Art. 27 -Invariante Strutturale agro-forestale del patrimonio territoriale
1. Il Piano Strutturale Intercomunale definisce le regole di tutela e disciplina della invariante strutturale agroforestale del patrimonio territoriale come individuata nella Tav. STA4 - Invariante Strutturale agroforestale, in coerenza ed in applicazione della disciplina del PIT con valore di Piano Paesaggistico.
2. In coerenza con il Piano Strutturale Intercomunale, il Piano Operativo assicura la tutela delle componenti identitarie del patrimonio territoriale, attraverso regole di gestione che ne favoriscano la qualificazione, la valorizzazione delle potenzialità d'uso e di prestazione, nonché di superamento delle criticità esistenti. Il Piano Operativo definisce pertanto al presente capo ed al successivo Capo VI la disciplina per i diversi morfotipi ecosistemici individuati dal PSI, da perseguire nell'ambito di tutti gli interventi pubblici e privati.
Art. 28 Disciplina del Territorio Rurale
1. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dal Piano Strutturale Intercomunale, nonché in applicazione del Titolo IV Capo III della L.R. 65/14 e del successivo Regolamento di Attuazione n. 63R/2016, il Piano Operativo disciplina le aree rurali del territorio comunale mediante disposizioni atte a garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse produttive dell'agricoltura nel rispetto dei caratteri del paesaggio rurale. Tali zone sono assimilate alle zone E di cui al DM 1444/68.
La disciplina di cui Capo VI - Disciplina degli aspetti paesaggistici, costituisce parte integrante della disciplina del territorio rurale, in quanto rivolta a tutelarne i valori ambientali, naturalistici, paesaggistici, storici, culturali e sociali.
2. Il Territorio rurale è costituito dalle aree esterne al territorio urbanizzato individuato dal PSI ai sensi dell'art. 4 della L.R. 65/14. Nel territorio rurale trovano applicazione il Titolo IV Capo III della L.R. 65/14 ed il Regolamento di Attuazione n. 63R/2016.
3. Il PO promuove l'incentivazione del ruolo multifunzionale dell'agricoltura e di tutte le funzioni ad essa connesse e compatibili, finalizzate alla permanenza antropica ed alla conseguente manutenzione del territorio. In riferimento all'obiettivo di promozione di forme d'uso e di economie sostenibili, il PO individua nell'agricoltura una forma essenziale di presidio del territorio nonché di promozione di economie sostenibili "di filiera corta" (orti sociali, mercati contadini e di prodotti locali, ecc.), cosi come incentiva lo sviluppo di attività e forme di fruizione improntate al turismo culturale e naturalistico ed al tempo libero, anche al fine di sostenere lo sviluppo di attività economiche locali.
4. Il PO promuove inoltre la tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio rurale attraverso la realizzazione di percorsi ed itinerari tematici a carattere locale e territoriale, la valorizzazione e fruizione del territorio rurale con finalità turistiche, naturalistiche, ricreative e di educazione ambientale, il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale per usi di interesse collettivo, anche attraverso l'attivazione di strumenti e progetti di iniziativa pubblica quali ad esempio Contratti di paesaggio, Contratti di via, Contratti di fiume, Contratti di comunità.
5. È favorita la formazione di progetti di paesaggio di iniziativa pubblica al fine di valorizzare l'area incentivandone l'attrattività nel rispetto delle connotazioni agricole, paesaggistiche, ambientali esistenti.
6. Il Piano Operativo, in coerenza con il Piano Strutturale Intercomunale, articola il territorio rurale nei seguenti ambiti territoriali omogenei rispetto alle caratteristiche morfologiche, produttive, paesaggistiche:
- a) Nuclei rurali ai sensi art. 65 L.R. 65/14;
- b) Nuclei storici e relativi ambiti di pertinenza ai sensi art. 66 L.R. 65/14;
- c) Ambiti periurbani ai sensi art. 66 L.R. 65/14;
- d) Aree rurali.
All'interno del territorio rurale, il PO individua inoltre le pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14).
Gli ambiti di cui al presente comma sono rappresentati nell'elaborato Tav. 1 - Sintesi delle previsioni e sono disciplinati nel successivo articolato.
7. In relazione ai peculiari caratteri agronomici e paesaggistici del territorio rurale, nonché alle sue condizioni di fragilità ambientale, su tutto il territorio comunale è vietata l'attività di allevamento intensivo di bestiame.
8. Le previsioni esterne al territorio urbanizzato che comportano impegno di suolo non edificato sono subordinate alla conferenza di copianificazione nei casi previsti dall'art. 25 della L.R. 65/14.
Nell'ambito degli interventi di cui al titolo V delle presenti norme, il PO individua e disciplina mediante specifica Scheda Norma di cui all'Allegato III delle presenti NTA le seguenti previsioni già oggetto di parere favorevole da parte della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14:
- - Scheda 1a - R_PR Ex cantine
- - Scheda 2 - R_T1- Campo di Maggio
- - Scheda 3 - R_T3 - Mulino di Radda
Il PO individua inoltre la seguente ulteriore previsione esterna al territorio urbanizzato, non subordinata a conferenza copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14 in quanto ricadente nella fattispecie di cui al comma 2 lettera c) del suddetto articolo di legge, e disciplinata mediante specifica Scheda Norma di cui all'Allegato III delle presenti NTA:
- - Scheda C1 - ampliamento produttivo esistente.
9. Nel territorio rurale tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni del successivo art. 43; non sono consentite:
- - le trasformazioni delle sistemazioni idrauliche agrarie tradizionali, ove esistenti se non per comprovati motivi di sicurezza;
- - la costruzione di nuove strade fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
- - le trasformazioni morfologiche e ambientali non coerenti con l'art. 43 comma 2 delle presenti norme;
- - le discariche di qualsiasi genere e natura Sono consentiti tra gli altri i seguenti interventi:
- - il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
- - le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
- - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purché interrate, quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque reflue, ecc.;
- - gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
- - il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo quanto previsto al successivo art. 34;
- - la costruzione di fabbricati agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 38.
Art. 29 Nuclei rurali
1. In coerenza con il PSI, il PO individua, ai sensi dell'art. 65 L.R. 65/14, i nuclei rurali di La Sala e Poci. Per tali ambiti l'Amministrazione Comunale potrà, con successivi atti, predisporre un piano o strumento di dettaglio, attraverso il quale siano individuati gli eventuali interventi di carattere pubblico e privato finalizzati alla dotazione di servizi, all'implementazione degli standard, al miglioramento delle condizioni abitative dei residenti.
2. Il PO, in coerenza con il PSI persegue la salvaguardia e valorizzazione dei nuclei rurali, che svolgono insostituibili funzioni di presidio del territorio. A tal fine il PO persegue:
- a. il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi:
- - di trasformazione e di ampliamento;
- - per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti;
- b. la salvaguardia del patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico al fine di garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità.
3. Per gli ambiti pertinenziali all'edificato esistente vale la disciplina di cui al successivo art. 35.
4. Per gli ambiti ricadenti nelle pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14) valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 33.
Art. 30 Nuclei storici
1. In coerenza con il PSI, il PO individua, ai sensi dell'art. 66 L.R. 65/14, i seguenti nuclei storici:
- - Albola;
- - Campomaggio;
- - Castelvecchi;
- - Colle Petroso;
- - Monteraponi;
- - Monterinaldi;
- - Palagio;
- - Pian d'Albola;
- - San Fedele;
- - Villa Pesanella.
2. Per tali ambiti l'Amministrazione Comunale potrà, con successivi atti, predisporre un piano o strumento di dettaglio, attraverso il quale siano individuati gli eventuali interventi di carattere pubblico e privato finalizzati alla dotazione di servizi, all'implementazione degli standard, al miglioramento delle condizioni abitative dei residenti, per tali ambiti il PO persegue:
- a. il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi:
- - di trasformazione e di ampliamento;
- - per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti;
- b. la salvaguardia del patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico al fine di garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità.
3. Per il patrimonio edilizio ricadente nei nuclei storici vige la disciplina cui al successivo art. 34. Per gli ambiti pertinenziali all'edificato esistente vale la disciplina di cui al successivo art. 35.
4. Per gli ambiti ricadenti nelle pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14) valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 33.
