Art. 47 Interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Il Piano Operativo ha individuato aree connotate da situazioni di degrado ai sensi dell'art. 95 comma 2 lettera f) della L.R. 65/14, corrispondenti ad insediamenti dismessi, per i quali possono essere previsti interventi di recupero, riqualificazione, rivitalizzazione e rigenerazione.

2. In relazione alle caratteristiche urbanistiche, funzionali ed ambientali dei diversi ambiti, il Piano Operativo individua gli interventi e le destinazioni ammissibili. Per le aree ed i complessi dismessi e/o sottoutilizzati, sono ammessi interventi di riqualificazione/recupero/rigenerazione urbana come disciplinati dalle specifiche Schede Norma di cui all'Allegato III. Per ogni area di intervento è definita una Scheda Norma contenente indirizzi e prescrizioni in relazione ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché le indicazioni morfologiche, tipologiche e funzionali per la predisposizione dei singoli interventi. Le indicazioni progettuali contenute nelle schede norma costituiscono prescrizioni che devono essere approfondite e verificate in sede di redazione del progetto. Ogni Scheda definisce regole ed indirizzi relativi alle infrastrutture, agli standard, alle tipologie, ai vincoli, alle prescrizioni geologico-tecniche ed ambientali necessarie per rendere compatibile l'intervento con il contesto paesaggistico, territoriale, urbanistico ed ambientale preesistente.

3. Il Piano Operativo individua, all'esterno del territorio urbanizzato, le seguenti previsioni relative ad ambiti connotati da condizioni di degrado:

  • - 1a-R_PR - Ex cantine
  • - 3 - R_T3 - Mulino di Radda
  • - C1 - ampliamento produttivo esistente.

4. L'AC può aggiornare in qualsiasi momento il Quadro Conoscitivo, anche su segnalazione/contributi dei proprietari, in attuazione degli obiettivi di riqualificazione del territorio ed individuare gli interventi necessari al superamento dello stato di degrado, da subordinare a piano di recupero. Qualora gli interventi siano ricondotti all'interno delle categorie e delle funzioni già ammissibili nel piano operativo, l'approvazione del piano di recupero non implica variante allo strumento di pianificazione urbanistica. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in sede di convenzione, subordinare gli interventi alla realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse pubblico anche esterne al comparto individuato.