Capo I Disposizioni generali

Art. 13 Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti

1. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, ai sensi dell'art. 95 comma 2 della L.R. 65/14, individua e definisce:

  1. a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;
  2. b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III della L.R. 65/14, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all'articolo 68 della L.R. 65/14, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale;
  3. c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 95 della L.R. 65/14;
  4. d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell'articolo 98della L.R. 65/14, ove inserita come parte integrante del piano operativo;
  5. e) le zone connotate da condizioni di degrado.

2. La disciplina di cui al presente titolo è valida a tempo indeterminato, e si attua mediante:

  1. a) Interventi edilizi diretti nel rispetto delle disposizioni delle presenti NTA e degli artt. 134, 135, 135bis e 136 della L.R. 65/2014, con esclusione degli interventi di nuova edificazione;
  2. b) Progetti esecutivi di opere pubbliche.

3. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono riferite alle aree ed al patrimonio edilizio nel loro stato legittimo ed autorizzato alla data di approvazione delle presenti Norme.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina del PO, per patrimonio edilizio esistente si intendono gli edifici esistenti alla data di adozione del PO e quelli per i quali sia stato dato effettivo inizio dei alla data di adozione del PO e la cui realizzazione sia ultimata nel periodo di validità del titolo abilitativo.

Art. 14 -Classificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Il PO disciplina il patrimonio edilizio esistente sulla base della schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di cui al precedente art. 4.

2. In relazione ai valori storici, architettonici, tipologici e testimoniali dei singoli edifici, nonché al loro grado di conservazione e leggibilità, come documentati nelle schede di cui al precedente comma, il PO individua, all'interno del patrimonio edilizio esistente:

  • - Edifici di rilevante valore storico architettonico (RV)
  • - Edifici di valore storico architettonico (V)
  • - Edifici di interesse tipologico o testimoniale (IT)

Il patrimonio edilizio di cui sopra corrisponde, in linea generale, all'edificato fondativo riconosciuto dal PSI come componente della Struttura Insediativa. Per esso valgono le disposizioni di cui ai successivi commi, nonché le eventuali ulteriori disposizioni specifiche contenute nel regesto degli edifici di cui agli Allegati I e II, che indicano gli interventi ammissibili e che prevalgono sulle presenti norme.

3. Edifici di rilevante valore storico architettonico (RV): gli edifici di rilevante valore storico architettonico (RV) sono le emergenze di valenza monumentale, (es. castelli, palazzi, chiese, pievi, ville fattorie e/o edifici di particolare pregio) che conservano i caratteri architettonici e formali originari. L'atteggiamento di tutela e di valorizzazione è esteso alle aree di pertinenza degli edifici, con particolare riferimento a parchi e giardini di interesse storico, corti ed aree scoperte correlate all'organizzazione tipologica dell'organismo edilizio, sistemazioni a verde e alberature di alto fusto qualora elemento caratterizzante dell'immagine urbana e/o paesaggistica storicizzata. Obiettivo del PO è tutelare il bene anche attraverso interventi che nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, artistici, ne consentano un uso compatibile e permettano il superamento di eventuali elementi di degrado fisico e/o formale e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico-culturale.
Per gli edifici riconosciuti "RV" sono ammessi interventi fino alla categoria del restauro e risanamento conservativo (R) come definita al precedente art. 10 comma 1 punto III.

4. Edifici di valore storico architettonico (V): gli edifici di valore storico architettonico (V) comprendono edifici e complessi edilizi di matrice urbana e rurale, case coloniche ed annessi, che conservano i caratteri tipologici, architettonici e formali originari. L'atteggiamento di tutela e di valorizzazione è esteso alle aree di pertinenza degli edifici, con particolare riferimento alle corti ed aree scoperte correlate all'organizzazione tipologica dell'organismo edilizio, sistemazioni a verde e alberature di alto fusto qualora elemento caratterizzante dell'immagine urbana e/o paesaggistica storicizzata. Obiettivo è salvaguardare i caratteri storici e testimoniali del patrimonio architettonico attraverso interventi volti alla conservazione, al recupero ed al superamento delle condizioni di degrado, nel rispetto degli elementi storico tipologici.
Per gli edifici riconosciuti "V" sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione conservativa senza alterazioni dei caratteri tipologici e formali (Rc1) come definita all'art. 10 delle presenti NTA. Nei casi in cui tale classificazione sia attributi ad edifici parzialmente allo stato di rudere, sono ammessi gli interventi di cui al successivo comma 6 nel rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici documentati. Per favorire il recupero dei manufatti dell'edilizia rurale che presentino altezze interne superiori a 5 m, è consentita la realizzazione di soppalchi che siano strutturalmente indipendenti rispetto all'organismo edilizio originario o comunque tali da non alterare le strutture murarie esistenti. Le soluzioni progettuali dovranno garantire il rispetto e la leggibilità del tipo edilizio originario, nel rispetto del vigente R.E. È vietata, negli interventi che comportano il frazionamento degli edifici rurali, l'introduzione di nuove scale, qualora questa determini tipologie riconducibili a schiere o pseudo-schiere (terra-tetto), ove in contrasto con i caratteri tipologici dell'edilizia rurale storica.

5. Edifici di interesse tipologico o testimoniale (IT): sono edifici che conservano l'interesse tipologico, anche se in alcuni casi risultano alterati attraverso interventi puntuali (introduzione di terrazzi, superfetazioni tergali e/o giustapposte, tettoie, scale improprie, aperture e/o rivestimenti incongrui, etc.). Obiettivo è la salvaguardia della tipologia, quale testimonianza dei caratteri storici dell'edilizia rurale, attraverso interventi volti alla conservazione, al recupero ed al superamento delle condizioni di degrado. Gli interventi comprendono anche la modifica delle aperture esistenti e/o l'introduzione di nuove aperture purché in coerenza alle regole del tipo edilizio (collocazione, gerarchia, articolazione vuoti/pieni, assialità, complanarità), nel rispetto delle specifiche limitazioni definite dalla categoria di intervento.
Per gli edifici riconosciuti "IT" sono ammessi interventi fino alla fino alla Rc2 - Riorganizzazione funzionale con limitati interventi incidenti sugli elementi strutturali come definita all'art. 10 delle NTA.
Ove ammessi dalla disciplina di zona, gli interventi di riqualificazione e ricomposizione tipologica possono comprendere anche ampliamenti una tantum in coerenza con il processo di crescita tipologica, nella misura massima del 25% della SE esistente ed autorizzata (e comunque entro un massimo di 30 mq per ciascun edificio), finalizzati alla riqualificazione ed al soddisfacimento delle esigenze abitative e subordinati alla riqualificazione complessiva dell'organismo edilizio e delle pertinenze.

6. Ruderi: Per gli edifici allo stato di rudere individuati nel Regesto, ove non diversamente disposto negli elaborati di PO, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva volti al ripristino delle porzioni crollate e demolite, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, ai sensi art. 135 bis comma 3 lettera d) della L.R. 65/14. Gli interventi dovranno dimostrare la compatibilità ed il rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici originari, anche attraverso un linguaggio contemporaneo. Per gli edifici non classificati quali ruderi ma che presentino porzioni crollate, è sempre ammessa la fedele ricostruzione delle stesse previa documentazione dell'originaria consistenza e caratteristiche, secondo modalità coerenti con la categoria di intervento assegnata all'edificio (cfr. Allegato I e Allegato II).

7. Il quadro sinottico degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio classificato di valore storico architettonico e testimoniale è riportato negli elaborati di Regesto dei fabbricati in Territorio Urbanizzato (Allegato I alle NTA) e Regesto dei fabbricati in Territorio Rurale (Allegato II alle NTA).

8. Per il patrimonio edilizio non classificato nelle categorie di cui ai precedenti commi sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina generale dell'ambito territoriale di appartenenza.

9. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio di valore storico architettonico e testimoniale devono essere attuati nel rispetto della disciplina di cui al successivo articolo 15 "Criteri ed indirizzi per gli interventi sul patrimonio di valore storico, architettonico e testimoniale".

Art. 15 Criteri ed indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio di valore storico architettonico e testimoniale

1. Nel rispetto degli indirizzi del PSI, il PO predispone una specifica disciplina di dettaglio volta ad assicurare il recupero e la riqualificazione dei centri nuclei storici e del patrimonio edilizio esistente di valore storico architettonico e testimoniale di cui al precedente art. 14 comma 2 da attuarsi anche attraverso la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi urbani nel rapporto tra edificato ed aree libere.

2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente articolo 14 comma 2 sono soggetti al rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi, finalizzati ad impostare correttamente gli interventi di restauro, recupero e riqualificazione degli organismi edilizi, assicurandone la conservazione fisica in rapporto alle esigenze di adeguamento alle necessità d'uso attuali. In particolare gli interventi dovranno essere condotti nel rispetto delle indicazioni di cui ai successivi commi.

3. Interventi strutturali: le opere di consolidamento strutturale dovranno prevedere il recupero, il consolidamento e l'integrazione delle strutture originali ancora in grado di svolgere una funzione statica, mediante l'utilizzo di tecniche e materiali compatibili con le caratteristiche da salvaguardare degli organismi edilizi. Laddove gli elementi strutturali posseggano caratteri architettonici e formali di valore (volte con decorazioni pittoriche, soffitti a cassettoni, ecc.) gli interventi ne devono prioritariamente garantire la conservazione ed il recupero. Sono comunque consentiti gli interventi volti al miglioramento delle strutture sotto l'aspetto sismico, da realizzarsi mediante materiali e tecniche compatibili con il valore architettonico degli edifici.

4. Interventi che interessano l'aspetto esteriore degli organismi edilizi: tali opere dovranno prevedere la conservazione dei caratteri tipologici e formali di valore architettonico e testimoniale, oppure il loro ripristino nel caso siano stati oggetto di precedenti alterazioni. In particolare:

  1. a) le coperture dovranno essere mantenute e/o ripristinate nella loro configurazione, dimensione, caratteristiche materiali e costruttive, salvo il caso di superfetazioni o rialzamenti che non risultino essere il portato significativo e consolidato della stratificazione storica dell'edificio; i manti di copertura e gli aggetti di gronda dovranno essere mantenuti e/o ripristinati nelle forme e nei caratteri costruttivi e decorativi preesistenti o di tipo tradizionale, preferibilmente recuperando ove possibile i materiali originari. È consentita la sostituzione del manto di copertura in marsigliesi con tegole e coppi di recupero e/o invecchiati. È consentita la realizzazione di finestre nella falda di copertura qualora funzionali al recupero ai fini abitativi dei vani sottotetto, limitatamente alle dimensioni necessarie al raggiungimento dei requisiti igienico sanitari minimi. È sempre ammessa la realizzazione di linee vita e aperture per l'accesso alla copertura previste dalle normative vigenti.
  2. b) i prospetti dell'organismo edilizio dovranno essere conservati, con particolare attenzione alla posizione, alla modularità, alle dimensioni ed all'allineamento delle aperture esistenti, nonché alle loro caratteristiche formali e decorative. L'introduzione di nuove aperture, nei casi ammessi dalla disciplina di PO, dovrà essere realizzata in coerenza con gli allineamenti prospettici, con le medesime dimensioni e caratteristiche formali di quelle esistenti, nonché nel rispetto dei rapporti di gerarchia connessi al tipo edilizio. In generale è ammesso il ripristino di aperture precedentemente tamponate, purché risultanti da specifica documentazione e non in contrasto con l'organizzazione complessiva del prospetto.
  3. c) I paramenti murari esterni dovranno essere conservati e/o recuperati nei loro caratteri formali e costruttivi, utilizzando preferibilmente tecniche e materiali analoghi e/o compatibili con quelli originari (quali indicativamente intonaci e tinteggiature a base di calce, pietra locale, muratura mista, ecc.). Il paramento a vista deve essere mantenuto ove questo sia di impianto originario e non conseguente a deterioramento dello strato di finitura superficiale. Negli interventi di manutenzione su paramenti prevalentemente intonacati, è ammissibile riportare porzioni o intere facciate a vista solamente a seguito di analisi di carattere evolutivo sull'edificio, che evidenzino il ritrovamento di apparati decorativi o paramenti murari di maggior rilevanza storico documentale rispetto agli assetti di facciata successivi. Non è comunque ammesso riportare a vista elementi costruttivi isolati di tipo comune come archetti di scarico, cantonali e simili. Gli interventi che interessano le facciate dovranno sempre essere riferiti all'unità tipologica, indipendentemente dall'assetto proprietario.
  4. d) Dovranno essere sempre conservati e/o ripristinati nelle forme originali, gli elementi architettonici e decorativi quali cornici marcapiano, zoccolature, angolari, riquadrature di aperture realizzate con intonaco a rilievo e dipinto, in pietra, cotto o altri materiali, nonché eventuali affreschi o decorazioni pittoriche, stemmi, lapidi ed iscrizioni.
  5. e) I colori da utilizzare sono quelli della gamma cromatica tradizionale (sfumature delle terre) ed eventuali colorazioni storicizzate desunte da saggi di indagine nelle stratificazioni dell'intonaco. L'Amministrazione Comunale potrà dotarsi di un apposito "Piano del Colore" come strumento di riferimento e coordinamento per gli interventi sul patrimonio architettonico urbano e rurale.
  6. f) Negli interventi che prevedono l'installazione di infissi e serramenti dovranno essere preferibilmente utilizzate tipologie e materiali tradizionali e/o storicizzati. Nel contesto di interventi di restauro e/o recupero di edilizia non residenziale, è ammesso l'utilizzo di infissi vetrati con struttura lignea o metallica di semplice disegno.

5. Interventi che interessano l'organizzazione distributiva: gli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente dovranno essere realizzati nel rispetto dell'assetto distributivo storicamente connesso al tipo edilizio, con particolare attenzione alla conservazione ed al ripristino delle scale e dei collegamenti originari, delle gerarchie spaziali e funzionali tra gli spazi interni ed esterni. Eventuali frazionamenti e/o partizioni, incidenti anche sugli elementi strutturali, ove consentito dalla disciplina di PO, dovranno inserirsi coerentemente nell'organismo edilizio senza alterarne o comprometterne la leggibilità della tipologia.

6. Impianti: l'inserimento di nuovi impianti non dovrà in alcun modo alterare gli elementi architettonici e decorativi dei prospetti. L'installazione di reti di collegamento dovrà essere eseguita nel rispetto dell'assetto delle facciate ed opportunamente progettata. Ove possibile, è da pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (reti telematiche e di telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, ecc.) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo dei luoghi, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori. Gli impianti di condizionamento dovranno essere ubicati in spazi non visibili dalla viabilità pubblica (corti interne, cavedi, terrazze, ecc.). In caso di impossibilità a reperire tali spazi, dovranno essere adottate soluzioni tecnologiche che non comportino l'installazione di motori esterni, salvo le necessarie areazioni.

7. Interventi di risanamento e riqualificazione energetica: gli interventi necessari al miglioramento/adeguamento delle prestazioni energetiche, tecnologiche ed impiantistiche degli organismi edilizi esistenti, anche in adempimento delle normative vigenti, dovranno essere condotti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli stessi e comunque in modo tale da incidere il meno possibile sui caratteri strutturali degli edifici e conservare le proprietà traspiranti proprie dei materiali naturali tradizionali. Le opere di risanamento, deumidificazione ed isolamento dovranno essere realizzate utilizzando soluzioni tecniche e progettuali compatibili con i valori tipologici e formali del patrimonio edilizio. edilizio e comunque non potranno superare gli spessori esistenti di cm. 20 e per quanto riguarda le coperture tale dimensione dovrà essere verificata al colmo dell'edificio.
Per quanto riguarda l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si rinvia alle disposizioni del successivo art. 16.

8. Interventi sulle aree scoperte: il ripristino o la formazione delle pavimentazioni degli spazi pubblici dovrà prevedere l'uso di lastricato e/o selciato tradizionale in pietra. L'utilizzo di soluzioni diverse dovrà essere adeguatamente motivato in sede progettuale. Per gli spazi di pertinenza delle singole unità edilizie, generalmente piccoli corti a servizio delle abitazioni, è da preferire l'uso di materiali di recupero, o comunque materiali naturali capaci di invecchiare senza degradarsi quali: pietra, laterizio di recupero o nuovo fatto a mano, graniglie, etc. Gli spazi di pertinenza dovranno essere trattati con criteri di uniformità e coerenza con il contesto, evitando l'uso di molti materiali e un eccessivo arricchimento formale in contrasto con i caratteri degli edifici, fermo restando gli obblighi di legge per la permeabilità dei suoli. Le aree a verde ed i giardini privati dovranno essere mantenuti e valorizzati nel loro assetto e nelle relazioni con il tessuto edificato, quale parte integrante della struttura insediativa storica. Per la sistemazione degli spazi di pertinenza degli edifici rurali si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V delle presenti Norme.

9. I criteri di cui ai precedenti commi costituiscono, oltre che disposizioni prescrittive per l'attuazione degli interventi edilizi, indirizzo e riferimento per la redazione e/o l'implementazione del Regolamento Edilizio comunale. Sono fatte salve le disposizioni previste da strumenti e piani di dettaglio (Piani Particolareggiati, Piani di Recupero, Piano del Colore, ecc.).

Art. 16 Qualità e sostenibilità degli insediamenti

1. Il Piano Operativo promuove la qualità e la sostenibilità degli insediamenti, in coerenza ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 62 e al Titolo VIII "Norme per l'edilizia sostenibile" della L.R. 65/14, anche attraverso le disposizioni di cui all'art. 12 comma 2.

2. L'Amministrazione Comunale favorisce l'edilizia sostenibile nel rispetto delle linee guida regionali di cui all'art. 219 della L.R. 65/14, anche attraverso l'applicazione degli incentivi previsti all'art. 220 della legge regionale. A tal fine, l'Amministrazione Comunale può dotarsi di uno specifico Regolamento per l'edilizia sostenibile che disciplini nel dettaglio le modalità di applicazione dei principi di sostenibilità ed ecocompatibilità nell'attività edilizia (bioarchitettura, bioclimatica, ecc.).

3. In coerenza con il Piano Strutturale Intercomunale e con le disposizioni di cui all'art. 17 del DPGR 32/R/2017, il PO favorisce la permanenza e l'implementazione del verde di connessione ecologica, in quanto assicura le relazioni fisiche, ambientali e percettive tra le aree urbanizzate e non. In tal senso il PO prescrive, attraverso la propria disciplina ed in particolare nelle aree di nuova edificazione, di rigenerazione, di ristrutturazione urbanistica, di evitare saldature percettive, ambientali e funzionali attraverso l'individuazione di corridoi di relazione che devono essere mantenuti, salvaguardati ed implementati al fine di rispettare la morfologia, i contesti rurali, ambientali, paesaggistici appartenenti anche a sistemi e subsistemi territoriali diversi, nonché in riferimento ai corsi d'acqua. In particolare, fanno parte del verde di connessione ecologica elementi quali i corridoi fluviali multifunzionali, le infrastrutture verdi, le fasce di mitigazione paesaggistico-ambientale e le aree verdi contigue al territorio rurale.

4. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della Disciplina del PSI, gli interventi per l'installazione di impianti fotovoltaici e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovranno assicurare il rispetto dei caratteri paesaggistici del territorio ed in particolare:

  1. a) nei centri storici, classificati nei tessuti TS1 - Tessuto storico compatto, nei nuclei storici, nelle pertinenze dei beni storico architettonici di cui al successivo art. 33 e nelle aree classificate dal PSI con ruolo "alto" e "molto alto" nella visibilità ponderata (Elaborato QC_ai5 del Quadro Conoscitivo del PSI), nonché su tutti i beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, non è ammessa la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra e sulle coperture degli edifici. La realizzazione dei suddetti impianti non è inoltre ammessa nelle aree di potenziale archeologico grado 3, 4 e 5 individuati negli specifici elaborati "Tav_QC2a_Carta del potenziale archeologico" e "Tav_QC2b_Carta del potenziale archeologico. È comunque sempre ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici a destinazione artigianale all'interno del territorio urbanizzato. I progetti ammissibili ai sensi di quanto sopra, ricadenti nelle richiamate aree sono sottoposti in ogni caso ad un passaggio consultivo della commissione paesaggistica, fermi restando gli obblighi di legge per i beni sottoposti a tutela del D.Lgs. 42/2004;
  2. b) negli ambiti interessati da beni culturali e paesaggistici, i progetti ammissibili sono subordinati in ogni caso a preventivo parere della commissione paesaggistica, fermi restando gli obblighi di legge per i beni sottoposti a tutela del D.Lgs. 42/2004. Non è comunque consentita la realizzazione di parchi fotovoltaici o agrivoltaici, intesi come aree dedicate all'installazione di impianti fotovoltaici non a servizio di edifici o attività esistenti e commisurati al relativo fabbisogno. L'installazione delle altre tipologie di impianti potrà essere assentita qualora sia verificata, attraverso specifica progettazione, la non visibilità dell'impianto rispetto a punti panoramici e/o aree pubbliche. Potrà essere consentita, attraverso specifica documentazione tecnica e fotoinserimento, l'installazione, tra l'altro, di impianti fotovoltaici su pergolati preferibilmente integrati a sistemazioni a verde. In ogni caso l'installazione di impianti fotovoltaici non dovrà apportare elementi di degrado alla zona soggetta a vincolo paesaggistico; la richiesta di localizzazione dovrà pertanto essere supportata da specifica valutazione della coerenza paesaggistica, ecologica e della visibilità dell'impianto, esplicitando negli elaborati progettuali, oltre alle caratteristiche funzionali e dimensionali, le connotazioni estetiche dell'impianto, e gli interventi previsti per la mitigazione dell'impatto visivo e l'integrazione nel paesaggio.
  3. c) all'interno del tessuto a prevalente carattere produttivo di cui all'art. 22 (corrispondente agli ambiti TPS1 - Tessuto delle urbanizzazioni contemporanee a proliferazione produttiva) e delle aree per servizi ed attrezzature di interesse comune di cui all'art. 23 (corrispondenti agli ambiti TS3 - Tessuto degli edifici specialistici e dei servizi pubblici locali), conformemente all'art. 12 comma 3 lett.c) del Piano Strutturale Intercomunale, nell'ambito degli interventi di riqualificazione e trasformazione previsti dal PO devono essere perseguite strategie di ecosostenibilità e produzione di energie rinnovabili, consentendo la realizzazione degli impianti fotovoltaici, partecipando ed incentivando la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in attuazione della L.R. 42/2022, anche su iniziativa di enti pubblici e soggetti privati in forma convenzionata con l'Amministrazione Comunale.
  4. d) relativamente al patrimonio edilizio esistente, valgono le seguenti disposizioni:
    1. i. negli insediamenti e nei complessi edilizi di valore storico e paesaggistico, corrispondenti al patrimonio edilizio di di interesse tipologico, testimoniale di cui al precedente art. 14 comma 2, l'installazione di pannelli fotovoltaici deve essere integrata nella copertura degli edifici adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica; è comunque esclusa l'installazione di impianti a terra e sulle coperture degli edifici negli ambiti di cui al precedente punto a) e nel patrimonio edilizio classificato di rilevante valore storico architettonico e di valore storico architettonico ai sensi art. 14 comma 2.
    2. ii. negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi da quelli di cui al punto precedente, l'installazione di pannelli fotovoltaici dovrà utilizzare tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione architettonica ottimale, ovvero gli elementi del nuovo impianto dovranno essere integrati alla copertura esistente;
    3. iii. Per l'installazione degli impianti dovranno comunque essere adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nell'edificato circostante, nonché ad armonizzarne l'impatto visivo col contesto paesaggistico di riferimento.
  5. e) La realizzazione di impianti fotovoltaici sia in ambito urbano che rurale non dovrà determinare l'impermeabilizzazione né la trasformazione permanente delle aree interessate, evitando l'utilizzo di fondazioni continue in calcestruzzo a favore di ancoraggi a terra di facile rimozione.

