Art. 39 Programma Aziendale
1. Le caratteristiche del Programma Aziendale sono definite all'art. 74 della LR 65/2014 ed all'art. 7 del Regolamento di attuazione DPGR 25.08.2016 n. 63/R.
2. Il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo laddove siano previsti interventi di nuova edificazione superiori a 1200 mc o interventi di ristrutturazione urbanistica che comportino la perdita della destinazione d'uso agricola. Per gli interventi ricadenti in ambiti oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04, il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo laddove siano previsti interventi di nuova edificazione superiori a 600 mc.
3. L'individuazione degli interventi ambientali costituisce contenuto obbligatorio, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014, del programma aziendale (P.A.P.M.A.A.) e l'assenza di tale contenuto comporterà la mancata approvazione del programma. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i P.A.P.M.A.A. per frazionamento di aziende in assenza di opere e/o di impianti arborei produttivi agricoli poliennali.
4. Nel rispetto di quanto disposto all'art. 33 della Disciplina del Territorio del PSI, gli interventi ambientali di cui al precedente comma dovranno essere prioritariamente mirati a migliorare le specifiche criticità di cui al comma 3 lettera b dell'art. 33 della Disciplina del Territorio del PSI, ovvero a titolo esemplificativo:
- a) Protezione dall'erosione e protezione da frane:
- - Introduzione / potenziamento / ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie con particolare riferimento ai terrazzamenti/ciglionamenti ed ogni altra opera utile a ridurre la pendenza dei suoli sopra al 20%;
- - Potenziamento della rete scolante artificiale finalizzato alla corretta gestione delle acque dei singoli campi riducendo eventuali aggravi sulle proprietà contermini e a tutela della pubblica viabilità;
- - Introduzione di strade fosso al fine di ridurre la lunghezza dei coltivi sui versanti;
- - Inerbimento dei terreni su versanti con pendenze non superiori al 20%.
- b) Permeabilità ecologica e sequestro del carbonio:
- - Introduzione / potenziamento delle formazioni lineari arboree e/o arbustive;
- - Mantenimento / valorizzazione e potenziamento delle formazioni arboree d'argine, di ripa, di golena.
- c) Redditività agroforestale:
- - Recupero di aree incolte in abbandono;
- - Manutenzione / potenziamento dello stato di efficienza della viabilità rurale.
Gli interventi ambientali di cui sopra sono obbligatori nelle aree riconosciute dal PSI "aree di emergenza ambientale del territorio rurale" nell'elaborato STR_sce - Scenario strategico dello sviluppo sostenibile - Scala 1:25.000 e nell'elaborato della valutazione ambientale strategica VAS_cri - Criticità territoriali - Scala 1:25.000 e 1:10.000, nonché nelle aree in relazione ai BSA e agli aggregati del PTCP, nonchè nelle pertinenze dei nuclei storici e negli ambiti periurbani, e nelle aree ricadenti nel vincolo idrogeologico.
5. In relazione alle finalità del presente comma, non possono essere considerati interventi di miglioramento ambientale:
- - gli interventi obbligatori di manutenzione ordinaria (ripulitura fossette, manutenzione e ripristino di muretti a secco o ciglionamenti esistenti);
- - gli interventi obbligatori disposti dalle vigenti normative statali e regionali in materia di prevenzione incendi, difesa idrogeologica, difesa del patrimonio boschivo, della flora e della fauna.
6. Per le trasformazioni sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola previste dall'art. 83 L.R. 65/2014, c. 5, il Programma Aziendale potrà individuare ulteriori interventi ambientali quali a titolo esemplificativo:
- - Piantumazione di alberature segnaletiche di confine e di arredo;
- - Mantenimento e valorizzazione di piante camporili o a carattere monumentale in genere, nonché dei manufatti di rilevanza storica, culturale o testimoniale, inclusi i manufatti minori.
7. In riferimento al precedente punto, il P.O., nel rispetto dei contenuti obbligatori di cui all'art. 7 del DPGR 63/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della L.R. 65/2014 contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale), individua gli elaborati minimi ed i contenuti dei progetti per gli interventi ambientali, che dovranno essere corredati, almeno, dai seguenti elaborati:
- - relazione agronomico - paesaggistica descrittiva delle opere di sistemazione ambientale;
- - repertorio fotografico delle criticità ambientali rilevate;
- - relazione geologica a supporto degli interventi previsti;
- - planimetria in scala adeguata con indicazione delle criticità rilevate e degli interventi previsti;
- - sezioni ambientali in scala adeguata;
- - computo metrico estimativo relativo all'esecuzione e successiva manutenzione delle opere di sistemazione ambientale previste.
8. Gli interventi previsti dal Programma Aziendale dovranno assicurare il rispetto delle disposizioni di tutela e valorizzazione paesaggistica del territorio rurale di cui al successivo art. 43.