Art. 33 Aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici (BSA) e degli Aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo provinciale

1. Il PO in conformità con il PTCP di Siena individua:

  1. a) le aree di pertinenza dei seguenti Beni Storico Architettonici (BSA):
    • - C. Stinche Alte
    • - Volpaia
    • - Mad.na del Fossato
    • - Mad.na del Ceppeto
    • - Pod. S. Ilario
    • - Fatt. Pian d'Albola
    • - S. Piero in Pesa
    • - V.la Pesanella
    • - Monte Rinaldi
    • - Pieve S. M. Novella
    • - V.la Castelvecchi
    • - M.no della Volpaia
    • - M.no dell'Acciaiolo
    • - M.no del Ponte
    • - V.la Campomaggio
    • - Assilli
    • - La Chiesina
    • - M.no di S. Cassiano
    • - Mulino di Radda
    • - Castiglioni
    • - M.no di Selvole
    • - Vercenni
    • - F.ce di Campassole
    • - C. Borracolli
    • - Convento di S. Maria
    • - M.no del Rigo
    • - M.no di Poci
    • - Pornano
    • - Le Mulina
    • - Trebbia
    • - Le Ripe
    • - Ferrale
    • - Terrabianca
    • - S. Romolo
  2. b) Le aree di pertinenza dei seguenti aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo provinciale):
    • - Badiaccia Montemuro
    • - Lucarelli
    • - Volpaia
    • - Albola
    • - C.se Capaccia
    • - Bugialla
    • - Selvole
    • - Villa
    • - La Croce
    • - Colle Pietroso
    • - M.te Raponi
    • - C. Sala
    • - Badiola
    • - Poci
    • - Livernano
    • - S. Fedele
    • - Palagio

I Beni Storico Architettonici, gli Aggregati e le relative aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali sono puntualmente individuati nell'elaborato Tav. 1 - Sintesi delle previsioni.

2. Ai sensi dell'art. 18 della Disciplina del Territorio del PSI, per i beni storici, architettonici e gli aggregati di cui al precedente comma si identificano le seguenti componenti identitarie caratterizzate da rilevanza storico-testimoniale:

  1. a. la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
  2. b. le opere di sistemazione del terreno;
  3. c. le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  4. d. le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  5. e. gli accessi e le recinzioni;
  6. f. gli arredi fissi in genere;
  7. g. le aperture visuali.

3. Le aree di pertinenza dei BSA e degli aggregati così come censite dal PTCP della Provincia di Siena e riconosciute dal Piano Strutturale Intercomunale, costituiscono aree di rilevante importanza paesaggistica e capisaldi della rete paesaggistica provinciale. In applicazione delle disposizioni e degli indirizzi di cui all'art. 13.13 e 13.14 del vigente PTCP, il PO definisce per questi ambiti una specifica disciplina volta alla tutela dei valori paesaggistici riconosciuti.

4. Sul patrimonio edilizio esistente all'interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali di cui al presente articolo, compresi i "beni generatori" di cui all'art. 13.14 comma 3 del PTCP, vale la disciplina di cui al successivo art. 34. Nel rispetto di quanto disposto all'art. 18 comma 12 del PSI, per gli edifici di cui all'All3_QC_av1 - Atlante beni storico architettonici PTCP Comune Radda in Chianti (V- Ville, ES - edifici specialistici) gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche non dovranno comportare modifica alla sagoma.

5. Per le aree di pertinenza dei beni storico-architettonici (BSA), valgono le disposizioni di cui ai successivi commi da 6 a 14. Per le aree di pertinenza degli aggregati valgono le disposizioni di cui al comma 15 e successivi.

6. Nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA di cui al presente articolo non sono ammessi interventi di nuova edificazione ai sensi art. 134 comma 1 lettera a) della L.R. 65/14 e/o sostituzione edilizia ai sensi art. 134 comma 1 lettera l) della L.R. 65/14, ed eccezione dei nuovi edifici rurali mediante programma aziendale secondo le procedure di cui al successivo comma 7, limitatamente ai casi in cui si dimostri che non esistono altre possibilità di localizzazione nell'ambito della superficie aziendale, e comunque previa valutazione di sostenibilità dell'intervento attraverso idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologicoambientali, funzionali, storiche, visive e percettive), nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.14 del vigente PTCP nonché delle disposizioni di cui all'art. 38 delle presenti norme. Sono altresì fatte salve le facoltà di cui al successivo comma 9.
A garanzia della conservazione dei valori paesaggistici, la progettazione è indirizzata a:

  • - tutelare le visuali degli aggregati e dei nuclei. In particolare dovranno essere tutelate le visuali percepite da assi viari esistenti o da significativi punti panoramici identificati nelle cartografie del PSI;
  • - rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito anche articolandosi in più manufatti, preferibilmente realizzati in contiguità secondo un assetto planimetrico che eviti l'eccessivo uso di suolo;
  • - privilegiare, nella scelta delle aree, quelle servite dalla viabilità esistente
  • - adottare soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi, limitando gli interventi di sbancamento;
  • - ricorrere a proposte progettuali tecnologiche e materiali che assicurino una migliore integrazione paesaggistica. A tal fine deve essere prioritario, ove esistono, il recupero o l'eventuale ampliamento, a fini agricoli, di edifici o manufatti privi di valore storico, mal utilizzati o sotto utilizzati, ovvero l'utilizzo di porzioni di complessi già adibiti a funzioni di servizio.

