Capo I Disposizioni generali
Art. 46 Efficacia delle previsioni relative ad interventi di trasformazione
1. La disciplina di cui al presente Titolo è relativa agli interventi ed alle previsioni di cui all'art. 95 comma 3 della L.R. 65/14, ovvero:
- a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante Piani Attuativi;
- b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125 della L.R. 65/14;
- c) i progetti unitari convenzionati (PUC) di cui all'articolo 121 della L.R. 65/14;
- d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) per i quali si rinvia alle disposizioni di cui all'art.23 delle presenti Norme;
- e) le previsioni relative all'edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 63 della L.R. 65/14 nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b e c);
- f) l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per gli standard di cui al D.M. 1444/1968;
- g) l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- h) la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica, la perequazione territoriale, e le relative discipline.
2. Le previsioni di cui al comma 1 sono dimensionate sulla base del quadro strategico quinquennale definito dal Piano Operativo, e perdono efficacia alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Piano Operativo, secondo le modalità di cui all'art. 95 commi 9, 10, 11 e 12 della L.R. 65/14.
Capo II Interventi per la riqualificazione urbana e territoriale
Art. 47 Interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
1. Il Piano Operativo ha individuato aree connotate da situazioni di degrado ai sensi dell'art. 95 comma 2 lettera f) della L.R. 65/14, corrispondenti ad insediamenti dismessi, per i quali possono essere previsti interventi di recupero, riqualificazione, rivitalizzazione e rigenerazione.
2. In relazione alle caratteristiche urbanistiche, funzionali ed ambientali dei diversi ambiti, il Piano Operativo individua gli interventi e le destinazioni ammissibili. Per le aree ed i complessi dismessi e/o sottoutilizzati, sono ammessi interventi di riqualificazione/recupero/rigenerazione urbana come disciplinati dalle specifiche Schede Norma di cui all'Allegato III. Per ogni area di intervento è definita una Scheda Norma contenente indirizzi e prescrizioni in relazione ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché le indicazioni morfologiche, tipologiche e funzionali per la predisposizione dei singoli interventi. Le indicazioni progettuali contenute nelle schede norma costituiscono prescrizioni che devono essere approfondite e verificate in sede di redazione del progetto. Ogni Scheda definisce regole ed indirizzi relativi alle infrastrutture, agli standard, alle tipologie, ai vincoli, alle prescrizioni geologico-tecniche ed ambientali necessarie per rendere compatibile l'intervento con il contesto paesaggistico, territoriale, urbanistico ed ambientale preesistente.
3. Il Piano Operativo individua, all'esterno del territorio urbanizzato, le seguenti previsioni relative ad ambiti connotati da condizioni di degrado:
- - 1a-R_PR - Ex cantine
- - 3 - R_T3 - Mulino di Radda
- - C1 - ampliamento produttivo esistente.
4. L'AC può aggiornare in qualsiasi momento il Quadro Conoscitivo, anche su segnalazione/contributi dei proprietari, in attuazione degli obiettivi di riqualificazione del territorio ed individuare gli interventi necessari al superamento dello stato di degrado, da subordinare a piano di recupero. Qualora gli interventi siano ricondotti all'interno delle categorie e delle funzioni già ammissibili nel piano operativo, l'approvazione del piano di recupero non implica variante allo strumento di pianificazione urbanistica. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in sede di convenzione, subordinare gli interventi alla realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse pubblico anche esterne al comparto individuato.
