Art. 9 Disciplina generale degli interventi urbanistici ed edilizi

1. Il Piano Operativo definisce, per ogni zona o edificio, le trasformazioni edilizie ammesse, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente. Ciascun immobile può essere oggetto esclusivamente delle trasformazioni per esso individualmente previste, cioè riconducibili e ricomprese nella categoria di intervento indicata dal PO. In mancanza di disposizioni specifiche, qualora per l'area o il bene oggetto di intervento sia documentata l'assenza di valore storico, architettonico e testimoniale, si intende applicabile la totalità delle trasformazioni edilizie ammessa per il tessuto o ambito di riferimento di cui agli artt. 10 e 11 delle presenti NTA, nel rispetto dei parametri urbanistici stabiliti per la zona di appartenenza.

2. Gli interventi edilizi sono disciplinati in conformità alle definizioni del DPR 380/2001 come declinato dalla L.R. 65/2014, vigenti alla data di approvazione del presente PO. Al fine della corretta applicazione della disciplina del Tessuto storico compatto (corrispondente alla Zona A di cui al DM 1444/68) e del patrimonio edilizio di valore storico architettonico ed interesse tipologico testimoniale di cui all'art. 14 delle presenti Norme, il PO introduce al successivo art. 10 specifiche disposizioni relativamente agli interventi di Ristrutturazione Edilizia conservativa.

3. Gli interventi edilizi si distinguono in:

  • - interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, di cui al successivo art. 10;
  • - interventi di trasformazione, di cui al successivo art. 11;

4. Qualora gli elaborati cartografici e fotografici di rilevamento in accompagnamento ai titoli abilitativi o alle comunicazioni di attività edilizia libera evidenzino all'interno dell'immobile oggetto di intervento particolari elementi di valore architettonico, tipologico storico o testimoniale, in applicazione degli indirizzi e delle disposizioni di cui all'art. 138 della L.R. 65/2014, l'intervento deve essere attuato nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, garantendo la tutela e conservazione dei suddetti elementi.

5. Il PO disciplina le modalità di attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi in riferimento agli strumenti di cui all'art. 3 comma 1 delle presenti Norme (Piano Attuativo, Progetto Unitario convenzionato, Interventi di rigenerazione urbana, Progetto di opera pubblica, Intervento diretto), secondo quanto disposto al successivo art. 12.

6. Ai fini dell'attuazione del Piano Operativo nonché dell'applicazione del Regolamento Edilizio e delle altre norme che regolano l'attività edilizia, valgono le definizioni di cui al Regolamento di attuazione n. 39/R, approvato con DPGR 24/07/2018. In particolare, per il dimensionamento degli interventi urbanistici ed edilizi sono assunti come riferimento, ove non diversamente specificato, i seguenti parametri:

  1. a) SE - "superficie edificabile (o edificata)" di cui all'art. 10 del DPGR n. 39/R/18;
  2. b) Hmax - "Altezza dell'edificio" di cui all'art. 18 del DPGR n. 39/R/18;
  3. c) Vtot - "Volume totale o volumetria complessiva" di cui all'art. 22 del DPGR n. 39/R/18.

Tali definizioni potranno essere ulteriormente specificate da parte del Regolamento Edilizio comunale, per gli aspetti di specifica competenza. Le eventuali modifiche/integrazioni al Regolamento 39/R, anche qualora incidenti sulle definizioni di cui al presente articolo, si intendono automaticamente recepite senza che costituiscano variante al PO né comportino la modifica delle previsioni dimensionali del piano diverse definizioni introdotte da leggi nazionali o regionali, troveranno applicazione solo ove la legge ne disponga espressamente la prevalenza.

7. Salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina delle singole zone omogenee di cui al successivo Titolo IV e/o nelle Schede Norma Allegato III, in tutti gli interventi edilizi tra i quali in particolare gli interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e nuova edificazione, nonché di ristrutturazione edilizia, che comportino modifica della sagoma preesistente, o comunque creazione di aggetti non meramente decorativi devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

