Art. 31 Ambiti di pertinenza dei nuclei storici
1. Tali aree, individuate dal PSI ai sensi dell'art. 66 della LR 65/2014, rivestono funzione di valenza e connessione paesaggistica, nonché ecologica-ambientale tra la struttura urbana e il territorio rurale. Il PO favorisce tutela dei valori paesaggistici, naturalistici, ecologici, assicurando la permanenza dei segni di carattere paesaggistico (filari, sistemazioni agrarie etc) e di varchi e visuali libere da e verso i nuclei. Obiettivo è preservare l'integrità dei nuclei storici collinari evitando consistenti alterazioni morfologiche della loro struttura d'impianto e preservando le corone di oliveti o di altre colture d'impronta tradizionale che tipicamente contornano gli insediamenti esistenti.
2. Negli ambiti di cui al presente articolo non sono consentiti interventi di nuova edificazione, compresi gli interventi funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo ai sensi della L.R. 65/14. Le superfici aziendali ricomprese in tali ambiti potranno comunque essere conteggiate da parte dell'imprenditore agricolo ai fini dell'elaborazione del Programma Aziendale di cui al successivo art. 38. Inoltre potranno essere programmati dall'AC opere e spazi di interesse collettivo a servizio.
3. L'Amministrazione Comunale potrà, con successivi atti, promuovere progetti di carattere paesaggistico estesi all'intero ambito o a sue parti funzionali, anche attraverso l'attivazione di contratti di paesaggio ai sensi della vigente normativa regionale. Attraverso tali progetti ed interventi dovrà essere qualificato e valorizzato il sistema degli spazi aperti, potenziando e/o ripristinando connessioni ecologiche e paesaggistiche, nonché il sistema dei percorsi minori quali infrastrutture per la mobilità dolce, ecc.
4. Per il patrimonio edilizio ricadente negli ambiti di pertinenza dei nuclei storici vige la disciplina cui al successivo art. 34. Per gli ambiti pertinenziali all'edificato esistente vale la disciplina di cui al successivo art. 35.
5. Per gli ambiti ricadenti nelle pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14) valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 33.