Art. 56 Norme di salvaguardia e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 103 della L.R. 65/2014, fino all'efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione, l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente Piano Operativo. Non sono altresì ammessi interventi soggetti a SCIA che risultino in contrasto con le norme e le previsioni del presente Piano Operativo.

  • - Sono comunque fatti i salvi i piani attuativi convenzionati alla data di adozione del PO, per il periodo di validità del Piano Attuativo e della relativa convenzione. Si richiama nello specifico il Piano Attuativo "I Frati", approvato e convenzionato in data 5/04/2011 con efficacia pari ad anni otto dal momento della stipula (oltre proroghe ope legis), quello dell'"Hotel Radda", approvato e convenzionato, successivamente oggetto di D.C.C. n. 42 del 16/09/2021 ed il Piano Attuativo della lottizzazione artigianale "La Villa", approvato e convenzionato in data 15/02/2011, con efficacia di anni 10 dal momento della stipula (oltre proroghe ope legis).

2. Sono fatti salvi i permessi di costruire già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo, e per i quali sia già stato dato formale inizio dei lavori a tale data, così come le variazioni non essenziali ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione e, nel caso di opere pubbliche, le varianti migliorative cioè per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.

3. Sono sempre ammessi, purché nel rispetto delle norme per l'integrità delle risorse e la difesa dal rischio:

  • - gli interventi di pubblica utilità o di pubblico interesse proposti da Enti pubblici istituzionalmente competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale;
  • - gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico ed ambientale;
  • - gli interventi di manutenzione della rete dei corsi d'acqua atti a ridurre il rischio idraulico e gli interventi di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali eccezionali;
  • - gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche.

4. Valgono inoltre le salvaguardie di cui all'art. 60 del PSI, di seguito integralmente richiamate:

  • - A far data dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del presente P.S.I. e fino all'approvazione o all'adeguamento, da parte dei Comuni associati, dei rispettivi P.O. in conformità al presente P.S.I. e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del P.S.I. le Direttive di cui ai Titolo II e III della presente Disciplina, unitamente alle prescrizioni d'uso contenute al Titolo IV e alle prescrizioni dettate dal P.I.T. prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi contenute nei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica (generale e attuativa) e/o in altri atti di governo del territorio adottati o approvati dall'Amministrazione comunale, nessuno escluso e costituiscono disciplina di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per gli atti abilitativi di natura edilizia.
  • - Nel periodo di cui al precedente comma, non sono comunque ammessi:
    1. a. interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia e significative alterazioni della morfologia dei luoghi, all'interno delle aree di pertinenza dei nuclei storici, come individuati nell'elaborato STA_6 - Individuazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale - Scala 1:25.000 e 1:10.000;
    2. b. interventi di nuova edificazione in corrispondenza delle direttrici di connettività da ricostituire e delle aree con ruolo alto e molto alto nella visibilità indicate nell'elaborato STR_sce - Scenario strategico dello sviluppo sostenibile - Scala 1:25.000.
  • - Sono fatti salvi e dunque consentiti:
    1. a. gli interventi, non in contrasto con il P.S.I. relativi alle previsioni non decadute dei R.U. vigenti;
    2. b. gli interventi previsti da piani attuativi e da altri strumenti attuativi convenzionati vigenti;
    3. c. gli interventi previsti dai P.A.P.M.A.A.
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