Trovano altresì applicazione le vigenti disposizioni legislative e pianificatorie statali e regionali, in ordine alla individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Tutte le istanze per la realizzazione degli impianti dovranno essere corredate da specifica documentazione progettuale che evidenzi il rispetto delle prescrizioni di cui sopra e le misure per la salvaguardia delle prospettive e dei coni ottici limitrofi significativi.

5. Ulteriori disposizioni relative all'incentivazione dei requisiti di sostenibilità energetica ed ambientale del patrimonio edilizio esistente sono contenute nella disciplina di cui al successivo Capo IV (Struttura Insediativa).

Capo II Invariante Strutturale idro-geomorfologica

Art. 17 Invariante Strutturale idro-geomorfologica del patrimonio territoriale

1. Il Piano Strutturale Intercomunale definisce le regole di tutela e disciplina della Invariante Strutturale idrogeomorfologica del patrimonio territoriale come individuata nella Tav. STA1 - Invariante Strutturale idrogeomorfologica, in coerenza ed in applicazione della disciplina del PIT con valore di Piano Paesaggistico. In particolare, all'art. 8 della Disciplina del Territorio, indica le seguenti azioni, distinte per ciascun sistema morfogenetico, da declinare nei successivi atti di governo del territorio:

  1. a. Sistema delle colline a bassa permeabilità:
    • - evitare interventi di trasformazione e di recupero che comportino alterazioni del deflusso superficiale e della stabilità dei versanti, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico;
    • - favorire interventi di recupero delle opere di sistemazione idraulico-agraria, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da abbandono rurale.
  2. b. Sistema delle colline a media permeabilità:
    • - limitare gli interventi che riducono l'infiltrazione dell'acqua, in particolare l'impermeabilizzazione del suolo, e che comportano la riduzione prolungata della copertura forestale;
    • - evitare che la viabilità minore destabilizzi i versanti;
  3. c. Sistema delle colline calcaree ad alta permeabilità:
    • - conservare i caratteri geomorfologici del sistema che sostiene paesaggi di elevata naturalità e valore paesaggistico, sia epigei che ipogei;
    • - salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, limitando l'impermeabilizzazione del suolo e l'espansione degli insediamenti.
  4. d. Sistema delle colline morbide su argille a bassa permeabilità:
    • - evitare interventi di trasformazione e di recupero che comportino aumento della velocità di deflusso delle acque superficiali con conseguente aumento dell'azione erosiva in terreni (argille) caratterizzati da fenomeni erosivi areali anche intensi;
    • - favorire tecniche di impianto e gestione delle colture indirizzate alla prevenzione dell'erosione del suolo e dell'aumento dei deflussi superficiali.
  5. e. Sistema delle colline morbide su depositi ad alta permeabilità:
    • - coniugare l'attitudine all'attività agricola con la protezione del suolo e delle falde acquifere;
    • - favorire tecniche di impianto e gestione delle colture indirizzate alla prevenzione dell'erosione del suolo e dell'aumento dei deflussi superficiali.
  6. f. Sistema delle montagne e colline a versanti ripidi a medio alta permeabilità:
    • - limitare gli interventi che riducono l'infiltrazione dell'acqua, in particolare l'impermeabilizzazione del suolo, e che comportano la riduzione prolungata della copertura forestale;
    • - evitare gli interventi di trasformazione che comportano aumento del deflusso superficiale e alterazione della stabilità dei versanti al fine della prevenzione del rischio geomorfologico; - evitare che interventi relativi alla viabilità minore destabilizzino i versanti.

2. In coerenza con il Piano Strutturale Intercomunale, il Piano Operativo assicura, per gli aspetti di propria competenza, la tutela delle componenti identitarie del patrimonio territoriale, attraverso regole di gestione che ne favoriscano la qualificazione, la valorizzazione delle potenzialità d'uso e di prestazione, nonché di superamento delle criticità esistenti. In particolare, le disposizioni di cui all'art. 43 commi 2, 3 e 4 (Indirizzi e prescrizioni di tutela, di valorizzazione e riqualificazione paesaggistica del territorio rurale) nonché del Titolo VIII (Condizioni alle trasformazioni), artt. 53, 54 e 55, recepiscono e declinano le azioni di cui al comma 1.

3. Lo studio geologico ed idraulico di supporto al Piano Operativo, al quale si rinvia, definisce le condizioni di fattibilità degli interventi in relazione alle situazioni di fragilità e vulnerabilità del patrimonio territoriale.

4. Il Piano Regionale Cave individua, all'interno del territorio comunale, l'area di giacimento codice 09052023060001- Caparsa, appartenente al comprensorio 58 Sedimentarie Chianti. L'uso individuato attiene ai "Materiali per usi industriali e per costruzioni". Nelle cartografie del PSI sono riportati i perimetri dei giacimenti di cui all'art. 8 comma 2, individuati nell'elaborato PR07 - GIACIMENTI e PR08 ATLANTE DEI GIACIMENTI del PRC che costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 65/2014.
L'eventuale attività estrattiva potrà essere autorizzata attraverso specifica variante al PO ai sensi art. 9 L.R. 35/15, previa definizione della ripartizione delle quote di produzione sostenibile tra i comuni del comprensorio, ai sensi della normativa regionale vigente. Nelle more di quanto sopra sono ammessi esclusivamente interventi di sistemazione ambientale.

CAPO III Invariante Strutturale ecosistemica

Art. 18 -Invariante Strutturale ecosistemica del patrimonio territoriale

1. Il Piano Strutturale Intercomunale definisce le regole di tutela e disciplina della Invariante Strutturale ecosistemica del patrimonio territoriale come individuata nella Tav. STA2 - Invariante Strutturale ecosistemica, in coerenza ed in applicazione della disciplina del PIT con valore di Piano Paesaggistico.

2. In particolare, all'art. 9 della Disciplina del Territorio, il PSI indica le seguenti specifiche direttive da perseguire con i P.O.:

  • NODO FORESTALE PRIMARIO E SECONDARIO:
    • - mantenimento e miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali attraverso la conservazione dei nuclei forestali a maggiore maturità e complessità strutturale, la riqualificazione dei boschi parzialmente degradati (castagneti cedui con intensi prelievi, pinete soggette a incendi, cipressete degradate) e valorizzando le tecniche di selvicoltura naturalistica;
    • - riduzione del carico di ungulati tramite metodologie di controllo e contenimento (caccia di selezione, installazione di recinzioni con maglia variabile per favorire il passaggio della microfauna);
    • - riduzione e mitigazione degli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e degli incendi;
    • - riduzione e mitigazione degli impatti/disturbi sui margini dei nodi e mantenimento e/o miglioramento del grado di connessione con gli altri nodi (primari e secondari);
    • - miglioramento della gestione selvicolturale dei boschi suscettibili alla invasione di specie aliene (in particolare Robinia pseudacacia e Ailanthus altissima), con particolare riferimento ai castagneti, alle cerrete, alle pinete di pino nero e alle formazioni ripariali;
    • - mantenimento e/o miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ecosistemi arborei ripariali, dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua;
    • - riduzione delle utilizzazioni forestali negli impluvi e lungo i corsi d'acqua;
    • - tutela e gestione conservativa degli habitat forestali di interesse comunitario;
    • - realizzazione e mantenimento di una rete sentieristica coerente con la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico.
  • NUCLEI DI CONNESSIONE ED ELEMENTI FORESTALI ISOLATI:
    • - miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali isolati e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale;
    • - estensione e miglioramento della connessione ecologica dei nuclei forestali isolati (anche intervenendo sui livelli di permeabilità ecologica della matrice agricola circostante);
    • - riduzione del carico di ungulati tramite metodologie di controllo e contenimento (caccia di selezione, installazione di recinzioni con maglia variabile per favorire il passaggio della microfauna);
    • - riduzione e mitigazione degli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e agli incendi;
    • - controllo/limitazione della diffusione di specie aliene o di specie invasive nelle comunità vegetali forestali, in particolare contenimento della diffusione dei boschi di Robinia pseudacacia e Ailanthus altissima;
    • - riduzione delle utilizzazioni forestali negli impluvi e lungo i corsi d'acqua;
    • - realizzazione e mantenimento di una rete sentieristica coerente con la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico.
  • MATRICE FORESTALE AD ELEVATA CONNETTIVITÀ
    • - recupero della gestione attiva delle formazioni forestali la cui perpetuazione è strettamente legata all'utilizzo antropico;
    • - riduzione del carico di ungulati tramite metodologie di controllo e contenimento (caccia di selezione, installazione di recinzioni con maglia variabile per favorire il passaggio della microfauna);
    • - riduzione e mitigazione degli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e incendi.
    • - tutela dei nuclei forestali a maggiore maturità (futuri nodi della rete) e delle stazioni forestali "eterotopiche";
    • - controllo/limitazione della diffusione di specie aliene o di specie invasive nelle comunità vegetali forestali (in particolare Robinia pseudacacia e Ailanthus altissima).
    • - tutela e gestione conservativa degli habitat forestali di interesse comunitario;
    • - realizzazione e mantenimento di una rete sentieristica coerente con la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico.
  • CORRIDOI RIPARIALI
    • - miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali, degli ecosistemi ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua;
    • - riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale;
    • - miglioramento della compatibilità ambientale della gestione idraulica e delle attività di pulizia delle sponde;
    • - miglioramento della qualità delle acque prediligendo attività sostenibili e ecocompatibili;
    • - mitigazione degli impatti legati alla diffusione di specie aliene (in particolare di robinia);
    • - riduzione delle utilizzazioni forestali negli impluvi e lungo i corsi d'acqua;
    • - valorizzazione degli strumenti di partecipazione delle Comunità locali alla gestione e conservazione degli ecosistemi fluviali;
    • - promozione contratti di fiume;
    • - promozione per la gestione di metodi alternativi e ecocompatibili.
  • NODO ECOSISTEMI AGROPASTORALI
    • - riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato nelle aree agricole collinari;
    • - mantenimento e miglioramento delle dotazioni ecologiche degli agroecosistemi con particolare riferimento agli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti e alberi camporili);
    • - mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria;
    • - riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sugli ecosistemi agropastorali;
    • - mitigazione degli effetti delle trasformazioni di aree agricole tradizionali in vigneti specializzati, cercando di garantire, ove possibile il minimo utilizzo delle sistemazioni a rittochino, con particolare riferimento alle matrici agricole con funzione di connessione tra nodi, matrici forestali e nuclei isolati;
    • - mantenimento e valorizzazione dell'agrobiodiversità, anche attraverso e l'adesione a sistemi produttivi sostenibili;
    • - realizzazione e mantenimento di una rete sentieristica coerente con la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico.
  • MATRICE AGROECOSISTEMICA COLLINARE
    • - riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato diffuso e delle infrastrutture;
    • - miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi.
    • - mantenimento e/o recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria;
    • - mitigazione degli effetti delle trasformazioni di aree agricole tradizionali in vigneti specializzati, cercando di garantire, ove possibile il minimo utilizzo delle sistemazioni a rittochino, con particolare riferimento alle matrici agricole con funzione di connessione tra nodi, matrici forestali e nuclei isolati;
    • - aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive anche mediante la ricostituzione/riqualificazione delle dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, alberi camporili) e l'adesione a sistemi produttivi sostenibili, come il biologico;
    • - riduzione degli impatti dell'agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e palustri, prediligendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
    • - favorire la realizzazione di invasi aziendali;
    • - realizzazione e mantenimento di una rete sentieristica coerente con la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico.
  • AGROECOSISTEMA FRAMMENTATO ATTIVO
    • - mantenimento e recupero delle tradizionali attività agricole e di pascolo anche attraverso la sperimentazione di pratiche innovative che coniughino vitalità economica con ambiente e paesaggio;
    • - mantenimento delle sistemazioni tradizionali idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria;
    • - riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sulle attività agricole;
    • - riduzione degli impatti sugli ecosistemi legati a locali e intense attività antropiche;
    • - mitigazione degli impatti derivanti dalla trasformazione di aree agricole tradizionali in forme di agricoltura intensiva;
    • - realizzazione e mantenimento di una rete sentieristica coerente con la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico.
  • AGROECOSISTEMA FRAMMENTATO IN ABBANDONO CON RICOLONIZZAZIONE ARBOREA/ ARBUSTIVA
    • - mantenimento e recupero, ove possibile, delle tradizionali attività agricole, limitando i processi di espansione e ricolonizzazione arborea e arbustiva, favorendo lo sviluppo di un'agricoltura innovativa;
    • - riduzione dei processi di urbanizzazione e artificializzazione;
    • - mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria;
    • - riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sulle zone agricole relittuali;
    • - riduzione degli impatti sugli ecosistemi legati a locali e intense attività antropiche;
    • - mantenimento degli arbusteti e dei mosaici di prati arbustati se attribuibili ad habitat di interesse comunitario o regionale o comunque se di elevato interesse conservazionistico;
    • - realizzazione e mantenimento di una rete sentieristica coerente con la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico.

3. Le direttive di cui al precedente comma sono approfondite e declinate, per quanto di competenza del P.O., nella disciplina di cui al successivo Capo V e Capo VI, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 28 comma 5, 32 commi 5 e 6, 39 comma 4, 43 commi 2, 3, 4 e 5.

4. Ulteriori direttive e prescrizioni relative alle componenti della struttura ecosistemica sono contenute all'art. 56 delle presenti norme, negli elaborati di Vas e nello Studio di Incidenza che accompagna il Piano Operativo.

Capo IV Invariante Strutturale Insediativa

Art. 19 -Invariante Strutturale insediativa del patrimonio territoriale

1. Il Piano Strutturale Intercomunale definisce le regole di tutela e disciplina della Invariante Strutturale insediativa del patrimonio territoriale come individuata nella Tav. STA3 - Struttura Territoriale Insediativa e nell'elaborato ATL_SI Atlante del sistema insediativo, in coerenza ed in applicazione della disciplina del PIT con valore di Piano Paesaggistico.

2. In coerenza con il Piano Strutturale Intercomunale, il Piano Operativo assicura la tutela delle componenti identitarie del patrimonio territoriale, attraverso regole di gestione che ne favoriscano la qualificazione, la valorizzazione delle potenzialità d'uso e di prestazione, nonché di superamento delle criticità esistenti. Il Piano Operativo definisce pertanto disposizioni ed indirizzi per le diverse componenti individuate dal PSI, con particolare riferimento ai morfotipi insediativi.

3. Con riferimento ai tessuti urbani individuati dal PSI nell'elaborato ATL_SI Atlante dei sistemi insediativi, il PO ha operato una lettura analitica di dettaglio ed una ricognizione degli obiettivi e delle azioni definite per ciascuno di essi all'art. 10 della Disciplina del PSI; attraverso tale lettura è stato possibile perimetrare e riaggregare i suddetti tessuti in sub-ambiti territoriali con caratteristiche urbanistiche omogenee. In particolare, il PO distingue, all'interno del territorio urbanizzato:

  • - Tessuto storico compatto (corrispondente al Tessuto TS1 del PSI ed alle zone A del DM 1444/68);
  • - Tessuto consolidato (corrispondente al Tessuto TR8a del PSI ed alle zone A del DM 1444/68);
  • - Tessuto insediativo di formazione recente (corrispondente all'edificato recente di cui alla Tav. STA3
  • - Struttura Territoriale Insediativa ed ai tessuti TR4, TR5, TR7, TR8 del PSI, nonché alle zone B del DM 1444/68);
  • - Tessuto insediativo di margine (corrispondente al tessuto TR7 del PSI, nonché alle zone B del DM 1444/68);
  • - Tessuto a prevalente carattere produttivo (corrispondente al tessuto TPS1 del PSI, nonché alle zone D del DM 1444/68);
  • - Servizi ed attrezzature di interesse comune (corrispondente al tessuto TS3 del PSI, nonché alle zone F del DM 1444/68);

4. Oltre agli ambiti di cui al precedente comma 3, all'interno della struttura insediativa il PO individua:

  • - Verde privato di valenza paesaggistica - Viabilità, Infrastrutture ed impianti tecnologici - Impianti di distribuzione carburante.

5. Gli ambiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono oggetto di disciplina ai successivi articoli del presente Capo IV.

Art. 20 Tessuto storico compatto e tessuto consolidato

1. Gli ambiti di cui al presente articolo identificano le parti del sistema insediativo che rivestono particolare valore storico, urbanistico ed architettonico, comprese le relative aree di pertinenza funzionale e morfologica, che costituiscono parte integrante della struttura urbana. In particolare sono individuati come "Tessuto storico compatto" i seguenti centri e nuclei di matrice storica interni al territorio urbanizzato:

  • - Radda in Chianti
  • - La Croce
  • - La Villa
  • - Volpaia
  • - Badiaccia a Montemuro
  • - Selvole.

Il PO individua inoltre come "Tessuto consolidato" le parti di tessuto edilizio fondativo formatosi lungo i percorsi principali a Radda in Chianti e Lucarelli, riconosciuti dal PSI come morfotipo TR8a.
In tali ambiti, assimilati alle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68, tutti gli interventi sono rivolti alla conservazione ed alla valorizzazione dei caratteri storici, tipologici ed architettonici del tessuto urbano e del patrimonio edilizio esistente, individuandone usi compatibili e strategie finalizzate all'innalzamento della qualità urbana ed al superamento delle varie forme di degrado edilizio ed urbanistico, incrementando al contempo la qualità dei servizi e della rete di spazi pubblici.
La valorizzazione dei tessuti storici dovrà porre particolare attenzione alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle relazioni che caratterizzano la morfologia degli insediamenti ed il loro contesto paesaggistico.
Le azioni programmate dall'Amministrazione comunale e/o promosse da soggetti privati dovranno essere prioritariamente finalizzate alla qualificazione e valorizzazione della "rete degli spazi pubblici", in connessione ai servizi a scala di vicinato, utilizzando le aree aperte esistenti come occasioni per incrementare la dotazione e la qualità della rete dello spazio pubblico e del tessuto connettivo pedonale. In tal senso sono da mantenere e valorizzare, là dove esistenti o le condizioni non ne compromettano gli elementi caratteristici, i varchi nella cortina edilizia per favorire anche, ove possibile, l'utilizzo pubblico e semipubblico di passaggi interni, creando una rete continua di spazi e percorsi fruibili, anche attraverso il recupero del sistema degli orti/giardini connessi con gli insediamenti, ove documentabili e/o riconoscibili.

2. All'interno degli ambiti di cui al presente articolo, il PO individua il patrimonio di cui all'art. 14 comma 2 delle presenti norme, per il quale vale la relativa disciplina.

3. Sul patrimonio edilizio diverso da quello di cui al precedente comma sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa, nel rispetto dei caratteri tipologici dell'organismo edilizio e del tessuto d'appartenenza. Sono inoltre ammessi interventi di riqualificazione tipologica finalizzati all'adeguamento igienico sanitario, al recupero dei sottotetti a fini abitativi (anche con modesto rialzamento della quota di gronda, purché non superiore a 30 cm rispetto alla situazione esistente), al miglioramento funzionale e distributivo degli alloggi, in coerenza con le regole di evoluzione tipologica degli organismi edilizi.
Negli ambiti classificati come "Tessuto consolidato", oltre agli interventi di cui sopra sono inoltre ammessi ampliamenti una tantum finalizzati alla riqualificazione tipologica e formale, nonché al miglioramento igienico sanitario degli immobili. Gli interventi di addizione volumetrica di cui all'art. 14 comma 5 devono essere attuati attraverso una progettazione unitaria relativa all'intero organismo edilizio, in coerenza con le sue regole di accrescimento tipologico e con gli eventuali caratteri architettonici e formali di pregio e/o di interesse tipologico-testimoniale. Detti ampliamenti sono inoltre subordinati alla contestuale verifica che l'edificio non sia già tipologicamente concluso e alla riqualificazione dell'organismo edilizio esistente e delle sue pertinenze.

4. All'interno dei tessuti storici è prevalente la funzione residenziale. Sono ammesse attività di servizio, direzionali, attività commerciali (limitatamente ad esercizi di vicinato ai sensi della L.R. 62/18), attività turistico ricettive (nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di cui al successivo art. 45), e artigianali di servizio alla residenza (come definite al successivo art. 45), purché con essa compatibili. Per le attività artigianali esistenti gli interventi ammissibili sono condizionati alla previa verifica della compatibilità ambientale ed urbanistica con il tessuto residenziale.

5. Ai fini della valorizzazione dei tessuti storici l'Amministrazione Comunale promuove l'insediamento di attività commerciali di vicinato (centro commerciale naturale). In relazione al prevalente carattere pedonale dell'utenza, alla presenza di zone a traffico limitato o escluso, nonché agli obiettivi di valorizzazione della rete commerciale esistente attraverso specifici programmi e regolamenti, all'interno dei tessuti storici non sussiste l'obbligo di reperimento di superfici per la sosta di relazione a servizio delle attività commerciali di cui all'art. 9 del Regolamento regionale n. 23R/2020.

