Art. 44- Vincoli sovraordinati e zone di rispetto

1. Il Piano Operativo riporta nella Tavola QC1 - Quadro dei vincoli sovraordinati il quadro di insieme dei vincoli sovraordinati e delle aree di rispetto che interessano il territorio comunale; tale rappresentazione ha comunque valore ricognitivo e non esaustivo, essendo l'effettiva estensione ed efficacia dei vincoli verificabile solamente attraverso la ricognizione puntuale degli specifici provvedimenti istitutivi. Per i beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04 valgono le disposizioni di cui ai agli artt. 41 e 42 delle presenti norme. Per le aree oggetto interessate da altri vincoli sovraordinati, valgono le disposizioni di legge, come richiamate ai successivi commi.
Il Piano Operativo riporta nella Tavola QC2 - Carta del Potenziale Archeologico e nella Tavola QC4 - Carta del Rischio Archeologico l'individuazione degli ambiti sottoposti a tutela archeologica preventiva, di cui al successivo comma 5.

2. Vincolo idrogeologico: tutti i terreni coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico; sono altresì sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), identifica nella Tav. QC1 - Quadro dei Vincoli sovraordinati del P.S. In dette aree tutti gli interventi sono sottoposti al regime autorizzativo previsto dalla vigente normativa.

3. Vincolo cimiteriale: sono comprese le aree occupate dai cimiteri nonché quelle interessate dalle relative fasce di rispetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 24 luglio 1934, n. 1265), con le riduzioni deliberate dall'Amministrazione Comunale previo parere favorevole dell'autorità sanitaria. Negli elaborati grafici del PO sono rappresentate, a titolo meramente ricognitivo, sia la fascia di rispetto di m. 50 (limite minimo in ipotesi di sussistenza di provvedimenti espressi di riduzione) che la ordinaria fascia di m. 200.
Per la gestione delle stesse deve farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 338 del R.D. 1265/1934. Sugli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto sono ammessi tutti gli interventi previsti dal PO con le limitazioni stabilite dall'art. 338 R.D. 1265/1934; i cambi di destinazioni d'uso saranno sottoposti al preventivo parere dell'ASL competente.
Nelle aree di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, tra l'altro, interventi pubblici di sistemazione a verde, parcheggi, nonché interventi di ampliamento delle strutture cimiteriali esistenti, compatibilmente con la richiamata disciplina normativa.

4. Altre zone di rispetto: Queste aree sono destinate alla protezione ed alla salvaguardia di specifici luoghi o manufatti, in relazione ai quali è previsto un vincolo di inedificabilità assoluto o parziale derivante da leggi nazionali, regionali, ovvero dalle disposizioni del presente Piano Operativo. Per tali aree vige la disciplina prevista per la zona omogenea di appartenenza con le limitazioni imposte dal vincolo specifico. Per le aree di rispetto e vincolo definite da leggi nazionali o regionali vigenti, valgono le disposizioni in esse contenute. Dette aree sono automaticamente assoggettate a variazioni di estensione e di disciplina conseguenti a sopravvenienze normative.

5. Rischio e potenziale archeologico: la Tavola QC 2_Carta del Potenziale Archeologico e la Tavola QC4 - Carta del Rischio Archeologico riportano l'individuazione degli ambiti sottoposti a tutela archeologica preventiva (anche non direttamente sottoposti a decreti di vincolo archeologico o non tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1) derivanti dalla lettura ed analisi del potenziale archeologico redatta in sede di PSI e PO.
La Carta del Potenziale Archeologico è stata redatta seguendo una zonizzazione in riferimento ai seguenti gradi di rischio:

  • - Grado 1 - Assenza di informazioni di presenze archeologiche: non prevede comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che richiedono modifiche del territorio, pur non escludendo l'eventuale rinvenimento di depositi archeologici;
  • - Grado 2 - Presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleoalvei): non prevede comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che richiedono modifiche del territorio, pur non escludendo l'eventuale rinvenimento di depositi archeologici;
  • - Grado 3 - Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d'archivio collocabile in modo generico all'interno di un areale definito. Ai siti caratterizzati da dispersioni di materiali non meglio collocabili e di basso potenziale (grado 3) è stato assegnato un areale per l'individuazione di eventuali altre presenze. Per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra e di scavo ricadente in questo "areale potenziale" dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione alla competente Soprintendenza, affinché possano essere dettate le opportune prescrizioni in materia di sorveglianza archeologica;
  • - Grado 4 - Presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie elaborati in periodi differenti. In fase di studio di fattibilità per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra e di scavo ricadente in questo "areale potenziale" si dovrà chiedere alla Soprintendenza il parere di competenza al fine di richiedere l'attivazione del procedimento di archeologia preventiva. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni dell'art. 41 c.4 D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023"
  • - Grado 5 - Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da: scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico. Oltre a recepire le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo, ogni intervento di scavo ricadente in questo "areale potenziale" dovrà essere preventivamente approvato dalla Soprintendenza. Gli interventi ricadenti nelle aree in oggetto dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza in fase di valutazione di fattibilità delle opere mediante la redazione di un documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) ai fini dell'attivazione delle procedure di archeologia preventiva. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui all'art. 41 c.4 e Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023;

Nella Carta del Potenziale Archeologico sono state evidenziate le singole evidenze archeologiche e le aree di rispetto con colorazioni differenti in trasparenza. Nel dettaglio, ai siti caratterizzati da dispersioni di materiali non meglio collocabili e di basso potenziale (grado 3) è stato assegnato un buffer (per eventuali altre presenze) pari a 150 m mentre, per quanto riguarda i contesti a potenziale medio e alto (grado 4 e grado 5), si fa riferimento agli areali individuati a norma di legge o in base a considerazioni relative ai singoli contesti.
Le macroaree individuate nell'elaborato QC2 rappresentano la concentrazione distributiva delle realtà archeologiche nel territorio comunale, pertanto rivestono valore conoscitivo e non sono collegate a specifiche prescrizioni o disposizioni di tutela.
In tutto il territorio comunale è comunque sempre prescritto il rispetto delle vigenti normative statali in materia di rinvenimenti archeologici e in particolare degli artt. 88, 89, 90 del D.Lgs. 42/2004 in materia di attività di ricerca, concessioni di ricerca e rinvenimenti fortuiti.