Art. 13 Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti

1. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, ai sensi dell'art. 95 comma 2 della L.R. 65/14, individua e definisce:

  1. a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;
  2. b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III della L.R. 65/14, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all'articolo 68 della L.R. 65/14, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale;
  3. c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 95 della L.R. 65/14;
  4. d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell'articolo 98della L.R. 65/14, ove inserita come parte integrante del piano operativo;
  5. e) le zone connotate da condizioni di degrado.

2. La disciplina di cui al presente titolo è valida a tempo indeterminato, e si attua mediante:

  1. a) Interventi edilizi diretti nel rispetto delle disposizioni delle presenti NTA e degli artt. 134, 135, 135bis e 136 della L.R. 65/2014, con esclusione degli interventi di nuova edificazione;
  2. b) Progetti esecutivi di opere pubbliche.

3. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono riferite alle aree ed al patrimonio edilizio nel loro stato legittimo ed autorizzato alla data di approvazione delle presenti Norme.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina del PO, per patrimonio edilizio esistente si intendono gli edifici esistenti alla data di adozione del PO e quelli per i quali sia stato dato effettivo inizio dei alla data di adozione del PO e la cui realizzazione sia ultimata nel periodo di validità del titolo abilitativo.

Art. 14 -Classificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Il PO disciplina il patrimonio edilizio esistente sulla base della schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di cui al precedente art. 4.

2. In relazione ai valori storici, architettonici, tipologici e testimoniali dei singoli edifici, nonché al loro grado di conservazione e leggibilità, come documentati nelle schede di cui al precedente comma, il PO individua, all'interno del patrimonio edilizio esistente:

  • - Edifici di rilevante valore storico architettonico (RV)
  • - Edifici di valore storico architettonico (V)
  • - Edifici di interesse tipologico o testimoniale (IT)

Il patrimonio edilizio di cui sopra corrisponde, in linea generale, all'edificato fondativo riconosciuto dal PSI come componente della Struttura Insediativa. Per esso valgono le disposizioni di cui ai successivi commi, nonché le eventuali ulteriori disposizioni specifiche contenute nel regesto degli edifici di cui agli Allegati I e II, che indicano gli interventi ammissibili e che prevalgono sulle presenti norme.

3. Edifici di rilevante valore storico architettonico (RV): gli edifici di rilevante valore storico architettonico (RV) sono le emergenze di valenza monumentale, (es. castelli, palazzi, chiese, pievi, ville fattorie e/o edifici di particolare pregio) che conservano i caratteri architettonici e formali originari. L'atteggiamento di tutela e di valorizzazione è esteso alle aree di pertinenza degli edifici, con particolare riferimento a parchi e giardini di interesse storico, corti ed aree scoperte correlate all'organizzazione tipologica dell'organismo edilizio, sistemazioni a verde e alberature di alto fusto qualora elemento caratterizzante dell'immagine urbana e/o paesaggistica storicizzata. Obiettivo del PO è tutelare il bene anche attraverso interventi che nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, artistici, ne consentano un uso compatibile e permettano il superamento di eventuali elementi di degrado fisico e/o formale e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico-culturale.
Per gli edifici riconosciuti "RV" sono ammessi interventi fino alla categoria del restauro e risanamento conservativo (R) come definita al precedente art. 10 comma 1 punto III.