6. Il mutamento di destinazione è ammesso nel rispetto di quanto disposto dall'art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione (Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni), ove risulti conforme alle previsioni del precedente comma 4 e sempre che sia compatibile con il tipo edilizio e con i valori architettonici dell'immobile, nonché con il tessuto urbano circostante affinché non si produca degrado tipologico o ambientale. Qualora il mutamento di destinazione d'uso vada ad interessare interi complessi edilizi con incidenza sugli standard urbanistici (per la tipologia e la dimensione delle funzioni introdotte, ecc.) gli interventi sono subordinati alla preventiva redazione di un progetto unitario convenzionato ai sensi della L.R. 65/14. Tutti gli interventi che comportano incremento del numero di unità abitative rispetto alla situazione legittima preesistente (sia per effetto di frazionamenti che di mutamento di destinazione d'uso) devono garantire una superficie minima non inferiore a 60 mq di SE per ogni unità abitativa risultante.

7. È vietata la formazione di nuovi alloggi posti al piano terra privi di affacci contrapposti e/o i cui vani abitabili siano con esclusivo affaccio diretto su strade e spazi pubblici. Il mutamento di destinazione d'uso in residenza dei locali ai piani terra che non possiedono i requisiti di cui sopra è ammesso unicamente per i locali funzionalmente collegati e/o collegabili ad abitazioni esistenti alla data di adozione del PO.

8. Per quanto riguarda le aree libere all'interno e/o integrate al nucleo storico, tutti gli interventi dovranno essere rivolti alla tutela ed al ripristino degli assetti e delle sistemazioni storicizzate, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 15 comma 8, nonché delle disposizioni relative alla disciplina degli aspetti paesaggistici di cui al successivo Capo VI.

9. Per migliorare il sistema di accessibilità ai tessuti storici (capoluogo ed insediamenti minori) il PO individua, nell'ambito delle previsioni del Titolo V delle presenti norme, specifiche aree da destinare a parcheggio pubblico e/o convenzionato, finalizzate al miglioramento dell'offerta di parcheggi e spazi pubblici a servizio dei residenti e delle attività locali,

10. Al fine di promuovere la riqualificazione e la valorizzazione degli insediamenti e dei tessuti storici in coerenza con i valori storico-tipologici dell'edificato, l'Amministrazione Comunale potrà programmare specifici strumenti di dettaglio che individuino regole e modalità di realizzazione degli interventi in materia di arredo urbano, illuminazione, sistemazione a verde degli spazi pubblici e privati.

Art. 21 Tessuto insediativo di formazione recente e tessuto insediativo di margine

1. Gli ambiti definiti "Tessuto insediativo di formazione recente" corrispondono al tessuto edilizio a prevalente destinazione residenziale formatosi attraverso le progressive espansioni dell'edificato a partire dal secondo dopoguerra. Gli ambiti definiti come "Tessuto insediativo di margine" corrispondono ad alcune aree ubicate al margine nord-est del capoluogo, caratterizzate da edifici isolati di matrice rurale, che mantengono caratteri tipologici e relazioni con il contesto rurale da conservare e valorizzare. Gli ambiti di cui sopra sono assimilati alle zone omogenee B di cui al D.M. 1444/68. In coerenza con le indicazioni del PSI relative ai tessuti urbani della città contemporanea - tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista (Disciplina del territorio, Art. 10), la disciplina del PO è finalizzata alla riqualificazione urbanistica, tipologica e funzionale del tessuto insediativo esistente attraverso l'individuazione degli interventi e degli usi compatibili, nonché delle dotazioni necessarie di standard e servizi da realizzare. In particolare, nell'ambito della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui al comma 2 art. 95 della L.R. 65/14, costituiscono obiettivi da perseguire:

  • - incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia nei linguaggi della contemporaneità ed attivare occasioni per rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo (efficienza e produzione energetica, qualità dei fronti urbani);
  • - costruire permeabilità tra città e campagna valorizzando e creando relazioni e rapporti di continuità spaziale, visuale e percettiva tra spazio aperto urbano e campagna periurbana (coni visivi e connessioni in chiave paesaggistica);
  • - progettare il margine urbano con azioni di mitigazione paesaggistica, mantenimento e valorizzazione dei varchi visivi e ridefinizione dei retri urbani;
  • - migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie frammentate per dare unitarietà all'edificato;
  • - riprogettare e valorizzare le aree intercluse o libere come spazi pubblici integrati, flessibili e multiuso, destinandoli ad attività agricolo/ricreative, orti urbani, parchi, giardini, ecc. connettendoli con percorsi di mobilità dolce alla "cintura verde" periurbana;
  • - verificare ed attuare strategie di densificazione dei tessuti, prevedendo nel contempo interventi di ristrutturazione e demolizione degli edifici esistenti;
  • - eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architettonico;

In attuazione degli obiettivi e degli indirizzi sopra enunciati ed in coerenza con i caratteri del tessuto insediativo, il Piano Operativo definisce ai successivi commi una specifica disciplina volta a:

  • - conservare il patrimonio edilizio di valore storico architettonico e di interesse tipologico testimoniale presente all'interno dei tessuti insediativi di recente formazione, favorendone il recupero in forme coerenti con i caratteri tipologici degli edifici e le loro regole di accrescimento;
  • - favorire la riqualificazione ed il rinnovo del patrimonio edilizio di formazione recente, mediante interventi fino alla sostituzione edilizia nel rispetto dei caratteri dell'impianto urbano consolidato, nonché dell'assetto vegetazionale esistente e delle relazioni con le aree libere circostanti. L'assetto urbanistico, formale e tipologico dell'edificato recente potrà essere riqualificato sia attraverso la riorganizzazione e il limitato incremento dei tipi edilizi, purché in coerenza con lo stadio del processo tipologico raggiunto dai singoli edifici, che mediante interventi fino alla sostituzione edilizia. Gli eventuali nuovi interventi edilizi dovranno inserirsi in modo coerente nel processo storico di evoluzione degli insediamenti, secondo criteri di razionalità ed organicità;
  • - condizionare gli interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica al rispetto ed alla valorizzazione dell'assetto vegetazionale esistente, con particolare attenzione alle alberature di alto fusto eventualmente presenti, quale elemento della rete ecologica e di continuità paesaggistica ed ambientale con il territorio rurale periurbano;
  • - subordinare gli interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica all'adeguamento, ove necessario, delle opere di urbanizzazione primaria, anche attraverso interventi convenzionati;
  • - promuovere l'adeguamento strutturale ed energetico del patrimonio edilizio esistente mediante specifici incentivi;
  • - tutelare i valori identitari e paesaggistici dell'ambito territoriale oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi art. 136 del Codice.

2. Per gli edifici individuati negli elaborati di PO come patrimonio edilizio di cui all'art. 14 comma 2 delle presenti norme, vale la relativa disciplina. Sul patrimonio edilizio classificato di interesse tipologicotestimoniale (IT) sono inoltre ammessi ampliamenti una tantum in forme coerenti con i caratteri tipologici dell'edificio, di cui all'art. 14 comma 5. Gli interventi di addizione volumetrica sono subordinati alla contestuale riqualificazione dell'organismo edilizio esistente e delle sue pertinenze e dovranno essere attuati attraverso una progettazione unitaria relativa all'intero edificio in coerenza con le sue regole di accrescimento tipologico e con gli eventuali caratteri architettonici e formali di pregio e/o di interesse tipologico-testimoniale.

3. Sul patrimonio edilizio esistente diverso da quello di cui al precedente comma 2 sono consentiti interventi fino alla sostituzione edilizia, nel rispetto dei volumi esistenti, salvo quanto disposto di seguito ed al successivo comma 4. Deve comunque essere mantenuto un rapporto di copertura non superiore al 30% della superficie fondiaria esistente, o comunque non superiore a quello autorizzato nei casi dove questo sia più elevato.
Sono sempre consentiti, anche in deroga alle altezze ed ai parametri di zona, interventi di modesto rialzamento della quota di gronda finalizzati al consolidamento strutturale e/o al recupero dei sottotetti, purché tale rialzamento sia non superiore a 30 cm rispetto alla situazione esistente.
Gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto dei caratteri dell'impianto urbano consolidato, con particolare attenzione agli allineamenti rispetto alla viabilità ed agli spazi pubblici, alla continuità del tessuto edilizio, ai rapporti con l'edificato circostante, alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'assetto vegetazionale esistente e delle relazioni con le eventuali aree libere circostanti.
È consentita la demolizione di volumi incongrui con il tessuto insediativo di zona, loro ricostruzione ed accorpamento, anche con diversa collocazione all'interno del medesimo lotto di proprietà, compreso l'eventuale accorpamento all'edificio principale, laddove esistente, purché l'intervento sia attuato nell'ambito di un progetto unitario di riqualificazione del lotto stesso. Per tali volumi è ammesso il mutamento di destinazione d'uso.

4. Sul patrimonio edilizio diverso da quello di cui al precedente comma 2 esistente alla data di adozione del Piano Operativo, sono ammessi interventi di addizione volumetrica e/o sostituzione edilizia che comportino un aumento di SE o volume complessivamente non superiore al 30% della SE e/o al Volume effettivamente esistenti ed autorizzati alla data di adozione del PO, nel rispetto dei seguenti parametri:

  • - Rc max: 50% Sf o non superiore a quello preesistente autorizzato;
  • - Hmax: 6,5 m o non superiore a quella dell'organismo edilizio preesistente, salvo modifiche alla sagoma che non comportino aumento del numero dei piani.

Tale incremento non può superare i 50 mq di SE aggiuntiva per ogni lotto urbanistico di riferimento (desumibile dal catasto d'impianto o da atti abilitativi di natura edilizia).
Gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia non possono in ogni caso dare luogo ad unità volumetriche funzionalmente autonome rispetto all'edificio originario. Le addizioni volumetriche dovranno pertanto costituire un corpo unitario con l'edificio principale.
Gli interventi di addizione volumetrica possono comportare anche la chiusura di loggiati e/o porticati, nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al presente comma.
Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati alla contestuale riqualificazione dell'organismo edilizio esistente e delle sue pertinenze e dovranno essere attuati attraverso una progettazione unitaria relativa all'intero organismo edilizio, in coerenza con le sue regole di accrescimento tipologico con gli eventuali caratteri architettonici e formali di pregio e/o di interesse testimoniale.
Nella progettazione e realizzazione degli interventi di addizione volumetrica e sostituzione edilizia dovrà essere rispettato e valorizzato il sistema delle aree libere interne al tessuto edificato e l'assetto vegetazionale esistente, con particolare attenzione alle alberature di alto fusto eventualmente presenti, quale elemento della rete ecologica e di continuità paesaggistica ed ambientale con il territorio rurale periurbano.
Qualora in fase di programmazione e/o richiesta degli interventi di trasformazione emerga la necessità di potenziare o adeguare le opere di urbanizzazione primaria, l'Amministrazione Comunale, potrà subordinare gli interventi a permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28bis del DPR 380/01 e smi, eventualmente articolato in unità minime funzionali. In sede di convenzione l'Amministrazione Comunale individua l'ubicazione, la tipologia e la quantità delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare a cura del richiedente, in relazione al carico urbanistico previsto e nel rispetto degli indirizzi di Piano Strutturale Intercomunale.

5. Gli interventi che determinano incremento di unità abitative rispetto alla situazione esistente (anche attraverso il frazionamento ed il cambiamento di destinazione d'uso) non possono dare origine a alloggi di SE inferiore a 60 mq.

6. All'interno del tessuto urbano di formazione recente è prevalente la funzione residenziale. Sono ammesse, in quanto compatibili con la residenza, le attività di cui all'art. 45 delle presenti NTA. Per le attività esistenti diverse da quelle ivi elencate, sono ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria condizionati alla previa verifica della compatibilità ambientale ed urbanistica con il tessuto residenziale, nonché interventi di adeguamento ove obbligatori ai sensi della normativa vigente.

7. Gli interventi che comportano incremento di carico urbanistico sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 184 della L.R. 65/14 e subordinati al reperimento delle dotazioni di parcheggi privati e di relazione nei casi previsti dalla normativa vigente.

8. Negli ambiti classificati "tessuto di formazione recente" è consentita la realizzazione di autorimesse private, singole o collettive, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 comma 2 del DPGR 39/R/2018, dei criteri definiti per gli interventi di nuova edificazione all'art. 11 comma 2 delle presenti norme e del rapporto di copertura previsto al precedente comma 3. La superficie massima consentita per le autorimesse private è di 30 mq per unità abitativa, indipendentemente dalla dotazione necessaria di parcheggi pertinenziali, la quale dovrà essere reperita in area scoperta per la quota eventualmente eccedente.

9. Il mutamento di destinazione d'uso di locali aventi legittima destinazione di autorimessa e/o parcheggio privato alla data di adozione del PO è ammesso unicamente ove siano contestualmente reperite equivalenti dotazioni di parcheggio nell'ambito del complesso edilizio o dell'area di pertinenza. L'incremento di SE originato dal mutamento di destinazione d'uso non è cumulabile con gli ampliamenti di cui al precedente comma 4 e pertanto deve essere opportunamente computato nella determinazione delle potenzialità complessive di tali interventi.

10.Non possono comunque subire trasformazione della destinazione d'uso in residenza i manufatti costituiti da semplici pilastri con o senza copertura (tettoie), materiali precari, i manufatti aventi caratteristiche di rudere a destinazione diversa da quella residenziale e le serre di qualunque tipologia.

11. Al fine di promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in coerenza con i caratteri tipologici dell'edificato, l'Amministrazione Comunale potrà predisporre, con successivi atti, uno strumento di dettaglio che individui le possibilità di crescita e di evoluzione degli organismi edilizi, anche negli ambiti urbani saturi, al fine del soddisfacimento delle esigenze abitative e del superamento dell'eventuale degrado. Attraverso tale strumento potranno essere disciplinate le potenzialità di ampliamento dei singoli edifici nel rispetto dei valori riconosciuti.

Art. 22 Tessuto a prevalente carattere produttivo

1. Gli ambiti di cui al presente articolo comprendono le parti di territorio destinate ad insediamenti a prevalente destinazione industriale e artigianale, commerciale, direzionale e di servizio. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68. Gli interventi sono prevalentemente finalizzati alla riqualificazione degli insediamenti esistenti e delle loro relazioni con il contesto urbanistico e paesaggistico, attraverso criteri e modalità d'intervento tali da garantire prioritariamente il miglioramento e l'efficientamento del patrimonio edilizio, dell'immagine urbana.

2. In coerenza con le indicazioni del PSI relative ai tessuti urbani della città contemporanea - tessuti della città produttiva e specialistica (Disciplina del territorio, Art. 10), la disciplina del PO è finalizzata alla riqualificazione urbanistica, tipologica e funzionale del tessuto insediativo esistente attraverso l'individuazione degli interventi e degli usi compatibili, nonché delle dotazioni necessarie di standard e servizi da realizzare. In particolare, nell'ambito della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui al comma 2 art. 95 della L.R. 65/14, costituiscono obiettivi da perseguire:

  • - riqualificare gli insediamenti artigianali ricostruendo le relazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche tra il tessuto produttivo e il territorio aperto e tra il tessuto produttivo e la città;
  • - progettare il margine con il territorio aperto prevedendo interventi di qualificazione paesaggistica;
  • - riutilizzare i manufatti dismessi per la riqualificazione urbanistica, ambientale e architettonica;
  • - attrezzare ecologicamente le aree produttivo commerciali-direzionali;
  • - trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, rifiuti di lavorazioni, comunità energetiche, ecc.)

3. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale Intercomunale e, al fine di garantire la qualità e l'efficienza dell'insediamento, sugli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica, funzionale, energetica ed ambientale del tessuto produttivo esistente, nel rispetto dei seguenti parametri:

  • - Rc max: 50% Sf
  • - H max: 10 m, esclusi i volumi tecnici che per comprovate necessità tecnologiche debbono superarla.
    il numero dei piani destinati sia ad attività produttive che alle funzioni tecnico-amministrative di supporto non può essere superiore a due.

Fermi restando i parametri urbanistici di cui sopra, qualora gli interventi di addizione o sostituzione edilizia comportino un incremento superiore al 30% della SE esistente questi sono computati, per la quota eccedente tale parametro, nel dimensionamento di PO, di cui all'art. 8 delle presenti NTA. Tali interventi sono subordinati a permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di standard e opere urbanizzazione.
All'interno dell'involucro edilizio degli edifici con destinazione industriale-artigianale è comunque ammessa la realizzazione di nuovi orizzontamenti, anche comportanti incremento di SE, purché nel rispetto degli standard urbanistici ed edilizi di cui alle destinazioni effettive.
Gli interventi che comportano la sostituzione edilizia del patrimonio edilizio esistente sono ammessi subordinatamente alla redazione di un progetto unitario esteso all'intera area di pertinenza, che garantisca la riqualificazione complessiva dell'area sotto il profilo funzionale, urbanistico e paesaggistico, con particolare attenzione all'implementazione delle sistemazioni a verde ed alla definizione del margine costruito, assicurando e/o ripristinando la continuità delle connessioni ecologiche, nonché al miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici esistenti, anche attraverso l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.

4. All'interno del tessuto a prevalente destinazione produttiva sono ammesse, in quanto compatibili, le destinazioni industriale-artigianale, direzionale e di servizio, commerciale al dettaglio, commerciale all'ingrosso e depositi nel rispetto di quanto stabilito all'art. 45 delle presenti NTA, nonché la destinazione residenziale, limitatamente ad un unico alloggio per unità produttiva. È ammesso inoltre l'utilizzo, da parte dell'imprenditore agricolo, di immobili a destinazione industriale o commerciale, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola come disciplinato dall'art. 75 L.R. 65/14. Per le attività esistenti diverse da quelle ivi elencate, sono ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria condizionati alla previa verifica della compatibilità ambientale ed urbanistica con il tessuto.

5. Tutti gli interventi che comportano incremento di carico urbanistico e/o cambiamento di destinazione d'uso sono subordinati alla verifica degli standard previsti dal P.S., dei rapporti minimi di cui al D.M. 1444/68, nonché della dotazione di parcheggi privati prevista dalle vigenti normative (L.122/89 e L.R.62/18).

Art. 23 -Servizi ed attrezzature di interesse comune

1. Gli ambiti di cui al presente articolo comprendono le parti di territorio destinate a servizi ed attrezzature di interesse comune. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee F di cui al D.M. 1444/68. Nelle aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse comune sono consentiti interventi di iniziativa pubblica, nel rispetto delle specifiche normative di settore, nonché interventi di iniziativa privata convenzionata, in conformità con gli indirizzi ed i parametri specificati dal PO. Per il dimensionamento di detti interventi, si rinvia ai progetti predisposti dall'A.C. sulla base delle esigenze di pubblico interesse, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del PSI.

2. I servizi e le attrezzature di interesse comune esistenti comprendono:

  • - Aree per servizi ed attrezzature di interesse generale;
  • - Servizi ed impianti tecnologici di interesse pubblico;
  • - Parcheggi pubblici (P);
  • - Aree a verde pubblico attrezzato (V);
  • - Aree per impianti sportivi (VS).

La disciplina dei suddetti ambiti è definita ai commi seguenti.

3. Servizi ed attrezzature di interesse generale: queste zone comprendono le parti del territorio destinate a servizi di interesse generale (sedi istituzionali, strutture scolastiche, uffici pubblici, luoghi di attività culturale, religiosa, associativa, ecc.). In dette aree le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti pubblici o privati convenzionati ai sensi della legislazione vigente. Per gli edifici individuati dal PO come oggetto di tutela in relazione al loro valore storico architettonico, sono ammessi unicamente gli interventi di carattere conservativo ivi previsti, sia per gli immobili, che per le aree di pertinenza. Per le aree di previsione si rinvia alla disciplina di cui al successivo Titolo V ed alle indicazioni contenute nelle specifiche schede di cui all'Allegato III delle presenti norme.

4. Servizi ed impianti tecnologici di interesse pubblico: in tali zone sono ubicate infrastrutture ed impianti tecnici di interesse generale, quali impianti di depurazione, impianti per il trasporto e la distribuzione di energia, acqua, gas, impianti di telecomunicazioni, impianti per la raccolta, la selezione ed il trattamento dei rifiuti, ecc. In tali zone il Piano Operativo si attua per intervento diretto previa approvazione dei relativi progetti esecutivi predisposti dall'Amministrazione Comunale o dagli Enti competenti.

5. Parcheggi pubblici: In tali zone il Piano Operativo si attua per intervento pubblico diretto previa approvazione dei relativi progetti esecutivi. Se le aree destinate a parcheggio pubblico di previsione sono comprese in un più ampio intervento urbanistico disciplinato da Scheda norma, di cui all'Allegato III delle Norme Tecniche di Attuazione, possono essere attuate anche da soggetti privati all'interno degli obblighi convenzionali del Piano Attuativo e/o del Progetto Unitario Convenzionato.
Nelle aree di cui al presente comma è ammessa la realizzazione di interventi nel sottosuolo da parte del soggetto privato avente titolo, purché vengano contestualmente realizzate nel soprasuolo le opere pubbliche previste dal Piano Operativo, fatte salve le infrastrutture di collegamento tra i livelli. Per i manufatti realizzati dal privato in sottosuolo, oltre ad attrezzature di interesse comune sono ammesse destinazioni di interesse privato quali autorimesse, box - auto, depositi, nonché spazi per commercio al dettaglio, attività direzionali o simili, fermo restando il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria e delle specifiche disposizioni statali e regionali per ciascuna destinazione d'uso.
In tali casi l'intervento è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, con la quale sono disciplinati:

  • - le modalità, i tempi e le adeguate garanzie riferite alla realizzazione delle opere in soprasuolo, da eseguirsi da parte del privato avente titolo a propria cura e spese;
  • - il regime giuridico del suolo, con obbligo di cessione gratuita dell'area all'Amministrazione Comunale, salva la proprietà privata del sottosuolo eventualmente interessato dalle opere e/o manufatti privati.