Art. 31 Ambiti di pertinenza dei nuclei storici
1. Tali aree, individuate dal PSI ai sensi dell'art. 66 della LR 65/2014, rivestono funzione di valenza e connessione paesaggistica, nonché ecologica-ambientale tra la struttura urbana e il territorio rurale. Il PO favorisce tutela dei valori paesaggistici, naturalistici, ecologici, assicurando la permanenza dei segni di carattere paesaggistico (filari, sistemazioni agrarie etc) e di varchi e visuali libere da e verso i nuclei. Obiettivo è preservare l'integrità dei nuclei storici collinari evitando consistenti alterazioni morfologiche della loro struttura d'impianto e preservando le corone di oliveti o di altre colture d'impronta tradizionale che tipicamente contornano gli insediamenti esistenti.
2. Negli ambiti di cui al presente articolo non sono consentiti interventi di nuova edificazione, compresi gli interventi funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo ai sensi della L.R. 65/14. Le superfici aziendali ricomprese in tali ambiti potranno comunque essere conteggiate da parte dell'imprenditore agricolo ai fini dell'elaborazione del Programma Aziendale di cui al successivo art. 38. Inoltre potranno essere programmati dall'AC opere e spazi di interesse collettivo a servizio.
3. L'Amministrazione Comunale potrà, con successivi atti, promuovere progetti di carattere paesaggistico estesi all'intero ambito o a sue parti funzionali, anche attraverso l'attivazione di contratti di paesaggio ai sensi della vigente normativa regionale. Attraverso tali progetti ed interventi dovrà essere qualificato e valorizzato il sistema degli spazi aperti, potenziando e/o ripristinando connessioni ecologiche e paesaggistiche, nonché il sistema dei percorsi minori quali infrastrutture per la mobilità dolce, ecc.
4. Per il patrimonio edilizio ricadente negli ambiti di pertinenza dei nuclei storici vige la disciplina cui al successivo art. 34. Per gli ambiti pertinenziali all'edificato esistente vale la disciplina di cui al successivo art. 35.
5. Per gli ambiti ricadenti nelle pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14) valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 33.
Art. 32 Ambiti periurbani
1. Gli ambiti periurbani, individuati dal PSI ai sensi dell'art. 67 della LR 65/2014, rivestono funzioni di connessione paesaggistica ed ecosistemica di valenza territoriale, tra il territorio urbanizzato e l'ambito rurale circostante.
2. Gli ambiti periurbani individuati sono di seguito:
- - Radda in Chianti
- - La Croce
- - La Villa;
- - Volpaia;
- - Lucarelli;
- - Badiaccia a Montemuro;
- - Selvole.
3. Negli ambiti periurbani il PSI persegue la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti tradizionali del paesaggio rurale ancora presenti, nonché il mantenimento e il potenziamento delle connessioni ecologiche e fruitive di rilevanza territoriale. Al loro interno possono essere realizzati interventi compatibili con la salvaguardia e la valorizzazione di spazi aperti caratterizzati dalla forte prevalenza di superfici permeabili e di sistemazioni a verde, sia a carattere agricolo che ricreativo, nonché coerenti con la conservazione attiva del paesaggio.
4. In tali ambiti, oltre agli interventi funzionali alle attività agricole di cui al presente capo ed agli interventi autorizzati con conferenza di copianificazione ai sensi art. 25 L.R. 65/14, è ammessa la realizzazione di interventi utilmente integrabili con gli insediamenti urbani quali: a) orti sociali e agricoltura multifunzionale, anche a carattere amatoriale; b) aree verdi, con funzioni ambientali, formali e ricreative a prevalente carattere estensivo; c) sistemi di fruizione lenta del territorio. Tali interventi potranno essere realizzati attraverso progetti di iniziativa pubblica e/o convenzionati con l'AC.
Ulteriori funzioni, così come nuove infrastrutture di sosta e di collegamento, sono ammesse nell'ambito di piani, progetti e programmi di rilevanza territoriale, che garantiscano un approccio integrato finalizzato alla compatibilità idrogeologica, alla salvaguardia delle funzioni ecosistemiche, al contenimento e alla mitigazione della frantumazione ecologica, alla evoluzione coerente del paesaggio, alla fruizione sociale.
5. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela dei valori paesaggistici, naturalistici, ecologica, assicurando la permanenza dei segni di carattere paesaggistico (filari, sistemazioni agrarie etc) e di varchi e visuali libere da e verso i nuclei, nonché conservando gli oliveti o le altre colture d'impronta tradizionale poste a contorno degli insediamenti storici in modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto ad altre colture o alla copertura boschiva.
6. L'Amministrazione Comunale potrà, con successivi atti, promuovere progetti di riqualificazione paesaggistica estesi all'intero ambito o a sue parti funzionali, anche attraverso l'attivazione di contratti di paesaggio ai sensi della vigente normativa regionale. Attraverso tali progetti ed interventi dovrà essere qualificato e valorizzato il sistema degli spazi aperti, potenziando e/o ripristinando connessioni ecologiche e paesaggistiche, nonché il sistema dei percorsi minori quali infrastrutture per la mobilità dolce, ecc., anche come strategia per il miglioramento dello spazio aperto urbano periferico creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica con gli spazi verdi della cintura verde a filtro con il territorio urbanizzato.
7. Per il patrimonio edilizio ricadente negli ambiti periurbani dei nuclei storici vige la disciplina cui al successivo art. 34. Per gli ambiti pertinenziali all'edificato esistente vale la disciplina di cui al successivo art. 35.
8. Per gli ambiti ricadenti nelle pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14) valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 33.
Art. 33 Aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici (BSA) e degli Aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo provinciale
1. Il PO in conformità con il PTCP di Siena individua:
- a) le aree di pertinenza dei seguenti Beni Storico Architettonici (BSA):
- - C. Stinche Alte
- - Volpaia
- - Mad.na del Fossato
- - Mad.na del Ceppeto
- - Pod. S. Ilario
- - Fatt. Pian d'Albola
- - S. Piero in Pesa
- - V.la Pesanella
- - Monte Rinaldi
- - Pieve S. M. Novella
- - V.la Castelvecchi
- - M.no della Volpaia
- - M.no dell'Acciaiolo
- - M.no del Ponte
- - V.la Campomaggio
- - Assilli
- - La Chiesina
- - M.no di S. Cassiano
- - Mulino di Radda
- - Castiglioni
- - M.no di Selvole
- - Vercenni
- - F.ce di Campassole
- - C. Borracolli
- - Convento di S. Maria
- - M.no del Rigo
- - M.no di Poci
- - Pornano
- - Le Mulina
- - Trebbia
- - Le Ripe
- - Ferrale
- - Terrabianca
- - S. Romolo
- b) Le aree di pertinenza dei seguenti aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo provinciale):
- - Badiaccia Montemuro
- - Lucarelli
- - Volpaia
- - Albola
- - C.se Capaccia
- - Bugialla
- - Selvole
- - Villa
- - La Croce
- - Colle Pietroso
- - M.te Raponi
- - C. Sala
- - Badiola
- - Poci
- - Livernano
- - S. Fedele
- - Palagio
I Beni Storico Architettonici, gli Aggregati e le relative aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali sono puntualmente individuati nell'elaborato Tav. 1 - Sintesi delle previsioni.
2. Ai sensi dell'art. 18 della Disciplina del Territorio del PSI, per i beni storici, architettonici e gli aggregati di cui al precedente comma si identificano le seguenti componenti identitarie caratterizzate da rilevanza storico-testimoniale:
- a. la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
- b. le opere di sistemazione del terreno;
- c. le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
- d. le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
- e. gli accessi e le recinzioni;
- f. gli arredi fissi in genere;
- g. le aperture visuali.
3. Le aree di pertinenza dei BSA e degli aggregati così come censite dal PTCP della Provincia di Siena e riconosciute dal Piano Strutturale Intercomunale, costituiscono aree di rilevante importanza paesaggistica e capisaldi della rete paesaggistica provinciale. In applicazione delle disposizioni e degli indirizzi di cui all'art. 13.13 e 13.14 del vigente PTCP, il PO definisce per questi ambiti una specifica disciplina volta alla tutela dei valori paesaggistici riconosciuti.