4. Edifici di valore storico architettonico (V): gli edifici di valore storico architettonico (V) comprendono edifici e complessi edilizi di matrice urbana e rurale, case coloniche ed annessi, che conservano i caratteri tipologici, architettonici e formali originari. L'atteggiamento di tutela e di valorizzazione è esteso alle aree di pertinenza degli edifici, con particolare riferimento alle corti ed aree scoperte correlate all'organizzazione tipologica dell'organismo edilizio, sistemazioni a verde e alberature di alto fusto qualora elemento caratterizzante dell'immagine urbana e/o paesaggistica storicizzata. Obiettivo è salvaguardare i caratteri storici e testimoniali del patrimonio architettonico attraverso interventi volti alla conservazione, al recupero ed al superamento delle condizioni di degrado, nel rispetto degli elementi storico tipologici.
Per gli edifici riconosciuti "V" sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione conservativa senza alterazioni dei caratteri tipologici e formali (Rc1) come definita all'art. 10 delle presenti NTA. Nei casi in cui tale classificazione sia attributi ad edifici parzialmente allo stato di rudere, sono ammessi gli interventi di cui al successivo comma 6 nel rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici documentati. Per favorire il recupero dei manufatti dell'edilizia rurale che presentino altezze interne superiori a 5 m, è consentita la realizzazione di soppalchi che siano strutturalmente indipendenti rispetto all'organismo edilizio originario o comunque tali da non alterare le strutture murarie esistenti. Le soluzioni progettuali dovranno garantire il rispetto e la leggibilità del tipo edilizio originario, nel rispetto del vigente R.E. È vietata, negli interventi che comportano il frazionamento degli edifici rurali, l'introduzione di nuove scale, qualora questa determini tipologie riconducibili a schiere o pseudo-schiere (terra-tetto), ove in contrasto con i caratteri tipologici dell'edilizia rurale storica.

5. Edifici di interesse tipologico o testimoniale (IT): sono edifici che conservano l'interesse tipologico, anche se in alcuni casi risultano alterati attraverso interventi puntuali (introduzione di terrazzi, superfetazioni tergali e/o giustapposte, tettoie, scale improprie, aperture e/o rivestimenti incongrui, etc.). Obiettivo è la salvaguardia della tipologia, quale testimonianza dei caratteri storici dell'edilizia rurale, attraverso interventi volti alla conservazione, al recupero ed al superamento delle condizioni di degrado. Gli interventi comprendono anche la modifica delle aperture esistenti e/o l'introduzione di nuove aperture purché in coerenza alle regole del tipo edilizio (collocazione, gerarchia, articolazione vuoti/pieni, assialità, complanarità), nel rispetto delle specifiche limitazioni definite dalla categoria di intervento.
Per gli edifici riconosciuti "IT" sono ammessi interventi fino alla fino alla Rc2 - Riorganizzazione funzionale con limitati interventi incidenti sugli elementi strutturali come definita all'art. 10 delle NTA.
Ove ammessi dalla disciplina di zona, gli interventi di riqualificazione e ricomposizione tipologica possono comprendere anche ampliamenti una tantum in coerenza con il processo di crescita tipologica, nella misura massima del 25% della SE esistente ed autorizzata (e comunque entro un massimo di 30 mq per ciascun edificio), finalizzati alla riqualificazione ed al soddisfacimento delle esigenze abitative e subordinati alla riqualificazione complessiva dell'organismo edilizio e delle pertinenze.

6. Ruderi: Per gli edifici allo stato di rudere individuati nel Regesto, ove non diversamente disposto negli elaborati di PO, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva volti al ripristino delle porzioni crollate e demolite, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, ai sensi art. 135 bis comma 3 lettera d) della L.R. 65/14. Gli interventi dovranno dimostrare la compatibilità ed il rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici originari, anche attraverso un linguaggio contemporaneo. Per gli edifici non classificati quali ruderi ma che presentino porzioni crollate, è sempre ammessa la fedele ricostruzione delle stesse previa documentazione dell'originaria consistenza e caratteristiche, secondo modalità coerenti con la categoria di intervento assegnata all'edificio (cfr. Allegato I e Allegato II).

7. Il quadro sinottico degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio classificato di valore storico architettonico e testimoniale è riportato negli elaborati di Regesto dei fabbricati in Territorio Urbanizzato (Allegato I alle NTA) e Regesto dei fabbricati in Territorio Rurale (Allegato II alle NTA).

8. Per il patrimonio edilizio non classificato nelle categorie di cui ai precedenti commi sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina generale dell'ambito territoriale di appartenenza.

9. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio di valore storico architettonico e testimoniale devono essere attuati nel rispetto della disciplina di cui al successivo articolo 15 "Criteri ed indirizzi per gli interventi sul patrimonio di valore storico, architettonico e testimoniale".

Art. 15 Criteri ed indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio di valore storico architettonico e testimoniale

1. Nel rispetto degli indirizzi del PSI, il PO predispone una specifica disciplina di dettaglio volta ad assicurare il recupero e la riqualificazione dei centri nuclei storici e del patrimonio edilizio esistente di valore storico architettonico e testimoniale di cui al precedente art. 14 comma 2 da attuarsi anche attraverso la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi urbani nel rapporto tra edificato ed aree libere.