6. Verde pubblico attrezzato: queste zone comprendono le parti del territorio destinate alla pubblica fruizione e ad attività del tempo libero. In dette zone le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti pubblici unitari o privati convenzionati estesi all'intera area di intervento.
Nelle aree a verde pubblico attrezzato sono ammessi esclusivamente manufatti funzionali alla manutenzione o alla utilizzazione collettiva dell'area (quali, servizi igienici, tettoie, pergolati, percorsi pedonali coperti, chioschi ecc), per una superficie coperta non superiore a 50 mq.
Le alberature di alto fusto e le essenze significative presenti nell'area dovranno essere conservate ed integrate nella sistemazione di progetto; l'abbattimento è consentito solo se strettamente necessario e previo parere dell'ufficio comunale competente. Contestualmente all'approvazione del progetto unitario l'Amministrazione definisce le regole per la gestione dell'area e dei servizi ivi previsti.
Per gli eventuali edifici individuati dal Piano Operativo come oggetto di tutela in relazione al loro valore storico architettonico, sono ammessi unicamente gli interventi di carattere conservativo ivi previsti, sia per gli immobili che per le aree di pertinenza.

7. Aree sportive: queste zone sono destinate ad impianti ed attrezzature sportive di uso pubblico e delle relative strutture di servizio. Le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso un progetto unitario di iniziativa pubblica o privata convenzionata. L'Amministrazione Comunale, in riferimento agli indirizzi espressi da specifici piani di settore ed attraverso singoli convenzionamenti, disciplina i tipi, le caratteristiche e le modalità di gestione degli impianti. Per ciascun impianto devono essere individuati parcheggi pubblici e/o di uso pubblico in misura adeguata alle potenzialità e funzionalità delle strutture presenti.

Art. 24 Verde privato di valenza paesaggistica- ecologica

1. Tali ambiti corrispondono a parti del territorio prevalentemente non edificate interne o al margine del territorio urbanizzato che, per loro natura ed ubicazione, rivestono un ruolo di rispetto ed integrazione della struttura insediativa, costituendo un valore di connessione ecologica, funzionale e paesaggistica, in coerenza con le disposizioni di PIT_PPR.

2. In tali ambiti sono consentiti gli usi collegati alle funzioni in atto. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione.

3. Con proprio atto l'Amministrazione può definire le regole per la gestione di specifiche aree e dei servizi ivi previsti, previa definizione di un progetto unitario esteso all'intera area o a sue porzioni funzionali.

Art. 25 Viabilità, infrastrutture ed impianti tecnologici

1. La rete delle infrastrutture comprende le componenti del sistema della mobilità e dell'accessibilità a carattere territoriale e locale come definite dal Regolamento di Attuazione n. 2R/2007, ed in particolare:

  • - le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico (rete complessiva della viabilità comprensiva delle strade residenziali e delle piazze);
  • - le infrastrutture per l'organizzazione della sosta (parcheggi pubblici e privati);
  • - le infrastrutture a servizio dei pedoni (marciapiedi, spazi dedicati ed attrezzature utili alla segnalazione ed al superamento degli attraversamenti stradali e delle barriere architettoniche);
  • - le infrastrutture per la mobilità ciclistica (piste ciclabili urbane ed extraurbane, attrezzature utili alla segnalazione ed alla regolazione degli attraversamenti stradali).

2. Il Piano Operativo prevede la riqualificazione della rete delle infrastrutture attraverso la riconfigurazione e la differenziazione delle modalità di mobilità per un corretto equilibrio ed integrazione fra le diverse componenti. In particolare, il PO individua come obiettivo il miglioramento del sistema della mobilità attraverso la riqualificazione della rete viaria esistente e dei relativi punti di criticità.

3. Il Piano Operativo, in attuazione degli obiettivi del PSI, individua nei propri elaborati i tracciati infrastrutturali e le opere di servizio alla mobilità di cui è prevista l'attuazione nel quinquennio di validità del PO in base agli atti di programmazione approvati dall'Amministrazione Comunale e/o all'attuazione degli interventi di perequazione urbanistica collegati agli interventi di trasformazione disciplinati dalle schede norma di cui all'Allegato III. Per tali previsioni si rimanda alla specifica disciplina del Titolo V art. 53 delle presenti norme.

4. Per quanto riguarda le infrastrutture viarie di interesse sovracomunale, il PO recepisce gli eventuali interventi programmati dagli Enti competenti e promuove, per quanto di competenza, accordi con gli Enti interessati per la riqualificazione dei nodi e dei tracciati infrastrutturali che rivestono carattere sovracomunale.

5. Viabilità esistente: l'Amministrazione Comunale, di concerto con gli altri eventuali soggetti competenti, definisce, anche attraverso la redazione di Piani di Settore, programmi di intervento che, coerentemente ai criteri adottati dalla legislazione nazionale vigente e dagli atti di pianificazione per la classificazione funzionale delle strade, consentano di migliorare il livello di servizio offerto tramite interventi infrastrutturali di adeguamento agli standard richiesti e/o di limitazione delle funzioni ammesse.

  • - Interventi sulle strade urbane: sono sempre ammessi interventi di riqualificazione e/o adeguamento da definire negli atti di programmazione comunale o in sede di formazione degli interventi definiti dalle Schede norma di cui all'Allegato III. L'Amministrazione comunale potrà individuare puntuali interventi di adeguamento funzionale ed ampliamento della viabilità pubblica, da attuare in convenzionamento con i soggetti frontisti privati nell'ambito degli interventi di riqualificazione ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente.
  • - Interventi sulle strade extraurbane: sono sempre ammessi interventi di miglioramento e/o adeguamento (rettifiche di lieve entità ai raggi di curvatura, realizzazione di piazzole di interscambio veicoli, adeguamento della pavimentazione stradale e della carreggiata) ai fini della messa in sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Tali interventi potranno essere realizzati anche da soggetti consorziati previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Qualunque intervento edilizio in prossimità di viabilità è sottoposto al rispetto dei vincoli derivanti dalle fasce di rispetto stradale di cui al D.Lgs. 285/92 e D.P.R. N° 495/92 e s.m.i.
Gli interventi puntuali di adeguamento della viabilità di cui al presente comma non determinano variante agli strumenti urbanistici.

6. Viabilità minore esterna al territorio urbanizzato: per la rete della viabilità minore esterna al territorio urbanizzato (percorsi storici, strade vicinali di uso pubblico, ecc.) è prescritta la tutela ed il ripristino della continuità e della percorribilità dei tracciati, nonché il recupero delle opere d'arte e degli elementi di cultura materiale (recinzioni, fontane, ciglionamenti, muri a secco, fosse di scolo, etc) e del relativo corredo vegetazionale. È vietata qualsiasi interruzione, deviazione o alterazione dei percorsi storici e di uso pubblico, se non per esigenze di sicurezza o utilizzazione collettiva, previo parere preventivo della polizia municipale e dell'ufficio opere pubbliche. Sono fatte salve le opere di adeguamento necessarie quando le pendenze o i raggi di curvatura o le ridotte dimensioni della carreggiata costituiscono pericolo alla circolazione veicolare. Le condizioni di pericolo devono essere verificate ed attestate dagli organi tecnici dell'Amministrazione comunale. Le eventuali opere di adeguamento del tracciato non devono incidere sui caratteri storico - testimoniali del tracciato né costituire fratture alle strutture consolidate del paesaggio.
È vietata l'asfaltatura delle strade bianche. Sono consentiti esclusivamente interventi manutentivi di modesta entità al fine di evitare il sollevamento di polveri in prossimità delle abitazioni private o situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione verificate ed accertate dagli organi tecnici dell'Amministrazione comunale, attraverso l'impiego di pavimentazioni che utilizzino materiali e tecniche a basso impatto ambientale e coerenti con il contesto paesaggistico, quali asfalti ecologici e/o pavimentazioni drenanti che non alterino l'effetto cromatico originario.
La realizzazione di nuove viabilità private nel territorio rurale è ammessa esclusivamente per motivate necessità di accesso ad edifici oggetto di recupero o ampliamento, qualora non sussistano alternative di riuso/adeguamento di percorsi esistenti. La nuova viabilità dovrà prevedere l'utilizzo di soluzioni e materiali integrati al contesto paesaggistico, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui sopra. Il progetto è sottoposto alla valutazione della Commissione Edilizia Integrata.

7. Percorsi pedonali e ciclabili: il PO promuove lo sviluppo di una rete di percorsi pedonali e ciclabili a scala urbana e territoriale, funzionalmente integrata con il sistema degli insediamenti e dei servizi di interesse collettivo. Tale rete di percorsi potrà essere realizzata prioritariamente attraverso il recupero e la valorizzazione dei percorsi esistenti di carattere storico, naturalistico e rurale, anche attraverso la promozione di programmi e progetti tematici collegati alla valorizzazione turistica e naturalistica del territorio. All'interno del territorio urbanizzato il PO individua la rete dei percorsi pedonali e ciclabili di progetto, opportunamente integrata con il sistema degli spazi pubblici e dei servizi di interesse collettivo. L'individuazione di tali percorsi ha valore di riferimento per la programmazione delle successive fasi progettuali, e non comporta apposizione di vincoli espropriativi.
La realizzazione delle infrastrutture di progetto dovrà avvenire attraverso interventi pubblici e/o privati convenzionati. In sede di progettazione dovranno essere previsti opportuni interventi di inserimento ambientale e paesaggistico. In sede di formazione/approvazione di Piani Attuativi o PUC, qualora il PO l'AC potrà richiedere specifici interventi per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili.
L'Amministrazione Comunale potrà predisporre un piano complessivo di valorizzazione del sistema dei percorsi di interesse storico ed ambientale presenti sia nel territorio comunale, che nei territori comunali limitrofi, in accordo con le relative Amministrazioni Comunali, specificandone le modalità di utilizzo, di recupero e di manutenzione.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla valorizzazione degli itinerari della Eroica, Strada dell'olio e del vino, Via Sanese via Lucarelli, oltre ai percorsi escursionistici, sia come tracciati, che in relazione ai servizi ai viandanti da ritrovare attraverso il recupero di edifici esistenti. Tali itinerari e percorsi possono offrire esperienze relative ad aspetti storici, archeologici, paesaggistici e agroambientali.
Lungo il tracciato dell'Eroica e nelle aree limitrofe, possono essere installati, in occasione delle manifestazioni sportive, o comunque nei periodi di maggiore affluenza turistica, strutture e manufatti temporanei di servizio anche in deroga alle destinazioni di zona, destinati a permanere per un periodo comunque non eccedente i novanta giorni.

8. Parcheggi pubblici e privati: il PO individua il sistema delle infrastrutture per l'organizzazione della sosta, costituito dalla rete dei parcheggi pubblici e privati esistenti e di programma. Del sistema di cui al presente comma costituiscono parte integrante anche i parcheggi pertinenziali a servizio della residenza o di attività a carattere produttivo e commerciale, anche se non specificamente evidenziati negli elaborati di PO. Per la disciplina di attuazione dei parcheggi pubblici si rinvia al precedente art. 23.

9. Accessibilità e superamento delle barriere architettoniche: si confermano le indicazioni del Programma per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) di cui all'Elaborato PR07 - Allegato A alle NTA del Regolamento Urbanistico comunale, al quale si rimanda.
In coerenza con l'art. 95 comma 6 lettera della L.R. 65/2014 gli interventi dovranno essere programmati e realizzati sulla base del quadro previsionale del quinquennio di validità del PO.

10. Attrezzature, impianti tecnologici e servizi a rete: per le attrezzature tecnologiche ed i servizi a rete di interesse pubblico sono consentiti interventi di adeguamento/riqualificazione e potenziamento attraverso progetti di iniziativa pubblica (Amministrazione Comunale, Enti gestori dei servizi, Società concessionarie, ecc.) nel rispetto delle specifiche normative di settore, nonché interventi di iniziativa privata convenzionata collegati ai nuovi interventi insediativi disciplinati dalla "Schede norma" di cui all'Allegato III. Al fine di salvaguardare l'assetto paesaggistico del territorio comunale, gli interventi di cui all'Allegato III che comportano la realizzazione di nuove linee a rete e/o l'estensione di quelle esistenti dovranno preferibilmente prevedere l'interramento delle stesse, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica che dovranno essere soggetti a specifica autorizzazione comunale

Art. 26 Impianti di distribuzione carburante e ricarica automezzi elettrici

1. Sono le aree destinate ad impianti per la distribuzione carburanti, agli impianti di ricarica per automezzi elettrici e altri combustibili alternativi previsti dalla normativa vigente, ovvero alla rilocalizzazione degli impianti esistenti che ricadano in condizioni di incompatibilità assoluta ai sensi delle vigenti norme statali e regionali in materia. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68.

2. La realizzazione di nuovi impianti, anche derivanti dalla rilocalizzazione di impianti esistenti, è consentita nel rispetto dei requisiti e condizioni richieste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla L.R. 62/18 e relativo Regolamento attuativo. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere localizzati nel territorio comunali nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 32/98 e L.R. 62/2018. Negli impianti di distribuzione carburanti possono essere esercitate le attività ed i servizi integrativi di cui all'art. 65 della L.R. 62/2018, con le modalità ivi disciplinate.

3. Gli impianti di distribuzione devono rispettare i seguenti indici urbanistici, da calcolarsi con riferimento alla superficie territoriale (S.t.) interessata dall'intervento:

  • - Indice territoriale: It : 0,5 mc/mq
  • - Rapporto di copertura R.c.: 10%
  • - Altezza massima Hmax: ml 7,00

4. È comunque fatto salvo il rispetto:

  • - delle prescrizioni Codice della Strada, anche per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità a protezione del nastro stradale;
  • - delle specifiche prescrizioni degli Enti preposti, per quanto riguarda strade e fasce di rispetto di competenza;
  • - delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
  • - delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

5. Negli impianti di distribuzione carburante esistenti, ove non incompatibili ai sensi della normativa vigente, sono ammissibili gli interventi previsti dalla L.R. 62/2018, ivi compresi quelli necessari per l'adeguamento ad obblighi normativi, nel rispetto dei parametri di cui al precedente comma 3. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/01.

6. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante non è ammessa nei tessuti TS1 - Tessuto storico compatto, nei nuclei storici, nelle pertinenze dei beni storico architettonici di cui al successivo art. 33 e nelle aree classificate dal PSI con ruolo "alto" e "molto alto" nella visibilità ponderata (Elaborato QC_ai5 del Quadro Conoscitivo del PSI), nelle aree a potenziale archeologico di grado 3, 4 e 5, e nelle aree di interesse naturalistico ZSC "Monti del Chianti".

CAPO V Invariante Strutturale agro-forestale

Art. 27 -Invariante Strutturale agro-forestale del patrimonio territoriale

1. Il Piano Strutturale Intercomunale definisce le regole di tutela e disciplina della invariante strutturale agroforestale del patrimonio territoriale come individuata nella Tav. STA4 - Invariante Strutturale agroforestale, in coerenza ed in applicazione della disciplina del PIT con valore di Piano Paesaggistico.

2. In coerenza con il Piano Strutturale Intercomunale, il Piano Operativo assicura la tutela delle componenti identitarie del patrimonio territoriale, attraverso regole di gestione che ne favoriscano la qualificazione, la valorizzazione delle potenzialità d'uso e di prestazione, nonché di superamento delle criticità esistenti. Il Piano Operativo definisce pertanto al presente capo ed al successivo Capo VI la disciplina per i diversi morfotipi ecosistemici individuati dal PSI, da perseguire nell'ambito di tutti gli interventi pubblici e privati.

Art. 28 Disciplina del Territorio Rurale

1. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dal Piano Strutturale Intercomunale, nonché in applicazione del Titolo IV Capo III della L.R. 65/14 e del successivo Regolamento di Attuazione n. 63R/2016, il Piano Operativo disciplina le aree rurali del territorio comunale mediante disposizioni atte a garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse produttive dell'agricoltura nel rispetto dei caratteri del paesaggio rurale. Tali zone sono assimilate alle zone E di cui al DM 1444/68.
La disciplina di cui Capo VI - Disciplina degli aspetti paesaggistici, costituisce parte integrante della disciplina del territorio rurale, in quanto rivolta a tutelarne i valori ambientali, naturalistici, paesaggistici, storici, culturali e sociali.

2. Il Territorio rurale è costituito dalle aree esterne al territorio urbanizzato individuato dal PSI ai sensi dell'art. 4 della L.R. 65/14. Nel territorio rurale trovano applicazione il Titolo IV Capo III della L.R. 65/14 ed il Regolamento di Attuazione n. 63R/2016.

3. Il PO promuove l'incentivazione del ruolo multifunzionale dell'agricoltura e di tutte le funzioni ad essa connesse e compatibili, finalizzate alla permanenza antropica ed alla conseguente manutenzione del territorio. In riferimento all'obiettivo di promozione di forme d'uso e di economie sostenibili, il PO individua nell'agricoltura una forma essenziale di presidio del territorio nonché di promozione di economie sostenibili "di filiera corta" (orti sociali, mercati contadini e di prodotti locali, ecc.), cosi come incentiva lo sviluppo di attività e forme di fruizione improntate al turismo culturale e naturalistico ed al tempo libero, anche al fine di sostenere lo sviluppo di attività economiche locali.

4. Il PO promuove inoltre la tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio rurale attraverso la realizzazione di percorsi ed itinerari tematici a carattere locale e territoriale, la valorizzazione e fruizione del territorio rurale con finalità turistiche, naturalistiche, ricreative e di educazione ambientale, il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale per usi di interesse collettivo, anche attraverso l'attivazione di strumenti e progetti di iniziativa pubblica quali ad esempio Contratti di paesaggio, Contratti di via, Contratti di fiume, Contratti di comunità.

5. È favorita la formazione di progetti di paesaggio di iniziativa pubblica al fine di valorizzare l'area incentivandone l'attrattività nel rispetto delle connotazioni agricole, paesaggistiche, ambientali esistenti.

6. Il Piano Operativo, in coerenza con il Piano Strutturale Intercomunale, articola il territorio rurale nei seguenti ambiti territoriali omogenei rispetto alle caratteristiche morfologiche, produttive, paesaggistiche:

  1. a) Nuclei rurali ai sensi art. 65 L.R. 65/14;
  2. b) Nuclei storici e relativi ambiti di pertinenza ai sensi art. 66 L.R. 65/14;
  3. c) Ambiti periurbani ai sensi art. 66 L.R. 65/14;
  4. d) Aree rurali.

All'interno del territorio rurale, il PO individua inoltre le pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14).
Gli ambiti di cui al presente comma sono rappresentati nell'elaborato Tav. 1 - Sintesi delle previsioni e sono disciplinati nel successivo articolato.

7. In relazione ai peculiari caratteri agronomici e paesaggistici del territorio rurale, nonché alle sue condizioni di fragilità ambientale, su tutto il territorio comunale è vietata l'attività di allevamento intensivo di bestiame.

8. Le previsioni esterne al territorio urbanizzato che comportano impegno di suolo non edificato sono subordinate alla conferenza di copianificazione nei casi previsti dall'art. 25 della L.R. 65/14.

Nell'ambito degli interventi di cui al titolo V delle presenti norme, il PO individua e disciplina mediante specifica Scheda Norma di cui all'Allegato III delle presenti NTA le seguenti previsioni già oggetto di parere favorevole da parte della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14:

  • - Scheda 1a - R_PR Ex cantine
  • - Scheda 2 - R_T1- Campo di Maggio
  • - Scheda 3 - R_T3 - Mulino di Radda

Il PO individua inoltre la seguente ulteriore previsione esterna al territorio urbanizzato, non subordinata a conferenza copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14 in quanto ricadente nella fattispecie di cui al comma 2 lettera c) del suddetto articolo di legge, e disciplinata mediante specifica Scheda Norma di cui all'Allegato III delle presenti NTA:

  • - Scheda C1 - ampliamento produttivo esistente.

9. Nel territorio rurale tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni del successivo art. 43; non sono consentite:

  • - le trasformazioni delle sistemazioni idrauliche agrarie tradizionali, ove esistenti se non per comprovati motivi di sicurezza;
  • - la costruzione di nuove strade fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
  • - le trasformazioni morfologiche e ambientali non coerenti con l'art. 43 comma 2 delle presenti norme;
  • - le discariche di qualsiasi genere e natura Sono consentiti tra gli altri i seguenti interventi:
  • - il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
  • - le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purché interrate, quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque reflue, ecc.;
  • - gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • - il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo quanto previsto al successivo art. 34;
  • - la costruzione di fabbricati agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 38.

Art. 29 Nuclei rurali

1. In coerenza con il PSI, il PO individua, ai sensi dell'art. 65 L.R. 65/14, i nuclei rurali di La Sala e Poci. Per tali ambiti l'Amministrazione Comunale potrà, con successivi atti, predisporre un piano o strumento di dettaglio, attraverso il quale siano individuati gli eventuali interventi di carattere pubblico e privato finalizzati alla dotazione di servizi, all'implementazione degli standard, al miglioramento delle condizioni abitative dei residenti.

2. Il PO, in coerenza con il PSI persegue la salvaguardia e valorizzazione dei nuclei rurali, che svolgono insostituibili funzioni di presidio del territorio. A tal fine il PO persegue:

  1. a. il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi:
    • - di trasformazione e di ampliamento;
    • - per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti;
  2. b. la salvaguardia del patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico al fine di garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità.

3. Per gli ambiti pertinenziali all'edificato esistente vale la disciplina di cui al successivo art. 35.

4. Per gli ambiti ricadenti nelle pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14) valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 33.

Art. 30 Nuclei storici

1. In coerenza con il PSI, il PO individua, ai sensi dell'art. 66 L.R. 65/14, i seguenti nuclei storici:

  • - Albola;
  • - Campomaggio;
  • - Castelvecchi;
  • - Colle Petroso;
  • - Monteraponi;
  • - Monterinaldi;
  • - Palagio;
  • - Pian d'Albola;
  • - San Fedele;
  • - Villa Pesanella.

2. Per tali ambiti l'Amministrazione Comunale potrà, con successivi atti, predisporre un piano o strumento di dettaglio, attraverso il quale siano individuati gli eventuali interventi di carattere pubblico e privato finalizzati alla dotazione di servizi, all'implementazione degli standard, al miglioramento delle condizioni abitative dei residenti, per tali ambiti il PO persegue:

  1. a. il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi:
    • - di trasformazione e di ampliamento;
    • - per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti;
  2. b. la salvaguardia del patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico al fine di garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità.

3. Per il patrimonio edilizio ricadente nei nuclei storici vige la disciplina cui al successivo art. 34. Per gli ambiti pertinenziali all'edificato esistente vale la disciplina di cui al successivo art. 35.