Art. 48 Interventi di trasformazione interni al territorio urbanizzato
1. Il PO individua, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PSI, le previsioni relative alle aree, di trasformazione interne al territorio urbanizzato. Tali previsioni sono in linea generale orientate a:
- - attivare progetti di riqualificazione e di rigenerazione urbana orientati a valorizzare e favorire la qualità e riconoscibilità dell'architettura contemporanea e la qualità degli spazi aperti urbani, congiuntamente alla realizzazione di nuove relazioni funzionali, ambientali e paesaggistiche tra il presente tessuto e i tessuti adiacenti, la città ed il territorio rurale;
- - attivare progetti di rigenerazione urbana di edifici incongrui o dismessi o sottoutilizzati presenti;
- - attivare progetti di paesaggio con interventi sul margine urbano anche di riqualificazione o rigenerazione, sugli spazi pubblici, sulle relazioni con la città da un lato ed il territorio aperto dall'altro, finalizzando gli interventi alla trasformazione di un tessuto amorfo di case in un quartiere a bassa densità in stretta relazione con il territorio aperto adiacente;
- - Riprogettare il "bordo costruito" con azioni di riqualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite l'istituzione di una "cintura verde" periurbana che qualifichi in senso multifunzionale (orti, frutteti, giardini, percorsi fruitivi, parchi agricoli) il passaggio dalla città alla campagna;
- - dotare lo spazio periferico di servizi e dotazioni alla scala di vicinato.
2. Tali aree di trasformazione, in rapporto alla loro complessità e rilevanza, sono subordinate alla formazione ed attuazione di un Piano Attuativo (P.A.) o un Piano Unitario Convenzionato (PUC). Lo strumento di attuazione è indicato nella Scheda di cui all'Allegato III, così come le direttive da rispettare nella definizione del P.A. o PUC. Si rimanda alle Schede Norma ivi contenute per le prescrizioni in relazione ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché le indicazioni morfologiche, tipologiche e funzionali per la predisposizione dei singoli Piani Attuativi o degli interventi unitari convenzionati. Le indicazioni progettuali contenute nelle Schede Norma costituiscono prescrizioni che devono essere approfondite e verificate in sede di redazione del progetto. Ogni Scheda definisce regole urbanistiche relative alle infrastrutture principali, agli standard, alle tipologie, ai vincoli, alle prescrizioni geologico-idrauliche ed ambientali necessarie per rendere compatibile l'intervento con il contesto paesaggistico, territoriale, urbanistico ed ambientale preesistente.
3. All'interno dei singoli comparti dovrà essere garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici in relazione alle quantità e alle tipologie prescritte dalle Schede di cui al relativo Allegato III, e, in assenza di specifiche indicazioni, in misura non inferiore alle quantità minime previste dal Piano Strutturale Intercomunale.
4. Il PO individua all'interno del territorio urbanizzato i seguenti comparti, per ognuno dei quali è predisposta una specifica Scheda Norma di cui all'Allegato III delle NTA:
- - R1 - Area a destinazione a servizi
- - V1 - Area a prevalente destinazione residenziale
- - V2 - Area a destinazione mista
Art. 49 Interventi di trasformazione esterni al territorio urbanizzato
1. Il PO, in coerenza con il PSI, individua nella Tav. 1 le previsioni di trasformazione esterne al territorio urbanizzato; per tali previsioni, ove comportino consumo di suolo non edificato, è stata preventivamente svolta Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14.
2. Le previsioni di trasformazione esterne al territorio urbanizzato valutate dalla Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14 sono le seguenti:
- - 1 - Ex cantine
- - 2 - Campo di Maggio
- - 3 - Mulino di Radda
- - 4 - Area parcheggio, loc. Palagio
- - 5 - Area parcheggio, loc. Volpaia
- - 6 - Area parcheggio, loc. Radda
- - 7 - Area parcheggio, loc. Selvole
Tali previsioni, destinate alla realizzazione di servizi e/o attività a carattere privato con caratteristiche di interesse collettivo, sono disciplinate mediante le specifiche Schede Norma, di cui all'Allegato III delle presenti NTA, e contengono prescrizioni in relazione ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché le indicazioni morfologiche, paesaggistiche, tipologiche e funzionali per la predisposizione dei singoli interventi. Le indicazioni progettuali contenute nella scheda norma costituiscono prescrizioni che devono essere approfondite e verificate in sede di redazione del progetto.
3. Il PO individua un'ulteriore previsione, esterna al territorio urbanizzato, non subordinata a conferenza di copianificazione in quanto rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 25 comma 2 lettera c) della L.R. 65/14, e disciplinata mediante specifica Scheda Norma di cui all'Allegato III delle presenti NTA:
- - C1_ampliamento produttivo esistente
Capo III Interventi per la città pubblica
Art. 50 Standard urbanistici, infrastrutture e servizi di interesse pubblico
1. In coerenza con il disposto della L.R. 65/14, il Piano Operativo individua con specifica simbologia le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché le infrastrutture di interesse pubblico da realizzare sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla approvazione del P.O. ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/14.