  • - Distanze tra edifici: sono prescritte le distanze di cui all'art. 9 del DM 1444/68, sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche. La distanza minima su fronti finitimi entrambi non finestrati non potrà essere inferiore a tre metri, nel rispetto dell'art. 873 del Codice Civile. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 140 della L.R. 65/14 (Deroghe al DM 1444/68) ed al fine di favorire il processo di riqualificazione del tessuto urbano e del patrimonio edilizio esistente, negli interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati e sostituzione edilizia si applicano le deroghe consentite dalla legge regionale le deroghe previste dalla legge regionale sono altresì ammesse per la categoria della ristrutturazione urbanistica nell'ambito di Piani Attuativi o Piani di Intervento di cui all'art. 126 della L.R. 65/14, anche rispetto ad edifici posti all'esterno del perimetro del comparto. Nelle aree soggette a piano attuativo, individuate nel presente PO, per la realizzazione o l'ampliamento di edifici e stabilimenti produttivi, possono trovare applicazione le deroghe di cui all'art. 140 commi 4, 5 e 6 della LR 65/20114. È ammessa la realizzazione di costruzioni in aderenza, nel rispetto del codice civile.
  • - Distanze dai confini di proprietà e/o di zona: distanza minima di m 5, e comunque pari alla metà dell'altezza dell'edificio (HF) ove questa sia maggiore di 10 m. Per costruzioni temporanee, elementi di arredo delle aree pertinenziali, impianti all'aperto per attività sportive e ricreative, nonché per costruzioni che si sviluppino solo al piano interrato e a condizione che questo sia completamente interrato rispetto al livello del confine, devono essere rispettate le distanze minime del D.M. 1444/1968 e del codice civile, fatte salve distanze minori di edifici esistenti o costruzioni in aderenza. È ammessa inoltre la realizzazione di costruzioni sul confine di proprietà o a distanza inferiore dal confine, rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, in base ad accordo scritto con la proprietà confinante, stipulato nelle forme di legge, registrato, trascritto alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di permesso di costruire.
  • - Distanze da strade pubbliche: Salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina delle singole zone omogenee di cui al successivo Titolo IV e/o dei comparti cui alle Schede Norma dell'Allegato III, in tutti gli interventi edilizi ed in particolare quelli di ampliamento, sostituzione edilizia e nuova edificazione, nonché negli interventi di ristrutturazione edilizia, che comportino modifica della sagoma preesistente, o comunque aggetti non meramente decorativi, devono essere rispettate le distanze minime di cui al presente comma. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni non rilevano, ai fini del presente comma, gli interventi strettamente necessari all'adeguamento sismico e/o energetico degli edifici.
    All'interno dei centri abitati, per l'ipotesi in cui il Codice della strada e relativo regolamento di attuazione non prescrivano distanze minime dalla sede stradale, dovranno comunque essere osservate le distanze tra fabbricati di cui al D.M. 1444/68 ed al codice civile.
    In tali casi per gli interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati e per gli interventi di addizione volumetrica sono fatti salvi gli allineamenti esistenti, ove abbiano carattere prevalente lungo la strada interessata.
    Fuori dai centri abitati devono inoltre essere rispettate le distanze previste dalla vigente normativa in base alla classificazione ed alle caratteristiche delle strade, con particolare riferimento al Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, salvo autorizzazione dell'Ente Proprietario della strada interessata.
    Fermo restando quanto sopra possono essere prescritti eventuali allineamenti in sede di formazione del titolo abilitativo; devono altresì essere rispettate eventuali indicazioni grafiche degli elaborati del Piano Operativo, come pure eventuali prescrizioni tecniche particolari degli Enti di gestione preposti. Nel rispetto della normativa statale e regionale, ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 138 comma 3 della L.R. 65/14, gli interventi sugli immobili di particolare valore di cui all'art. 17 delle presenti norme possono motivatamente derogare dai requisiti minimi fissati dalle vigenti norme igienico sanitarie qualora il rispetto di tali requisiti contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico e tipologico. Le deroghe di cui al presente comma sono concesse a condizione che non determinino condizioni peggiorative rispetto alla situazione legittimamente esistente.

8. Le disposizioni del Piano Operativo prevalgono espressamente sulle eventuali disposizioni difformi del Regolamento Edilizio, al quale si rimanda per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo.

Art. 10 Interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi di conservazione e gestione del patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie, disciplinate ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 come declinato dalla Legge LR 65/2014, vigenti al momento dell'approvazione del presente strumento:

  1. I. Manutenzione Ordinaria
  2. II. Manutenzione Straordinaria: Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere attuati nel rispetto degli eventuali elementi tipologici, architettonici e formali significativi e/o di pregio esistenti dell'edificio e della sua pertinenza, in applicazione degli indirizzi e delle disposizioni di cui all'art. 138 della L. R. 65/2014.
  3. III. Restauro e risanamento conservativo: valgono le definizioni di cui all'art. 3 co1 lett. c) del DPR 380/2001 ed alla L.R. 65/14. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro può comprendere l'intervento di miglioramento strutturale.
  4. IV. Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc): si rinvia all' art. 135 comma 2 lett d) nonché all'135 bis comma 2 della L.R. 65/14 ed alle specifiche disposizioni di cui al successivo comma.