4. Per gli ambiti ricadenti nelle pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14) valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 33.

Art. 31 Ambiti di pertinenza dei nuclei storici

1. Tali aree, individuate dal PSI ai sensi dell'art. 66 della LR 65/2014, rivestono funzione di valenza e connessione paesaggistica, nonché ecologica-ambientale tra la struttura urbana e il territorio rurale. Il PO favorisce tutela dei valori paesaggistici, naturalistici, ecologici, assicurando la permanenza dei segni di carattere paesaggistico (filari, sistemazioni agrarie etc) e di varchi e visuali libere da e verso i nuclei. Obiettivo è preservare l'integrità dei nuclei storici collinari evitando consistenti alterazioni morfologiche della loro struttura d'impianto e preservando le corone di oliveti o di altre colture d'impronta tradizionale che tipicamente contornano gli insediamenti esistenti.

2. Negli ambiti di cui al presente articolo non sono consentiti interventi di nuova edificazione, compresi gli interventi funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo ai sensi della L.R. 65/14. Le superfici aziendali ricomprese in tali ambiti potranno comunque essere conteggiate da parte dell'imprenditore agricolo ai fini dell'elaborazione del Programma Aziendale di cui al successivo art. 38. Inoltre potranno essere programmati dall'AC opere e spazi di interesse collettivo a servizio.

3. L'Amministrazione Comunale potrà, con successivi atti, promuovere progetti di carattere paesaggistico estesi all'intero ambito o a sue parti funzionali, anche attraverso l'attivazione di contratti di paesaggio ai sensi della vigente normativa regionale. Attraverso tali progetti ed interventi dovrà essere qualificato e valorizzato il sistema degli spazi aperti, potenziando e/o ripristinando connessioni ecologiche e paesaggistiche, nonché il sistema dei percorsi minori quali infrastrutture per la mobilità dolce, ecc.

4. Per il patrimonio edilizio ricadente negli ambiti di pertinenza dei nuclei storici vige la disciplina cui al successivo art. 34. Per gli ambiti pertinenziali all'edificato esistente vale la disciplina di cui al successivo art. 35.

5. Per gli ambiti ricadenti nelle pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14) valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 33.

Art. 32 Ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani, individuati dal PSI ai sensi dell'art. 67 della LR 65/2014, rivestono funzioni di connessione paesaggistica ed ecosistemica di valenza territoriale, tra il territorio urbanizzato e l'ambito rurale circostante.

2. Gli ambiti periurbani individuati sono di seguito:

  • - Radda in Chianti
  • - La Croce
  • - La Villa;
  • - Volpaia;
  • - Lucarelli;
  • - Badiaccia a Montemuro;
  • - Selvole.

3. Negli ambiti periurbani il PSI persegue la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti tradizionali del paesaggio rurale ancora presenti, nonché il mantenimento e il potenziamento delle connessioni ecologiche e fruitive di rilevanza territoriale. Al loro interno possono essere realizzati interventi compatibili con la salvaguardia e la valorizzazione di spazi aperti caratterizzati dalla forte prevalenza di superfici permeabili e di sistemazioni a verde, sia a carattere agricolo che ricreativo, nonché coerenti con la conservazione attiva del paesaggio.

4. In tali ambiti, oltre agli interventi funzionali alle attività agricole di cui al presente capo ed agli interventi autorizzati con conferenza di copianificazione ai sensi art. 25 L.R. 65/14, è ammessa la realizzazione di interventi utilmente integrabili con gli insediamenti urbani quali: a) orti sociali e agricoltura multifunzionale, anche a carattere amatoriale; b) aree verdi, con funzioni ambientali, formali e ricreative a prevalente carattere estensivo; c) sistemi di fruizione lenta del territorio. Tali interventi potranno essere realizzati attraverso progetti di iniziativa pubblica e/o convenzionati con l'AC.
Ulteriori funzioni, così come nuove infrastrutture di sosta e di collegamento, sono ammesse nell'ambito di piani, progetti e programmi di rilevanza territoriale, che garantiscano un approccio integrato finalizzato alla compatibilità idrogeologica, alla salvaguardia delle funzioni ecosistemiche, al contenimento e alla mitigazione della frantumazione ecologica, alla evoluzione coerente del paesaggio, alla fruizione sociale.

5. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela dei valori paesaggistici, naturalistici, ecologica, assicurando la permanenza dei segni di carattere paesaggistico (filari, sistemazioni agrarie etc) e di varchi e visuali libere da e verso i nuclei, nonché conservando gli oliveti o le altre colture d'impronta tradizionale poste a contorno degli insediamenti storici in modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto ad altre colture o alla copertura boschiva.

6. L'Amministrazione Comunale potrà, con successivi atti, promuovere progetti di riqualificazione paesaggistica estesi all'intero ambito o a sue parti funzionali, anche attraverso l'attivazione di contratti di paesaggio ai sensi della vigente normativa regionale. Attraverso tali progetti ed interventi dovrà essere qualificato e valorizzato il sistema degli spazi aperti, potenziando e/o ripristinando connessioni ecologiche e paesaggistiche, nonché il sistema dei percorsi minori quali infrastrutture per la mobilità dolce, ecc., anche come strategia per il miglioramento dello spazio aperto urbano periferico creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica con gli spazi verdi della cintura verde a filtro con il territorio urbanizzato.

7. Per il patrimonio edilizio ricadente negli ambiti periurbani dei nuclei storici vige la disciplina cui al successivo art. 34. Per gli ambiti pertinenziali all'edificato esistente vale la disciplina di cui al successivo art. 35.

8. Per gli ambiti ricadenti nelle pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14) valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 33.

Art. 33 Aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici (BSA) e degli Aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo provinciale

1. Il PO in conformità con il PTCP di Siena individua:

  1. a) le aree di pertinenza dei seguenti Beni Storico Architettonici (BSA):
    • - C. Stinche Alte
    • - Volpaia
    • - Mad.na del Fossato
    • - Mad.na del Ceppeto
    • - Pod. S. Ilario
    • - Fatt. Pian d'Albola
    • - S. Piero in Pesa
    • - V.la Pesanella
    • - Monte Rinaldi
    • - Pieve S. M. Novella
    • - V.la Castelvecchi
    • - M.no della Volpaia
    • - M.no dell'Acciaiolo
    • - M.no del Ponte
    • - V.la Campomaggio
    • - Assilli
    • - La Chiesina
    • - M.no di S. Cassiano
    • - Mulino di Radda
    • - Castiglioni
    • - M.no di Selvole
    • - Vercenni
    • - F.ce di Campassole
    • - C. Borracolli
    • - Convento di S. Maria
    • - M.no del Rigo
    • - M.no di Poci
    • - Pornano
    • - Le Mulina
    • - Trebbia
    • - Le Ripe
    • - Ferrale
    • - Terrabianca
    • - S. Romolo
  2. b) Le aree di pertinenza dei seguenti aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo provinciale):
    • - Badiaccia Montemuro
    • - Lucarelli
    • - Volpaia
    • - Albola
    • - C.se Capaccia
    • - Bugialla
    • - Selvole
    • - Villa
    • - La Croce
    • - Colle Pietroso
    • - M.te Raponi
    • - C. Sala
    • - Badiola
    • - Poci
    • - Livernano
    • - S. Fedele
    • - Palagio

I Beni Storico Architettonici, gli Aggregati e le relative aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali sono puntualmente individuati nell'elaborato Tav. 1 - Sintesi delle previsioni.

2. Ai sensi dell'art. 18 della Disciplina del Territorio del PSI, per i beni storici, architettonici e gli aggregati di cui al precedente comma si identificano le seguenti componenti identitarie caratterizzate da rilevanza storico-testimoniale:

  1. a. la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
  2. b. le opere di sistemazione del terreno;
  3. c. le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  4. d. le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  5. e. gli accessi e le recinzioni;
  6. f. gli arredi fissi in genere;
  7. g. le aperture visuali.

3. Le aree di pertinenza dei BSA e degli aggregati così come censite dal PTCP della Provincia di Siena e riconosciute dal Piano Strutturale Intercomunale, costituiscono aree di rilevante importanza paesaggistica e capisaldi della rete paesaggistica provinciale. In applicazione delle disposizioni e degli indirizzi di cui all'art. 13.13 e 13.14 del vigente PTCP, il PO definisce per questi ambiti una specifica disciplina volta alla tutela dei valori paesaggistici riconosciuti.

4. Sul patrimonio edilizio esistente all'interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali di cui al presente articolo, compresi i "beni generatori" di cui all'art. 13.14 comma 3 del PTCP, vale la disciplina di cui al successivo art. 34. Nel rispetto di quanto disposto all'art. 18 comma 12 del PSI, per gli edifici di cui all'All3_QC_av1 - Atlante beni storico architettonici PTCP Comune Radda in Chianti (V- Ville, ES - edifici specialistici) gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche non dovranno comportare modifica alla sagoma.

5. Per le aree di pertinenza dei beni storico-architettonici (BSA), valgono le disposizioni di cui ai successivi commi da 6 a 14. Per le aree di pertinenza degli aggregati valgono le disposizioni di cui al comma 15 e successivi.

6. Nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA di cui al presente articolo non sono ammessi interventi di nuova edificazione ai sensi art. 134 comma 1 lettera a) della L.R. 65/14 e/o sostituzione edilizia ai sensi art. 134 comma 1 lettera l) della L.R. 65/14, ed eccezione dei nuovi edifici rurali mediante programma aziendale secondo le procedure di cui al successivo comma 7, limitatamente ai casi in cui si dimostri che non esistono altre possibilità di localizzazione nell'ambito della superficie aziendale, e comunque previa valutazione di sostenibilità dell'intervento attraverso idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologicoambientali, funzionali, storiche, visive e percettive), nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.14 del vigente PTCP nonché delle disposizioni di cui all'art. 38 delle presenti norme. Sono altresì fatte salve le facoltà di cui al successivo comma 9.
A garanzia della conservazione dei valori paesaggistici, la progettazione è indirizzata a:

  • - tutelare le visuali degli aggregati e dei nuclei. In particolare dovranno essere tutelate le visuali percepite da assi viari esistenti o da significativi punti panoramici identificati nelle cartografie del PSI;
  • - rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito anche articolandosi in più manufatti, preferibilmente realizzati in contiguità secondo un assetto planimetrico che eviti l'eccessivo uso di suolo;
  • - privilegiare, nella scelta delle aree, quelle servite dalla viabilità esistente
  • - adottare soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi, limitando gli interventi di sbancamento;
  • - ricorrere a proposte progettuali tecnologiche e materiali che assicurino una migliore integrazione paesaggistica. A tal fine deve essere prioritario, ove esistono, il recupero o l'eventuale ampliamento, a fini agricoli, di edifici o manufatti privi di valore storico, mal utilizzati o sotto utilizzati, ovvero l'utilizzo di porzioni di complessi già adibiti a funzioni di servizio.

7. Per quanto riguarda la disciplina dei Beni Storico Architettonici del territorio aperto (B.S.A.) e delle loro pertinenze in cui devono essere conservate le relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative, il Comune di concerto con la Provincia, attraverso P.A.P.M.A.A. con valore di "Piano Attuativo" dovrà valutare l'effetto non dannoso degli interventi di nuova edificazione, di cui al precedente comma, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, una delle quali priva di edificazione e solo con interventi ambientali, effettuate sulla base dei criteri, di cui all'art. 13.14 della disciplina del P.T.C.P. (utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato e il seminativo; equilibri dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esisti percettivi, alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici ma di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/piazzali già in uso).

8. Nelle aree di pertinenza dei B.S.A. non potrà essere consentita la realizzazione dei frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto); né di interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario.

  • - Gli interventi suddetti non potranno alterare le visuali dei B.S.A., in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da significati punti panoramici individuati dalle specifiche cartografie del PSI; comportare la modifica della morfologia dei luoghi con elementi o tecniche estranee al contesto di riferimento (eliminazione di terrazzamenti, realizzazione di terrapieni rivestiti in pietra che per altezza, tipologia e collocazione e materiali appaiano estranei al contesto di riferimento) e creare cesure tra la parte edificata e il contesto rurale in cui si inseriscono.

9. Nelle aree di pertinenza dei B.S.A., previo esame da parte della Commissione per il paesaggio nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.14 comma 6 del vigente PTCP, con successivo rapporto informativo da inviare alla Provincia di Siena, è consentita la realizzazione di:

  • - di nuovi annessi e manufatti rurali che non richiedono P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 70 della L.R. 65/2014 e s.m.i., con esclusione di strutture a tunnel e silos;
  • - di interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, etc.) purché sia previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio; di eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale; - di piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici, o attrezzature sportive nel rispetto dei criteri definiti al successivo articolo 35;
  • - di pergolati, gazebo da giardino, arredi e, ove ammesse dall'art. 16 delle presenti norme e nei limiti ivi stabiliti, di pensiline fotovoltaiche per uso domestico, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm e privi di volumi tecnici accessori.
  • - La installazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

È inoltre consentita la demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione dell'art. 71 comma 2 lett. b) della L.R. 65/2014 ai fini del loro trasferimento in aree esterne alle pertinenze dei B.S.A.

10. I progetti relativi alle opere sopra elencate, esaminano il contesto di riferimento, le emergenze di valore storico architettonico che conferiscono al bene valore aggiunto l'impianto architettonico, il rapporto tra vuoti e pieni (edifici, aie, strade, giardini ...), la gerarchia tra gli edifici (podere principale e annessi...), le visuali dalla viabilità esistente e dall'alto (foto aerea); inseriscono le opere/impianti tenendo conto sia degli elementi rilevati che delle visuali dalla viabilità esistente e dall'alto; adottano materiali tipologie e forme adeguante al contesto di riferimento; propongono sistemazioni ambientali che contribuiscono al corretto inserimento delle opere/impianti; valutano le cromie da adottare per eventuali elementi di arredo al fine di ridurre l'impatto visivo del manufatto/impianto; prediligono aree che appaiano decontestualizzate per la presenza di immobili, pertinenze o sistemazioni e propongono soluzioni di ricucitura con il contest rurale e il costruito di riferimento; limitano il consumo di suolo e la dispersione edilizia e propongono opere di valorizzazione, recupero o manutenzione di emergenze ambientali (strade bianche, terrazzamenti, manufatti minori...) ricadenti in tali pertinenze, tramite redazione di un elaborato progettuale che individui le stesse e la sottoscrizione di atto d'obbligo disciplinante i tempi e le modalità di esecuzione.

11. L'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 9-10 è subordinata al rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 13.14 comma 6 del vigente PTCP, sulla base di idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un'apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.). Le proposte di intervento dovranno essere corredate da una documentazione contenente un'analisi della situazione ante e post intervento dalla quale dovrà emergere una progettualità rivolta al mantenimento della riconoscibilità dei valori di carattere territoriale, paesaggistico ed ambientale, delle relazioni spaziali tra gli elementi preesistenti, con particolare attenzione ai beni storico - architettonici. Gli interventi soggetti a permesso di costruire dovranno essere valutati dalla Commissione Comunale del Paesaggio, come previsto dal precedente comma 9.

12. Nei casi in cui il PO definisce specifiche Schede Norma per ambiti ricompresi nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA, le relative disposizioni prevalgono sulla disciplina generale di cui al presente articolo. Tali disposizioni, oggetto di concertazione secondo la procedura di cui all'art. 13.14 del vigente PTCP, devono comunque garantire il rispetto dei criteri di cui al precedente comma 11.

13.Per gli interventi ricadenti nei BSA dovrà essere attivato il nucleo di valutazione della commissione provinciale come previsto nel PTCP.

14.Nelle aree di pertinenza degli aggregati di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo non potrà essere consentita la realizzazione dei frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto), né di interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario. Potrà essere consentito altresì realizzare:

  • - nuovi annessi e manufatti rurali che non richiedono P.A.P.M.A.A di cui all'art. 70 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
  • - la demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione della L.R. 65/2014, ai fini del loro trasferimento della volumetria a parità di SE anche all'interno delle stesse aree di pertinenza;
  • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) purché sia previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
  • - eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale;
  • - le piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici, o attrezzature sportive nel rispetto dei criteri definiti dal successivo art. 35;
  • - pergolati, gazebo da giardino, arredi e, ove ammesse dall'art. 16 delle presenti norme e nei limiti ivi stabiliti, di pensiline fotovoltaiche per uso domestico, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm e privi di volumi tecnici accessori;
  • - l'istallazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
  • - le aree a parcheggio pubblico o privato.

Fermo restando quanto disposto ai punti precedenti, l'introduzione di nuova volumetria a destinazione agricola è ammessa subordinatamente a PAPMAA, ove questo sia prescritto dalla normativa vigente, fermo restando che il predetto PAPMAA deve contenere dimostrazione che non esiste altro sito nell'area aziendale, confacente alla funzionalità e rispettoso dell'ambiente e del paesaggio, per la nuova edificazione.
Nel caso di insediamenti lungo strada, la collocazione di nuovi edifici curerà di non restringere le visuali trasversali percepibili dall'asse di attraversamento.

15.Ogni eventuale progetto di trasformazione nelle aree di pertinenza degli aggregati, deve pertanto essere corredato da idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, che dipendono direttamente dal contenuto e dal disegno delle aree libere), obiettivi principali di riferimento di queste aree. Le analisi specifiche devono riguardare i rapporti fra morfologia e visuali, la capacità di permanenza del paesaggio agrario consolidato in relazione alla capacità di permanenza delle attività produttive, lo stato e l'eventuale degrado dei caratteri in grado di garantire l'integrità fisica, le dinamiche in atto, i rapporti di microscala fra edifici esistenti ed eventuali nuove introduzione, fino allo studio di inserimento garante delle gerarchie fra edificato e spazio aperto e fra forme e funzioni.
Qualunque nuova edificazione, ove ammessa ai sensi del presente PO, deve essere coerente con la morfologia di impianto dell'aggregato e rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, anche articolandosi in più manufatti; senza mai restringere le visuali, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o significativi punti panoramici nel contesto. Per la sua collocazione si devono prioritariamente utilizzare le porzioni dei complessi già adibite a funzioni di servizio e privilegiare la prossimità a manufatti esistenti, permettere il miglior uso della viabilità esistente e degli spazi qualificanti il complesso, quali aie e piazzali.

16.Le sistemazioni ambientali, dei filari ornamentali, degli spazi aperti sono contenute in un idoneo progetto di architettura del paesaggio, non devono produrre soluzioni banalizzanti (secondo le definizioni date dal vigente PTCP), devono utilizzare comunque specie vegetali coerenti al contesto paesaggistico assegnando loro anche la funzione di creare nuovi raccordi percettivi con il contesto. È opportuno valorizzare le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali, come i filari di gelsi, filari di vite arborata, siepi, alberi isolati e aumentare l'equipaggiamento, anche con funzioni di ricomposizione del confine;
Devono essere inoltre tutelate e conservate le componenti significative degli spazi di pertinenza quali viali, giardini, boschetti, limonaie, e simili. L'introduzione di nuove specie vegetali, e in particolare arboree, deve tenere conto delle relazioni paesaggistiche presenti, dimostrando la propria coerenza al sistema ecologico - ambientale, dialogare con il contesto storico-culturale, non interrompere le relazioni visive che si instaurano in particolare lungo la viabilità (come luogo di fruizione collettiva) verso il contesto paesaggistico e l'aggregato stesso.
L'introduzione di fasce arboree è particolarmente significativa quale presenza da inserire tra edificativi e campi aperti a seminativo. In tal senso dovranno essere rispettati gli indirizzi di cui al successivo art. 43 comma 2.

17.Le modifiche alla viabilità ricadente nelle aree di pertinenza degli aggregati devono essere limitate a casi di effettiva necessità e coerenti con i tracciati storici e con i contesti paesaggistici. Valgono inoltre le disposizioni di cui all'art. 25 comma 6 ed all'art. 43 comma 4 delle presenti norme.

18.In caso di cessata attività agricola gli interventi di sistemazione ambientali connessi al mutamento di destinazione d'uso dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 34 Disciplina del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale

1. Il PO disciplina il patrimonio edilizio esistente in territorio rurale in riferimento alla schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di cui al precedente art. 4.

2. Il patrimonio edilizio classificato di Rilevante Valore (RV) e Valore (V) storico architettonico e di interesse tipologico testimoniale ai sensi dell'art. 14 comma 2 delle presenti norme è individuato puntualmente nell'Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente in Territorio Rurale.

All'interno dell'Allegato II per ogni edificio, oltre alla classificazione sono richiamate per ciascun edificio le seguenti informazioni:

  • - appartenenza o meno ad un BSA;
  • - appartenenza o meno ad un aggregato rurale;
  • - appartenenza o meno ad un nucleo rurale;
  • - presenza di vincolo architettonico ai sensi Parte II D. Lgs 42/04
  • - presenza di vincolo paesaggistico ai sensi artt. 136 e 142 D. Lgs 42/04
  • - presenza di rischio archeologico e/o potenziale;
  • - riferimento alla Scheda di RU;
  • - riferimento alla Scheda di QC di aggiornamento/integrazione in data 2023;
  • - note specifiche per edificio qualora opportune.

Per tutti gli edifici ricadenti all'interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA valgono le disposizioni di cui al precedente art. 33.

3. Per gli edifici di cui al precedente comma vige la disciplina di cui all'art. 14 commi 3, 4 e 5 delle presenti norme. Sul patrimonio edilizio classificato "di interesse tipologico-testimoniale (IT)" legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio al momento dell'adozione del Piano Operativo, sono inoltre ammessi gli ampliamenti una tantum di cui all'art. 14 comma 5. Detti ampliamenti sono inoltre subordinati alla contestuale verifica che l'edificio non sia già tipologicamente concluso e alla riqualificazione dell'organismo edilizio esistente e delle sue pertinenze.

