Art. 40 Manufatti per attività agricola amatoriale, per ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie
1. Nel territorio rurale, ad esclusione degli ambiti di pertinenza dei nuclei storici di cui all'art. 31, è ammessa la realizzazione di manufatti destinati allo svolgimento delle attività di agricoltura amatoriale di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014, al fine di garantire il mantenimento dell'assetto paesaggistico ed agrario del territorio comunale.
2. La realizzazione di tali manufatti è consentita alle seguenti condizioni:
- a. È ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo a qualunque titolo condotto, purché non risultante da frazionamento successivo alla data di adozione del presente PO;
- b. sul fondo, che può essere costituito anche da appezzamenti non contigui, non siano presenti edifici o se presenti, non raggiungano la superficie massima prevista dalle presenti norme e non siano stati oggetto di mutamento della originaria destinazione d'uso agricola;
- c. la superficie agricola sia utilizzata ad orto, oliveto, vigneto o frutteto e mantenuta in produzione al momento dell'adozione del PO, quale risultante da apposita relazione da allegare alla richiesta di autorizzazione;
- d. il manufatto abbia esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli e di ricovero animali e sia privo di dotazioni che ne consentano l'uso abitativo, commerciale o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo e dovrà avere altezza interna massima di m. 2,40.
In caso di trasferimenti parziali dei fondi l'installazione degli annessi di cui al presente articolo sarà consentita solo se trascorsi dieci anni successivi dal frazionamento; sono fatte salve le disposizioni normative vigenti al momento del frazionamento.
3. La documentazione da allegare all'istanza è presentata dal titolare o dal proprietario del fondo deve contenere:
- - la descrizione delle motivate esigenze in relazione al tipo di attività esercitata sul fondo;
- - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni tipologiche e dimensionali di cui al presente articolo;
- - l'impegno alla manutenzione dell'area per tutto il periodo di esercizio dell'attività agricola sul fondo;
- - la dichiarazione della conformità dell'intervento alla L.R. 65/14, al Regolamento di attuazione DPGR 25.08.2016 n. 63/R, nonché alla presente disciplina di PO;
4. La realizzazione dei manufatti è consentita, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere anche:
- - l'impegno a mantenere in ordinaria coltivazione i terreni cui l'annesso è riferito;
- - l'impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività ovvero in caso di modifica dell'assetto colturale del fondo stesso ovvero nel caso che vengano meno i parametri minimi previsti al successivo comma 5;
- - le relative forme di garanzia;
- - l'inalienabilità del manufatto separatamente dal fondo su cui insiste e da quelli ai quali è eventualmente afferito.
L'atto d'obbligo unilaterale contiene inoltre la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
5. I manufatti in oggetto avranno una dimensione correlata alla superficie del fondo (S.A.U.). La superficie dei medesimi non può comunque superare i 40 mq di superficie edificata compresa la superficie eventualmente occupata da tettoie ed è determinata in funzione dei seguenti parametri:
- - S.A.U. da 50 mq a 200 mq, fino a 12 mq.
- - S.A.U. da 201 mq a 1000 mq, fino a 20 mq
- - S.A.U. superiori a 1.000 mq, S.u.l. da 20 mq sino ad un massimo di 40 mq (calcolata secondo il seguente criterio: ogni 100 mq di S.A.U. aggiuntiva rispetto a 1000 mq corrisponde a 0,50 mq di superficie).
6. I manufatti di cui al comma 4, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del DPGR 63/R/2016, dovranno essere:
- - realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
- - semplicemente ancorati al suolo;
Il posizionamento dell'annesso deve limitare al massimo l'impatto paesaggistico complessivo.
7. Non è consentita l'edificazione di nuove strutture, nel caso della preesistenza di altri volumi o manufatti che dovranno essere prioritariamente recuperati. Se la superficie di tali manufatti non raggiungesse le superfici massime consentite, sarà possibile incrementarle fino alla superficie massima ammissibile.
8. Manufatti per ricovero degli animali domestici: la realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali domestici e/o da cortile, per utilizzazione familiare e amatoriale è consentita in tutto il territorio rurale a condizione che tali attività rimangano per caratteristiche e dimensioni nell'ambito privato, con esclusione di qualsiasi attività a fini commerciali e/o agonistici.
Tali manufatti dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento di attuazione DPGR 25.08.2016 n. 63/R, secondo criteri di decoro e riqualificazione ambientale e dovranno avere dimensione strettamente commisurata al tipo ed al numero degli animali da custodire, nel rispetto delle specifiche norme nazionali, regionali o provinciali finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla corretta conduzione degli stessi e comunque nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
- - Siano realizzati in legno o con altri materiali tradizionali o tipici della zona;
- - Siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie;
- - abbiano piano di calpestio in terra battuta e/o con materiali appoggiati al suolo;
- - Recinzione in pali di legno semplicemente infissi nel terreno e rete metallica per una altezza massima di ml. 1,80;
- - Superficie coperta massima mq. 10,00.
- - Siano ubicati ad una distanza minima non inferiore a 50 m da abitazioni esistenti e strade pubbliche; nel caso di ricovero di un numero di animali di grande taglia (equini, bovini e simili) superiore a due, la distanza da rispettare e di 200 m.
La documentazione da allegare all'istanza, presentata dal titolare o dal proprietario del fondo o dell'azienda agricola, deve contenere:
- - la descrizione delle motivate esigenze in relazione al genere ed al numero di animali che intende ospitare nel fondo, comunque non superiore a quattro, ad eccezione di animali da cortile di piccola taglia;
- - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia di benessere animale;
- - la dimostrazione della necessità di dotare i manufatti di allacciamento alla rete elettrica, idrica ed allo smaltimento dei rifiuti.
- - l'impegno al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia dell'area e delle strutture ospitanti gli animali per tutto il periodo di esercizio dell'attività sul fondo;
- - la verifica della conformità alle disposizioni delle presenti norme;
- - l'impegno alla rimozione del manufatto ed alla rimessa in pristino dei luoghi al cessare dell'attività o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo.
9. I manufatti di cui al presente articolo devono essere progettati e realizzati senza che sia alterato lo stato dei luoghi, pertanto sono vietati i seguenti interventi:
- - realizzazione di nuove viabilità;
- - abbattimento di alberi, siepi o muretti;
- - modifica delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti.
È consentita la recinzione delle superfici contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per l'utilizzazione familiare e dotate di schermatura vegetazionale.
10. Manufatti per esigenze venatorie: è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 34bis della L.R. 3/1994 negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le disposizioni di cui all'art. 13bis del DPGR 63/R/2016.
I manufatti dovranno possedere le caratteristiche costruttive di cui al precedente comma 6, per una SE massima di 20 mq ed altezza interna non superiore a m 2,40.
Non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti nel caso della preesistenza sul medesimo fondo di altri volumi o manufatti che dovranno essere prioritariamente recuperati. Se la superficie di tali manufatti non raggiungesse le superfici massime consentite, sarà possibile incrementarle fino alla superficie massima ammissibile.
11. Per i manufatti per le esigenze venatorie di cui al precedente comma, deve essere garantito, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 9, l'inserimento nel contesto paesaggistico circostante, sfruttando, a tal fine, eventuali dislivelli esistenti, viabilità e quinte di verde esistenti, queste ultimi da integrare con specie autoctone o naturalizzate.