4. Sul patrimonio edilizio esistente all'interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali di cui al presente articolo, compresi i "beni generatori" di cui all'art. 13.14 comma 3 del PTCP, vale la disciplina di cui al successivo art. 34. Nel rispetto di quanto disposto all'art. 18 comma 12 del PSI, per gli edifici di cui all'All3_QC_av1 - Atlante beni storico architettonici PTCP Comune Radda in Chianti (V- Ville, ES - edifici specialistici) gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche non dovranno comportare modifica alla sagoma.
5. Per le aree di pertinenza dei beni storico-architettonici (BSA), valgono le disposizioni di cui ai successivi commi da 6 a 14. Per le aree di pertinenza degli aggregati valgono le disposizioni di cui al comma 15 e successivi.
6. Nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA di cui al presente articolo non sono ammessi interventi di nuova edificazione ai sensi art. 134 comma 1 lettera a) della L.R. 65/14 e/o sostituzione edilizia ai sensi art. 134 comma 1 lettera l) della L.R. 65/14, ed eccezione dei nuovi edifici rurali mediante programma aziendale secondo le procedure di cui al successivo comma 7, limitatamente ai casi in cui si dimostri che non esistono altre possibilità di localizzazione nell'ambito della superficie aziendale, e comunque previa valutazione di sostenibilità dell'intervento attraverso idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologicoambientali, funzionali, storiche, visive e percettive), nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.14 del vigente PTCP nonché delle disposizioni di cui all'art. 38 delle presenti norme. Sono altresì fatte salve le facoltà di cui al successivo comma 9.
A garanzia della conservazione dei valori paesaggistici, la progettazione è indirizzata a:
- - tutelare le visuali degli aggregati e dei nuclei. In particolare dovranno essere tutelate le visuali percepite da assi viari esistenti o da significativi punti panoramici identificati nelle cartografie del PSI;
- - rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito anche articolandosi in più manufatti, preferibilmente realizzati in contiguità secondo un assetto planimetrico che eviti l'eccessivo uso di suolo;
- - privilegiare, nella scelta delle aree, quelle servite dalla viabilità esistente
- - adottare soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi, limitando gli interventi di sbancamento;
- - ricorrere a proposte progettuali tecnologiche e materiali che assicurino una migliore integrazione paesaggistica. A tal fine deve essere prioritario, ove esistono, il recupero o l'eventuale ampliamento, a fini agricoli, di edifici o manufatti privi di valore storico, mal utilizzati o sotto utilizzati, ovvero l'utilizzo di porzioni di complessi già adibiti a funzioni di servizio.
7. Per quanto riguarda la disciplina dei Beni Storico Architettonici del territorio aperto (B.S.A.) e delle loro pertinenze in cui devono essere conservate le relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative, il Comune di concerto con la Provincia, attraverso P.A.P.M.A.A. con valore di "Piano Attuativo" dovrà valutare l'effetto non dannoso degli interventi di nuova edificazione, di cui al precedente comma, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, una delle quali priva di edificazione e solo con interventi ambientali, effettuate sulla base dei criteri, di cui all'art. 13.14 della disciplina del P.T.C.P. (utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato e il seminativo; equilibri dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esisti percettivi, alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici ma di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/piazzali già in uso).
8. Nelle aree di pertinenza dei B.S.A. non potrà essere consentita la realizzazione dei frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto); né di interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario.
- - Gli interventi suddetti non potranno alterare le visuali dei B.S.A., in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da significati punti panoramici individuati dalle specifiche cartografie del PSI; comportare la modifica della morfologia dei luoghi con elementi o tecniche estranee al contesto di riferimento (eliminazione di terrazzamenti, realizzazione di terrapieni rivestiti in pietra che per altezza, tipologia e collocazione e materiali appaiano estranei al contesto di riferimento) e creare cesure tra la parte edificata e il contesto rurale in cui si inseriscono.
9. Nelle aree di pertinenza dei B.S.A., previo esame da parte della Commissione per il paesaggio nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.14 comma 6 del vigente PTCP, con successivo rapporto informativo da inviare alla Provincia di Siena, è consentita la realizzazione di:
- - di nuovi annessi e manufatti rurali che non richiedono P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 70 della L.R. 65/2014 e s.m.i., con esclusione di strutture a tunnel e silos;
- - di interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, etc.) purché sia previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio; di eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale; - di piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici, o attrezzature sportive nel rispetto dei criteri definiti al successivo articolo 35;
- - di pergolati, gazebo da giardino, arredi e, ove ammesse dall'art. 16 delle presenti norme e nei limiti ivi stabiliti, di pensiline fotovoltaiche per uso domestico, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm e privi di volumi tecnici accessori.
- - La installazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
È inoltre consentita la demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione dell'art. 71 comma 2 lett. b) della L.R. 65/2014 ai fini del loro trasferimento in aree esterne alle pertinenze dei B.S.A.
10. I progetti relativi alle opere sopra elencate, esaminano il contesto di riferimento, le emergenze di valore storico architettonico che conferiscono al bene valore aggiunto l'impianto architettonico, il rapporto tra vuoti e pieni (edifici, aie, strade, giardini ...), la gerarchia tra gli edifici (podere principale e annessi...), le visuali dalla viabilità esistente e dall'alto (foto aerea); inseriscono le opere/impianti tenendo conto sia degli elementi rilevati che delle visuali dalla viabilità esistente e dall'alto; adottano materiali tipologie e forme adeguante al contesto di riferimento; propongono sistemazioni ambientali che contribuiscono al corretto inserimento delle opere/impianti; valutano le cromie da adottare per eventuali elementi di arredo al fine di ridurre l'impatto visivo del manufatto/impianto; prediligono aree che appaiano decontestualizzate per la presenza di immobili, pertinenze o sistemazioni e propongono soluzioni di ricucitura con il contest rurale e il costruito di riferimento; limitano il consumo di suolo e la dispersione edilizia e propongono opere di valorizzazione, recupero o manutenzione di emergenze ambientali (strade bianche, terrazzamenti, manufatti minori...) ricadenti in tali pertinenze, tramite redazione di un elaborato progettuale che individui le stesse e la sottoscrizione di atto d'obbligo disciplinante i tempi e le modalità di esecuzione.
11. L'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 9-10 è subordinata al rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 13.14 comma 6 del vigente PTCP, sulla base di idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un'apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.). Le proposte di intervento dovranno essere corredate da una documentazione contenente un'analisi della situazione ante e post intervento dalla quale dovrà emergere una progettualità rivolta al mantenimento della riconoscibilità dei valori di carattere territoriale, paesaggistico ed ambientale, delle relazioni spaziali tra gli elementi preesistenti, con particolare attenzione ai beni storico - architettonici. Gli interventi soggetti a permesso di costruire dovranno essere valutati dalla Commissione Comunale del Paesaggio, come previsto dal precedente comma 9.
12. Nei casi in cui il PO definisce specifiche Schede Norma per ambiti ricompresi nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA, le relative disposizioni prevalgono sulla disciplina generale di cui al presente articolo. Tali disposizioni, oggetto di concertazione secondo la procedura di cui all'art. 13.14 del vigente PTCP, devono comunque garantire il rispetto dei criteri di cui al precedente comma 11.
13.Per gli interventi ricadenti nei BSA dovrà essere attivato il nucleo di valutazione della commissione provinciale come previsto nel PTCP.
14.Nelle aree di pertinenza degli aggregati di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo non potrà essere consentita la realizzazione dei frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto), né di interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario. Potrà essere consentito altresì realizzare:
- - nuovi annessi e manufatti rurali che non richiedono P.A.P.M.A.A di cui all'art. 70 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
- - la demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione della L.R. 65/2014, ai fini del loro trasferimento della volumetria a parità di SE anche all'interno delle stesse aree di pertinenza;
- - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) purché sia previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
- - eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale;
- - le piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici, o attrezzature sportive nel rispetto dei criteri definiti dal successivo art. 35;
- - pergolati, gazebo da giardino, arredi e, ove ammesse dall'art. 16 delle presenti norme e nei limiti ivi stabiliti, di pensiline fotovoltaiche per uso domestico, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm e privi di volumi tecnici accessori;
- - l'istallazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
- - le aree a parcheggio pubblico o privato.