4. Per il patrimonio edilizio diverso da quello di cui al comma 2 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, nel rispetto dei volumi esistenti ed autorizzati. Sono inoltre consentiti interventi di demolizione di volumi secondari e/o accessori e loro ricostruzione con diversa collocazione nell'area di pertinenza, compreso l'eventuale accorpamento all'edificio principale, nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 35
Qualora la documentazione a corredo degli interventi evidenzi la presenza di caratteristiche di valore storico architettonico significative, gli interventi dovranno essere ricondotti entro categorie compatibili con la tutela del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale. Per gli edifici legittimamente realizzati sotto il profilo edilizio al momento della adozione del Piano Operativo, sono inoltre ammessi una tantum interventi di addizione volumetrica e/o sostituzione edilizia con ampliamento fino al 25% della SE esistente ed autorizzata (e comunque entro un massimo di 30 mq) purché l'intervento sia rivolto al miglioramento dei caratteri architettonici e formali.
Gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia non possono in ogni caso dare luogo ad unità volumetriche funzionalmente autonome rispetto all'edificio originario. Le addizioni volumetriche dovranno pertanto costituire un corpo unitario con l'edificio principale.
Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati alla contestuale riqualificazione dell'organismo edilizio esistente e delle sue pertinenze e dovranno essere attuati attraverso una progettazione unitaria relativa all'intero organismo edilizio, in coerenza con le sue regole di accrescimento tipologico con gli eventuali caratteri architettonici e formali di pregio e/o di interesse testimoniale.
Nella progettazione e realizzazione degli interventi di addizione volumetrica e sostituzione edilizia dovrà essere rispettato e valorizzato il sistema degli spazi scoperti e l'assetto vegetazionale esistente, con particolare attenzione alle alberature di alto fusto eventualmente presenti, quale elemento della rete ecologica e di continuità paesaggistica ed ambientale con il territorio rurale.

5. Nell'ambito della schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di PO e di RU sono censiti manufatti denominati "minori", in molti casi costituiti da strutture precarie e/o pertinenziali. Per tali manufatti, qualora autorizzati e non classificati nell'Allegato II alle NTA (Regesto degli edifici in territorio rurale), sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva. Qualora, nell'ambito degli interventi pertinenziali, di cui all'art. 135 comma 2 lettera e) della L.R. 65/14, sia prevista la demolizione e ricostruzione con spostamento e/o accorpamento di volumi secondari, tali interventi sono subordinati alla formazione di un progetto unitario di riqualificazione dell'area di resede pertinenziale. Il progetto dovrà dimostrare, attraverso specifiche analisi, la coerenza degli interventi proposti con i caratteri morfologici, tipologici e paesaggistici, con particolare riferimento alle relazioni di gerarchia fra edificio principale e manufatti secondari, alle visuali ed ai rapporti percettivi con il contesto, alla tutela dei caratteri tipologici ed architettonici dell'edilizia rurale. Gli interventi relativi ad edifici o manufatti ricadenti all'interno delle aree di pertinenza paesisticoecologico-ambientali dei BSA devono essere attuati nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui all'art. 33.

6. Gli interventi di addizione volumetrica di cui ai precedenti commi non possono determinare la formazione di oltre due nuove unità abitative rispetto alla situazione esistente alla data di adozione del Piano Operativo. Per un numero maggiore di unità l'intervento dovrà essere subordinato a PdR.

7. Sul patrimonio edilizio esistente privo di valore storico-testimoniale con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi previsti dagli artt. 71 (in assenza di programma aziendale) e 22 (mediante programma aziendale) della L.R. n. 65/2014, condotti in coerenza con le regole di crescita tipologica dell'edificio e nel rispetto dei valori paesaggistici del contesto circostante. La documentazione a corredo degli interventi dovrà dimostrare l'assenza di caratteri di valore storico testimoniale e/o la compatibilità con questi degli interventi proposti.

8. In presenza di specifici condizionamenti dovuti alla presenza di comprovati elementi di rischio (criticità idrauliche e geomorfologiche, presenza di elettrodotti, ecc.), l'Amministrazione comunale potrà autorizzare, mediante intervento diretto convenzionato, la demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente, diverso da quello di cui all'art. 14 comma 2, che comporti anche lo spostamento dell'edificio dal sedime originario, purché in misura strettamente necessaria al superamento degli elementi di rischio rilevati e documentati. Gli interventi di ricostruzione dovranno comunque rispettare caratteri tipologici e formali coerenti con quelli dell'organismo edilizio preesistente.

9. Per il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, oltre alle attività agricole e quelle ad esse connesse, definite del DLgs 18 maggio 2001, n° 228 Capo I art. n°1 che sostituisce l'art. n°2135 del Codice Civile, sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  1. a) abitazioni civili;
  2. b) abitazioni specialistiche (quali ad esempio residenze di comunità, case famiglia, studentati, alloggi per personale militare o di polizia, ecc.);
  3. c) attività artigianali di produzione e vendita di beni artistici, solo se connessi con le abitazioni dell'operatore;
  4. d) strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione così come definite ai sensi della L.R. 86/16 (affittacamere, case ed appartamenti per vacanza, locazioni ad uso turistico, residenze d'epoca);
  5. e) altre attività qualora espressamente previste e disciplinate all'interno delle Schede Norma di cui all'Allegato III delle NTA.

Tutto ciò nel rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia previsti dalla legislazione vigente e dalle presenti norme.

Art. 35 Disciplina degli spazi esterni e pertinenziali

1. La sistemazione degli spazi pertinenziali agli edifici deve essere coerenti con i caratteri di ruralità dei luoghi in cui l'edificio si colloca, sia riguardo alle sistemazioni a verde che alla realizzazione di opere di pavimentazione ed arredo. Si intende per area di pertinenza lo spazio esterno ad uso esclusivo o comune a più unità abitative non utilizzabile autonomamente da esse. L'area di pertinenza può essere comprovata da atti catastali, da atti di compravendita, di deruralizzazione, dalla lettura delle relazioni spaziali con gli edifici relazionati.

2. Le aree di pertinenza relative ad edifici per i quali si preveda il mutamento della destinazione d'uso devono comprendere almeno le pertinenze storiche dell'edificio come risultanti dalla documentazione storica esistente e comunque devono fare riferimento a limiti naturali o esistenti quali strade, ciglioni, siepi.

3. La sistemazione degli spazi pertinenziali degli edifici (anche quando di nuova costruzione e/o oggetto di deruralizzazione) e degli edifici facenti parte del patrimonio edilizio esistente deve essere coerente con i caratteri di ruralità del contesto. Nel caso di complessi di valore storico, nei quali sono ancora riconoscibili le caratteristiche di impianto originario, gli interventi di sistemazione degli spazi esterni dovranno essere realizzati

  • - salvaguardando le relazioni tra gli spazi aperti ed edifici;
  • - mantenendo le pavimentazioni e le caratteristiche delle sistemazioni a terra;
  • - conservando gli elementi di relazione con il contesto (accessi principali, di servizio, filari alberati).
  • - Rispettando i rapporti gerarchici, tipologici e di organizzazione spaziale fra edifici principali, annessi e manufatti secondari, anche nell'ambito di eventuali interventi di ricostruzione e/o accorpamento di manufatti incongrui e/o degradati.

Il progetto degli spazi esterni e dell'edificato deve essere articolato attraverso un progetto unitario. Le pavimentazioni dovranno essere limitate ai casi strettamente necessari e realizzate con materiali e colori integrati nel contesto. Per gli spazi di piccole dimensioni contigui alla residenza sono preferibili le pavimentazioni con un aspetto naturale (acciottolato, pietra); per gli spazi di grandi dimensioni, funzionali alle attività agricole è preferibile l'utilizzo di sistemazioni permeabili di tipo tradizionale.

4. È consentita la realizzazione di una sola opera di corredo (piscina, o campo da tennis o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato) nelle aree di pertinenza di ogni complesso edilizio unitario, ovvero di ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi che svolgano funzione ricettiva il cui volume totale risulti superiore a mc 3.000. Sono da considerarsi 'complessi edilizi unitari':

  • - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine coeva e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
  • - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.

In ipotesi di pluralità di proprietari è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.

5. La realizzazione di opere a corredo degli edifici di cui al comma precedente è consentita a condizione che gli interventi:

  • - non comportino sensibili trasformazioni plano altimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  • - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • - si mostrino coerenti con la semiologia dei luoghi rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.);
  • - non prevedano volumetrie che fuoriescano sensibilmente dal profilo originario del terreno;
  • - garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • - usufruiscano di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
  • - prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

6. Nel territorio rurale la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa è consentita solo nel caso in cui, a causa del dislivello dei vari punti della quota originaria dello stato dei luoghi, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di rampe, ovvero avvenga utilizzando la viabilità esistente. Dovranno riferirsi ad edifici esistenti che ne sono privi a destinazione residenziale e dovranno avere caratteristiche tali da essere escluse dal computo della superficie edificabile o edificata (SE), secondo le disposizioni regionali. Le superfici non dovranno eccedere le dotazioni minime di parcheggio (un metro quadrato ogni dieci metri cubi di edificio ex 41 sexies della L. 1150/42).
Per tali autorimesse si dovrà costituire vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento attraverso la sottoscrizione di atto d'obbligo registrato e trascritto.
Gli interventi dovranno collocarsi in relazione evidente con l'edificio di cui costituiscono pertinenza e l'autorimessa potrà essere realizzata solo nel caso in cui non interferisca con gli elementi di pregio presenti nel resede storico riconosciuto.

7. La realizzazione di piscine è consentita nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti a destinazione residenziale, turistico ricettiva, di residenza agricola o agrituristica a condizione che vi sia adeguata disponibilità della risorsa idrica all'interno dell'area di riferimento e che non sia utilizzato l'acquedotto pubblico, nel rispetto dell'art.53 delle presenti norme.
La piscina, con vasca di superficie massima della vasca è:

  • - ad uso privato, pari a mq 100;
  • - a servizio dei complessi agrituristici, pari a mq 150;
  • - a servizio delle strutture turistico - ricettive, pari a mq 200.

La profondità massima consentita è pari a ml 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere una superficie direttamente necessaria a contenere gli elementi tecnici in unico vano con una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.

8. L'intervento deve essere integrato nel contesto paesaggistico, la sistemazione degli spazi esterni dovrà essere oggetto di uno specifico elaborato grafico descrittivo degli interventi, in cui sia illustrato il corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico e la relazione con gli edifici, nonché la percezione visiva dai punti panoramici di intervisibilità dell'intorno territoriale. È consentita la realizzazione di invasi naturali e biopiscine che non comportino l'esecuzione di opere murarie e/o alterazioni significative della morfologia dei luoghi.
La piscina deve presentare colore di rivestimento interno intonato all'ambiente circostante, con preferenza per i verdi e le terre ed esclusi in ogni caso l'azzurro, il verde-azzurro, il turchese e l'acquamarina.

9. I maneggi sono ammessi solo all'interno di aziende che svolgano attività agrituristica, purché non ricadenti negli ambiti di pertinenza dei nuclei storici di cui al precedente art. 31, e devono essere recintati esclusivamente con staccionate in legno di altezza adeguata.

10. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  1. a. da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  2. b. dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  3. c. da una relazione geologico - tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

11. È ammessa la recinzione delle aree strettamente pertinenziali ai fabbricati residenziali, turistico ricettivi, di residenza agricola e agriturismo, con rete a maglia sciolta integrata con piante da siepe allevate in forma libera. I sostegni della rete saranno preferibilmente lignei o metallici, prive di cordolo a terra. L'altezza non potrà superare m. 200 dal piano di campagna. L'eventuale cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato). Non possono essere realizzate nuove recinzioni in occasione di cambi di destinazione d'uso o di frazionamenti, quando gli immobili interessati costituiscano complessi edilizi organici.
Non è consentita la recinzione di fondi privati, non strettamente pertinenziali ai fabbricati esistenti mentre è ammesso delimitarli con siepi vive ed alberature di specie autoctone.
È ammessa la recinzione dei fondi agricoli per la protezione delle colture di pregio e/o destinati e necessari all'allevamento di altezza massima complessiva non superiore a 1.80 m., e realizzate con pali in legno e rete metallica a maglia sciolta larga o cavi elettrificati.
Le recinzioni devono garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio. Per i casi in cui le recinzioni superino la lunghezza complessiva di ml. 100, in relazione alle esigenze di protezione e di intervento antincendio, nonché per garantire il passaggio della microfauna, queste dovranno essere dotate di appositi varchi, ad una distanza di norma non superiore ai 250 m. Nei tratti con elevata pendenza o altre situazioni in cui sia difficoltoso il passaggio pedonale è possibile derogare alla distanza di 250 m. proponendo soluzioni alternative.
Le recinzioni di cui al presente comma devono essere interamente rimosse allorché cessi l'attività di allevamento, o le colture per le quali erano state poste in essere ovvero la detenzione degli animali da cortile o da compagnia. Detto impegno deve essere assunto dall'avente titolo, prima della realizzazione dell'intervento. Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio rurale il Regolamento Edilizio potrà prevedere una specifica disciplina in merito alla realizzazione di opere di arredo ed illuminazione, pavimentazioni esterne, sistemazioni vegetazionali, siano esse di servizio alla viabilità che a pertinenze private.

Art. 36 Mutamento della destinazione d'uso degli edifici

1. Nel patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente art. 34 comma 9. Ferme restando le limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'articolo 81 della L.R. 65/14, gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale nella quale siano individuate anche le aree di pertinenza degli edifici (art. 83 L.R. 65/2014).
Per le aree di pertinenza di dimensione inferiore ad un ettaro si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 comma 5 della L.R. 65/14.

2. L'individuazione degli interventi ambientali costituisce contenuto obbligatorio, salvo le ipotesi di cui al richiamato art. 83 comma 5 della L.R. 65/14 e ss.mm.ii., per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, Tali interventi dovranno garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, evitando l'introduzione di fattori estranei al territorio rurale, anche attraverso gli interventi di cui al successivo art. 39 commi 4 e 6. Il rilascio e l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi urbanistico - edilizi di cui al punto precedente è subordinata alla stipula di un'apposita convenzione o atto d'obbligo, corredati da idonee garanzie, circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi ambientali programmati.

3. Non possono comunque subire trasformazione della destinazione d'uso in residenza:

  • - i manufatti che non raggiungano una superficie (SE) pari o superiore a 60 mq;
  • - i manufatti costituiti da materiali precari e/o tettoie, pilastri con o senza copertura;
  • - le serre di qualunque tipologia.

I requisiti e le caratteristiche di cui al presente comma devono essere verificati con riferimento allo stato legittimo alla data di adozione del Piano Operativo.
Nel mutamento di destinazione d'uso a residenza, o negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che comportano un aumento di unità abitative rispetto all'esistente, la superficie minima di ciascuna unità abitativa non potrà essere inferiore a 60 mq di SE.
Negli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, per gli edifici dotati di resede pertinenziale dovrà comunque essere mantenuta una superficie utile minima a destinazione non residenziale e/o accessoria finalizzata al mantenimento delle aree pertinenziali e/o agricole, in misura non inferiore a 10 mq per unità abitativa. Tali superfici non residenziali/accessorie potranno essere reperite anche all'interno di spazi comuni a più unità abitative; in tal caso le superfici minime potranno essere calcolate in misura ridotta del 50% rispetto a quelle riferite alle singole unità abitative.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 comma 2 della L.R. 65/14, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e la ricostruzione di manufatti agricoli e contestuale mutamento della destinazione d'uso non possono comunque determinare aumento della superficie edificabile legittimamente esistente.

4. Nel caso di accorpamento di volumi ad unità immobiliari esistenti con costituzione di nuove unità abitative, non si potrà avere più di una unità immobiliare in incremento rispetto allo stato di fatto.

5. Gli interventi di cambio d'uso, che comportano la formazione di oltre due nuove unità abitative aggiuntive all'esistente, qualora non soggetti a P.A.P.M.A.A., sono subordinati alla formazione di un Piano di Recupero.

Art. 37 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 70 comma 2 della L.R. 65/14, l'installazione dei manufatti temporanei di cui al presente articolo è permessa in tutto il territorio rurale.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, l'installazione per lo svolgimento dell'attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. Per tali manufatti valgono tutte le disposizioni di cui all'art. 1 del Regolamento di attuazione DPGR 25.08.2016 n. 63/R (di seguito denominato regolamento di attuazione).

3. Si rimanda all'art. 70 comma 3 della L.R. 65/14 per le procedure di installazione dei manufatti, di cui al precedente comma 2 (realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie) se installati per periodi superiori a due anni oppure di manufatti che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo previsti dal medesimo articolo.

4. L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui al comma 2 per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola. Al momento della presentazione del titolo abilitativo si impegna alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo. In caso di mancato rispetto degli impegni del presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'art.70 della LR 65/2014 e smi.

5. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali.

Art. 38 Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita solo se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e ad esse connesse. La realizzazione di nuovi edifici rurali è ammessa in tutto il territorio rurale ad esclusione degli ambiti di pertinenza dei nuclei storici di cui al precedente art. 31. Le eventuali superfici aziendali ricadenti in ambiti per i quali il PO e le normative vigenti escludono la nuova edificazione contribuiscono comunque al raggiungimento dei parametri minimi di cui al PTC, pur non potendo essere direttamente interessate dagli interventi edificatori.

2. Nella progettazione di fabbricati strumentali per l'attività agricola, di altre infrastrutture e manufatti di servizio alla produzione agricola, deve essere perseguita la migliore integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico, anche ricorrendo, ove possibile, all'impiego di edilizia eco-compatibile.

3. I nuovi edifici rurali si distinguono in:

  1. a. Nuovi edifici rurali ad uso abitativo:
    La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è subordinata:
    • - all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
    • - a quanto previsto dai parametri definiti dal PTC.
    • - La dimensione massima ammissibile per ogni unità abitativa viene fissata in 200 mq di SE e comunque con superficie utile non superiore a 150 mq; eventuali unità abitative aggiuntive rispetto alla prima dovranno costituire con essa un unico corpo edilizio e non potranno superare la superficie di mq 110 di SE;
    • - I nuovi edifici rurali ad uso abitativo dovranno conformarsi ai caratteri tipologici ed architettonici propri dell'edilizia rurale. In particolare:
      • - i nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità degli edifici e della viabilità esistenti, al fine di evitare l'apertura di nuove strade, ed il più vicino possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti;
      • - la realizzazione dei nuovi edifici dovrà tener conto del contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi (evitando sbancamenti o alterazioni significative), di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di particolari visuali panoramiche;
      • - la tipologia edilizia dovrà essere ispirata a criteri di semplicità formale e costruttiva, sviluppata fino ad un massimo di due piani fuori terra con copertura a capanna (a falde regolari) o a padiglione. In coerenza con i caratteri tipologici rurali, dovranno essere previste aperture con disposizione regolare sulle facciate, evitando forme e dimensioni incoerenti con il tipo e corpi aggiunti quali balconi, ecc.;
      • - nella scelta delle finiture dovranno essere privilegiati materiali tipici quali coppi ed embrici per le coperture, intonaco per le superfici esterne dei paramenti murari, legno per i serramenti e gli infissi;
    • - Fermi restando i parametri dimensionali massimi, sono, inoltre, ammesse soluzioni progettuali con caratteri tipologici ed architettonici diversi da quelli di cui ai punti precedenti, purché rivolte alla sperimentazione di linguaggi architettonici contemporanei in grado di instaurare relazioni di qualità con il contesto rurale e paesaggistico interessato.
    • - Le soluzioni progettuali dovranno seguire criteri di sostenibilità ed eco efficienza non solo nella ricerca di materiali idonei ma anche ponendo attenzione all'orientamento dell'edificio ed alla conseguente disposizione delle aperture ed alla organizzazione distributiva interna, in coerenza con le regole dell'edilizia storica;
    • - le sistemazioni esterne dovranno essere coerenti con le disposizioni dell'art. 35. b.
  2. b. Nuovi annessi rurali:
    La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta all'approvazione da parte del Comune del Programma Aziendale ai sensi dell'articolo 74 della LR 65/14, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola; è inoltre soggetta all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal PTC. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.
    Per i parametri dimensionali e le superfici minime necessarie, anche relativamente agli allevamenti, si fa riferimento al PTC della Provincia di Siena.
    I nuovi annessi agricoli dovranno possedere caratteri tipologici ed architettonici tali da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico ed ambientale. In particolare:
    • - i nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità degli edifici e della viabilità esistente, al fine di evitare l'apertura di nuove strade ed il più vicino possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti;
    • - la realizzazione dei nuovi edifici dovrà tener conto del contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi, di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di particolari visuali panoramiche; l'altezza dei manufatti non potrà superare ml 6, se non in caso di comprovate esigenze produttive aziendale; potranno essere realizzati annessi interrati qualora vi siano le condizioni di fattibilità geologica-idraulica.
    • - la tipologia edilizia dovrà essere ispirata a criteri di semplicità formale e costruttiva, in cui la forma deve essere strettamente correlata alla funzione che deve svolgere; è preferibile l'uso di colori integrati con l'ambiente rurale con riferimento ai toni dei materiali naturali (pietra, terra, legno etc.)
    • - le soluzioni progettuali dovranno preferibilmente adottare soluzioni costruttive ispirate a criteri di sostenibilità ed eco efficienza;
    • - per quanto riguarda le sistemazioni esterne dovranno tener conto nell'inserimento nel contesto circostante e quindi mantenere una connotazione rurale sia per quanto riguarda la distribuzione delle funzioni che per la scelta delle specie; sono da preferire siepi vive allevate in forma libera, materiali naturali o comunque non di forte impatto visivo.
  3. c. Nuovi annessi rurali per aziende che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale
    La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita in assenza del programma aziendale e quindi non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di legge nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa è iscritta alla CCIAA e che devono esercitare in via prevalente, da almeno un anno, una delle attività di cui all'art. 6 del DPGR 63/R/2016.
    La prevalenza dell'attività si intende verificata quando questa supera i 2/3 della produzione lorda vendibile agricola conseguita.
    La costruzione degli annessi non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime è consentita a condizione che:
    • - le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) e che i terreni non provengano da frazionamenti di aziende successivi alla data di adozione del Piano Strutturale Intercomunale;
    • - che i terreni aziendali di riferimento siano costituiti da un unico corpo.

4. La costruzione di tali annessi è consentita in tutto il territorio rurale, ad esclusione dei nuclei storici, solo se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e ad esse connesse, nel rispetto dei caratteri tipologici richiamati nel precedente comma3 lettera b).

5. Il progetto degli annessi di cui al presente articolo dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione redatta da tecnico abilitato che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari generali e quelle specifiche per le diverse tipologie di annesso. In particolare la relazione tecnica specifica i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture utilizzate, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui, ecc. Dovrà altresì evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento, precisando la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione delle strutture accessorie necessarie (abbeveratoi, mangiatoie, recinzioni, concimaie, sistemi di raccolta e smaltimento degli effluenti dove necessari, ecc.).

