Art. 32 Ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani, individuati dal PSI ai sensi dell'art. 67 della LR 65/2014, rivestono funzioni di connessione paesaggistica ed ecosistemica di valenza territoriale, tra il territorio urbanizzato e l'ambito rurale circostante.

2. Gli ambiti periurbani individuati sono di seguito:

  • - Radda in Chianti
  • - La Croce
  • - La Villa;
  • - Volpaia;
  • - Lucarelli;
  • - Badiaccia a Montemuro;
  • - Selvole.

3. Negli ambiti periurbani il PSI persegue la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti tradizionali del paesaggio rurale ancora presenti, nonché il mantenimento e il potenziamento delle connessioni ecologiche e fruitive di rilevanza territoriale. Al loro interno possono essere realizzati interventi compatibili con la salvaguardia e la valorizzazione di spazi aperti caratterizzati dalla forte prevalenza di superfici permeabili e di sistemazioni a verde, sia a carattere agricolo che ricreativo, nonché coerenti con la conservazione attiva del paesaggio.

4. In tali ambiti, oltre agli interventi funzionali alle attività agricole di cui al presente capo ed agli interventi autorizzati con conferenza di copianificazione ai sensi art. 25 L.R. 65/14, è ammessa la realizzazione di interventi utilmente integrabili con gli insediamenti urbani quali: a) orti sociali e agricoltura multifunzionale, anche a carattere amatoriale; b) aree verdi, con funzioni ambientali, formali e ricreative a prevalente carattere estensivo; c) sistemi di fruizione lenta del territorio. Tali interventi potranno essere realizzati attraverso progetti di iniziativa pubblica e/o convenzionati con l'AC.
Ulteriori funzioni, così come nuove infrastrutture di sosta e di collegamento, sono ammesse nell'ambito di piani, progetti e programmi di rilevanza territoriale, che garantiscano un approccio integrato finalizzato alla compatibilità idrogeologica, alla salvaguardia delle funzioni ecosistemiche, al contenimento e alla mitigazione della frantumazione ecologica, alla evoluzione coerente del paesaggio, alla fruizione sociale.

5. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela dei valori paesaggistici, naturalistici, ecologica, assicurando la permanenza dei segni di carattere paesaggistico (filari, sistemazioni agrarie etc) e di varchi e visuali libere da e verso i nuclei, nonché conservando gli oliveti o le altre colture d'impronta tradizionale poste a contorno degli insediamenti storici in modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto ad altre colture o alla copertura boschiva.

6. L'Amministrazione Comunale potrà, con successivi atti, promuovere progetti di riqualificazione paesaggistica estesi all'intero ambito o a sue parti funzionali, anche attraverso l'attivazione di contratti di paesaggio ai sensi della vigente normativa regionale. Attraverso tali progetti ed interventi dovrà essere qualificato e valorizzato il sistema degli spazi aperti, potenziando e/o ripristinando connessioni ecologiche e paesaggistiche, nonché il sistema dei percorsi minori quali infrastrutture per la mobilità dolce, ecc., anche come strategia per il miglioramento dello spazio aperto urbano periferico creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica con gli spazi verdi della cintura verde a filtro con il territorio urbanizzato.

7. Per il patrimonio edilizio ricadente negli ambiti periurbani dei nuclei storici vige la disciplina cui al successivo art. 34. Per gli ambiti pertinenziali all'edificato esistente vale la disciplina di cui al successivo art. 35.

8. Per gli ambiti ricadenti nelle pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14) valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 33.