Art. 35 Disciplina degli spazi esterni e pertinenziali
1. La sistemazione degli spazi pertinenziali agli edifici deve essere coerenti con i caratteri di ruralità dei luoghi in cui l'edificio si colloca, sia riguardo alle sistemazioni a verde che alla realizzazione di opere di pavimentazione ed arredo. Si intende per area di pertinenza lo spazio esterno ad uso esclusivo o comune a più unità abitative non utilizzabile autonomamente da esse. L'area di pertinenza può essere comprovata da atti catastali, da atti di compravendita, di deruralizzazione, dalla lettura delle relazioni spaziali con gli edifici relazionati.
2. Le aree di pertinenza relative ad edifici per i quali si preveda il mutamento della destinazione d'uso devono comprendere almeno le pertinenze storiche dell'edificio come risultanti dalla documentazione storica esistente e comunque devono fare riferimento a limiti naturali o esistenti quali strade, ciglioni, siepi.
3. La sistemazione degli spazi pertinenziali degli edifici (anche quando di nuova costruzione e/o oggetto di deruralizzazione) e degli edifici facenti parte del patrimonio edilizio esistente deve essere coerente con i caratteri di ruralità del contesto. Nel caso di complessi di valore storico, nei quali sono ancora riconoscibili le caratteristiche di impianto originario, gli interventi di sistemazione degli spazi esterni dovranno essere realizzati
- - salvaguardando le relazioni tra gli spazi aperti ed edifici;
- - mantenendo le pavimentazioni e le caratteristiche delle sistemazioni a terra;
- - conservando gli elementi di relazione con il contesto (accessi principali, di servizio, filari alberati).
- - Rispettando i rapporti gerarchici, tipologici e di organizzazione spaziale fra edifici principali, annessi e manufatti secondari, anche nell'ambito di eventuali interventi di ricostruzione e/o accorpamento di manufatti incongrui e/o degradati.
Il progetto degli spazi esterni e dell'edificato deve essere articolato attraverso un progetto unitario. Le pavimentazioni dovranno essere limitate ai casi strettamente necessari e realizzate con materiali e colori integrati nel contesto. Per gli spazi di piccole dimensioni contigui alla residenza sono preferibili le pavimentazioni con un aspetto naturale (acciottolato, pietra); per gli spazi di grandi dimensioni, funzionali alle attività agricole è preferibile l'utilizzo di sistemazioni permeabili di tipo tradizionale.
4. È consentita la realizzazione di una sola opera di corredo (piscina, o campo da tennis o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato) nelle aree di pertinenza di ogni complesso edilizio unitario, ovvero di ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi che svolgano funzione ricettiva il cui volume totale risulti superiore a mc 3.000. Sono da considerarsi 'complessi edilizi unitari':
- - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine coeva e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
- - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.
In ipotesi di pluralità di proprietari è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.
5. La realizzazione di opere a corredo degli edifici di cui al comma precedente è consentita a condizione che gli interventi:
- - non comportino sensibili trasformazioni plano altimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
- - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
- - si mostrino coerenti con la semiologia dei luoghi rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.);
- - non prevedano volumetrie che fuoriescano sensibilmente dal profilo originario del terreno;
- - garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
- - usufruiscano di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
- - prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.
6. Nel territorio rurale la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa è consentita solo nel caso in cui, a causa del dislivello dei vari punti della quota originaria dello stato dei luoghi, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di rampe, ovvero avvenga utilizzando la viabilità esistente. Dovranno riferirsi ad edifici esistenti che ne sono privi a destinazione residenziale e dovranno avere caratteristiche tali da essere escluse dal computo della superficie edificabile o edificata (SE), secondo le disposizioni regionali. Le superfici non dovranno eccedere le dotazioni minime di parcheggio (un metro quadrato ogni dieci metri cubi di edificio ex 41 sexies della L. 1150/42).
Per tali autorimesse si dovrà costituire vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento attraverso la sottoscrizione di atto d'obbligo registrato e trascritto.