6. Per il conseguimento del titolo abilitativo sarà necessaria, tra l'altro, la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente che dovrà impegnarsi a:

  • - mantenere la coltivazione della superficie agricola utilizzata e l'allevamento dei capi che hanno dato diritto alla realizzazione dell'annesso;
  • - non alienare separatamente dal fondo rustico l'annesso da realizzare;
  • - rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto pubblico.

7. Gli annessi realizzati ai sensi del presente articolo, nel periodo di svolgimento delle attività, entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente con funzione agricola.

Art. 39 Programma Aziendale

1. Le caratteristiche del Programma Aziendale sono definite all'art. 74 della LR 65/2014 ed all'art. 7 del Regolamento di attuazione DPGR 25.08.2016 n. 63/R.

2. Il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo laddove siano previsti interventi di nuova edificazione superiori a 1200 mc o interventi di ristrutturazione urbanistica che comportino la perdita della destinazione d'uso agricola. Per gli interventi ricadenti in ambiti oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04, il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo laddove siano previsti interventi di nuova edificazione superiori a 600 mc.

3. L'individuazione degli interventi ambientali costituisce contenuto obbligatorio, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014, del programma aziendale (P.A.P.M.A.A.) e l'assenza di tale contenuto comporterà la mancata approvazione del programma. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i P.A.P.M.A.A. per frazionamento di aziende in assenza di opere e/o di impianti arborei produttivi agricoli poliennali.

4. Nel rispetto di quanto disposto all'art. 33 della Disciplina del Territorio del PSI, gli interventi ambientali di cui al precedente comma dovranno essere prioritariamente mirati a migliorare le specifiche criticità di cui al comma 3 lettera b dell'art. 33 della Disciplina del Territorio del PSI, ovvero a titolo esemplificativo:

  1. a) Protezione dall'erosione e protezione da frane:
    • - Introduzione / potenziamento / ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie con particolare riferimento ai terrazzamenti/ciglionamenti ed ogni altra opera utile a ridurre la pendenza dei suoli sopra al 20%;
    • - Potenziamento della rete scolante artificiale finalizzato alla corretta gestione delle acque dei singoli campi riducendo eventuali aggravi sulle proprietà contermini e a tutela della pubblica viabilità;
    • - Introduzione di strade fosso al fine di ridurre la lunghezza dei coltivi sui versanti;
    • - Inerbimento dei terreni su versanti con pendenze non superiori al 20%.
  2. b) Permeabilità ecologica e sequestro del carbonio:
    • - Introduzione / potenziamento delle formazioni lineari arboree e/o arbustive;
    • - Mantenimento / valorizzazione e potenziamento delle formazioni arboree d'argine, di ripa, di golena.
  3. c) Redditività agroforestale:
    • - Recupero di aree incolte in abbandono;
    • - Manutenzione / potenziamento dello stato di efficienza della viabilità rurale.

Gli interventi ambientali di cui sopra sono obbligatori nelle aree riconosciute dal PSI "aree di emergenza ambientale del territorio rurale" nell'elaborato STR_sce - Scenario strategico dello sviluppo sostenibile - Scala 1:25.000 e nell'elaborato della valutazione ambientale strategica VAS_cri - Criticità territoriali - Scala 1:25.000 e 1:10.000, nonché nelle aree in relazione ai BSA e agli aggregati del PTCP, nonchè nelle pertinenze dei nuclei storici e negli ambiti periurbani, e nelle aree ricadenti nel vincolo idrogeologico.

5. In relazione alle finalità del presente comma, non possono essere considerati interventi di miglioramento ambientale:

  • - gli interventi obbligatori di manutenzione ordinaria (ripulitura fossette, manutenzione e ripristino di muretti a secco o ciglionamenti esistenti);
  • - gli interventi obbligatori disposti dalle vigenti normative statali e regionali in materia di prevenzione incendi, difesa idrogeologica, difesa del patrimonio boschivo, della flora e della fauna.

6. Per le trasformazioni sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola previste dall'art. 83 L.R. 65/2014, c. 5, il Programma Aziendale potrà individuare ulteriori interventi ambientali quali a titolo esemplificativo:

  • - Piantumazione di alberature segnaletiche di confine e di arredo;
  • - Mantenimento e valorizzazione di piante camporili o a carattere monumentale in genere, nonché dei manufatti di rilevanza storica, culturale o testimoniale, inclusi i manufatti minori.

7. In riferimento al precedente punto, il P.O., nel rispetto dei contenuti obbligatori di cui all'art. 7 del DPGR 63/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della L.R. 65/2014 contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale), individua gli elaborati minimi ed i contenuti dei progetti per gli interventi ambientali, che dovranno essere corredati, almeno, dai seguenti elaborati:

  • - relazione agronomico - paesaggistica descrittiva delle opere di sistemazione ambientale;
  • - repertorio fotografico delle criticità ambientali rilevate;
  • - relazione geologica a supporto degli interventi previsti;
  • - planimetria in scala adeguata con indicazione delle criticità rilevate e degli interventi previsti;
  • - sezioni ambientali in scala adeguata;
  • - computo metrico estimativo relativo all'esecuzione e successiva manutenzione delle opere di sistemazione ambientale previste.

8. Gli interventi previsti dal Programma Aziendale dovranno assicurare il rispetto delle disposizioni di tutela e valorizzazione paesaggistica del territorio rurale di cui al successivo art. 43.

Art. 40 Manufatti per attività agricola amatoriale, per ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie

1. Nel territorio rurale, ad esclusione degli ambiti di pertinenza dei nuclei storici di cui all'art. 31, è ammessa la realizzazione di manufatti destinati allo svolgimento delle attività di agricoltura amatoriale di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014, al fine di garantire il mantenimento dell'assetto paesaggistico ed agrario del territorio comunale.

2. La realizzazione di tali manufatti è consentita alle seguenti condizioni:

  1. a. È ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo a qualunque titolo condotto, purché non risultante da frazionamento successivo alla data di adozione del presente PO;
  2. b. sul fondo, che può essere costituito anche da appezzamenti non contigui, non siano presenti edifici o se presenti, non raggiungano la superficie massima prevista dalle presenti norme e non siano stati oggetto di mutamento della originaria destinazione d'uso agricola;
  3. c. la superficie agricola sia utilizzata ad orto, oliveto, vigneto o frutteto e mantenuta in produzione al momento dell'adozione del PO, quale risultante da apposita relazione da allegare alla richiesta di autorizzazione;
  4. d. il manufatto abbia esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli e di ricovero animali e sia privo di dotazioni che ne consentano l'uso abitativo, commerciale o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo e dovrà avere altezza interna massima di m. 2,40.

In caso di trasferimenti parziali dei fondi l'installazione degli annessi di cui al presente articolo sarà consentita solo se trascorsi dieci anni successivi dal frazionamento; sono fatte salve le disposizioni normative vigenti al momento del frazionamento.

3. La documentazione da allegare all'istanza è presentata dal titolare o dal proprietario del fondo deve contenere:

  • - la descrizione delle motivate esigenze in relazione al tipo di attività esercitata sul fondo;
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni tipologiche e dimensionali di cui al presente articolo;
  • - l'impegno alla manutenzione dell'area per tutto il periodo di esercizio dell'attività agricola sul fondo;
  • - la dichiarazione della conformità dell'intervento alla L.R. 65/14, al Regolamento di attuazione DPGR 25.08.2016 n. 63/R, nonché alla presente disciplina di PO;

4. La realizzazione dei manufatti è consentita, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere anche:

  • - l'impegno a mantenere in ordinaria coltivazione i terreni cui l'annesso è riferito;
  • - l'impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività ovvero in caso di modifica dell'assetto colturale del fondo stesso ovvero nel caso che vengano meno i parametri minimi previsti al successivo comma 5;
  • - le relative forme di garanzia;
  • - l'inalienabilità del manufatto separatamente dal fondo su cui insiste e da quelli ai quali è eventualmente afferito.

L'atto d'obbligo unilaterale contiene inoltre la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;

5. I manufatti in oggetto avranno una dimensione correlata alla superficie del fondo (S.A.U.). La superficie dei medesimi non può comunque superare i 40 mq di superficie edificata compresa la superficie eventualmente occupata da tettoie ed è determinata in funzione dei seguenti parametri:

  • - S.A.U. da 50 mq a 200 mq, fino a 12 mq.
  • - S.A.U. da 201 mq a 1000 mq, fino a 20 mq
  • - S.A.U. superiori a 1.000 mq, S.u.l. da 20 mq sino ad un massimo di 40 mq (calcolata secondo il seguente criterio: ogni 100 mq di S.A.U. aggiuntiva rispetto a 1000 mq corrisponde a 0,50 mq di superficie).

6. I manufatti di cui al comma 4, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del DPGR 63/R/2016, dovranno essere:

  • - realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
  • - semplicemente ancorati al suolo;

Il posizionamento dell'annesso deve limitare al massimo l'impatto paesaggistico complessivo.

7. Non è consentita l'edificazione di nuove strutture, nel caso della preesistenza di altri volumi o manufatti che dovranno essere prioritariamente recuperati. Se la superficie di tali manufatti non raggiungesse le superfici massime consentite, sarà possibile incrementarle fino alla superficie massima ammissibile.

8. Manufatti per ricovero degli animali domestici: la realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali domestici e/o da cortile, per utilizzazione familiare e amatoriale è consentita in tutto il territorio rurale a condizione che tali attività rimangano per caratteristiche e dimensioni nell'ambito privato, con esclusione di qualsiasi attività a fini commerciali e/o agonistici.
Tali manufatti dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento di attuazione DPGR 25.08.2016 n. 63/R, secondo criteri di decoro e riqualificazione ambientale e dovranno avere dimensione strettamente commisurata al tipo ed al numero degli animali da custodire, nel rispetto delle specifiche norme nazionali, regionali o provinciali finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla corretta conduzione degli stessi e comunque nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

  • - Siano realizzati in legno o con altri materiali tradizionali o tipici della zona;
  • - Siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie;
  • - abbiano piano di calpestio in terra battuta e/o con materiali appoggiati al suolo;
  • - Recinzione in pali di legno semplicemente infissi nel terreno e rete metallica per una altezza massima di ml. 1,80;
  • - Superficie coperta massima mq. 10,00.
  • - Siano ubicati ad una distanza minima non inferiore a 50 m da abitazioni esistenti e strade pubbliche; nel caso di ricovero di un numero di animali di grande taglia (equini, bovini e simili) superiore a due, la distanza da rispettare e di 200 m.

La documentazione da allegare all'istanza, presentata dal titolare o dal proprietario del fondo o dell'azienda agricola, deve contenere:

  • - la descrizione delle motivate esigenze in relazione al genere ed al numero di animali che intende ospitare nel fondo, comunque non superiore a quattro, ad eccezione di animali da cortile di piccola taglia;
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia di benessere animale;
  • - la dimostrazione della necessità di dotare i manufatti di allacciamento alla rete elettrica, idrica ed allo smaltimento dei rifiuti.
  • - l'impegno al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia dell'area e delle strutture ospitanti gli animali per tutto il periodo di esercizio dell'attività sul fondo;
  • - la verifica della conformità alle disposizioni delle presenti norme;
  • - l'impegno alla rimozione del manufatto ed alla rimessa in pristino dei luoghi al cessare dell'attività o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo.

9. I manufatti di cui al presente articolo devono essere progettati e realizzati senza che sia alterato lo stato dei luoghi, pertanto sono vietati i seguenti interventi:

  • - realizzazione di nuove viabilità;
  • - abbattimento di alberi, siepi o muretti;
  • - modifica delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti.

È consentita la recinzione delle superfici contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per l'utilizzazione familiare e dotate di schermatura vegetazionale.

10. Manufatti per esigenze venatorie: è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 34bis della L.R. 3/1994 negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le disposizioni di cui all'art. 13bis del DPGR 63/R/2016.
I manufatti dovranno possedere le caratteristiche costruttive di cui al precedente comma 6, per una SE massima di 20 mq ed altezza interna non superiore a m 2,40.
Non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti nel caso della preesistenza sul medesimo fondo di altri volumi o manufatti che dovranno essere prioritariamente recuperati. Se la superficie di tali manufatti non raggiungesse le superfici massime consentite, sarà possibile incrementarle fino alla superficie massima ammissibile.

11. Per i manufatti per le esigenze venatorie di cui al precedente comma, deve essere garantito, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 9, l'inserimento nel contesto paesaggistico circostante, sfruttando, a tal fine, eventuali dislivelli esistenti, viabilità e quinte di verde esistenti, queste ultimi da integrare con specie autoctone o naturalizzate.

Capo VI Disciplina paesaggistica

Art. 41 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04

1. Il PO, in conformità alle diposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della Disciplina del Territorio del PSI e del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, individua i seguenti Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04:

  1. a) Zona di Volpaia nel Comune di Radda in Chianti (D.M. 23/05/1972 G.U. 15 del 1973dec)
  2. b) Zona del centro abitato ed area circostante del Comune di Castellina in Chianti (D.M. 01/02/1971 G.U. 56 del 1971), per una piccola parte del territorio comunale.

2. Il PO recepisce nella propria disciplina gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni di cui alla Sezione 4 delle Schede contenute nell'elaborato 3B del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico. In particolare il PO, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 22 comma 3 e 23 comma 4 della disciplina del PSI, persegue le direttive di cui ai successivi commi.

3. Per l'area di cui al punto a) del precedente comma 1 (Zona di Volpaia nel Comune di Radda in Chianti), il PO provvede a:

  1. a. Orientare:
    • - gli interventi di trasformazione e manutenzione del patrimonio edilizio verso la conservazione dei caratteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici storici, attraverso la disciplina di cui all'art. 14 delle presenti norme;
    • - gli interventi, nell'intorno territoriale dei castelli, nuclei e pievi verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto paesaggistico, nonché l'intervisibilità tra castelli e nuclei, garantendo coerenza e continuità con i valori espressi dal paesaggio contermine, anche attraverso la riqualificazione del sistema delle percorrenze dolci tra l'insediamento storico e il suo contesto, attraverso la disciplina di cui agli artt. 31 e 33 delle presenti norme;
    • - Conservare l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei castelli e nuclei, in particolare quello di Volpaia, di alto valore iconografico e identitario, e gli ampi scenari da essi percepiti attraverso la disciplina di cui agli artt. 31, 32 e 33 delle presenti norme;
  2. b. Assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la tipologia edilizia degli edifici di valore storico, attraverso la disciplina di cui agli artt. 14 e 15 delle presenti norme;
  3. c. Limitare i processi di urbanizzazione anche incentivando interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, escludendo previsioni di nuova edificazione nell'ambito territoriale in oggetto. Il PO, inoltre, attraverso la disciplina di cui agli artt. 14 e 15 delle presenti norme, detta specifiche disposizioni volte ad ammettere interventi di trasformazione del patrimonio edilizio dei castelli e nuclei storici e dell'intorno territoriale ad esse adiacente che perseguono le seguenti prescrizioni, ai sensi del PIT_PPR:
    1. a. sia garantita la coerenza con l'assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, coerenti con la tipologia storica di riferimento;
    2. b. siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i passaggi, gli accessi storici ai castelli e nuclei e le relative opere di arredo.

4. Per l'area di cui al punto b) del precedente comma 1 (Zona del centro abitato ed area circostante del Comune di Castellina in Chianti), il PO provvede a:

  1. a. Orientare gli interventi di trasformazione e manutenzione del patrimonio edilizio verso la conservazione dei caratteri morfologici architettonici, cromatici e coerenti con la tradizione dei luoghi, assicurando la compatibilità delle forme del riuso con la tipologia edilizia degli edifici di valore storico, attraverso la disciplina di cui all'art. 14 delle presenti norme;
  2. b. Limitare, all'interno delle aree di massima visibilità, le trasformazioni morfologiche ed edilizie, prevedendo per quelle ammissibili, una valutazione dell'impatto visivo;
  3. c. Assicurare, attraverso la disciplina di cui agli artt. 11, 14 e 15, la qualità progettuale degli interventi con linguaggi architettonici che interpretino i caratteri paesaggistici del contesto, con particolare attenzione:
    • - alla qualità del disegno d'insieme del nuovo intervento in rapporto alla tradizionale tipologia dell'edificato storico;
    • - all'armonioso rapporto e alla contestuale integrazione del progetto con gli elementi di valore naturalistico, ambientale, paesaggistico, testimoniale ed identitario presenti.

5. Gli interventi di trasformazione edilizia, ove previsti dalla disciplina di PO, devono rispettare le seguenti prescrizioni, come specificate e dettagliate alla disciplina di cui all'art. 11 comma 2 del presente articolato:

  1. a. siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
  2. b. siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines);
  3. c. sia assicurata l'armonia per forma, dimensione, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
  4. d. sia assicurata qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
  5. e. sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.

6. Il PO non contiene previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.

7. Resta comunque fermo il rispetto delle prescrizioni della Scheda di Vincolo di cui all'elaborato 3B del PIT/PPR denominato Sezione 4 - Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso che sono integralmente recepite e di seguito richiamate:

  1. a) Zona di Volpaia nel Comune di Radda in Chianti:
    1. 2 - Struttura eco sistemica/ambientale
      1. 2.c1. Non sono ammessi interventi che possano compromettere gli ecosistemi forestali, con particolare attenzione ai castagneti da frutto.
      2. 2.c.2. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.
      3. 2.c.3. Non sono ammessi interventi in contrasto con le misure di conservazione di cui alle specifiche norme in materia definite per il SIR/SIC.
    2. 3 - Struttura antropica
      1. 3.c1. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio dei castelli e nuclei storici e dell'intorno territoriale ad essi adiacente ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, a condizione che: - siano garantiti la coerenza con l'assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, coerenti con la tipologia storica di riferimento;
        • - siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i passaggi, gli accessi storici ai castelli e nuclei e le relative opere di arredo; in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, sia garantito il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde;
        • - in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti accessori di valore storico-architettonico; - le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano l'integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.
      2. 3.c.2. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:
        • - siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
        • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
        • - siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
        • - sia garantita la qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
        • - sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.
      3. 3.c.3. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.
      4. 3.c.4. Per gli interventi che interessano le ville, i complessi monumentali e relativi parchi, orti e giardini di valore storico-architettonico sono prescritti:
        • - il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, coerenti con la tipologia storica di riferimento la compatibilità tra destinazioni d'uso, anche rispetto alla realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse funzionali;
        • - il mantenimento dell'unitarietà delle aree libere e degli spazi pertinenziali;
        • - In presenza parchi, giardini storici e di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, dei manufatti presenti e del sistema del verde, il mantenimento dei viali di accesso e degli assi visivi.
      5. 3.c.5. Per gli interventi sugli edifici storici di pertinenza quali fattorie, case coloniche e annessi agricoli, è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia rispetto al sistema funzionale storicamente consolidato; non sono ammessi interventi che comportino la destrutturazione di elementi costituenti il sistema storico-funzionale quali demolizioni e relativi riaccorpamenti. Gli interventi garantiscono:
        • - il recupero degli edifici esistenti e la conservazione dell'impianto tipologico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;
        • - in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, il mantenimento dell'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee, e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
        • - il recupero e il mantenimento della viabilità storica.
      6. 3.c.6. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
        • - garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
        • - sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale;
        • - sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica a valenza paesaggistica (anche attraverso l'inserimento di nuove siepi, fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come compensazione rispetto a quelle rimosse);
        • - siano limitati i rimodellamenti sostanziali della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimazione dei suoli.
      7. 3.c.7. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:
        • - in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
        • - privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento.
      8. 3.c.8. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:
        • - assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
        • - non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
        • - con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia ecocompatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.
      9. 3.c.9. Nella progettazione delle cantine siano evitate soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti, i piazzali di pertinenza siano strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, valutando, sui crinali e nelle aree ad elevata intervisibilità, la compatibilità con la morfologia dei luoghi, privilegiando una localizzazione prossima ad una idonea rete viaria esistente.
      10. 3.c.10. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.
      11. 3.c.11. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:
        • - non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica .
        • - siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli, ...) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
        • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale; - per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere di ruralità del contesto;
        • - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;
        • - la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri di ruralità dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche;
        • - il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il valore paesaggistico del contesto.
    3. 4 - Elementi della percezione
      1. 4.c1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche e l'intervisibilità tra castelli e nuclei, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
      2. 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
      3. 4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista accessibili al pubblico
  2. b) Zona del centro abitato ed area circostante del Comune di Castellina in Chianti:
    1. 1 - Struttura idrogeomorfologica
      1. 1.c1. Sono ammessi interventi di trasformazione sul sistema idrografico a condizione che la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva dell'inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati.
      2. 1.c.2. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica.
    2. 2 - Struttura eco sistemica/ambientale
      1. 2.c1. Non sono ammessi interventi che possano compromettere gli ecosistemi forestali ed agli agroecosistemi.
    3. 3 - Struttura antropica
      1. 3.c1. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio storico dell'insediamento di Castellina in Chianti a condizione che:
        1. - siano garantiti la coerenza con l'assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall'edilizia locale;
        2. - sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
        3. - siano conservati i valori identitari dello skyline dell'insediamento storico di crinale;
        4. - siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i passaggi, gli accessi e le relative opere di arredo storico;
        5. - le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano l'integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.
      2. 3.c.2. Gli interventi di trasformazione edilizia devono garantire che:
        1. - siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria, e i manufatti che costituiscono valore storicoculturale;
        2. - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines);
        3. - sia assicurata l'armonia per forma, dimensione, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
        4. - sia assicurata qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
        5. - sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità. 3.c.3. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.
      3. 3.c.4. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio dei nuclei, dell'intorno territoriale ad esso adiacente, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, degli aggregati e degli edifici rurali storici, nonché delle relative aree di pertinenza, a condizione che:
        1. - sia mantenuto l'impianto tipologico/architettonico e siano utilizzate soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale e con i caratteri storici;
        2. - in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, siano mantenuti i percorsi interni, sia nel loro andamento che nelle finiture superficiali, i manufatti storici presenti e il sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva);
        3. - in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico.
      4. 3.c.5. Gli interventi che interessano le ville-fattorie nonché le relative aree di pertinenza paesaggistica, sono ammessi a condizione che:
        1. - sia mantenuto l'impianto tipologico e architettonico, siano utilizzate soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale;
        2. - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra la villafattoria e il paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
        3. - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee (sia vietato il frazionamento, con delimitazioni strutturali, dei resedi pavimentati originariamente ad uso comune);
        4. - nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e con il contesto.
      5. 3.c.6. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.
      6. 3.c.7. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
        1. - contribuiscano al mantenimento dell'assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
        2. - sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale;
        3. - non sia compromessa l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate e vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);
        4. - siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) o che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli;
        5. - siano garantiti interventi di sistemazione idraulico-agrarie coerenti con il contesto rurale.
      7. 3.c.8. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree pertinenziali devono garantire che:
        1. - siano mantenuti i caratteri morfologici, tipologici e architettonici con particolare riferimento all'edilizia rurale storica, siano utilizzate di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale;
        2. - sia mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
        3. - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee;
        4. - nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, piscine, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e con il contesto.
      8. 3.c.9. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:
        1. - in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
        2. - privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento.
      9. 3.c.10. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:
        1. - assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
        2. - non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
        3. - con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.
      10. 3.c.11. Nella progettazione delle cantine siano evitate soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti, i piazzali di pertinenza siano strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, valutando, sui crinali e nelle aree ad elevata intervisibilità, la compatibilità con la morfologia dei luoghi, privilegiando una localizzazione prossima ad una idonea rete viaria esistente.
      11. 3.c.12. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate
      12. 3.c.13. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che: - non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica.
        1. - siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli, ...) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
        2. - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale; - per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto;
        3. - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;
        4. - la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
    4. 4 - Elementi della percezione
      1. 4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche e l'intervisibilità tra castelli e nuclei, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
      2. 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
      3. 4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista accessibili al pubblico.

