Art. 29 Nuclei rurali
1. In coerenza con il PSI, il PO individua, ai sensi dell'art. 65 L.R. 65/14, i nuclei rurali di La Sala e Poci. Per tali ambiti l'Amministrazione Comunale potrà, con successivi atti, predisporre un piano o strumento di dettaglio, attraverso il quale siano individuati gli eventuali interventi di carattere pubblico e privato finalizzati alla dotazione di servizi, all'implementazione degli standard, al miglioramento delle condizioni abitative dei residenti.
2. Il PO, in coerenza con il PSI persegue la salvaguardia e valorizzazione dei nuclei rurali, che svolgono insostituibili funzioni di presidio del territorio. A tal fine il PO persegue:
- a. il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi:
- - di trasformazione e di ampliamento;
- - per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti;
- b. la salvaguardia del patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico al fine di garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità.
3. Per gli ambiti pertinenziali all'edificato esistente vale la disciplina di cui al successivo art. 35.
4. Per gli ambiti ricadenti nelle pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14) valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 33.