2. Ai fini della tutela dei valori storici, morfologici, tipologici, formali e strutturali del patrimonio edilizio esistente, gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc) relativi al patrimonio di valore storico architettonico e di interesse tipologico testimoniale di cui al successivo art. 14, sono ulteriormente articolati dal PO secondo la seguente classificazione, fatte salve eventuali indicazioni più restrittive dei Regesti degli Allegati I e II delle NTA:

  • - Rc1 - Ristrutturazione conservativa senza alterazioni dei caratteri tipologici e formali
    Fermo restando la conservazione dei caratteri architettonici e formali dell'edificio, nonché degli elementi pertinenziali significativi, sono ammessi interventi che comportino la riorganizzazione funzionale delle unità immobiliari, senza che ne siano alterati i caratteri tipologici. È ammessa la realizzazione di limitate aperture nei setti strutturali purché coerenti al tipo edilizio. Gli interventi sulle parti strutturali devono tendere al recupero, al consolidamento ed all'integrazione di quelle originali ancora in grado di svolgere una funzione statica, impiegando preferibilmente materiali analoghi a quelli originari. Non sono ammesse modifiche alle aperture esistenti sui prospetti salvo ripristino di situazioni preesistenti documentate o attraverso modifiche limitate all'inserimento di elementi architettonici e formali, ricorrenti in tipologie similari, dietro presentazione di apposita analisi storico-critica che ne giustifichi la variazione, nonché, limitatamente ai fronti secondari, interventi strettamente finalizzati al miglioramento e/o adeguamento delle caratteristiche igienico sanitarie nel rispetto dei caratteri formali e tipologici dell'organismo edilizio. Il frazionamento e/o l'accorpamento delle unità immobiliari sono ammessi compatibilmente con le specifiche limitazioni definite dalla presente categoria di intervento. Tali interventi dovranno consentire la leggibilità dei singoli tipi aggregati in quanto memoria testimoniale.
  • - Rc2 - Riorganizzazione funzionale con limitati interventi incidenti sugli elementi strutturali con miglioramento dei caratteri tipologici e formali
    Sono gli interventi complessivamente finalizzati alla riqualificazione dell'organismo edilizio, anche attraverso la sua riorganizzazione funzionale, con interventi sugli elementi strutturali finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario ed al miglioramento sismico, ad una diversa articolazione spaziale e distributiva, all'accorpamento o alla divisione delle unità immobiliari esistenti. Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche storiche, tipologiche ed architettoniche degli organismi edilizi, e potranno prevedere anche modifiche strutturali quali: aperture nei setti portanti interni, realizzazione di scale interne, modeste modifiche alla quota dei solai, laddove compatibili con gli elementi costruttivi da conservare (volte, solai e pareti decorate, ecc.). Sono ammesse nuove aperture o la modifica di quelle esistenti purché coerenti al tipo edilizio e nel rispetto dell'organizzazione architettonica e dei caratteri formali, tipologici e dimensionali dell'organismo edilizio e dei prospetti.
    In presenza di elementi di degrado formale o incoerenti con l'edificio dovuto ad alterazione dei caratteri tipologici originari (quali dimensioni e tipologia delle aperture, introduzione di elementi impropri, inserimento di balconi o terrazze, tettoie, etc.) sono ammesse, anche modifiche alla sagoma o ai prospetti finalizzati alla rimozione e/o contestualizzazione degli elementi incongrui ed al ripristino di soluzioni coerenti con le caratteristiche tipologiche dell'edificio e con il suo processo evolutivo.

3. Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla L.R. 5/2010 sono consentiti nel rispetto delle specifiche limitazioni definite dalle categorie di intervento attribuite agli edifici nonché delle vigenti norme igienico-sanitarie.

Art. 11 Interventi di trasformazione

1. Gli interventi di trasformazione si articolano nelle seguenti categorie, nel rispetto dell'art. 3 del DPR 380/2001 come declinato dalla L.R. 65/2014 in vigore alla data di approvazione del presente strumento urbanistico.

