Art. 34 Disciplina del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale

1. Il PO disciplina il patrimonio edilizio esistente in territorio rurale in riferimento alla schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di cui al precedente art. 4.

2. Il patrimonio edilizio classificato di Rilevante Valore (RV) e Valore (V) storico architettonico e di interesse tipologico testimoniale ai sensi dell'art. 14 comma 2 delle presenti norme è individuato puntualmente nell'Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente in Territorio Rurale.

All'interno dell'Allegato II per ogni edificio, oltre alla classificazione sono richiamate per ciascun edificio le seguenti informazioni:

  • - appartenenza o meno ad un BSA;
  • - appartenenza o meno ad un aggregato rurale;
  • - appartenenza o meno ad un nucleo rurale;
  • - presenza di vincolo architettonico ai sensi Parte II D. Lgs 42/04
  • - presenza di vincolo paesaggistico ai sensi artt. 136 e 142 D. Lgs 42/04
  • - presenza di rischio archeologico e/o potenziale;
  • - riferimento alla Scheda di RU;
  • - riferimento alla Scheda di QC di aggiornamento/integrazione in data 2023;
  • - note specifiche per edificio qualora opportune.

Per tutti gli edifici ricadenti all'interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA valgono le disposizioni di cui al precedente art. 33.

3. Per gli edifici di cui al precedente comma vige la disciplina di cui all'art. 14 commi 3, 4 e 5 delle presenti norme. Sul patrimonio edilizio classificato "di interesse tipologico-testimoniale (IT)" legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio al momento dell'adozione del Piano Operativo, sono inoltre ammessi gli ampliamenti una tantum di cui all'art. 14 comma 5. Detti ampliamenti sono inoltre subordinati alla contestuale verifica che l'edificio non sia già tipologicamente concluso e alla riqualificazione dell'organismo edilizio esistente e delle sue pertinenze.

4. Per il patrimonio edilizio diverso da quello di cui al comma 2 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, nel rispetto dei volumi esistenti ed autorizzati. Sono inoltre consentiti interventi di demolizione di volumi secondari e/o accessori e loro ricostruzione con diversa collocazione nell'area di pertinenza, compreso l'eventuale accorpamento all'edificio principale, nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 35
Qualora la documentazione a corredo degli interventi evidenzi la presenza di caratteristiche di valore storico architettonico significative, gli interventi dovranno essere ricondotti entro categorie compatibili con la tutela del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale. Per gli edifici legittimamente realizzati sotto il profilo edilizio al momento della adozione del Piano Operativo, sono inoltre ammessi una tantum interventi di addizione volumetrica e/o sostituzione edilizia con ampliamento fino al 25% della SE esistente ed autorizzata (e comunque entro un massimo di 30 mq) purché l'intervento sia rivolto al miglioramento dei caratteri architettonici e formali.
Gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia non possono in ogni caso dare luogo ad unità volumetriche funzionalmente autonome rispetto all'edificio originario. Le addizioni volumetriche dovranno pertanto costituire un corpo unitario con l'edificio principale.
Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati alla contestuale riqualificazione dell'organismo edilizio esistente e delle sue pertinenze e dovranno essere attuati attraverso una progettazione unitaria relativa all'intero organismo edilizio, in coerenza con le sue regole di accrescimento tipologico con gli eventuali caratteri architettonici e formali di pregio e/o di interesse testimoniale.
Nella progettazione e realizzazione degli interventi di addizione volumetrica e sostituzione edilizia dovrà essere rispettato e valorizzato il sistema degli spazi scoperti e l'assetto vegetazionale esistente, con particolare attenzione alle alberature di alto fusto eventualmente presenti, quale elemento della rete ecologica e di continuità paesaggistica ed ambientale con il territorio rurale.

5. Nell'ambito della schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di PO e di RU sono censiti manufatti denominati "minori", in molti casi costituiti da strutture precarie e/o pertinenziali. Per tali manufatti, qualora autorizzati e non classificati nell'Allegato II alle NTA (Regesto degli edifici in territorio rurale), sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva. Qualora, nell'ambito degli interventi pertinenziali, di cui all'art. 135 comma 2 lettera e) della L.R. 65/14, sia prevista la demolizione e ricostruzione con spostamento e/o accorpamento di volumi secondari, tali interventi sono subordinati alla formazione di un progetto unitario di riqualificazione dell'area di resede pertinenziale. Il progetto dovrà dimostrare, attraverso specifiche analisi, la coerenza degli interventi proposti con i caratteri morfologici, tipologici e paesaggistici, con particolare riferimento alle relazioni di gerarchia fra edificio principale e manufatti secondari, alle visuali ed ai rapporti percettivi con il contesto, alla tutela dei caratteri tipologici ed architettonici dell'edilizia rurale. Gli interventi relativi ad edifici o manufatti ricadenti all'interno delle aree di pertinenza paesisticoecologico-ambientali dei BSA devono essere attuati nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui all'art. 33.

6. Gli interventi di addizione volumetrica di cui ai precedenti commi non possono determinare la formazione di oltre due nuove unità abitative rispetto alla situazione esistente alla data di adozione del Piano Operativo. Per un numero maggiore di unità l'intervento dovrà essere subordinato a PdR.

7. Sul patrimonio edilizio esistente privo di valore storico-testimoniale con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi previsti dagli artt. 71 (in assenza di programma aziendale) e 22 (mediante programma aziendale) della L.R. n. 65/2014, condotti in coerenza con le regole di crescita tipologica dell'edificio e nel rispetto dei valori paesaggistici del contesto circostante. La documentazione a corredo degli interventi dovrà dimostrare l'assenza di caratteri di valore storico testimoniale e/o la compatibilità con questi degli interventi proposti.

8. In presenza di specifici condizionamenti dovuti alla presenza di comprovati elementi di rischio (criticità idrauliche e geomorfologiche, presenza di elettrodotti, ecc.), l'Amministrazione comunale potrà autorizzare, mediante intervento diretto convenzionato, la demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente, diverso da quello di cui all'art. 14 comma 2, che comporti anche lo spostamento dell'edificio dal sedime originario, purché in misura strettamente necessaria al superamento degli elementi di rischio rilevati e documentati. Gli interventi di ricostruzione dovranno comunque rispettare caratteri tipologici e formali coerenti con quelli dell'organismo edilizio preesistente.

9. Per il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, oltre alle attività agricole e quelle ad esse connesse, definite del DLgs 18 maggio 2001, n° 228 Capo I art. n°1 che sostituisce l'art. n°2135 del Codice Civile, sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  1. a) abitazioni civili;
  2. b) abitazioni specialistiche (quali ad esempio residenze di comunità, case famiglia, studentati, alloggi per personale militare o di polizia, ecc.);
  3. c) attività artigianali di produzione e vendita di beni artistici, solo se connessi con le abitazioni dell'operatore;
  4. d) strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione così come definite ai sensi della L.R. 86/16 (affittacamere, case ed appartamenti per vacanza, locazioni ad uso turistico, residenze d'epoca);
  5. e) altre attività qualora espressamente previste e disciplinate all'interno delle Schede Norma di cui all'Allegato III delle NTA.

Tutto ciò nel rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia previsti dalla legislazione vigente e dalle presenti norme.