Art. 36 Mutamento della destinazione d'uso degli edifici

1. Nel patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente art. 34 comma 9. Ferme restando le limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'articolo 81 della L.R. 65/14, gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale nella quale siano individuate anche le aree di pertinenza degli edifici (art. 83 L.R. 65/2014).
Per le aree di pertinenza di dimensione inferiore ad un ettaro si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 comma 5 della L.R. 65/14.

2. L'individuazione degli interventi ambientali costituisce contenuto obbligatorio, salvo le ipotesi di cui al richiamato art. 83 comma 5 della L.R. 65/14 e ss.mm.ii., per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, Tali interventi dovranno garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, evitando l'introduzione di fattori estranei al territorio rurale, anche attraverso gli interventi di cui al successivo art. 39 commi 4 e 6. Il rilascio e l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi urbanistico - edilizi di cui al punto precedente è subordinata alla stipula di un'apposita convenzione o atto d'obbligo, corredati da idonee garanzie, circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi ambientali programmati.

3. Non possono comunque subire trasformazione della destinazione d'uso in residenza:

  • - i manufatti che non raggiungano una superficie (SE) pari o superiore a 60 mq;
  • - i manufatti costituiti da materiali precari e/o tettoie, pilastri con o senza copertura;
  • - le serre di qualunque tipologia.

I requisiti e le caratteristiche di cui al presente comma devono essere verificati con riferimento allo stato legittimo alla data di adozione del Piano Operativo.
Nel mutamento di destinazione d'uso a residenza, o negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che comportano un aumento di unità abitative rispetto all'esistente, la superficie minima di ciascuna unità abitativa non potrà essere inferiore a 60 mq di SE.
Negli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, per gli edifici dotati di resede pertinenziale dovrà comunque essere mantenuta una superficie utile minima a destinazione non residenziale e/o accessoria finalizzata al mantenimento delle aree pertinenziali e/o agricole, in misura non inferiore a 10 mq per unità abitativa. Tali superfici non residenziali/accessorie potranno essere reperite anche all'interno di spazi comuni a più unità abitative; in tal caso le superfici minime potranno essere calcolate in misura ridotta del 50% rispetto a quelle riferite alle singole unità abitative.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 comma 2 della L.R. 65/14, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e la ricostruzione di manufatti agricoli e contestuale mutamento della destinazione d'uso non possono comunque determinare aumento della superficie edificabile legittimamente esistente.

4. Nel caso di accorpamento di volumi ad unità immobiliari esistenti con costituzione di nuove unità abitative, non si potrà avere più di una unità immobiliare in incremento rispetto allo stato di fatto.

5. Gli interventi di cambio d'uso, che comportano la formazione di oltre due nuove unità abitative aggiuntive all'esistente, qualora non soggetti a P.A.P.M.A.A., sono subordinati alla formazione di un Piano di Recupero.