2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente articolo 14 comma 2 sono soggetti al rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi, finalizzati ad impostare correttamente gli interventi di restauro, recupero e riqualificazione degli organismi edilizi, assicurandone la conservazione fisica in rapporto alle esigenze di adeguamento alle necessità d'uso attuali. In particolare gli interventi dovranno essere condotti nel rispetto delle indicazioni di cui ai successivi commi.

3. Interventi strutturali: le opere di consolidamento strutturale dovranno prevedere il recupero, il consolidamento e l'integrazione delle strutture originali ancora in grado di svolgere una funzione statica, mediante l'utilizzo di tecniche e materiali compatibili con le caratteristiche da salvaguardare degli organismi edilizi. Laddove gli elementi strutturali posseggano caratteri architettonici e formali di valore (volte con decorazioni pittoriche, soffitti a cassettoni, ecc.) gli interventi ne devono prioritariamente garantire la conservazione ed il recupero. Sono comunque consentiti gli interventi volti al miglioramento delle strutture sotto l'aspetto sismico, da realizzarsi mediante materiali e tecniche compatibili con il valore architettonico degli edifici.

4. Interventi che interessano l'aspetto esteriore degli organismi edilizi: tali opere dovranno prevedere la conservazione dei caratteri tipologici e formali di valore architettonico e testimoniale, oppure il loro ripristino nel caso siano stati oggetto di precedenti alterazioni. In particolare:

  1. a) le coperture dovranno essere mantenute e/o ripristinate nella loro configurazione, dimensione, caratteristiche materiali e costruttive, salvo il caso di superfetazioni o rialzamenti che non risultino essere il portato significativo e consolidato della stratificazione storica dell'edificio; i manti di copertura e gli aggetti di gronda dovranno essere mantenuti e/o ripristinati nelle forme e nei caratteri costruttivi e decorativi preesistenti o di tipo tradizionale, preferibilmente recuperando ove possibile i materiali originari. È consentita la sostituzione del manto di copertura in marsigliesi con tegole e coppi di recupero e/o invecchiati. È consentita la realizzazione di finestre nella falda di copertura qualora funzionali al recupero ai fini abitativi dei vani sottotetto, limitatamente alle dimensioni necessarie al raggiungimento dei requisiti igienico sanitari minimi. È sempre ammessa la realizzazione di linee vita e aperture per l'accesso alla copertura previste dalle normative vigenti.
  2. b) i prospetti dell'organismo edilizio dovranno essere conservati, con particolare attenzione alla posizione, alla modularità, alle dimensioni ed all'allineamento delle aperture esistenti, nonché alle loro caratteristiche formali e decorative. L'introduzione di nuove aperture, nei casi ammessi dalla disciplina di PO, dovrà essere realizzata in coerenza con gli allineamenti prospettici, con le medesime dimensioni e caratteristiche formali di quelle esistenti, nonché nel rispetto dei rapporti di gerarchia connessi al tipo edilizio. In generale è ammesso il ripristino di aperture precedentemente tamponate, purché risultanti da specifica documentazione e non in contrasto con l'organizzazione complessiva del prospetto.
  3. c) I paramenti murari esterni dovranno essere conservati e/o recuperati nei loro caratteri formali e costruttivi, utilizzando preferibilmente tecniche e materiali analoghi e/o compatibili con quelli originari (quali indicativamente intonaci e tinteggiature a base di calce, pietra locale, muratura mista, ecc.). Il paramento a vista deve essere mantenuto ove questo sia di impianto originario e non conseguente a deterioramento dello strato di finitura superficiale. Negli interventi di manutenzione su paramenti prevalentemente intonacati, è ammissibile riportare porzioni o intere facciate a vista solamente a seguito di analisi di carattere evolutivo sull'edificio, che evidenzino il ritrovamento di apparati decorativi o paramenti murari di maggior rilevanza storico documentale rispetto agli assetti di facciata successivi. Non è comunque ammesso riportare a vista elementi costruttivi isolati di tipo comune come archetti di scarico, cantonali e simili. Gli interventi che interessano le facciate dovranno sempre essere riferiti all'unità tipologica, indipendentemente dall'assetto proprietario.
  4. d) Dovranno essere sempre conservati e/o ripristinati nelle forme originali, gli elementi architettonici e decorativi quali cornici marcapiano, zoccolature, angolari, riquadrature di aperture realizzate con intonaco a rilievo e dipinto, in pietra, cotto o altri materiali, nonché eventuali affreschi o decorazioni pittoriche, stemmi, lapidi ed iscrizioni.
  5. e) I colori da utilizzare sono quelli della gamma cromatica tradizionale (sfumature delle terre) ed eventuali colorazioni storicizzate desunte da saggi di indagine nelle stratificazioni dell'intonaco. L'Amministrazione Comunale potrà dotarsi di un apposito "Piano del Colore" come strumento di riferimento e coordinamento per gli interventi sul patrimonio architettonico urbano e rurale.
  6. f) Negli interventi che prevedono l'installazione di infissi e serramenti dovranno essere preferibilmente utilizzate tipologie e materiali tradizionali e/o storicizzati. Nel contesto di interventi di restauro e/o recupero di edilizia non residenziale, è ammesso l'utilizzo di infissi vetrati con struttura lignea o metallica di semplice disegno.