Art. 42 Aree tutelate per legge ai sensi art. 142 D.lgs. 42/04

1. Il PO recepisce e integra nella propria disciplina gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni di cui ai seguenti articoli della disciplina del PIT-PPR:

  • - Articolo 7 - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (art.142. c.1, lett. b, Codice)
  • - Articolo 8 - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)
  • - Articolo 12 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)
  • - Articolo 15 - Le zone di interesse archeologico (Area con grado di potenziale archeologico 3, 4 e 5 e art. 142 c. 1 lett. m D.Lgs. 42/2004).

2. In particolare sono recepite le seguenti prescrizioni:

  1. - Articolo 7 - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (art. 142 c.1, lett. b, Codice);
    1. a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
      1. 1 - non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
      2. 2 - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
      3. 3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
      4. 4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
      5. 5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
      6. 6 - non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi.
    2. b - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.
    3. c - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
    4. d - Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
    5. e - Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: - attività produttive industriali/artigianali;
      • - medie e grandi strutture di vendita;
      • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere;
      • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.lgs. 152/06);
    6. f - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico).
      All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione.
  2. - Art. 8 - fiumi, torrenti, corsi d'acqua:
    1. a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:
      1. 1. non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
      2. 2. non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
      3. 3. non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
      4. 4. non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
    2. c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
      1. 1. mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
      2. 2. siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
      3. 3. non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
      4. 4. non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
      5. 5. non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui. d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.
    3. e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.
    4. f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
    5. g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:
      1. - edifici di carattere permanente;
      2. - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
      3. - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).
    6. Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett. c), punti 2, 3, 4 e 5:
      1. - gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
      2. - impianti per la produzione di energia;
      3. - gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.
    7. h - Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.
  3. - Art. 12 - Territori coperti da foreste e da boschi:
    1. a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
      1. 1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;
      2. 2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
      3. 3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.
    2. b - Non sono ammessi:
      1. 2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.
  4. - Articolo 15 - Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m, Codice)
    Non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche. Nelle aree e nei parchi archeologici le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico. Per i beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. restano ferme tutte le disposizioni ivi previste.

3. L'individuazione, negli elaborati del PO, delle aree tutelate per legge di cui agli artt. 7, 8 e 12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, costituisce elemento ricognitivo di valore indicativo, fermo restando, preventivamente a qualsiasi intervento, l'obbligo di verifica dell'effettivo ambito/perimetro di sussistenza del vincolo ai termini di legge.

Art. 43 Indirizzi e prescrizioni di tutela, di valorizzazione e riqualificazione paesaggistica del territorio rurale

1. In coerenza con gli obiettivi del PSI, con le prescrizioni del PIT-PPR e del PTC, il PO definisce indirizzi e prescrizioni che consentano la valorizzazione e la tutela dell'intero territorio rurale e delle sue risorse culturali, architettoniche, paesaggistiche ed ambientali, attraverso il mantenimento e la riqualificazione degli assetti paesaggistici ed ambientali esistenti. La disciplina di PO specifica ed integra le disposizioni del PSI e le direttive e prescrizioni del PIT-PPR.

2. Il PO favorisce il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, attraverso le seguenti azioni:

  • - progettare la forma e l'orientamento dei campi in modo che, nelle nuove riorganizzazioni dei coltivi, possano assumere anche dimensioni maggiori rispetto a quelle tipiche della maglia agraria storica purché siano morfologicamente coerenti con il contesto ed efficienti sul piano della funzionalità idraulica;
  • - conseguire una maggiore diversificazione colturale mediante la manutenzione e, dove possibile, l'introduzione di altri tipi di colture in sostituzione di parti a vigneto male localizzate;
  • - privilegiare la definizione degli appezzamenti secondo le curve di livello e il reticolo idrografico esistente;
  • - mantenere e tutelare gli elementi dell'infrastruttura rurale storica ancora presenti, anche nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi e del relativo corredo vegetazionale. Se non possibile, realizzare nuovi percorsi o manufatti che preservino la continuità e l'integrità della rete. Tale attività si dovrà rivolgere anche alla viabilità secondaria poderale e interpoderale e alla sua vegetazione di corredo.
  • - costituire una rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica continua e articolata da conseguire anche mediante la piantumazione di alberature e siepi arbustive a corredo dei nuovi tratti di viabilità poderale e interpoderale, dei confini dei campi e dei fossi di scolo delle acque. È inoltre opportuno introdurre alberi isolati o a gruppi nei punti nodali della maglia agraria;
  • - conservare le estensioni boscate e mantenere o ricostituire fasce di vegetazione spontanea o aree di rinaturalizzazione (es.: vegetazione riparia). In particolare è opportuno incrementare il corredo vegetale dei corsi d'acqua nei tratti che ne sono sprovvisti con la finalità di favorire la connettività ecologica.
  • - mantenere la funzionalità e l'efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei versanti, da conseguire sia attraverso la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia tramite la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza e il più possibile coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;
  • - per i vigneti di nuova realizzazione o reimpianti, prevedere l'interruzione della continuità della pendenza nelle sistemazioni a rittochino tramite l'introduzione di scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di versante, valutando ove possibile l'orientamento dei filari secondo giaciture che assecondano le curve di livello o minimizzano la pendenza.
  • - favorire la permanenza, ove possibile, di oliveti e di altre colture d'impronta tradizionale che caratterizzano in senso storico-identitario il mosaico agrario, che svolgono importanti funzioni di presidio idrogeologico e che costituiscono nodi della rete degli agroecosistemi;
  • - limitare e contrastare i fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario che compromettano la leggibilità della struttura insediativa d'impronta mezzadrile tipica della gran parte dei contesti caratterizzati dalla diffusione di questo morfotipo;
  • - attuare una gestione delle aree boscate finalizzata a preservare i boschi di valore patrimoniale e a contenere l'espansione della boscaglia sui terreni scarsamente manutenuti o in stato di abbandono. La azioni di cui sopra dovranno essere perseguite nell'ambito degli interventi pubblici e privati, con particolare riferimento agli interventi da realizzare mediante il Programma Aziendale di cui al precedente art. 39.

3. Anche se non individuate cartograficamente, il PO prevede il mantenimento delle sistemazioni idraulico- agrarie tradizionali sia per il valore storico testimoniale, che per la funzionalità che esplicano, anche come presidio del territorio. Gli interventi dovranno essere volti a conservare e salvaguardare le sistemazioni idraulico-agrarie attraverso le tecniche del restauro che assicurino il rispetto dei caratteri costruttivi ed estetici del manufatto stesso. In particolare sono da conservare:

  • - le caratteristiche plano altimetriche delle sistemazioni;
  • - le opere di contenimento (muri a secco, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
  • - le caratteristiche plano altimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • - le alberature segnaletiche;
  • - il micro reticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

Gli interventi sul territorio devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi a condizione che siano modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi. Qualora le sistemazioni agrarie tradizionali abbiano perso la funzionalità originaria, o siano in condizioni di degrado irrecuperabile, le stesse possono essere ripristinate o sostituite con altre che assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino caratteristiche costruttive conformi a quelle originarie.

4. I percorsi e tracciati storici sono riconosciuti quali segni che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia, espressione di una comunità in relazione alla morfologia del territorio. Sono da considerare parti integranti di tali percorsi, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:

  • - le marginette;
  • - i percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico agrarie;
  • - le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo il tracciato;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche ed i filari alberati; - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale; - i muri di sostegno.

Gli elementi di cui sopra sono da tutelare e valorizzare. Eventuali tratti degradati dei tracciati viari devono essere ripristinati. Qualora sia necessaria la modifica di tratti dì tali percorsi per motivi di sicurezza (geologica, idraulica, ambientale) i progetti relativi a tali interventi debbono essere corredati da specifica documentazione di dettaglio sullo stato di fatto del tracciato (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc.) al fine di evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla valorizzazione degli itinerari della Eroica, Strada dell'olio e del vino, Via Sanese_via Lucarelli, oltre ai percorsi escursionistici, sia come tracciati, che in relazione ai servizi ai viandanti da ritrovare attraverso il recupero di edifici esistenti. Tali itinerari e percorsi possono offrire esperienze relative ad aspetti storici, archeologici, paesaggistici e agroambientali.

5. Per l'attuazione integrata degli obiettivi e degli indirizzi relativi alle risorse di cui al presente articolo, il PO promuove la formazione di strumenti di dettaglio di iniziativa pubblica, per la progettazione partecipata di ambiti da qualificare e da valorizzare dal punto di vista ambientale, economico, funzionale, paesaggistico, gestionale, attivando sistemi di filiera quali Contratto di paesaggio, Contratto di fiume, Contratto di strada, etc.

Capo VII Vincoli sovraordinati e zone di rispetto

Art. 44- Vincoli sovraordinati e zone di rispetto

1. Il Piano Operativo riporta nella Tavola QC1 - Quadro dei vincoli sovraordinati il quadro di insieme dei vincoli sovraordinati e delle aree di rispetto che interessano il territorio comunale; tale rappresentazione ha comunque valore ricognitivo e non esaustivo, essendo l'effettiva estensione ed efficacia dei vincoli verificabile solamente attraverso la ricognizione puntuale degli specifici provvedimenti istitutivi. Per i beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04 valgono le disposizioni di cui ai agli artt. 41 e 42 delle presenti norme. Per le aree oggetto interessate da altri vincoli sovraordinati, valgono le disposizioni di legge, come richiamate ai successivi commi.
Il Piano Operativo riporta nella Tavola QC2 - Carta del Potenziale Archeologico e nella Tavola QC4 - Carta del Rischio Archeologico l'individuazione degli ambiti sottoposti a tutela archeologica preventiva, di cui al successivo comma 5.

2. Vincolo idrogeologico: tutti i terreni coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico; sono altresì sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), identifica nella Tav. QC1 - Quadro dei Vincoli sovraordinati del P.S. In dette aree tutti gli interventi sono sottoposti al regime autorizzativo previsto dalla vigente normativa.

3. Vincolo cimiteriale: sono comprese le aree occupate dai cimiteri nonché quelle interessate dalle relative fasce di rispetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 24 luglio 1934, n. 1265), con le riduzioni deliberate dall'Amministrazione Comunale previo parere favorevole dell'autorità sanitaria. Negli elaborati grafici del PO sono rappresentate, a titolo meramente ricognitivo, sia la fascia di rispetto di m. 50 (limite minimo in ipotesi di sussistenza di provvedimenti espressi di riduzione) che la ordinaria fascia di m. 200.
Per la gestione delle stesse deve farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 338 del R.D. 1265/1934. Sugli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto sono ammessi tutti gli interventi previsti dal PO con le limitazioni stabilite dall'art. 338 R.D. 1265/1934; i cambi di destinazioni d'uso saranno sottoposti al preventivo parere dell'ASL competente.
Nelle aree di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, tra l'altro, interventi pubblici di sistemazione a verde, parcheggi, nonché interventi di ampliamento delle strutture cimiteriali esistenti, compatibilmente con la richiamata disciplina normativa.

4. Altre zone di rispetto: Queste aree sono destinate alla protezione ed alla salvaguardia di specifici luoghi o manufatti, in relazione ai quali è previsto un vincolo di inedificabilità assoluto o parziale derivante da leggi nazionali, regionali, ovvero dalle disposizioni del presente Piano Operativo. Per tali aree vige la disciplina prevista per la zona omogenea di appartenenza con le limitazioni imposte dal vincolo specifico. Per le aree di rispetto e vincolo definite da leggi nazionali o regionali vigenti, valgono le disposizioni in esse contenute. Dette aree sono automaticamente assoggettate a variazioni di estensione e di disciplina conseguenti a sopravvenienze normative.

5. Rischio e potenziale archeologico: la Tavola QC 2_Carta del Potenziale Archeologico e la Tavola QC4 - Carta del Rischio Archeologico riportano l'individuazione degli ambiti sottoposti a tutela archeologica preventiva (anche non direttamente sottoposti a decreti di vincolo archeologico o non tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1) derivanti dalla lettura ed analisi del potenziale archeologico redatta in sede di PSI e PO.
La Carta del Potenziale Archeologico è stata redatta seguendo una zonizzazione in riferimento ai seguenti gradi di rischio:

  • - Grado 1 - Assenza di informazioni di presenze archeologiche: non prevede comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che richiedono modifiche del territorio, pur non escludendo l'eventuale rinvenimento di depositi archeologici;
  • - Grado 2 - Presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleoalvei): non prevede comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che richiedono modifiche del territorio, pur non escludendo l'eventuale rinvenimento di depositi archeologici;
  • - Grado 3 - Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d'archivio collocabile in modo generico all'interno di un areale definito. Ai siti caratterizzati da dispersioni di materiali non meglio collocabili e di basso potenziale (grado 3) è stato assegnato un areale per l'individuazione di eventuali altre presenze. Per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra e di scavo ricadente in questo "areale potenziale" dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione alla competente Soprintendenza, affinché possano essere dettate le opportune prescrizioni in materia di sorveglianza archeologica;
  • - Grado 4 - Presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie elaborati in periodi differenti. In fase di studio di fattibilità per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra e di scavo ricadente in questo "areale potenziale" si dovrà chiedere alla Soprintendenza il parere di competenza al fine di richiedere l'attivazione del procedimento di archeologia preventiva. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni dell'art. 41 c.4 D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023"
  • - Grado 5 - Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da: scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico. Oltre a recepire le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo, ogni intervento di scavo ricadente in questo "areale potenziale" dovrà essere preventivamente approvato dalla Soprintendenza. Gli interventi ricadenti nelle aree in oggetto dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza in fase di valutazione di fattibilità delle opere mediante la redazione di un documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) ai fini dell'attivazione delle procedure di archeologia preventiva. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui all'art. 41 c.4 e Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023;

Nella Carta del Potenziale Archeologico sono state evidenziate le singole evidenze archeologiche e le aree di rispetto con colorazioni differenti in trasparenza. Nel dettaglio, ai siti caratterizzati da dispersioni di materiali non meglio collocabili e di basso potenziale (grado 3) è stato assegnato un buffer (per eventuali altre presenze) pari a 150 m mentre, per quanto riguarda i contesti a potenziale medio e alto (grado 4 e grado 5), si fa riferimento agli areali individuati a norma di legge o in base a considerazioni relative ai singoli contesti.
Le macroaree individuate nell'elaborato QC2 rappresentano la concentrazione distributiva delle realtà archeologiche nel territorio comunale, pertanto rivestono valore conoscitivo e non sono collegate a specifiche prescrizioni o disposizioni di tutela.
In tutto il territorio comunale è comunque sempre prescritto il rispetto delle vigenti normative statali in materia di rinvenimenti archeologici e in particolare degli artt. 88, 89, 90 del D.Lgs. 42/2004 in materia di attività di ricerca, concessioni di ricerca e rinvenimenti fortuiti.

Capo VIII Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

Art. 45 -Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Il Piano Operativo definisce al presente articolo la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni in applicazione dell'art. 95 comma 2 lettera d) della L.R. n. 65/14. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Strutturale Intercomunale. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ha validità a tempo indeterminato.

2. Con riferimento a ciascun ambito (UTOE o parte di essa ricompresa nel territorio urbanizzato ai sensi art. 4 L.R. 65/14), il Piano Operativo individua e definisce:

  1. a) le funzioni ammesse anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi;
  2. b) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità, nel rispetto del dimensionamento del PSI.;
  3. c) le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti degli ambiti.

Sono comunque soggetti a CILA i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie che comportano, anche all'interno della medesima categoria funzionale, incremento di carico urbanistico ai sensi di legge.

3. Ai sensi dell'articolo 99, comma 2 lettera b) della L.R. n. 65/2014, costituisce mutamento rilevante di destinazione d'uso il passaggio dall'una all'altra delle seguenti categorie funzionali:

  • - Residenziale
  • - Industriale - artigianale
  • - Commerciale al dettaglio
  • - Turistico ricettiva
  • - Direzionale e di servizio
  • - Commerciale all'ingrosso e depositi
  • - Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

4. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui al presente articolo, nonché in applicazione delle facoltà attribuite agli strumenti urbanistici comunali dall'art. 99 comma 3 della L.R. 65/14, si definisce "artigianato di servizio compatibile con il tessuto residenziale" l'attività svolta da imprese artigiane e dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione di beni mobili ed immobili, alla produzione non seriale di beni ed alla loro commercializzazione, con esclusione di attività rumorose e/o inquinanti e comunque occupanti una superficie edificata(SE) complessivamente non superiore a 300 mq.
Per quanto non specificato si fa riferimento alle definizioni e classificazioni stabilite dalla normativa vigente.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 184 comma 1 della L.R. 65/14, il mutamento di destinazione d'uso determina incremento di carico urbanistico nei casi definiti dall'art. 41 del DPGR 39R/2018.

6. In relazione ai livelli di trasformazione urbanistica ed edilizia indotti dal mutamento di destinazione d'uso il PO individua i casi in cui subordinare l'intervento alla formazione di un Piano Attuativo o alla stipula di specifica convenzione. Sono fatte salve le eventuali disposizioni e/o limitazioni stabilite dal Piano Operativo per ambiti o comparti specifici.

7. All'interno del territorio urbanizzato, in relazione al prevalente carattere residenziale e fatte salve le indicazioni specifiche della normativa di zona e delle schede norma di cui all'Allegato III, sono ammesse, in quanto compatibili con la residenza, le seguenti destinazioni:

  1. a) Residenziale
  2. b) Commerciale al dettaglio, con esclusione di grandi strutture di vendita ai sensi L.R. 62/18;
  3. c) Turistico ricettiva, limitatamente alle strutture esistenti ed autorizzate, salvo quanto previsto all'ultimo periodo del presente comma;
  4. d) Direzionale e di servizio;
  5. e) Artigianale di servizio e compatibile con il tessuto residenziale.

La destinazione "industriale - artigianale" non ricompresa nel precedente punto e) è ammessa all'interno degli ambiti di cui all'art. 22 delle presenti norme.
Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso a residenza dei locali a piano terra prospicienti strade o piazze pubbliche.

8. Per il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, oltre alle attività agricole e quelle ad esse connesse definite del D.L. 18 maggio 2001, n° 228, sono ammesse le destinazioni funzionali di cui all'art. 34 delle presenti NTA.

9. La realizzazione di nuove medie strutture di vendita è ammessa solo tramite espressa previsione del piano operativo in conformità con la disciplina del Piano Strutturale Intercomunale. In assenza di tale previsione l'insediamento di strutture di vendita sopra richiamate mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti o l'incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate, è ammesso nei limiti di cui all'art. 8 comma 7.

10. Nel territorio comunale non è ammessa la localizzazione di aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa vigente. Nel territorio urbanizzato, ad esclusione degli ambiti di cui all'art. 22 ubicati in loc. La Villa, non è ammessa la localizzazione di aziende insalubri di classe I e di classe II, fatte salve le eventuali attività già insediate alla data di adozione del PO.

11. La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Allegati 1a e 1b del vigente PIT con valenza di Piano Paesaggistico, nonché delle disposizioni di cui all'art. 16 delle presenti NTA.

12. Dotazioni di Standard urbanistici e parcheggi privati: gli interventi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 delle presenti norme (Piani Attuativi, PUC ed Interventi di rigenerazione urbana) che determinano incremento del carico urbanistico ai sensi del precedente comma 5 sono subordinati al soddisfacimento delle dotazioni di standard urbanistici nella misura stabilita dalla normativa vigente e dal P.O. in relazione alle destinazioni attivate, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 1444/68, nonché alle disposizioni di cui all'art. 50 delle presenti norme. Sono inoltre subordinati alla verifica delle dotazioni di standard urbanistici gli interventi che il PO subordina a titolo convenzionato con l'AC. Fermo restando il rispetto delle dotazioni private (parcheggi pertinenziali e di relazione), la dotazione di standard urbanistici potrà essere garantita, qualora l'AC ritenga che ve ne siano i presupposti, anche attraverso procedure di monetizzazione vincolate alla progressiva attuazione delle aree a standard e servizi programmate dal PO in coerenza con gli obiettivi del P.S.
Gli interventi diretti di cui al comma 2 dell'art. 12 che comportano incremento di carico urbanistico sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 184 della L.R. 65/14 e subordinati al reperimento delle dotazioni di parcheggi privati e di relazione nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il mutamento di destinazione d'uso di locali aventi destinazione di autorimessa e/o parcheggio privato è ammesso unicamente ove siano contestualmente reperite equivalenti dotazioni di parcheggio nell'ambito del complesso edilizio o dell'area di pertinenza.