  1. a) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (Rr), articolata in;
    • - Demolizione con fedele ricostruzione di cui alla L.R. 65/14 art. 135 bis 4 comma 3), lettera a;
    • - Demolizione e contestuale ricostruzione non fedele di cui alla L.R. 65/14 art.135 bis comma 3 lettera b);
    • - Demolizione con fedele ricostruzione di cui alla L.R. 65/14 art.135 bis comma 3 lettera c;
    • - Ripristino di edifici demoliti o crollati di cui alla L.R. 65/14 art. 135 bis comma 3 lettera d);
  2. b) Ripristino di edifici demoliti o crollati di cui alla art. 134, comma 1, lett. i
  3. c) Addizioni volumetriche agli edifici esistenti di cui alla L.R. 65/14 art. 134 comma 1 lettera g.
    Sono gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti non assimilati alla ristrutturazione edilizia e finalizzati alla riqualificazione ed all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente, da attuarsi nel rispetto dei parametri stabiliti dal PO per le diverse zone omogenee e per singolo edificio. L'addizione volumetrica dovrà essere realizzata in coerenza con il processo tipologico proprio dell'edificio.
  4. d) Sostituzione edilizia di cui alla L.R. 65/14 art. 134 comma 1 lettera l - Gli interventi di sostituzione edilizia sono intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa dagli interventi di demolizione e ricostruzione ascrivibili a ristrutturazione edilizia, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Gli interventi di sostituzione edilizia sono condizionati ad interventi di sistemazione complessiva delle aree di pertinenza, al superamento delle condizioni di degrado, alla eliminazione delle superfetazioni. Il nuovo edificato, oltre a garantire un migliore inserimento paesaggistico, dovrà essere conforme alle disposizioni di cui al successivo comma 2.
  5. e) Ristrutturazione urbanistica di cui alla L.R. 65/14 art. 134 comma 1 lettera f);
  6. f) Nuova edificazione di cui alla L.R. 65/14 art. 134 comma 1 lettera a).

2. In attuazione delle disposizioni del vigente PIT con valenza di Piano Paesaggistico relative alla definizione di specifiche misure per il corretto inserimento progettuale dei nuovi interventi nel contesto insediativo e paesaggistico esistente, tutti gli interventi di cui al precedente comma lettere b, c, d, e dovranno rispettare i seguenti indirizzi e prescrizioni:

  1. a) Gli interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione dovranno garantire il corretto inserimento urbanistico e paesaggistico dei nuovi manufatti e delle relative sistemazioni rispetto al contesto urbano e territoriale; a tal fine, in fase di progettazione dovrà essere posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
    • - Morfologia: le soluzioni progettuali devono tenere conto della morfologia dei luoghi contenendo al minimo gli interventi di sbancamento e rispettando l'andamento naturale del terreno, preferibilmente sfruttando gli eventuali dislivelli esistenti (pendii, scarpate, ciglioni), ricorrendo a soluzioni architettoniche quali coperture inerbite, volumi a gradoni integrati con il verde, ecc. Per gli interventi in area collinare, particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli affacci a valle, evitando la realizzazione di fronti edificati continui che costituiscano elemento di degrado visivo.
    • - Inserimento paesaggistico: gli interventi edilizi dovranno essere corredati da un progetto delle sistemazioni rilevanti ai fini paesaggistici, con riferimento alla viabilità esterna e interna all'area, alla presenza di recinzioni, siepi, arbusti ed alberature o qualsiasi altra tipologia vegetazionale, al mantenimento di alberi di particolare pregio per dimensioni o tipologia. I progetti dovranno prevedere specifici elaborati di dettaglio che dimostrino il corretto inserimento urbanistico e paesaggistico degli interventi rispetto al contesto territoriale, con particolare riferimento ai varchi e alle visuali libere pre e post intervento.
    • - Sicurezza geologico idraulica: in sede di progettazione dovranno essere effettuati gli studi e le verifiche richiesti dalla normativa vigente per assicurare, oltre alla fattibilità degli interventi, la sicurezza dei nuovi insediamenti ed il non aggravio delle condizioni di rischio al contorno, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VII delle presenti norme.
    • - Sostenibilità ambientale ed energetica: gli interventi edilizi dovranno garantire i requisiti di sostenibilità ambientale ed energetica di cui al successivo art. 16. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 16 comma 3, dovranno inoltre essere favoriti la permanenza e l'implementazione del verde di connessione ecologica, in quanto assicura le relazioni fisiche, ambientali e percettive tra le aree urbanizzate e non, attraverso l'individuazione di corridoi verdi che devono essere mantenuti, salvaguardati ed implementati al fine di rispettare la morfologia, i contesti rurali, ambientali, paesaggistici appartenenti anche a sistemi e subsistemi territoriali diversi, nonché in riferimento ai corsi d'acqua. In particolare, fanno parte del verde di connessione ecologica elementi quali i corridoi fluviali multifunzionali, le infrastrutture verdi, le fasce di mitigazione paesaggistico-ambientale e le aree verdi contigue al territorio rurale.