7. Per quanto riguarda la disciplina dei Beni Storico Architettonici del territorio aperto (B.S.A.) e delle loro pertinenze in cui devono essere conservate le relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative, il Comune di concerto con la Provincia, attraverso P.A.P.M.A.A. con valore di "Piano Attuativo" dovrà valutare l'effetto non dannoso degli interventi di nuova edificazione, di cui al precedente comma, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, una delle quali priva di edificazione e solo con interventi ambientali, effettuate sulla base dei criteri, di cui all'art. 13.14 della disciplina del P.T.C.P. (utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato e il seminativo; equilibri dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esisti percettivi, alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici ma di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/piazzali già in uso).

8. Nelle aree di pertinenza dei B.S.A. non potrà essere consentita la realizzazione dei frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto); né di interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario.

  • - Gli interventi suddetti non potranno alterare le visuali dei B.S.A., in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da significati punti panoramici individuati dalle specifiche cartografie del PSI; comportare la modifica della morfologia dei luoghi con elementi o tecniche estranee al contesto di riferimento (eliminazione di terrazzamenti, realizzazione di terrapieni rivestiti in pietra che per altezza, tipologia e collocazione e materiali appaiano estranei al contesto di riferimento) e creare cesure tra la parte edificata e il contesto rurale in cui si inseriscono.

9. Nelle aree di pertinenza dei B.S.A., previo esame da parte della Commissione per il paesaggio nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.14 comma 6 del vigente PTCP, con successivo rapporto informativo da inviare alla Provincia di Siena, è consentita la realizzazione di:

  • - di nuovi annessi e manufatti rurali che non richiedono P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 70 della L.R. 65/2014 e s.m.i., con esclusione di strutture a tunnel e silos;
  • - di interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, etc.) purché sia previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio; di eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale; - di piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici, o attrezzature sportive nel rispetto dei criteri definiti al successivo articolo 35;
  • - di pergolati, gazebo da giardino, arredi e, ove ammesse dall'art. 16 delle presenti norme e nei limiti ivi stabiliti, di pensiline fotovoltaiche per uso domestico, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm e privi di volumi tecnici accessori.
  • - La installazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

È inoltre consentita la demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione dell'art. 71 comma 2 lett. b) della L.R. 65/2014 ai fini del loro trasferimento in aree esterne alle pertinenze dei B.S.A.

10. I progetti relativi alle opere sopra elencate, esaminano il contesto di riferimento, le emergenze di valore storico architettonico che conferiscono al bene valore aggiunto l'impianto architettonico, il rapporto tra vuoti e pieni (edifici, aie, strade, giardini ...), la gerarchia tra gli edifici (podere principale e annessi...), le visuali dalla viabilità esistente e dall'alto (foto aerea); inseriscono le opere/impianti tenendo conto sia degli elementi rilevati che delle visuali dalla viabilità esistente e dall'alto; adottano materiali tipologie e forme adeguante al contesto di riferimento; propongono sistemazioni ambientali che contribuiscono al corretto inserimento delle opere/impianti; valutano le cromie da adottare per eventuali elementi di arredo al fine di ridurre l'impatto visivo del manufatto/impianto; prediligono aree che appaiano decontestualizzate per la presenza di immobili, pertinenze o sistemazioni e propongono soluzioni di ricucitura con il contest rurale e il costruito di riferimento; limitano il consumo di suolo e la dispersione edilizia e propongono opere di valorizzazione, recupero o manutenzione di emergenze ambientali (strade bianche, terrazzamenti, manufatti minori...) ricadenti in tali pertinenze, tramite redazione di un elaborato progettuale che individui le stesse e la sottoscrizione di atto d'obbligo disciplinante i tempi e le modalità di esecuzione.

11. L'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 9-10 è subordinata al rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 13.14 comma 6 del vigente PTCP, sulla base di idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un'apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.). Le proposte di intervento dovranno essere corredate da una documentazione contenente un'analisi della situazione ante e post intervento dalla quale dovrà emergere una progettualità rivolta al mantenimento della riconoscibilità dei valori di carattere territoriale, paesaggistico ed ambientale, delle relazioni spaziali tra gli elementi preesistenti, con particolare attenzione ai beni storico - architettonici. Gli interventi soggetti a permesso di costruire dovranno essere valutati dalla Commissione Comunale del Paesaggio, come previsto dal precedente comma 9.