Fermo restando quanto disposto ai punti precedenti, l'introduzione di nuova volumetria a destinazione agricola è ammessa subordinatamente a PAPMAA, ove questo sia prescritto dalla normativa vigente, fermo restando che il predetto PAPMAA deve contenere dimostrazione che non esiste altro sito nell'area aziendale, confacente alla funzionalità e rispettoso dell'ambiente e del paesaggio, per la nuova edificazione.
Nel caso di insediamenti lungo strada, la collocazione di nuovi edifici curerà di non restringere le visuali trasversali percepibili dall'asse di attraversamento.
15.Ogni eventuale progetto di trasformazione nelle aree di pertinenza degli aggregati, deve pertanto essere corredato da idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, che dipendono direttamente dal contenuto e dal disegno delle aree libere), obiettivi principali di riferimento di queste aree. Le analisi specifiche devono riguardare i rapporti fra morfologia e visuali, la capacità di permanenza del paesaggio agrario consolidato in relazione alla capacità di permanenza delle attività produttive, lo stato e l'eventuale degrado dei caratteri in grado di garantire l'integrità fisica, le dinamiche in atto, i rapporti di microscala fra edifici esistenti ed eventuali nuove introduzione, fino allo studio di inserimento garante delle gerarchie fra edificato e spazio aperto e fra forme e funzioni.
Qualunque nuova edificazione, ove ammessa ai sensi del presente PO, deve essere coerente con la morfologia di impianto dell'aggregato e rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, anche articolandosi in più manufatti; senza mai restringere le visuali, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o significativi punti panoramici nel contesto. Per la sua collocazione si devono prioritariamente utilizzare le porzioni dei complessi già adibite a funzioni di servizio e privilegiare la prossimità a manufatti esistenti, permettere il miglior uso della viabilità esistente e degli spazi qualificanti il complesso, quali aie e piazzali.
16.Le sistemazioni ambientali, dei filari ornamentali, degli spazi aperti sono contenute in un idoneo progetto di architettura del paesaggio, non devono produrre soluzioni banalizzanti (secondo le definizioni date dal vigente PTCP), devono utilizzare comunque specie vegetali coerenti al contesto paesaggistico assegnando loro anche la funzione di creare nuovi raccordi percettivi con il contesto. È opportuno valorizzare le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali, come i filari di gelsi, filari di vite arborata, siepi, alberi isolati e aumentare l'equipaggiamento, anche con funzioni di ricomposizione del confine;
Devono essere inoltre tutelate e conservate le componenti significative degli spazi di pertinenza quali viali, giardini, boschetti, limonaie, e simili. L'introduzione di nuove specie vegetali, e in particolare arboree, deve tenere conto delle relazioni paesaggistiche presenti, dimostrando la propria coerenza al sistema ecologico - ambientale, dialogare con il contesto storico-culturale, non interrompere le relazioni visive che si instaurano in particolare lungo la viabilità (come luogo di fruizione collettiva) verso il contesto paesaggistico e l'aggregato stesso.
L'introduzione di fasce arboree è particolarmente significativa quale presenza da inserire tra edificativi e campi aperti a seminativo. In tal senso dovranno essere rispettati gli indirizzi di cui al successivo art. 43 comma 2.
17.Le modifiche alla viabilità ricadente nelle aree di pertinenza degli aggregati devono essere limitate a casi di effettiva necessità e coerenti con i tracciati storici e con i contesti paesaggistici. Valgono inoltre le disposizioni di cui all'art. 25 comma 6 ed all'art. 43 comma 4 delle presenti norme.
18.In caso di cessata attività agricola gli interventi di sistemazione ambientali connessi al mutamento di destinazione d'uso dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 34 Disciplina del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale
1. Il PO disciplina il patrimonio edilizio esistente in territorio rurale in riferimento alla schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di cui al precedente art. 4.
2. Il patrimonio edilizio classificato di Rilevante Valore (RV) e Valore (V) storico architettonico e di interesse tipologico testimoniale ai sensi dell'art. 14 comma 2 delle presenti norme è individuato puntualmente nell'Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente in Territorio Rurale.
All'interno dell'Allegato II per ogni edificio, oltre alla classificazione sono richiamate per ciascun edificio le seguenti informazioni:
- - appartenenza o meno ad un BSA;
- - appartenenza o meno ad un aggregato rurale;
- - appartenenza o meno ad un nucleo rurale;
- - presenza di vincolo architettonico ai sensi Parte II D. Lgs 42/04
- - presenza di vincolo paesaggistico ai sensi artt. 136 e 142 D. Lgs 42/04
- - presenza di rischio archeologico e/o potenziale;
- - riferimento alla Scheda di RU;
- - riferimento alla Scheda di QC di aggiornamento/integrazione in data 2023;
- - note specifiche per edificio qualora opportune.
Per tutti gli edifici ricadenti all'interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA valgono le disposizioni di cui al precedente art. 33.
3. Per gli edifici di cui al precedente comma vige la disciplina di cui all'art. 14 commi 3, 4 e 5 delle presenti norme. Sul patrimonio edilizio classificato "di interesse tipologico-testimoniale (IT)" legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio al momento dell'adozione del Piano Operativo, sono inoltre ammessi gli ampliamenti una tantum di cui all'art. 14 comma 5. Detti ampliamenti sono inoltre subordinati alla contestuale verifica che l'edificio non sia già tipologicamente concluso e alla riqualificazione dell'organismo edilizio esistente e delle sue pertinenze.
4. Per il patrimonio edilizio diverso da quello di cui al comma 2 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, nel rispetto dei volumi esistenti ed autorizzati. Sono inoltre consentiti interventi di demolizione di volumi secondari e/o accessori e loro ricostruzione con diversa collocazione nell'area di pertinenza, compreso l'eventuale accorpamento all'edificio principale, nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 35
Qualora la documentazione a corredo degli interventi evidenzi la presenza di caratteristiche di valore storico architettonico significative, gli interventi dovranno essere ricondotti entro categorie compatibili con la tutela del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale. Per gli edifici legittimamente realizzati sotto il profilo edilizio al momento della adozione del Piano Operativo, sono inoltre ammessi una tantum interventi di addizione volumetrica e/o sostituzione edilizia con ampliamento fino al 25% della SE esistente ed autorizzata (e comunque entro un massimo di 30 mq) purché l'intervento sia rivolto al miglioramento dei caratteri architettonici e formali.
Gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia non possono in ogni caso dare luogo ad unità volumetriche funzionalmente autonome rispetto all'edificio originario. Le addizioni volumetriche dovranno pertanto costituire un corpo unitario con l'edificio principale.
Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati alla contestuale riqualificazione dell'organismo edilizio esistente e delle sue pertinenze e dovranno essere attuati attraverso una progettazione unitaria relativa all'intero organismo edilizio, in coerenza con le sue regole di accrescimento tipologico con gli eventuali caratteri architettonici e formali di pregio e/o di interesse testimoniale.
Nella progettazione e realizzazione degli interventi di addizione volumetrica e sostituzione edilizia dovrà essere rispettato e valorizzato il sistema degli spazi scoperti e l'assetto vegetazionale esistente, con particolare attenzione alle alberature di alto fusto eventualmente presenti, quale elemento della rete ecologica e di continuità paesaggistica ed ambientale con il territorio rurale.
5. Nell'ambito della schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di PO e di RU sono censiti manufatti denominati "minori", in molti casi costituiti da strutture precarie e/o pertinenziali. Per tali manufatti, qualora autorizzati e non classificati nell'Allegato II alle NTA (Regesto degli edifici in territorio rurale), sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva. Qualora, nell'ambito degli interventi pertinenziali, di cui all'art. 135 comma 2 lettera e) della L.R. 65/14, sia prevista la demolizione e ricostruzione con spostamento e/o accorpamento di volumi secondari, tali interventi sono subordinati alla formazione di un progetto unitario di riqualificazione dell'area di resede pertinenziale. Il progetto dovrà dimostrare, attraverso specifiche analisi, la coerenza degli interventi proposti con i caratteri morfologici, tipologici e paesaggistici, con particolare riferimento alle relazioni di gerarchia fra edificio principale e manufatti secondari, alle visuali ed ai rapporti percettivi con il contesto, alla tutela dei caratteri tipologici ed architettonici dell'edilizia rurale. Gli interventi relativi ad edifici o manufatti ricadenti all'interno delle aree di pertinenza paesisticoecologico-ambientali dei BSA devono essere attuati nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui all'art. 33.