Il Piano Operativo, attraverso la disciplina degli interventi di trasformazione di cui al presente Titolo, assicura la realizzazione dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l'efficienza e la qualità degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al D.M. 1444/1968 e delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 4 del PSI, che assume come parametro minimo di riferimento una dotazione pari a 24 mq/ab, così articolata:
- a. verde pubblico: 12 mq/ab
- b. parcheggi pubblici: 5 mq/ab
- c. istruzione: 4,5 mq/ab
- d. attrezzature collettive: 2,5 mq/ab.
Gli interventi di cui all'art. 45 comma 13 delle presenti norme sono subordinati al soddisfacimento delle dotazioni di standard urbanistici nella misura stabilita dalle schede norma di cui all'Allegato III e comunque, ove non precisato, in misura non inferiore a quella sopra stabilita per la destinazione residenziale, ed a quella stabilita dal D.M. 1444/68 per le destinazioni non residenziali.
2. Il PO individua il seguente comparto destinato a servizi pubblici e/o di interesse pubblico, per i quali è predisposta una specifica Scheda Norma di cui all'Allegato III delle NTA:
- a. R1- Servizi di interesse pubblico (scuola e servizi)
3. Il Piano Operativo individua il sistema delle infrastrutture per l'organizzazione della sosta, costituito dalla rete dei parcheggi pubblici e privati esistenti e di programma. Del sistema di cui al presente comma costituiscono parte integrante anche i parcheggi pertinenziali a servizio della residenza o di attività a carattere turistico ricettivo, produttivo e commerciale, anche se non specificamente evidenziati negli elaborati di PO.
4. Il PO prevede la realizzazione delle seguenti aree a parcheggio pubblico:
- - Area parcheggio, loc. Palagio
- - Area parcheggio, loc. Volpaia - Area parcheggio, loc. Radda
- - Area parcheggio, loc. Selvole
La realizzazione di tali previsioni, mediante interventi di iniziativa pubblica o privata convenzionata, è disciplinata attraverso le Schede Norma di cui all'Allegato III delle NTA.
5. La dotazione di parcheggi privati pertinenziali in relazione alle diverse funzioni e fatte salve specifiche disposizioni relative a particolari ambiti e/o comparti urbanistici, dovrà essere garantita negli interventi di nuova costruzione, frazionamento, sostituzione edilizia ed ampliamento volumetrico, nel rispetto delle dotazioni di cui all' art. 41 sexies della L. 1150/42, 1 mq ogni 10 mc) e comunque, superiori, delle seguenti superfici minime:
- - Residenziale: almeno due stalli per ogni alloggio con superficie maggiore di 50 mq, con specifico vincolo di destinazione, con esclusione delle zone A.
- - Commerciale al dettaglio: deve essere rispettata la dotazione di parcheggi pertinenziali e di relazione prevista dalla L.R. 62/18 e dalla normativa vigente. Per gli esercizi di vicinato all'interno dei centri urbani, in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 28, lettere b) e c) del D.P.G.R. 15/R/2009, non sono richieste superfici destinate alla sosta di relazione, ad eccezione comunque delle attività di cui al punto successivo.
- - Attività di somministrazione alimenti e bevande: in aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di superficie utile superiore a 300 mq devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita.
- - Direzionale e di servizio:mq 1 ogni 3 mq di SE salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività esercitata.
- - Attività turistico ricettive: mq 1 ogni 3 mq di SE con dotazione minima di un posto auto effettivo per ogni camera, salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività esercitata.
Le superfici minime sopra indicate dovranno sempre essere sempre arrotondate per eccesso secondo moduli di 12,5 mq (stalli singoli escluso spazi di manovra). - - Attività artigianali: quantità previste dall'art. 41 sexies della L. 1150/42, computato con riferimento al parametro del volume virtuale (Vv).