12. Nei casi in cui il PO definisce specifiche Schede Norma per ambiti ricompresi nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA, le relative disposizioni prevalgono sulla disciplina generale di cui al presente articolo. Tali disposizioni, oggetto di concertazione secondo la procedura di cui all'art. 13.14 del vigente PTCP, devono comunque garantire il rispetto dei criteri di cui al precedente comma 11.

13.Per gli interventi ricadenti nei BSA dovrà essere attivato il nucleo di valutazione della commissione provinciale come previsto nel PTCP.

14.Nelle aree di pertinenza degli aggregati di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo non potrà essere consentita la realizzazione dei frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto), né di interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario. Potrà essere consentito altresì realizzare:

  • - nuovi annessi e manufatti rurali che non richiedono P.A.P.M.A.A di cui all'art. 70 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
  • - la demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione della L.R. 65/2014, ai fini del loro trasferimento della volumetria a parità di SE anche all'interno delle stesse aree di pertinenza;
  • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) purché sia previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
  • - eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale;
  • - le piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici, o attrezzature sportive nel rispetto dei criteri definiti dal successivo art. 35;
  • - pergolati, gazebo da giardino, arredi e, ove ammesse dall'art. 16 delle presenti norme e nei limiti ivi stabiliti, di pensiline fotovoltaiche per uso domestico, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm e privi di volumi tecnici accessori;
  • - l'istallazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
  • - le aree a parcheggio pubblico o privato.

Fermo restando quanto disposto ai punti precedenti, l'introduzione di nuova volumetria a destinazione agricola è ammessa subordinatamente a PAPMAA, ove questo sia prescritto dalla normativa vigente, fermo restando che il predetto PAPMAA deve contenere dimostrazione che non esiste altro sito nell'area aziendale, confacente alla funzionalità e rispettoso dell'ambiente e del paesaggio, per la nuova edificazione.
Nel caso di insediamenti lungo strada, la collocazione di nuovi edifici curerà di non restringere le visuali trasversali percepibili dall'asse di attraversamento.

15.Ogni eventuale progetto di trasformazione nelle aree di pertinenza degli aggregati, deve pertanto essere corredato da idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, che dipendono direttamente dal contenuto e dal disegno delle aree libere), obiettivi principali di riferimento di queste aree. Le analisi specifiche devono riguardare i rapporti fra morfologia e visuali, la capacità di permanenza del paesaggio agrario consolidato in relazione alla capacità di permanenza delle attività produttive, lo stato e l'eventuale degrado dei caratteri in grado di garantire l'integrità fisica, le dinamiche in atto, i rapporti di microscala fra edifici esistenti ed eventuali nuove introduzione, fino allo studio di inserimento garante delle gerarchie fra edificato e spazio aperto e fra forme e funzioni.
Qualunque nuova edificazione, ove ammessa ai sensi del presente PO, deve essere coerente con la morfologia di impianto dell'aggregato e rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, anche articolandosi in più manufatti; senza mai restringere le visuali, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o significativi punti panoramici nel contesto. Per la sua collocazione si devono prioritariamente utilizzare le porzioni dei complessi già adibite a funzioni di servizio e privilegiare la prossimità a manufatti esistenti, permettere il miglior uso della viabilità esistente e degli spazi qualificanti il complesso, quali aie e piazzali.

16.Le sistemazioni ambientali, dei filari ornamentali, degli spazi aperti sono contenute in un idoneo progetto di architettura del paesaggio, non devono produrre soluzioni banalizzanti (secondo le definizioni date dal vigente PTCP), devono utilizzare comunque specie vegetali coerenti al contesto paesaggistico assegnando loro anche la funzione di creare nuovi raccordi percettivi con il contesto. È opportuno valorizzare le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali, come i filari di gelsi, filari di vite arborata, siepi, alberi isolati e aumentare l'equipaggiamento, anche con funzioni di ricomposizione del confine;
Devono essere inoltre tutelate e conservate le componenti significative degli spazi di pertinenza quali viali, giardini, boschetti, limonaie, e simili. L'introduzione di nuove specie vegetali, e in particolare arboree, deve tenere conto delle relazioni paesaggistiche presenti, dimostrando la propria coerenza al sistema ecologico - ambientale, dialogare con il contesto storico-culturale, non interrompere le relazioni visive che si instaurano in particolare lungo la viabilità (come luogo di fruizione collettiva) verso il contesto paesaggistico e l'aggregato stesso.
L'introduzione di fasce arboree è particolarmente significativa quale presenza da inserire tra edificativi e campi aperti a seminativo. In tal senso dovranno essere rispettati gli indirizzi di cui al successivo art. 43 comma 2.

17.Le modifiche alla viabilità ricadente nelle aree di pertinenza degli aggregati devono essere limitate a casi di effettiva necessità e coerenti con i tracciati storici e con i contesti paesaggistici. Valgono inoltre le disposizioni di cui all'art. 25 comma 6 ed all'art. 43 comma 4 delle presenti norme.

18.In caso di cessata attività agricola gli interventi di sistemazione ambientali connessi al mutamento di destinazione d'uso dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.