6. Gli interventi di addizione volumetrica di cui ai precedenti commi non possono determinare la formazione di oltre due nuove unità abitative rispetto alla situazione esistente alla data di adozione del Piano Operativo. Per un numero maggiore di unità l'intervento dovrà essere subordinato a PdR.
7. Sul patrimonio edilizio esistente privo di valore storico-testimoniale con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi previsti dagli artt. 71 (in assenza di programma aziendale) e 22 (mediante programma aziendale) della L.R. n. 65/2014, condotti in coerenza con le regole di crescita tipologica dell'edificio e nel rispetto dei valori paesaggistici del contesto circostante. La documentazione a corredo degli interventi dovrà dimostrare l'assenza di caratteri di valore storico testimoniale e/o la compatibilità con questi degli interventi proposti.
8. In presenza di specifici condizionamenti dovuti alla presenza di comprovati elementi di rischio (criticità idrauliche e geomorfologiche, presenza di elettrodotti, ecc.), l'Amministrazione comunale potrà autorizzare, mediante intervento diretto convenzionato, la demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente, diverso da quello di cui all'art. 14 comma 2, che comporti anche lo spostamento dell'edificio dal sedime originario, purché in misura strettamente necessaria al superamento degli elementi di rischio rilevati e documentati. Gli interventi di ricostruzione dovranno comunque rispettare caratteri tipologici e formali coerenti con quelli dell'organismo edilizio preesistente.
9. Per il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, oltre alle attività agricole e quelle ad esse connesse, definite del DLgs 18 maggio 2001, n° 228 Capo I art. n°1 che sostituisce l'art. n°2135 del Codice Civile, sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:
- a) abitazioni civili;
- b) abitazioni specialistiche (quali ad esempio residenze di comunità, case famiglia, studentati, alloggi per personale militare o di polizia, ecc.);
- c) attività artigianali di produzione e vendita di beni artistici, solo se connessi con le abitazioni dell'operatore;
- d) strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione così come definite ai sensi della L.R. 86/16 (affittacamere, case ed appartamenti per vacanza, locazioni ad uso turistico, residenze d'epoca);
- e) altre attività qualora espressamente previste e disciplinate all'interno delle Schede Norma di cui all'Allegato III delle NTA.
Tutto ciò nel rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia previsti dalla legislazione vigente e dalle presenti norme.
Art. 35 Disciplina degli spazi esterni e pertinenziali
1. La sistemazione degli spazi pertinenziali agli edifici deve essere coerenti con i caratteri di ruralità dei luoghi in cui l'edificio si colloca, sia riguardo alle sistemazioni a verde che alla realizzazione di opere di pavimentazione ed arredo. Si intende per area di pertinenza lo spazio esterno ad uso esclusivo o comune a più unità abitative non utilizzabile autonomamente da esse. L'area di pertinenza può essere comprovata da atti catastali, da atti di compravendita, di deruralizzazione, dalla lettura delle relazioni spaziali con gli edifici relazionati.
2. Le aree di pertinenza relative ad edifici per i quali si preveda il mutamento della destinazione d'uso devono comprendere almeno le pertinenze storiche dell'edificio come risultanti dalla documentazione storica esistente e comunque devono fare riferimento a limiti naturali o esistenti quali strade, ciglioni, siepi.
3. La sistemazione degli spazi pertinenziali degli edifici (anche quando di nuova costruzione e/o oggetto di deruralizzazione) e degli edifici facenti parte del patrimonio edilizio esistente deve essere coerente con i caratteri di ruralità del contesto. Nel caso di complessi di valore storico, nei quali sono ancora riconoscibili le caratteristiche di impianto originario, gli interventi di sistemazione degli spazi esterni dovranno essere realizzati
- - salvaguardando le relazioni tra gli spazi aperti ed edifici;
- - mantenendo le pavimentazioni e le caratteristiche delle sistemazioni a terra;
- - conservando gli elementi di relazione con il contesto (accessi principali, di servizio, filari alberati).
- - Rispettando i rapporti gerarchici, tipologici e di organizzazione spaziale fra edifici principali, annessi e manufatti secondari, anche nell'ambito di eventuali interventi di ricostruzione e/o accorpamento di manufatti incongrui e/o degradati.
Il progetto degli spazi esterni e dell'edificato deve essere articolato attraverso un progetto unitario. Le pavimentazioni dovranno essere limitate ai casi strettamente necessari e realizzate con materiali e colori integrati nel contesto. Per gli spazi di piccole dimensioni contigui alla residenza sono preferibili le pavimentazioni con un aspetto naturale (acciottolato, pietra); per gli spazi di grandi dimensioni, funzionali alle attività agricole è preferibile l'utilizzo di sistemazioni permeabili di tipo tradizionale.
4. È consentita la realizzazione di una sola opera di corredo (piscina, o campo da tennis o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato) nelle aree di pertinenza di ogni complesso edilizio unitario, ovvero di ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi che svolgano funzione ricettiva il cui volume totale risulti superiore a mc 3.000. Sono da considerarsi 'complessi edilizi unitari':
- - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine coeva e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
- - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.
In ipotesi di pluralità di proprietari è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.
5. La realizzazione di opere a corredo degli edifici di cui al comma precedente è consentita a condizione che gli interventi:
- - non comportino sensibili trasformazioni plano altimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
- - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
- - si mostrino coerenti con la semiologia dei luoghi rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.);
- - non prevedano volumetrie che fuoriescano sensibilmente dal profilo originario del terreno;
- - garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
- - usufruiscano di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
- - prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.
6. Nel territorio rurale la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa è consentita solo nel caso in cui, a causa del dislivello dei vari punti della quota originaria dello stato dei luoghi, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di rampe, ovvero avvenga utilizzando la viabilità esistente. Dovranno riferirsi ad edifici esistenti che ne sono privi a destinazione residenziale e dovranno avere caratteristiche tali da essere escluse dal computo della superficie edificabile o edificata (SE), secondo le disposizioni regionali. Le superfici non dovranno eccedere le dotazioni minime di parcheggio (un metro quadrato ogni dieci metri cubi di edificio ex 41 sexies della L. 1150/42).
Per tali autorimesse si dovrà costituire vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento attraverso la sottoscrizione di atto d'obbligo registrato e trascritto.
Gli interventi dovranno collocarsi in relazione evidente con l'edificio di cui costituiscono pertinenza e l'autorimessa potrà essere realizzata solo nel caso in cui non interferisca con gli elementi di pregio presenti nel resede storico riconosciuto.
7. La realizzazione di piscine è consentita nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti a destinazione residenziale, turistico ricettiva, di residenza agricola o agrituristica a condizione che vi sia adeguata disponibilità della risorsa idrica all'interno dell'area di riferimento e che non sia utilizzato l'acquedotto pubblico, nel rispetto dell'art.53 delle presenti norme.
La piscina, con vasca di superficie massima della vasca è:
- - ad uso privato, pari a mq 100;
- - a servizio dei complessi agrituristici, pari a mq 150;
- - a servizio delle strutture turistico - ricettive, pari a mq 200.
La profondità massima consentita è pari a ml 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere una superficie direttamente necessaria a contenere gli elementi tecnici in unico vano con una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.
8. L'intervento deve essere integrato nel contesto paesaggistico, la sistemazione degli spazi esterni dovrà essere oggetto di uno specifico elaborato grafico descrittivo degli interventi, in cui sia illustrato il corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico e la relazione con gli edifici, nonché la percezione visiva dai punti panoramici di intervisibilità dell'intorno territoriale. È consentita la realizzazione di invasi naturali e biopiscine che non comportino l'esecuzione di opere murarie e/o alterazioni significative della morfologia dei luoghi.
La piscina deve presentare colore di rivestimento interno intonato all'ambiente circostante, con preferenza per i verdi e le terre ed esclusi in ogni caso l'azzurro, il verde-azzurro, il turchese e l'acquamarina.
9. I maneggi sono ammessi solo all'interno di aziende che svolgano attività agrituristica, purché non ricadenti negli ambiti di pertinenza dei nuclei storici di cui al precedente art. 31, e devono essere recintati esclusivamente con staccionate in legno di altezza adeguata.
10. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:
- a. da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
- b. dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
- c. da una relazione geologico - tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.
11. È ammessa la recinzione delle aree strettamente pertinenziali ai fabbricati residenziali, turistico ricettivi, di residenza agricola e agriturismo, con rete a maglia sciolta integrata con piante da siepe allevate in forma libera. I sostegni della rete saranno preferibilmente lignei o metallici, prive di cordolo a terra. L'altezza non potrà superare m. 200 dal piano di campagna. L'eventuale cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato). Non possono essere realizzate nuove recinzioni in occasione di cambi di destinazione d'uso o di frazionamenti, quando gli immobili interessati costituiscano complessi edilizi organici.
Non è consentita la recinzione di fondi privati, non strettamente pertinenziali ai fabbricati esistenti mentre è ammesso delimitarli con siepi vive ed alberature di specie autoctone.
È ammessa la recinzione dei fondi agricoli per la protezione delle colture di pregio e/o destinati e necessari all'allevamento di altezza massima complessiva non superiore a 1.80 m., e realizzate con pali in legno e rete metallica a maglia sciolta larga o cavi elettrificati.
Le recinzioni devono garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio. Per i casi in cui le recinzioni superino la lunghezza complessiva di ml. 100, in relazione alle esigenze di protezione e di intervento antincendio, nonché per garantire il passaggio della microfauna, queste dovranno essere dotate di appositi varchi, ad una distanza di norma non superiore ai 250 m. Nei tratti con elevata pendenza o altre situazioni in cui sia difficoltoso il passaggio pedonale è possibile derogare alla distanza di 250 m. proponendo soluzioni alternative.
Le recinzioni di cui al presente comma devono essere interamente rimosse allorché cessi l'attività di allevamento, o le colture per le quali erano state poste in essere ovvero la detenzione degli animali da cortile o da compagnia. Detto impegno deve essere assunto dall'avente titolo, prima della realizzazione dell'intervento. Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio rurale il Regolamento Edilizio potrà prevedere una specifica disciplina in merito alla realizzazione di opere di arredo ed illuminazione, pavimentazioni esterne, sistemazioni vegetazionali, siano esse di servizio alla viabilità che a pertinenze private.
Art. 36 Mutamento della destinazione d'uso degli edifici
1. Nel patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente art. 34 comma 9. Ferme restando le limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'articolo 81 della L.R. 65/14, gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale nella quale siano individuate anche le aree di pertinenza degli edifici (art. 83 L.R. 65/2014).
Per le aree di pertinenza di dimensione inferiore ad un ettaro si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 comma 5 della L.R. 65/14.
2. L'individuazione degli interventi ambientali costituisce contenuto obbligatorio, salvo le ipotesi di cui al richiamato art. 83 comma 5 della L.R. 65/14 e ss.mm.ii., per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, Tali interventi dovranno garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, evitando l'introduzione di fattori estranei al territorio rurale, anche attraverso gli interventi di cui al successivo art. 39 commi 4 e 6. Il rilascio e l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi urbanistico - edilizi di cui al punto precedente è subordinata alla stipula di un'apposita convenzione o atto d'obbligo, corredati da idonee garanzie, circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi ambientali programmati.
3. Non possono comunque subire trasformazione della destinazione d'uso in residenza:
- - i manufatti che non raggiungano una superficie (SE) pari o superiore a 60 mq;
- - i manufatti costituiti da materiali precari e/o tettoie, pilastri con o senza copertura;
- - le serre di qualunque tipologia.
I requisiti e le caratteristiche di cui al presente comma devono essere verificati con riferimento allo stato legittimo alla data di adozione del Piano Operativo.
Nel mutamento di destinazione d'uso a residenza, o negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che comportano un aumento di unità abitative rispetto all'esistente, la superficie minima di ciascuna unità abitativa non potrà essere inferiore a 60 mq di SE.
Negli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, per gli edifici dotati di resede pertinenziale dovrà comunque essere mantenuta una superficie utile minima a destinazione non residenziale e/o accessoria finalizzata al mantenimento delle aree pertinenziali e/o agricole, in misura non inferiore a 10 mq per unità abitativa. Tali superfici non residenziali/accessorie potranno essere reperite anche all'interno di spazi comuni a più unità abitative; in tal caso le superfici minime potranno essere calcolate in misura ridotta del 50% rispetto a quelle riferite alle singole unità abitative.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 comma 2 della L.R. 65/14, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e la ricostruzione di manufatti agricoli e contestuale mutamento della destinazione d'uso non possono comunque determinare aumento della superficie edificabile legittimamente esistente.
4. Nel caso di accorpamento di volumi ad unità immobiliari esistenti con costituzione di nuove unità abitative, non si potrà avere più di una unità immobiliare in incremento rispetto allo stato di fatto.
5. Gli interventi di cambio d'uso, che comportano la formazione di oltre due nuove unità abitative aggiuntive all'esistente, qualora non soggetti a P.A.P.M.A.A., sono subordinati alla formazione di un Piano di Recupero.
Art. 37 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale
1. In coerenza con l'art. 70 comma 2 della L.R. 65/14, l'installazione dei manufatti temporanei di cui al presente articolo è permessa in tutto il territorio rurale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, l'installazione per lo svolgimento dell'attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. Per tali manufatti valgono tutte le disposizioni di cui all'art. 1 del Regolamento di attuazione DPGR 25.08.2016 n. 63/R (di seguito denominato regolamento di attuazione).
3. Si rimanda all'art. 70 comma 3 della L.R. 65/14 per le procedure di installazione dei manufatti, di cui al precedente comma 2 (realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie) se installati per periodi superiori a due anni oppure di manufatti che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo previsti dal medesimo articolo.
4. L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui al comma 2 per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola. Al momento della presentazione del titolo abilitativo si impegna alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo. In caso di mancato rispetto degli impegni del presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'art.70 della LR 65/2014 e smi.
5. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali.
Art. 38 Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale
1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita solo se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e ad esse connesse. La realizzazione di nuovi edifici rurali è ammessa in tutto il territorio rurale ad esclusione degli ambiti di pertinenza dei nuclei storici di cui al precedente art. 31. Le eventuali superfici aziendali ricadenti in ambiti per i quali il PO e le normative vigenti escludono la nuova edificazione contribuiscono comunque al raggiungimento dei parametri minimi di cui al PTC, pur non potendo essere direttamente interessate dagli interventi edificatori.
2. Nella progettazione di fabbricati strumentali per l'attività agricola, di altre infrastrutture e manufatti di servizio alla produzione agricola, deve essere perseguita la migliore integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico, anche ricorrendo, ove possibile, all'impiego di edilizia eco-compatibile.
3. I nuovi edifici rurali si distinguono in:
- a. Nuovi edifici rurali ad uso abitativo:
La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è subordinata:- - all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
- - a quanto previsto dai parametri definiti dal PTC.
- - La dimensione massima ammissibile per ogni unità abitativa viene fissata in 200 mq di SE e comunque con superficie utile non superiore a 150 mq; eventuali unità abitative aggiuntive rispetto alla prima dovranno costituire con essa un unico corpo edilizio e non potranno superare la superficie di mq 110 di SE;
- - I nuovi edifici rurali ad uso abitativo dovranno conformarsi ai caratteri tipologici ed architettonici propri dell'edilizia rurale. In particolare:
- - i nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità degli edifici e della viabilità esistenti, al fine di evitare l'apertura di nuove strade, ed il più vicino possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti;
- - la realizzazione dei nuovi edifici dovrà tener conto del contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi (evitando sbancamenti o alterazioni significative), di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di particolari visuali panoramiche;
- - la tipologia edilizia dovrà essere ispirata a criteri di semplicità formale e costruttiva, sviluppata fino ad un massimo di due piani fuori terra con copertura a capanna (a falde regolari) o a padiglione. In coerenza con i caratteri tipologici rurali, dovranno essere previste aperture con disposizione regolare sulle facciate, evitando forme e dimensioni incoerenti con il tipo e corpi aggiunti quali balconi, ecc.;
- - nella scelta delle finiture dovranno essere privilegiati materiali tipici quali coppi ed embrici per le coperture, intonaco per le superfici esterne dei paramenti murari, legno per i serramenti e gli infissi;
- - Fermi restando i parametri dimensionali massimi, sono, inoltre, ammesse soluzioni progettuali con caratteri tipologici ed architettonici diversi da quelli di cui ai punti precedenti, purché rivolte alla sperimentazione di linguaggi architettonici contemporanei in grado di instaurare relazioni di qualità con il contesto rurale e paesaggistico interessato.