5. Interventi che interessano l'organizzazione distributiva: gli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente dovranno essere realizzati nel rispetto dell'assetto distributivo storicamente connesso al tipo edilizio, con particolare attenzione alla conservazione ed al ripristino delle scale e dei collegamenti originari, delle gerarchie spaziali e funzionali tra gli spazi interni ed esterni. Eventuali frazionamenti e/o partizioni, incidenti anche sugli elementi strutturali, ove consentito dalla disciplina di PO, dovranno inserirsi coerentemente nell'organismo edilizio senza alterarne o comprometterne la leggibilità della tipologia.

6. Impianti: l'inserimento di nuovi impianti non dovrà in alcun modo alterare gli elementi architettonici e decorativi dei prospetti. L'installazione di reti di collegamento dovrà essere eseguita nel rispetto dell'assetto delle facciate ed opportunamente progettata. Ove possibile, è da pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (reti telematiche e di telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, ecc.) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo dei luoghi, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori. Gli impianti di condizionamento dovranno essere ubicati in spazi non visibili dalla viabilità pubblica (corti interne, cavedi, terrazze, ecc.). In caso di impossibilità a reperire tali spazi, dovranno essere adottate soluzioni tecnologiche che non comportino l'installazione di motori esterni, salvo le necessarie areazioni.

7. Interventi di risanamento e riqualificazione energetica: gli interventi necessari al miglioramento/adeguamento delle prestazioni energetiche, tecnologiche ed impiantistiche degli organismi edilizi esistenti, anche in adempimento delle normative vigenti, dovranno essere condotti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli stessi e comunque in modo tale da incidere il meno possibile sui caratteri strutturali degli edifici e conservare le proprietà traspiranti proprie dei materiali naturali tradizionali. Le opere di risanamento, deumidificazione ed isolamento dovranno essere realizzate utilizzando soluzioni tecniche e progettuali compatibili con i valori tipologici e formali del patrimonio edilizio. edilizio e comunque non potranno superare gli spessori esistenti di cm. 20 e per quanto riguarda le coperture tale dimensione dovrà essere verificata al colmo dell'edificio.
Per quanto riguarda l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si rinvia alle disposizioni del successivo art. 16.

8. Interventi sulle aree scoperte: il ripristino o la formazione delle pavimentazioni degli spazi pubblici dovrà prevedere l'uso di lastricato e/o selciato tradizionale in pietra. L'utilizzo di soluzioni diverse dovrà essere adeguatamente motivato in sede progettuale. Per gli spazi di pertinenza delle singole unità edilizie, generalmente piccoli corti a servizio delle abitazioni, è da preferire l'uso di materiali di recupero, o comunque materiali naturali capaci di invecchiare senza degradarsi quali: pietra, laterizio di recupero o nuovo fatto a mano, graniglie, etc. Gli spazi di pertinenza dovranno essere trattati con criteri di uniformità e coerenza con il contesto, evitando l'uso di molti materiali e un eccessivo arricchimento formale in contrasto con i caratteri degli edifici, fermo restando gli obblighi di legge per la permeabilità dei suoli. Le aree a verde ed i giardini privati dovranno essere mantenuti e valorizzati nel loro assetto e nelle relazioni con il tessuto edificato, quale parte integrante della struttura insediativa storica. Per la sistemazione degli spazi di pertinenza degli edifici rurali si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V delle presenti Norme.