I parcheggi dovranno far parte di un progetto che riconsideri i rapporti con il tessuto e/o con il contesto paesaggistico. Il progetto dovrà sviluppare inoltre le sistemazioni a verde e le relative eventuali piantumazioni, nonché le dotazioni impiantistiche e di arredo. Al fine di una valutazione per il corretto inserimento sarà opportuno evidenziare il rispetto e la valorizzazione delle relazioni storiche, visive e percettive. In tutti i parcheggi di nuova realizzazione è comunque prescritto il mantenimento delle alberature di alto fusto esistenti ove presenti, e la nuova piantumazione laddove queste siano assenti. Nei contesti con valenza agricola i parcheggi dovranno essere realizzati con pavimentazioni permeabili e non alterare la connotazione ambientale del contesto, ma costituire progetto di integrazione paesaggistica.
La destinazione d'uso di parcheggio pertinenziale deve essere oggetto di atto pubblico di vincolo da trascrivere nei registri immobiliari, a cura e spese dei privati proprietari, nei casi previsti dalla L. 122/89. Qualora non sia possibile reperire la dotazione minima di parcheggi all'interno del lotto di intervento, è ammessa la realizzazione di tali superfici in un ambito funzionalmente collegato, anche attraverso accordi tra privati. Valgono inoltre le disposizioni di cui alla L. 122/89 e s.m.i.
Art. 51 Edilizia residenziale sociale
1. Ai fini del presente articolo, è considerata residenza sociale qualsiasi intervento di realizzazione/recupero di edilizia a destinazione residenziale finalizzato:
- - alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- - alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008;
- - a pratiche di affitto convenzionato, ovvero alla messa a disposizione da parte dell'operatore di alloggi a canone contenuto e predeterminato a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
- - a pratiche di vendita convenzionata, ovvero alla realizzazione e vendita da parte dell'operatore a prezzo contenuto e predeterminato a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
- - a pratiche di autocostruzione assistita, ovvero ad un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all'interno di un processo organizzato e guidato secondo un disciplinare approvato dall'Amministrazione Comunale;
- - a pratiche anche diverse da quelle sopra elencate, comunque suscettibili di offrire risposta alle esigenze abitative di soggetti sociali deboli e/o svantaggiati.
2. Ai sensi dell'art. 63 della L.R. 65/14, l'alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità di cui ai commi b) e c) del comma 3 del citato art. 63.
3. L'A.C., nel rispetto del dimensionamento complessivo di P.S.I, può prevedere, mediante accordi convenzionali con i soggetti attuatori, la localizzazione di interventi di edilizia sociale all'interno dei comparti di trasformazione, fermo restando il carattere unitario ed organico del Piano Attuativo o dell'intervento convenzionato, il dimensionamento degli standard urbanistici in relazione ai carichi insediativi complessivi previsti, le indicazioni di carattere urbanistico e progettuale contenute nelle Schede Norma dei singoli comparti. In coerenza con le indicazioni del Piano Strutturale Intercomunale, le quote riservate all'edilizia sociale potranno essere assicurate mediante cessione gratuita di aree o unità immobiliari, oppure mediante corresponsione di oneri aggiuntivi secondo le modalità stabilite in sede di convenzione.
4. In alternativa agli interventi di cui al comma 3, l'Amministrazione comunale potrà programmare la realizzazione di interventi di edilizia sociale mediante il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, di proprietà pubblica e/o privata, attraverso specifici atti e/o programmi.
5. Il Piano Operativo individua la previsione del comparto V1 - Area a prevalente destinazione residenziale in loc. La Villa, finalizzato alla realizzazione di 4500 mq di SE residenziale, di cui una quota non inferiore al 50% da destinare ad edilizia sociale. In sede di convenzione l'AC definirà le proporzioni all'interno dei quantitativi suddetti tra edilizia in affitto a prezzi calmierati, in affitto con patto di futura vendita, in cessione a prezzi calmierati, o altre forme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 52 Beni sottoposti a vincolo espropriativo
1. Il Piano Operativo non individua beni ed aree da sottoporre a vincolo espropriativo per la realizzazione delle previsioni di cui al precedente art. 50.