Art. 2 Validità ed operatività del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo si compone di due parti:

  • a) La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, di cui al comma 2 art. 95 della L.R. 65/14, valida a tempo indeterminato.
  • b) La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, di cui al comma 3 art. 95 della L.R. 65/14, con valenza quinquennale.

2. Le previsioni di cui alla lettera b) del precedente comma sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione; alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del PO o dalla modifica che li contempla, le previsioni perdono efficacia ai sensi dei commi 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 95 della L.R. 65/14. I dimensionamenti relativi alle previsioni, di cui è decaduta l'efficacia, rientrano nei quantitativi residui del PSI, disponibili per la definizione del successivo quadro strategico quinquennale.

3. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del Piano Operativo, l'Amministrazione Comunale approva una relazione di monitoraggio sull'effettiva attuazione delle previsioni ai sensi dell'articolo 95 comma 14 della L.R. n. 65/2014. La relazione documenta, rispetto al quadro strategico quinquennale, i dimensionamenti prelevati dal PSI in riferimento alle UTOE, evidenziando altresì il saldo residuo per ogni UTOE rispetto al dimensionamento complessivo del Piano Strutturale Intercomunale e verificando il rispetto delle dotazioni minime di standard urbanistici.

4. In presenza di eventuali contraddizioni o difformità tra i diversi elaborati cartografici del Piano Operativo, dovranno ritenersi valide le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggiore dettaglio (per es. 1:2000 invece che 1:5000). Nel caso in cui vi siano discrepanze tra gli elaborati cartografici e normativi, questi ultimi saranno prevalenti. Nel caso di discrepanze tra disposizioni delle Schede Norma e le Norme Tecniche di Attuazione, sono prevalenti le prime in relazione al loro carattere specifico.

5. L'Amministrazione Comunale, anche a seguito di segnalazione dei cittadini al Garante dell'informazione e della partecipazione, potrà in ogni tempo aggiornare il Quadro Conoscitivo e/o procedere alla correzione di errori materiali con le procedure di cui all'art. 21 della L.R. 65/14.

6. Le disposizioni del Piano Operativo prevalgono, qualora in contrasto, sulle disposizioni dei regolamenti comunali vigenti.

7. L'Amministrazione Comunale può esercitare i poteri di deroga al Piano Operativo nei casi previsti dall'art. 97 della L.R. 65/14