- - Le soluzioni progettuali dovranno seguire criteri di sostenibilità ed eco efficienza non solo nella ricerca di materiali idonei ma anche ponendo attenzione all'orientamento dell'edificio ed alla conseguente disposizione delle aperture ed alla organizzazione distributiva interna, in coerenza con le regole dell'edilizia storica;
- - le sistemazioni esterne dovranno essere coerenti con le disposizioni dell'art. 35. b.
- b. Nuovi annessi rurali:
La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta all'approvazione da parte del Comune del Programma Aziendale ai sensi dell'articolo 74 della LR 65/14, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola; è inoltre soggetta all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal PTC. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.
Per i parametri dimensionali e le superfici minime necessarie, anche relativamente agli allevamenti, si fa riferimento al PTC della Provincia di Siena.
I nuovi annessi agricoli dovranno possedere caratteri tipologici ed architettonici tali da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico ed ambientale. In particolare:
- - i nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità degli edifici e della viabilità esistente, al fine di evitare l'apertura di nuove strade ed il più vicino possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti;
- - la realizzazione dei nuovi edifici dovrà tener conto del contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi, di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di particolari visuali panoramiche; l'altezza dei manufatti non potrà superare ml 6, se non in caso di comprovate esigenze produttive aziendale; potranno essere realizzati annessi interrati qualora vi siano le condizioni di fattibilità geologica-idraulica.
- - la tipologia edilizia dovrà essere ispirata a criteri di semplicità formale e costruttiva, in cui la forma deve essere strettamente correlata alla funzione che deve svolgere; è preferibile l'uso di colori integrati con l'ambiente rurale con riferimento ai toni dei materiali naturali (pietra, terra, legno etc.)
- - le soluzioni progettuali dovranno preferibilmente adottare soluzioni costruttive ispirate a criteri di sostenibilità ed eco efficienza;
- - per quanto riguarda le sistemazioni esterne dovranno tener conto nell'inserimento nel contesto circostante e quindi mantenere una connotazione rurale sia per quanto riguarda la distribuzione delle funzioni che per la scelta delle specie; sono da preferire siepi vive allevate in forma libera, materiali naturali o comunque non di forte impatto visivo.
- c. Nuovi annessi rurali per aziende che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale
La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita in assenza del programma aziendale e quindi non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di legge nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa è iscritta alla CCIAA e che devono esercitare in via prevalente, da almeno un anno, una delle attività di cui all'art. 6 del DPGR 63/R/2016.
La prevalenza dell'attività si intende verificata quando questa supera i 2/3 della produzione lorda vendibile agricola conseguita.
La costruzione degli annessi non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime è consentita a condizione che:
- - le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) e che i terreni non provengano da frazionamenti di aziende successivi alla data di adozione del Piano Strutturale Intercomunale;
- - che i terreni aziendali di riferimento siano costituiti da un unico corpo.
4. La costruzione di tali annessi è consentita in tutto il territorio rurale, ad esclusione dei nuclei storici, solo se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e ad esse connesse, nel rispetto dei caratteri tipologici richiamati nel precedente comma3 lettera b).
5. Il progetto degli annessi di cui al presente articolo dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione redatta da tecnico abilitato che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari generali e quelle specifiche per le diverse tipologie di annesso. In particolare la relazione tecnica specifica i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture utilizzate, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui, ecc. Dovrà altresì evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento, precisando la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione delle strutture accessorie necessarie (abbeveratoi, mangiatoie, recinzioni, concimaie, sistemi di raccolta e smaltimento degli effluenti dove necessari, ecc.).
6. Per il conseguimento del titolo abilitativo sarà necessaria, tra l'altro, la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente che dovrà impegnarsi a:
- - mantenere la coltivazione della superficie agricola utilizzata e l'allevamento dei capi che hanno dato diritto alla realizzazione dell'annesso;
- - non alienare separatamente dal fondo rustico l'annesso da realizzare;
- - rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto pubblico.
7. Gli annessi realizzati ai sensi del presente articolo, nel periodo di svolgimento delle attività, entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente con funzione agricola.
Art. 39 Programma Aziendale
1. Le caratteristiche del Programma Aziendale sono definite all'art. 74 della LR 65/2014 ed all'art. 7 del Regolamento di attuazione DPGR 25.08.2016 n. 63/R.
2. Il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo laddove siano previsti interventi di nuova edificazione superiori a 1200 mc o interventi di ristrutturazione urbanistica che comportino la perdita della destinazione d'uso agricola. Per gli interventi ricadenti in ambiti oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04, il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo laddove siano previsti interventi di nuova edificazione superiori a 600 mc.
3. L'individuazione degli interventi ambientali costituisce contenuto obbligatorio, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014, del programma aziendale (P.A.P.M.A.A.) e l'assenza di tale contenuto comporterà la mancata approvazione del programma. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i P.A.P.M.A.A. per frazionamento di aziende in assenza di opere e/o di impianti arborei produttivi agricoli poliennali.
4. Nel rispetto di quanto disposto all'art. 33 della Disciplina del Territorio del PSI, gli interventi ambientali di cui al precedente comma dovranno essere prioritariamente mirati a migliorare le specifiche criticità di cui al comma 3 lettera b dell'art. 33 della Disciplina del Territorio del PSI, ovvero a titolo esemplificativo:
- a) Protezione dall'erosione e protezione da frane:
- - Introduzione / potenziamento / ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie con particolare riferimento ai terrazzamenti/ciglionamenti ed ogni altra opera utile a ridurre la pendenza dei suoli sopra al 20%;
- - Potenziamento della rete scolante artificiale finalizzato alla corretta gestione delle acque dei singoli campi riducendo eventuali aggravi sulle proprietà contermini e a tutela della pubblica viabilità;
- - Introduzione di strade fosso al fine di ridurre la lunghezza dei coltivi sui versanti;
- - Inerbimento dei terreni su versanti con pendenze non superiori al 20%.
- b) Permeabilità ecologica e sequestro del carbonio:
- - Introduzione / potenziamento delle formazioni lineari arboree e/o arbustive;
- - Mantenimento / valorizzazione e potenziamento delle formazioni arboree d'argine, di ripa, di golena.
- c) Redditività agroforestale:
- - Recupero di aree incolte in abbandono;
- - Manutenzione / potenziamento dello stato di efficienza della viabilità rurale.
Gli interventi ambientali di cui sopra sono obbligatori nelle aree riconosciute dal PSI "aree di emergenza ambientale del territorio rurale" nell'elaborato STR_sce - Scenario strategico dello sviluppo sostenibile - Scala 1:25.000 e nell'elaborato della valutazione ambientale strategica VAS_cri - Criticità territoriali - Scala 1:25.000 e 1:10.000, nonché nelle aree in relazione ai BSA e agli aggregati del PTCP, nonchè nelle pertinenze dei nuclei storici e negli ambiti periurbani, e nelle aree ricadenti nel vincolo idrogeologico.
5. In relazione alle finalità del presente comma, non possono essere considerati interventi di miglioramento ambientale:
- - gli interventi obbligatori di manutenzione ordinaria (ripulitura fossette, manutenzione e ripristino di muretti a secco o ciglionamenti esistenti);
- - gli interventi obbligatori disposti dalle vigenti normative statali e regionali in materia di prevenzione incendi, difesa idrogeologica, difesa del patrimonio boschivo, della flora e della fauna.
6. Per le trasformazioni sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola previste dall'art. 83 L.R. 65/2014, c. 5, il Programma Aziendale potrà individuare ulteriori interventi ambientali quali a titolo esemplificativo:
- - Piantumazione di alberature segnaletiche di confine e di arredo;
- - Mantenimento e valorizzazione di piante camporili o a carattere monumentale in genere, nonché dei manufatti di rilevanza storica, culturale o testimoniale, inclusi i manufatti minori.
