Art. 45 -Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Il Piano Operativo definisce al presente articolo la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni in applicazione dell'art. 95 comma 2 lettera d) della L.R. n. 65/14. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Strutturale Intercomunale. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ha validità a tempo indeterminato.

2. Con riferimento a ciascun ambito (UTOE o parte di essa ricompresa nel territorio urbanizzato ai sensi art. 4 L.R. 65/14), il Piano Operativo individua e definisce:

  1. a) le funzioni ammesse anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi;
  2. b) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità, nel rispetto del dimensionamento del PSI.;
  3. c) le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti degli ambiti.

Sono comunque soggetti a CILA i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie che comportano, anche all'interno della medesima categoria funzionale, incremento di carico urbanistico ai sensi di legge.

3. Ai sensi dell'articolo 99, comma 2 lettera b) della L.R. n. 65/2014, costituisce mutamento rilevante di destinazione d'uso il passaggio dall'una all'altra delle seguenti categorie funzionali:

  • - Residenziale
  • - Industriale - artigianale
  • - Commerciale al dettaglio
  • - Turistico ricettiva
  • - Direzionale e di servizio
  • - Commerciale all'ingrosso e depositi
  • - Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

4. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui al presente articolo, nonché in applicazione delle facoltà attribuite agli strumenti urbanistici comunali dall'art. 99 comma 3 della L.R. 65/14, si definisce "artigianato di servizio compatibile con il tessuto residenziale" l'attività svolta da imprese artigiane e dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione di beni mobili ed immobili, alla produzione non seriale di beni ed alla loro commercializzazione, con esclusione di attività rumorose e/o inquinanti e comunque occupanti una superficie edificata(SE) complessivamente non superiore a 300 mq.
Per quanto non specificato si fa riferimento alle definizioni e classificazioni stabilite dalla normativa vigente.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 184 comma 1 della L.R. 65/14, il mutamento di destinazione d'uso determina incremento di carico urbanistico nei casi definiti dall'art. 41 del DPGR 39R/2018.

6. In relazione ai livelli di trasformazione urbanistica ed edilizia indotti dal mutamento di destinazione d'uso il PO individua i casi in cui subordinare l'intervento alla formazione di un Piano Attuativo o alla stipula di specifica convenzione. Sono fatte salve le eventuali disposizioni e/o limitazioni stabilite dal Piano Operativo per ambiti o comparti specifici.

7. All'interno del territorio urbanizzato, in relazione al prevalente carattere residenziale e fatte salve le indicazioni specifiche della normativa di zona e delle schede norma di cui all'Allegato III, sono ammesse, in quanto compatibili con la residenza, le seguenti destinazioni:

  1. a) Residenziale
  2. b) Commerciale al dettaglio, con esclusione di grandi strutture di vendita ai sensi L.R. 62/18;
  3. c) Turistico ricettiva, limitatamente alle strutture esistenti ed autorizzate, salvo quanto previsto all'ultimo periodo del presente comma;
  4. d) Direzionale e di servizio;
  5. e) Artigianale di servizio e compatibile con il tessuto residenziale.

La destinazione "industriale - artigianale" non ricompresa nel precedente punto e) è ammessa all'interno degli ambiti di cui all'art. 22 delle presenti norme.
Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso a residenza dei locali a piano terra prospicienti strade o piazze pubbliche.

8. Per il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, oltre alle attività agricole e quelle ad esse connesse definite del D.L. 18 maggio 2001, n° 228, sono ammesse le destinazioni funzionali di cui all'art. 34 delle presenti NTA.

9. La realizzazione di nuove medie strutture di vendita è ammessa solo tramite espressa previsione del piano operativo in conformità con la disciplina del Piano Strutturale Intercomunale. In assenza di tale previsione l'insediamento di strutture di vendita sopra richiamate mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti o l'incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate, è ammesso nei limiti di cui all'art. 8 comma 7.

10. Nel territorio comunale non è ammessa la localizzazione di aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa vigente. Nel territorio urbanizzato, ad esclusione degli ambiti di cui all'art. 22 ubicati in loc. La Villa, non è ammessa la localizzazione di aziende insalubri di classe I e di classe II, fatte salve le eventuali attività già insediate alla data di adozione del PO.

11. La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Allegati 1a e 1b del vigente PIT con valenza di Piano Paesaggistico, nonché delle disposizioni di cui all'art. 16 delle presenti NTA.

12. Dotazioni di Standard urbanistici e parcheggi privati: gli interventi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 delle presenti norme (Piani Attuativi, PUC ed Interventi di rigenerazione urbana) che determinano incremento del carico urbanistico ai sensi del precedente comma 5 sono subordinati al soddisfacimento delle dotazioni di standard urbanistici nella misura stabilita dalla normativa vigente e dal P.O. in relazione alle destinazioni attivate, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 1444/68, nonché alle disposizioni di cui all'art. 50 delle presenti norme. Sono inoltre subordinati alla verifica delle dotazioni di standard urbanistici gli interventi che il PO subordina a titolo convenzionato con l'AC. Fermo restando il rispetto delle dotazioni private (parcheggi pertinenziali e di relazione), la dotazione di standard urbanistici potrà essere garantita, qualora l'AC ritenga che ve ne siano i presupposti, anche attraverso procedure di monetizzazione vincolate alla progressiva attuazione delle aree a standard e servizi programmate dal PO in coerenza con gli obiettivi del P.S.
Gli interventi diretti di cui al comma 2 dell'art. 12 che comportano incremento di carico urbanistico sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 184 della L.R. 65/14 e subordinati al reperimento delle dotazioni di parcheggi privati e di relazione nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il mutamento di destinazione d'uso di locali aventi destinazione di autorimessa e/o parcheggio privato è ammesso unicamente ove siano contestualmente reperite equivalenti dotazioni di parcheggio nell'ambito del complesso edilizio o dell'area di pertinenza.