Art. 6 Patrimonio Territoriale ed Invarianti Strutturali

1. Il Piano Strutturale Intercomunale individua il Patrimonio Territoriale in relazione all'articolazione di cui all'Art. 3 comma 2 della L.R. 65/14, in coerenza e in riferimento ai contenuti ed alle indicazioni del Piano d'Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con DCR 37/2015. Il Patrimonio Territoriale è così articolato:

  • - la struttura idro-geomorfologica, di cui al successivo art. 17, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
  • - la struttura ecosistemica, di cui al successivo art. 18, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
  • - la struttura insediativa, di cui al successivo art. 19, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici;
  • - la struttura agro-forestale, di cui al successivo art. 27, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale.

Il patrimonio territoriale come definito al comma 1 comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito indicato come "Codice", e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del Codice.

2. In coerenza con l'art. 4 della L.R.65/14, il Piano Strutturale Intercomunale associa ad ogni componente del patrimonio territoriale, di cui al precedente comma, le relative Invarianti Strutturali, intese come i caratteri specifici, i principi generativi ed il sistema di regole rivolte ad assicurare la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale, con particolare riferimento a:

  1. a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;
  2. b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale;
  3. c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza.

L'individuazione delle invarianti strutturali riguarda l'intero territorio comprese le sue parti degradate. Le invarianti strutturali non corrispondono necessariamente a un vincolo di non modificabilità del bene, ma sono rivolte a definirne le condizioni di trasformabilità per la tutela e la valorizzazione (invarianti prestazionali).

3. La disciplina relativa alle componenti del patrimonio territoriale ed alle relative invarianti è contenuta ai Titoli IV e V delle presenti norme.

4. La disciplina dei Beni Paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 è contenuta al Titolo IV Capo VI delle presenti norme.