Gli interventi dovranno collocarsi in relazione evidente con l'edificio di cui costituiscono pertinenza e l'autorimessa potrà essere realizzata solo nel caso in cui non interferisca con gli elementi di pregio presenti nel resede storico riconosciuto.
7. La realizzazione di piscine è consentita nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti a destinazione residenziale, turistico ricettiva, di residenza agricola o agrituristica a condizione che vi sia adeguata disponibilità della risorsa idrica all'interno dell'area di riferimento e che non sia utilizzato l'acquedotto pubblico, nel rispetto dell'art.53 delle presenti norme.
La piscina, con vasca di superficie massima della vasca è:
- - ad uso privato, pari a mq 100;
- - a servizio dei complessi agrituristici, pari a mq 150;
- - a servizio delle strutture turistico - ricettive, pari a mq 200.
La profondità massima consentita è pari a ml 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere una superficie direttamente necessaria a contenere gli elementi tecnici in unico vano con una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.
8. L'intervento deve essere integrato nel contesto paesaggistico, la sistemazione degli spazi esterni dovrà essere oggetto di uno specifico elaborato grafico descrittivo degli interventi, in cui sia illustrato il corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico e la relazione con gli edifici, nonché la percezione visiva dai punti panoramici di intervisibilità dell'intorno territoriale. È consentita la realizzazione di invasi naturali e biopiscine che non comportino l'esecuzione di opere murarie e/o alterazioni significative della morfologia dei luoghi.
La piscina deve presentare colore di rivestimento interno intonato all'ambiente circostante, con preferenza per i verdi e le terre ed esclusi in ogni caso l'azzurro, il verde-azzurro, il turchese e l'acquamarina.
9. I maneggi sono ammessi solo all'interno di aziende che svolgano attività agrituristica, purché non ricadenti negli ambiti di pertinenza dei nuclei storici di cui al precedente art. 31, e devono essere recintati esclusivamente con staccionate in legno di altezza adeguata.
10. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:
- a. da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
- b. dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
- c. da una relazione geologico - tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.
11. È ammessa la recinzione delle aree strettamente pertinenziali ai fabbricati residenziali, turistico ricettivi, di residenza agricola e agriturismo, con rete a maglia sciolta integrata con piante da siepe allevate in forma libera. I sostegni della rete saranno preferibilmente lignei o metallici, prive di cordolo a terra. L'altezza non potrà superare m. 200 dal piano di campagna. L'eventuale cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato). Non possono essere realizzate nuove recinzioni in occasione di cambi di destinazione d'uso o di frazionamenti, quando gli immobili interessati costituiscano complessi edilizi organici.
Non è consentita la recinzione di fondi privati, non strettamente pertinenziali ai fabbricati esistenti mentre è ammesso delimitarli con siepi vive ed alberature di specie autoctone.
È ammessa la recinzione dei fondi agricoli per la protezione delle colture di pregio e/o destinati e necessari all'allevamento di altezza massima complessiva non superiore a 1.80 m., e realizzate con pali in legno e rete metallica a maglia sciolta larga o cavi elettrificati.
Le recinzioni devono garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio. Per i casi in cui le recinzioni superino la lunghezza complessiva di ml. 100, in relazione alle esigenze di protezione e di intervento antincendio, nonché per garantire il passaggio della microfauna, queste dovranno essere dotate di appositi varchi, ad una distanza di norma non superiore ai 250 m. Nei tratti con elevata pendenza o altre situazioni in cui sia difficoltoso il passaggio pedonale è possibile derogare alla distanza di 250 m. proponendo soluzioni alternative.
Le recinzioni di cui al presente comma devono essere interamente rimosse allorché cessi l'attività di allevamento, o le colture per le quali erano state poste in essere ovvero la detenzione degli animali da cortile o da compagnia. Detto impegno deve essere assunto dall'avente titolo, prima della realizzazione dell'intervento. Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio rurale il Regolamento Edilizio potrà prevedere una specifica disciplina in merito alla realizzazione di opere di arredo ed illuminazione, pavimentazioni esterne, sistemazioni vegetazionali, siano esse di servizio alla viabilità che a pertinenze private.