7. In riferimento al precedente punto, il P.O., nel rispetto dei contenuti obbligatori di cui all'art. 7 del DPGR 63/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della L.R. 65/2014 contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale), individua gli elaborati minimi ed i contenuti dei progetti per gli interventi ambientali, che dovranno essere corredati, almeno, dai seguenti elaborati:
- - relazione agronomico - paesaggistica descrittiva delle opere di sistemazione ambientale;
- - repertorio fotografico delle criticità ambientali rilevate;
- - relazione geologica a supporto degli interventi previsti;
- - planimetria in scala adeguata con indicazione delle criticità rilevate e degli interventi previsti;
- - sezioni ambientali in scala adeguata;
- - computo metrico estimativo relativo all'esecuzione e successiva manutenzione delle opere di sistemazione ambientale previste.
8. Gli interventi previsti dal Programma Aziendale dovranno assicurare il rispetto delle disposizioni di tutela e valorizzazione paesaggistica del territorio rurale di cui al successivo art. 43.
Art. 40 Manufatti per attività agricola amatoriale, per ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie
1. Nel territorio rurale, ad esclusione degli ambiti di pertinenza dei nuclei storici di cui all'art. 31, è ammessa la realizzazione di manufatti destinati allo svolgimento delle attività di agricoltura amatoriale di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014, al fine di garantire il mantenimento dell'assetto paesaggistico ed agrario del territorio comunale.
2. La realizzazione di tali manufatti è consentita alle seguenti condizioni:
- a. È ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo a qualunque titolo condotto, purché non risultante da frazionamento successivo alla data di adozione del presente PO;
- b. sul fondo, che può essere costituito anche da appezzamenti non contigui, non siano presenti edifici o se presenti, non raggiungano la superficie massima prevista dalle presenti norme e non siano stati oggetto di mutamento della originaria destinazione d'uso agricola;
- c. la superficie agricola sia utilizzata ad orto, oliveto, vigneto o frutteto e mantenuta in produzione al momento dell'adozione del PO, quale risultante da apposita relazione da allegare alla richiesta di autorizzazione;
- d. il manufatto abbia esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli e di ricovero animali e sia privo di dotazioni che ne consentano l'uso abitativo, commerciale o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo e dovrà avere altezza interna massima di m. 2,40.
In caso di trasferimenti parziali dei fondi l'installazione degli annessi di cui al presente articolo sarà consentita solo se trascorsi dieci anni successivi dal frazionamento; sono fatte salve le disposizioni normative vigenti al momento del frazionamento.
3. La documentazione da allegare all'istanza è presentata dal titolare o dal proprietario del fondo deve contenere:
- - la descrizione delle motivate esigenze in relazione al tipo di attività esercitata sul fondo;
- - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni tipologiche e dimensionali di cui al presente articolo;
- - l'impegno alla manutenzione dell'area per tutto il periodo di esercizio dell'attività agricola sul fondo;
- - la dichiarazione della conformità dell'intervento alla L.R. 65/14, al Regolamento di attuazione DPGR 25.08.2016 n. 63/R, nonché alla presente disciplina di PO;
4. La realizzazione dei manufatti è consentita, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere anche:
- - l'impegno a mantenere in ordinaria coltivazione i terreni cui l'annesso è riferito;
- - l'impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività ovvero in caso di modifica dell'assetto colturale del fondo stesso ovvero nel caso che vengano meno i parametri minimi previsti al successivo comma 5;
- - le relative forme di garanzia;
- - l'inalienabilità del manufatto separatamente dal fondo su cui insiste e da quelli ai quali è eventualmente afferito.
L'atto d'obbligo unilaterale contiene inoltre la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
5. I manufatti in oggetto avranno una dimensione correlata alla superficie del fondo (S.A.U.). La superficie dei medesimi non può comunque superare i 40 mq di superficie edificata compresa la superficie eventualmente occupata da tettoie ed è determinata in funzione dei seguenti parametri:
- - S.A.U. da 50 mq a 200 mq, fino a 12 mq.
- - S.A.U. da 201 mq a 1000 mq, fino a 20 mq
- - S.A.U. superiori a 1.000 mq, S.u.l. da 20 mq sino ad un massimo di 40 mq (calcolata secondo il seguente criterio: ogni 100 mq di S.A.U. aggiuntiva rispetto a 1000 mq corrisponde a 0,50 mq di superficie).
6. I manufatti di cui al comma 4, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del DPGR 63/R/2016, dovranno essere:
- - realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
- - semplicemente ancorati al suolo;
Il posizionamento dell'annesso deve limitare al massimo l'impatto paesaggistico complessivo.
7. Non è consentita l'edificazione di nuove strutture, nel caso della preesistenza di altri volumi o manufatti che dovranno essere prioritariamente recuperati. Se la superficie di tali manufatti non raggiungesse le superfici massime consentite, sarà possibile incrementarle fino alla superficie massima ammissibile.
8. Manufatti per ricovero degli animali domestici: la realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali domestici e/o da cortile, per utilizzazione familiare e amatoriale è consentita in tutto il territorio rurale a condizione che tali attività rimangano per caratteristiche e dimensioni nell'ambito privato, con esclusione di qualsiasi attività a fini commerciali e/o agonistici.
Tali manufatti dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento di attuazione DPGR 25.08.2016 n. 63/R, secondo criteri di decoro e riqualificazione ambientale e dovranno avere dimensione strettamente commisurata al tipo ed al numero degli animali da custodire, nel rispetto delle specifiche norme nazionali, regionali o provinciali finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla corretta conduzione degli stessi e comunque nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
- - Siano realizzati in legno o con altri materiali tradizionali o tipici della zona;
- - Siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie;
- - abbiano piano di calpestio in terra battuta e/o con materiali appoggiati al suolo;
- - Recinzione in pali di legno semplicemente infissi nel terreno e rete metallica per una altezza massima di ml. 1,80;
- - Superficie coperta massima mq. 10,00.
- - Siano ubicati ad una distanza minima non inferiore a 50 m da abitazioni esistenti e strade pubbliche; nel caso di ricovero di un numero di animali di grande taglia (equini, bovini e simili) superiore a due, la distanza da rispettare e di 200 m.
La documentazione da allegare all'istanza, presentata dal titolare o dal proprietario del fondo o dell'azienda agricola, deve contenere:
- - la descrizione delle motivate esigenze in relazione al genere ed al numero di animali che intende ospitare nel fondo, comunque non superiore a quattro, ad eccezione di animali da cortile di piccola taglia;
- - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia di benessere animale;
- - la dimostrazione della necessità di dotare i manufatti di allacciamento alla rete elettrica, idrica ed allo smaltimento dei rifiuti.
- - l'impegno al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia dell'area e delle strutture ospitanti gli animali per tutto il periodo di esercizio dell'attività sul fondo;
- - la verifica della conformità alle disposizioni delle presenti norme;
- - l'impegno alla rimozione del manufatto ed alla rimessa in pristino dei luoghi al cessare dell'attività o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo.
9. I manufatti di cui al presente articolo devono essere progettati e realizzati senza che sia alterato lo stato dei luoghi, pertanto sono vietati i seguenti interventi:
- - realizzazione di nuove viabilità;
- - abbattimento di alberi, siepi o muretti;
- - modifica delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti.
È consentita la recinzione delle superfici contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per l'utilizzazione familiare e dotate di schermatura vegetazionale.
10. Manufatti per esigenze venatorie: è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 34bis della L.R. 3/1994 negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le disposizioni di cui all'art. 13bis del DPGR 63/R/2016.
I manufatti dovranno possedere le caratteristiche costruttive di cui al precedente comma 6, per una SE massima di 20 mq ed altezza interna non superiore a m 2,40.
Non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti nel caso della preesistenza sul medesimo fondo di altri volumi o manufatti che dovranno essere prioritariamente recuperati. Se la superficie di tali manufatti non raggiungesse le superfici massime consentite, sarà possibile incrementarle fino alla superficie massima ammissibile.
11. Per i manufatti per le esigenze venatorie di cui al precedente comma, deve essere garantito, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 9, l'inserimento nel contesto paesaggistico circostante, sfruttando, a tal fine, eventuali dislivelli esistenti, viabilità e quinte di verde esistenti, queste ultimi da integrare con specie autoctone o naturalizzate.