3. La previsione di interventi di trasformazione è subordinata alla verifica dell'esistenza delle infrastrutture e dei servizi, anche a carattere privato, necessari a soddisfare la domanda di approvvigionamento, distribuzione e depurazione, o al contestuale potenziamento delle infrastrutture compatibilmente con l'uso sostenibile della risorsa. In particolare costituiscono parte integrante del PO le condizioni alla trasformazione contenute nel Rapporto Ambientale e riportate al Titolo VII delle presenti norme.

4. Il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (ruderi) deve essere effettuato nel rispetto della originaria consistenza e configurazione come accertata e documentata in sede di richiesta del titolo abilitativo. Qualora il rudere sia classificato quale di rilevante valore o di valore dovrà comunque essere ricostruito nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti.

5. Resta fermo che la decadenza quinquennale prevista dall'art. 95 comma 1 lett. b) concerne i soli interventi individuati dall'art. 95 comma 3 della medesima legge.

Art. 12 Modalità di attuazione degli interventi

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia all'interno del territorio comunale si attuano attraverso:

  1. a) Interventi edilizi diretti nel rispetto delle modalità previste dal comma 2 del presente articolo e dagli artt. 134, 135, 135bis e 136 della L.R.T. 65/2014;
  2. b) Progetti Unitari Convenzionati di cui all'art. 121 della LR 65/2014;
  3. c) Interventi di Rigenerazione Urbana di cui art. 125 e 126 della LR 65/2014;
  4. d) Piani Attuativi di cui all'art. 107 della L.R. 65/2014, compresi, tra gli altri, i Piani di Recupero di cui all'art. 119 della L.R. 65/2014;
  5. e) Progetti esecutivi di opere pubbliche;

2. Interventi diretti: si attuano attraverso intervento diretto (Comunicazione, SCIA o Permesso di Costruire ai sensi degli artt. 134, 135 e 136 della L.R. 65/14) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia e quelli di nuova costruzione, nel rispetto della disciplina definita per le singole zone omogenee e nei casi non subordinati alle procedure di cui ai successivi commi 3 e 4. Rientrano tra gli interventi diretti quelli soggetti a Permesso di Costruire convenzionato come definito dall'art. 28bis del DPR 380/01.

3. Progetti Unitari Convenzionati ed Interventi di Rigenerazione Urbana, individuati e disciplinati puntualmente nelle Schede Norma di cui all'Allegato III, si attuano secondo le procedure di cui ai rispettivi articoli 121 e 125 della L.R. 65/14, subordinatamente alla stipula di convenzione con l'Amministrazione comunale in ordine all'attuazione delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici connessi all'intervento.

4. Piani Attuativi: i Piani Attuativi (P.A.), individuati e disciplinati puntualmente nelle Schede Norma di cui all'Allegato III, sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio ai sensi dell'art. 107 della L.R. 65/14. Ciascun piano attuativo, in rapporto agli interventi previsti, può avere, i contenuti e l'efficacia di una o più delle tipologie di piano di cui agli articoli 115-120 della L.R. 65/14.
L'atto di approvazione del P.A. individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse. La realizzazione dei P.A. di iniziativa privata è subordinata alla stipula della convenzione che regola i rapporti tra le proprietà interessate ed il Comune.

5. Gli interventi di ristrutturazione e cambio d'uso degli immobili che comportano la formazione di almeno due nuove unità abitative aggiuntive all'esistente, sono subordinati alla formazione di un Piano di Recupero nel rispetto dei minimi di superficie fissati all'art. 36 delle presenti norme.

