Art. 37 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 70 comma 2 della L.R. 65/14, l'installazione dei manufatti temporanei di cui al presente articolo è permessa in tutto il territorio rurale.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, l'installazione per lo svolgimento dell'attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. Per tali manufatti valgono tutte le disposizioni di cui all'art. 1 del Regolamento di attuazione DPGR 25.08.2016 n. 63/R (di seguito denominato regolamento di attuazione).

3. Si rimanda all'art. 70 comma 3 della L.R. 65/14 per le procedure di installazione dei manufatti, di cui al precedente comma 2 (realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie) se installati per periodi superiori a due anni oppure di manufatti che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo previsti dal medesimo articolo.

4. L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui al comma 2 per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola. Al momento della presentazione del titolo abilitativo si impegna alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo. In caso di mancato rispetto degli impegni del presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'art.70 della LR 65/2014 e smi.

5. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali.