sopra stabilita per la destinazione residenziale, ed a quella stabilita dal D.M. 1444/68 per le destinazioni non residenziali.
2. Il PO individua il seguente comparto destinato a servizi pubblici e/o di interesse pubblico, per i quali è predisposta una specifica Scheda Norma di cui all'Allegato III delle NTA:
- a. R1- Servizi di interesse pubblico (scuola e servizi)
3. Il Piano Operativo individua il sistema delle infrastrutture per l'organizzazione della sosta, costituito dalla rete dei parcheggi pubblici e privati esistenti e di programma. Del sistema di cui al presente comma costituiscono parte integrante anche i parcheggi pertinenziali a servizio della residenza o di attività a carattere turistico ricettivo, produttivo e commerciale, anche se non specificamente evidenziati negli elaborati di PO.
4. Il PO prevede la realizzazione delle seguenti aree a parcheggio pubblico:
- - Area parcheggio, loc. Palagio
- - Area parcheggio, loc. Volpaia - Area parcheggio, loc. Radda
- - Area parcheggio, loc. Selvole
La realizzazione di tali previsioni, mediante interventi di iniziativa pubblica o privata convenzionata, è disciplinata attraverso le Schede Norma di cui all'Allegato III delle NTA.
5. La dotazione di parcheggi privati pertinenziali in relazione alle diverse funzioni e fatte salve specifiche disposizioni relative a particolari ambiti e/o comparti urbanistici, dovrà essere garantita negli interventi di nuova costruzione, frazionamento, sostituzione edilizia ed ampliamento volumetrico, nel rispetto delle dotazioni di cui all' art. 41 sexies della L. 1150/42, 1 mq ogni 10 mc) e comunque, superiori, delle seguenti superfici minime:
- - Residenziale: almeno due stalli per ogni alloggio con superficie maggiore di 50 mq, con specifico vincolo di destinazione, con esclusione delle zone A.
- - Commerciale al dettaglio: deve essere rispettata la dotazione di parcheggi pertinenziali e di relazione prevista dalla L.R. 62/18 e dalla normativa vigente. Per gli esercizi di vicinato all'interno dei centri urbani, in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 28, lettere b) e c) del D.P.G.R. 15/R/2009, non sono richieste superfici destinate alla sosta di relazione, ad eccezione comunque delle attività di cui al punto successivo.
- - Attività di somministrazione alimenti e bevande: in aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di superficie utile superiore a 300 mq devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita.
- - Direzionale e di servizio:mq 1 ogni 3 mq di SE salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività esercitata.
- - Attività turistico ricettive: mq 1 ogni 3 mq di SE con dotazione minima di un posto auto effettivo per ogni camera, salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività esercitata.
Le superfici minime sopra indicate dovranno sempre essere sempre arrotondate per eccesso secondo moduli di 12,5 mq (stalli singoli escluso spazi di manovra). - - Attività artigianali: quantità previste dall'art. 41 sexies della L. 1150/42, computato con riferimento al parametro del volume virtuale (Vv).
I parcheggi dovranno far parte di un progetto che riconsideri i rapporti con il tessuto e/o con il contesto paesaggistico. Il progetto dovrà sviluppare inoltre le sistemazioni a verde e le relative eventuali piantumazioni, nonché le dotazioni impiantistiche e di arredo. Al fine di una valutazione per il corretto inserimento sarà opportuno evidenziare il rispetto e la valorizzazione delle relazioni storiche, visive e percettive. In tutti i parcheggi di nuova realizzazione è comunque prescritto il mantenimento delle alberature di alto fusto esistenti ove presenti, e la nuova piantumazione laddove queste siano assenti. Nei contesti con valenza agricola i parcheggi dovranno essere realizzati con pavimentazioni permeabili e non alterare la connotazione ambientale del contesto, ma costituire progetto di integrazione paesaggistica.
La destinazione d'uso di parcheggio pertinenziale deve essere oggetto di atto pubblico di vincolo da trascrivere nei registri immobiliari, a cura e spese dei privati proprietari, nei casi previsti dalla L. 122/89. Qualora non sia possibile reperire la dotazione minima di parcheggi all'interno del lotto di intervento, è ammessa la realizzazione di tali superfici in un ambito funzionalmente collegato, anche attraverso accordi tra privati. Valgono inoltre le disposizioni di cui alla L. 122/89 e s.m.i.
Art. 51 Edilizia residenziale sociale
1. Ai fini del presente articolo, è considerata residenza sociale qualsiasi intervento di realizzazione/recupero di edilizia a destinazione residenziale finalizzato:
- - alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- - alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008;
- - a pratiche di affitto convenzionato, ovvero alla messa a disposizione da parte dell'operatore di alloggi a canone contenuto e predeterminato a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
- - a pratiche di vendita convenzionata, ovvero alla realizzazione e vendita da parte dell'operatore a prezzo contenuto e predeterminato a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
- - a pratiche di autocostruzione assistita, ovvero ad un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all'interno di un processo organizzato e guidato secondo un disciplinare approvato dall'Amministrazione Comunale;
- - a pratiche anche diverse da quelle sopra elencate, comunque suscettibili di offrire risposta alle esigenze abitative di soggetti sociali deboli e/o svantaggiati.
2. Ai sensi dell'art. 63 della L.R. 65/14, l'alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità di cui ai commi b) e c) del comma 3 del citato art. 63.
3. L'A.C., nel rispetto del dimensionamento complessivo di P.S.I, può prevedere, mediante accordi convenzionali con i soggetti attuatori, la localizzazione di interventi di edilizia sociale all'interno dei comparti di trasformazione, fermo restando il carattere unitario ed organico del Piano Attuativo o dell'intervento convenzionato, il dimensionamento degli standard urbanistici in relazione ai carichi insediativi complessivi previsti, le indicazioni di carattere urbanistico e progettuale contenute nelle Schede Norma dei singoli comparti. In coerenza con le indicazioni del Piano Strutturale Intercomunale, le quote riservate all'edilizia sociale potranno essere assicurate mediante cessione gratuita di aree o unità immobiliari, oppure mediante corresponsione di oneri aggiuntivi secondo le modalità stabilite in sede di convenzione.
4. In alternativa agli interventi di cui al comma 3, l'Amministrazione comunale potrà programmare la realizzazione di interventi di edilizia sociale mediante il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, di proprietà pubblica e/o privata, attraverso specifici atti e/o programmi.
5. Il Piano Operativo individua la previsione del comparto V1 - Area a prevalente destinazione residenziale in loc. La Villa, finalizzato alla realizzazione di 4500 mq di SE residenziale, di cui una quota non inferiore al 50% da destinare ad edilizia sociale. In sede di convenzione l'AC definirà le proporzioni all'interno dei quantitativi suddetti tra edilizia in affitto a prezzi calmierati, in affitto con patto di futura vendita, in cessione a prezzi calmierati, o altre forme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 52 Beni sottoposti a vincolo espropriativo
1. Il Piano Operativo non individua beni ed aree da sottoporre a vincolo espropriativo per la realizzazione delle previsioni di cui al precedente art. 50.