Art. 38 Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita solo se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e ad esse connesse. La realizzazione di nuovi edifici rurali è ammessa in tutto il territorio rurale ad esclusione degli ambiti di pertinenza dei nuclei storici di cui al precedente art. 31. Le eventuali superfici aziendali ricadenti in ambiti per i quali il PO e le normative vigenti escludono la nuova edificazione contribuiscono comunque al raggiungimento dei parametri minimi di cui al PTC, pur non potendo essere direttamente interessate dagli interventi edificatori.

2. Nella progettazione di fabbricati strumentali per l'attività agricola, di altre infrastrutture e manufatti di servizio alla produzione agricola, deve essere perseguita la migliore integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico, anche ricorrendo, ove possibile, all'impiego di edilizia eco-compatibile.

3. I nuovi edifici rurali si distinguono in:

  1. a. Nuovi edifici rurali ad uso abitativo:
    La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è subordinata:
    • - all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
    • - a quanto previsto dai parametri definiti dal PTC.
    • - La dimensione massima ammissibile per ogni unità abitativa viene fissata in 200 mq di SE e comunque con superficie utile non superiore a 150 mq; eventuali unità abitative aggiuntive rispetto alla prima dovranno costituire con essa un unico corpo edilizio e non potranno superare la superficie di mq 110 di SE;
    • - I nuovi edifici rurali ad uso abitativo dovranno conformarsi ai caratteri tipologici ed architettonici propri dell'edilizia rurale. In particolare:
      • - i nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità degli edifici e della viabilità esistenti, al fine di evitare l'apertura di nuove strade, ed il più vicino possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti;
      • - la realizzazione dei nuovi edifici dovrà tener conto del contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi (evitando sbancamenti o alterazioni significative), di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di particolari visuali panoramiche;
      • - la tipologia edilizia dovrà essere ispirata a criteri di semplicità formale e costruttiva, sviluppata fino ad un massimo di due piani fuori terra con copertura a capanna (a falde regolari) o a padiglione. In coerenza con i caratteri tipologici rurali, dovranno essere previste aperture con disposizione regolare sulle facciate, evitando forme e dimensioni incoerenti con il tipo e corpi aggiunti quali balconi, ecc.;
      • - nella scelta delle finiture dovranno essere privilegiati materiali tipici quali coppi ed embrici per le coperture, intonaco per le superfici esterne dei paramenti murari, legno per i serramenti e gli infissi;
    • - Fermi restando i parametri dimensionali massimi, sono, inoltre, ammesse soluzioni progettuali con caratteri tipologici ed architettonici diversi da quelli di cui ai punti precedenti, purché rivolte alla sperimentazione di linguaggi architettonici contemporanei in grado di instaurare relazioni di qualità con il contesto rurale e paesaggistico interessato.
    • - Le soluzioni progettuali dovranno seguire criteri di sostenibilità ed eco efficienza non solo nella ricerca di materiali idonei ma anche ponendo attenzione all'orientamento dell'edificio ed alla conseguente disposizione delle aperture ed alla organizzazione distributiva interna, in coerenza con le regole dell'edilizia storica;
    • - le sistemazioni esterne dovranno essere coerenti con le disposizioni dell'art. 35. b.
  2. b. Nuovi annessi rurali:
    La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta all'approvazione da parte del Comune del Programma Aziendale ai sensi dell'articolo 74 della LR 65/14, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola; è inoltre soggetta all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal PTC. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.
    Per i parametri dimensionali e le superfici minime necessarie, anche relativamente agli allevamenti, si fa riferimento al PTC della Provincia di Siena.
    I nuovi annessi agricoli dovranno possedere caratteri tipologici ed architettonici tali da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico ed ambientale. In particolare:
    • - i nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità degli edifici e della viabilità esistente, al fine di evitare l'apertura di nuove strade ed il più vicino possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti;
    • - la realizzazione dei nuovi edifici dovrà tener conto del contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi, di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di particolari visuali panoramiche; l'altezza dei manufatti non potrà superare ml 6, se non in caso di comprovate esigenze produttive aziendale; potranno essere realizzati annessi interrati qualora vi siano le condizioni di fattibilità geologica-idraulica.
    • - la tipologia edilizia dovrà essere ispirata a criteri di semplicità formale e costruttiva, in cui la forma deve essere strettamente correlata alla funzione che deve svolgere; è preferibile l'uso di colori integrati con l'ambiente rurale con riferimento ai toni dei materiali naturali (pietra, terra, legno etc.)
    • - le soluzioni progettuali dovranno preferibilmente adottare soluzioni costruttive ispirate a criteri di sostenibilità ed eco efficienza;
    • - per quanto riguarda le sistemazioni esterne dovranno tener conto nell'inserimento nel contesto circostante e quindi mantenere una connotazione rurale sia per quanto riguarda la distribuzione delle funzioni che per la scelta delle specie; sono da preferire siepi vive allevate in forma libera, materiali naturali o comunque non di forte impatto visivo.
  3. c. Nuovi annessi rurali per aziende che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale
    La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita in assenza del programma aziendale e quindi non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di legge nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa è iscritta alla CCIAA e che devono esercitare in via prevalente, da almeno un anno, una delle attività di cui all'art. 6 del DPGR 63/R/2016.
    La prevalenza dell'attività si intende verificata quando questa supera i 2/3 della produzione lorda vendibile agricola conseguita.
    La costruzione degli annessi non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime è consentita a condizione che:
    • - le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) e che i terreni non provengano da frazionamenti di aziende successivi alla data di adozione del Piano Strutturale Intercomunale;
    • - che i terreni aziendali di riferimento siano costituiti da un unico corpo.

4. La costruzione di tali annessi è consentita in tutto il territorio rurale, ad esclusione dei nuclei storici, solo se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e ad esse connesse, nel rispetto dei caratteri tipologici richiamati nel precedente comma3 lettera b).

5. Il progetto degli annessi di cui al presente articolo dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione redatta da tecnico abilitato che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari generali e quelle specifiche per le diverse tipologie di annesso. In particolare la relazione tecnica specifica i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture utilizzate, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui, ecc. Dovrà altresì evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento, precisando la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione delle strutture accessorie necessarie (abbeveratoi, mangiatoie, recinzioni, concimaie, sistemi di raccolta e smaltimento degli effluenti dove necessari, ecc.).

6. Per il conseguimento del titolo abilitativo sarà necessaria, tra l'altro, la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente che dovrà impegnarsi a:

  • - mantenere la coltivazione della superficie agricola utilizzata e l'allevamento dei capi che hanno dato diritto alla realizzazione dell'annesso;
  • - non alienare separatamente dal fondo rustico l'annesso da realizzare;
  • - rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto pubblico.

7. Gli annessi realizzati ai sensi del presente articolo, nel periodo di svolgimento delle attività, entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente con funzione agricola.