9. I criteri di cui ai precedenti commi costituiscono, oltre che disposizioni prescrittive per l'attuazione degli interventi edilizi, indirizzo e riferimento per la redazione e/o l'implementazione del Regolamento Edilizio comunale. Sono fatte salve le disposizioni previste da strumenti e piani di dettaglio (Piani Particolareggiati, Piani di Recupero, Piano del Colore, ecc.).

Art. 16 Qualità e sostenibilità degli insediamenti

1. Il Piano Operativo promuove la qualità e la sostenibilità degli insediamenti, in coerenza ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 62 e al Titolo VIII "Norme per l'edilizia sostenibile" della L.R. 65/14, anche attraverso le disposizioni di cui all'art. 12 comma 2.

2. L'Amministrazione Comunale favorisce l'edilizia sostenibile nel rispetto delle linee guida regionali di cui all'art. 219 della L.R. 65/14, anche attraverso l'applicazione degli incentivi previsti all'art. 220 della legge regionale. A tal fine, l'Amministrazione Comunale può dotarsi di uno specifico Regolamento per l'edilizia sostenibile che disciplini nel dettaglio le modalità di applicazione dei principi di sostenibilità ed ecocompatibilità nell'attività edilizia (bioarchitettura, bioclimatica, ecc.).

3. In coerenza con il Piano Strutturale Intercomunale e con le disposizioni di cui all'art. 17 del DPGR 32/R/2017, il PO favorisce la permanenza e l'implementazione del verde di connessione ecologica, in quanto assicura le relazioni fisiche, ambientali e percettive tra le aree urbanizzate e non. In tal senso il PO prescrive, attraverso la propria disciplina ed in particolare nelle aree di nuova edificazione, di rigenerazione, di ristrutturazione urbanistica, di evitare saldature percettive, ambientali e funzionali attraverso l'individuazione di corridoi di relazione che devono essere mantenuti, salvaguardati ed implementati al fine di rispettare la morfologia, i contesti rurali, ambientali, paesaggistici appartenenti anche a sistemi e subsistemi territoriali diversi, nonché in riferimento ai corsi d'acqua. In particolare, fanno parte del verde di connessione ecologica elementi quali i corridoi fluviali multifunzionali, le infrastrutture verdi, le fasce di mitigazione paesaggistico-ambientale e le aree verdi contigue al territorio rurale.

4. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della Disciplina del PSI, gli interventi per l'installazione di impianti fotovoltaici e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovranno assicurare il rispetto dei caratteri paesaggistici del territorio ed in particolare:

  1. a) nei centri storici, classificati nei tessuti TS1 - Tessuto storico compatto, nei nuclei storici, nelle pertinenze dei beni storico architettonici di cui al successivo art. 33 e nelle aree classificate dal PSI con ruolo "alto" e "molto alto" nella visibilità ponderata (Elaborato QC_ai5 del Quadro Conoscitivo del PSI), nonché su tutti i beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, non è ammessa la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra e sulle coperture degli edifici. La realizzazione dei suddetti impianti non è inoltre ammessa nelle aree di potenziale archeologico grado 3, 4 e 5 individuati negli specifici elaborati "Tav_QC2a_Carta del potenziale archeologico" e "Tav_QC2b_Carta del potenziale archeologico. È comunque sempre ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici a destinazione artigianale all'interno del territorio urbanizzato. I progetti ammissibili ai sensi di quanto sopra, ricadenti nelle richiamate aree sono sottoposti in ogni caso ad un passaggio consultivo della commissione paesaggistica, fermi restando gli obblighi di legge per i beni sottoposti a tutela del D.Lgs. 42/2004;
  2. b) negli ambiti interessati da beni culturali e paesaggistici, i progetti ammissibili sono subordinati in ogni caso a preventivo parere della commissione paesaggistica, fermi restando gli obblighi di legge per i beni sottoposti a tutela del D.Lgs. 42/2004. Non è comunque consentita la realizzazione di parchi fotovoltaici o agrivoltaici, intesi come aree dedicate all'installazione di impianti fotovoltaici non a servizio di edifici o attività esistenti e commisurati al relativo fabbisogno. L'installazione delle altre tipologie di impianti potrà essere assentita qualora sia verificata, attraverso specifica progettazione, la non visibilità dell'impianto rispetto a punti panoramici e/o aree pubbliche. Potrà essere consentita, attraverso specifica documentazione tecnica e fotoinserimento, l'installazione, tra l'altro, di impianti fotovoltaici su pergolati preferibilmente integrati a sistemazioni a verde. In ogni caso l'installazione di impianti fotovoltaici non dovrà apportare elementi di degrado alla zona soggetta a vincolo paesaggistico; la richiesta di localizzazione dovrà pertanto essere supportata da specifica valutazione della coerenza paesaggistica, ecologica e della visibilità dell'impianto, esplicitando negli elaborati progettuali, oltre alle caratteristiche funzionali e dimensionali, le connotazioni estetiche dell'impianto, e gli interventi previsti per la mitigazione dell'impatto visivo e l'integrazione nel paesaggio.
  3. c) all'interno del tessuto a prevalente carattere produttivo di cui all'art. 22 (corrispondente agli ambiti TPS1 - Tessuto delle urbanizzazioni contemporanee a proliferazione produttiva) e delle aree per servizi ed attrezzature di interesse comune di cui all'art. 23 (corrispondenti agli ambiti TS3 - Tessuto degli edifici specialistici e dei servizi pubblici locali), conformemente all'art. 12 comma 3 lett.c) del Piano Strutturale Intercomunale, nell'ambito degli interventi di riqualificazione e trasformazione previsti dal PO devono essere perseguite strategie di ecosostenibilità e produzione di energie rinnovabili, consentendo la realizzazione degli impianti fotovoltaici, partecipando ed incentivando la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in attuazione della L.R. 42/2022, anche su iniziativa di enti pubblici e soggetti privati in forma convenzionata con l'Amministrazione Comunale.
  4. d) relativamente al patrimonio edilizio esistente, valgono le seguenti disposizioni:
    1. i. negli insediamenti e nei complessi edilizi di valore storico e paesaggistico, corrispondenti al patrimonio edilizio di di interesse tipologico, testimoniale di cui al precedente art. 14 comma 2, l'installazione di pannelli fotovoltaici deve essere integrata nella copertura degli edifici adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica; è comunque esclusa l'installazione di impianti a terra e sulle coperture degli edifici negli ambiti di cui al precedente punto a) e nel patrimonio edilizio classificato di rilevante valore storico architettonico e di valore storico architettonico ai sensi art. 14 comma 2.
    2. ii. negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi da quelli di cui al punto precedente, l'installazione di pannelli fotovoltaici dovrà utilizzare tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione architettonica ottimale, ovvero gli elementi del nuovo impianto dovranno essere integrati alla copertura esistente;
    3. iii. Per l'installazione degli impianti dovranno comunque essere adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nell'edificato circostante, nonché ad armonizzarne l'impatto visivo col contesto paesaggistico di riferimento.
  5. e) La realizzazione di impianti fotovoltaici sia in ambito urbano che rurale non dovrà determinare l'impermeabilizzazione né la trasformazione permanente delle aree interessate, evitando l'utilizzo di fondazioni continue in calcestruzzo a favore di ancoraggi a terra di facile rimozione.

Trovano altresì applicazione le vigenti disposizioni legislative e pianificatorie statali e regionali, in ordine alla individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Tutte le istanze per la realizzazione degli impianti dovranno essere corredate da specifica documentazione progettuale che evidenzi il rispetto delle prescrizioni di cui sopra e le misure per la salvaguardia delle prospettive e dei coni ottici limitrofi significativi.

5. Ulteriori disposizioni relative all'incentivazione dei requisiti di sostenibilità energetica ed ambientale del patrimonio edilizio esistente sono contenute nella disciplina di cui al successivo Capo IV (Struttura Insediativa).