6. Le aree di trasformazione per le quali, in rapporto alla loro complessità e rilevanza, ogni intervento è subordinato alla formazione e attuazione degli strumenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono individuate e campite con apposita simbologia sui grafici del PO, e sono disciplinate al Titolo V delle presenti norme. In fase di presentazione del P.A., PUC o Permesso di costruire convenzionato, la perimetrazione dell'area di trasformazione potrà essere oggetto di lievi modifiche in relazione al rilievo di dettaglio dello stato dei luoghi, quali ad esempio allineamento ai confini catastali e/o ad elementi fisici, ecc. Le eventuali superfici residue derivanti dalla rettifica cartografica assumono la destinazione di zona delle aree adiacenti.
Le direttive da rispettare nella realizzazione degli interventi sono descritte nell'Allegato III delle NTA. Si rimanda alle Schede Norma ivi contenute per le prescrizioni in relazione ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché le indicazioni morfologiche, tipologiche e funzionali per la predisposizione dei singoli Piani Attuativi o degli interventi unitari convenzionati.
Le indicazioni progettuali contenute nelle Schede Norma di cui all'Allegato III costituiscono prescrizioni che devono essere approfondite e verificate in sede di redazione del progetto. Ogni scheda definisce regole ed indirizzi relativamente alle infrastrutture principali, agli standard, alle tipologie, ai vincoli, alle prescrizioni geologico-tecniche ed ambientali necessarie per rendere compatibile l'intervento con il contesto paesaggistico, territoriale, urbanistico ed ambientale preesistente.
Lo Schema Direttore contenuto nella Scheda Norma ha valore prescrittivo relativamente all'ubicazione dell'area di massima edificabilità e delle aree libere. Relativamente alla ubicazione ed alla disposizione degli standard urbanistici e delle viabilità pubbliche, potranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale soluzioni alternative a quelle indicate nello schema direttore purché siano egualmente garantite le esigenze di funzionalità ed accessibilità delle aree pubbliche e di interesse pubblico, nonché il rispetto del valore paesaggistico del contesto.
All'interno delle aree di trasformazione dovrà essere garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici in relazione alle quantità e alle tipologie prescritte dalle schede di cui al relativo Allegato III e, in assenza di specifiche indicazioni, in misura non inferiore alle quantità minime previste dal Piano Strutturale Intercomunale e dalla normativa vigente.
La cessione gratuita delle aree costituisce condizione alla realizzazione degli interventi e dovrà essere effettuata prima del rilascio dei titoli abilitativi, secondo le modalità previste dalla specifica convenzione con l'AC. La medesima convenzione individua inoltre le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che dovranno essere realizzate a carico del soggetto attuatore, in relazione all'entità ed all'estensione degli interventi previsti.
Fatte salve diverse indicazioni delle Schede Norma, le aree destinate a viabilità pubblica non concorrono alla determinazione degli standard urbanistici richiesti dal Piano Strutturale Intercomunale e dalla normativa vigente, ma contribuiscono alla superficie territoriale oggetto di cessione all'A.C., ove prevista dalla Scheda Norma.
I Piani Attuativi potranno anche essere attuati attraverso subcomparti funzionali; il sub comparto funzionale dovrà, in relazione alle superfici edificate e alle destinazioni d'uso, garantire il rispetto degli standard e delle prescrizioni della Scheda Norma.

7. Nelle aree soggette obbligatoriamente a P.A. e/o a PUC, nelle more di formazione dello stesso e salvo diverse indicazioni delle Schede Norma, sono ammessi unicamente interventi fino alla manutenzione straordinaria con esclusione di mutamento della destinazione d'uso, frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari.

8. Nella tav. 2 di PO è evidenziata con specifica simbologia i seguenti comparti la cui attuazione è regolata da atti o convenzioni antecedenti all'entrata in vigore del PO, ancora vigenti:

  • - Piano Attuativo "I Frati", approvato e convenzionato in data 5/04/2011 con efficacia pari ad anni otto dal momento della stipula (oltre proroghe ope legis);
  • - Piano attuativo: "Hotel Radda", approvato e convenzionato, successivamente oggetto di D.C.C. n. 42 del 16/09/2021;
  • - Piano Attuativo: Lottizzazione artigianale "La Villa", approvato e convenzionato in data 15/02/2011, con efficacia di anni dieci dal momento della stipula (oltre proroghe ope legis);
  • - In tali aree, fino alla decadenza dei rapporti convenzionali o dell'efficacia delle previsioni urbanistiche, sono ammessi gli interventi previsto dal Piano Attuativo convenzionato. Per i comparti per i quali sia decorso il termine di scadenza del piano attuativo e la relativa convenzione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 110 della L.R. 65/2014, ferma comunque la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sugli edifici realizzati in forza dei suddetti strumenti.