Art. 28 Disciplina del Territorio Rurale

1. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dal Piano Strutturale Intercomunale, nonché in applicazione del Titolo IV Capo III della L.R. 65/14 e del successivo Regolamento di Attuazione n. 63R/2016, il Piano Operativo disciplina le aree rurali del territorio comunale mediante disposizioni atte a garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse produttive dell'agricoltura nel rispetto dei caratteri del paesaggio rurale. Tali zone sono assimilate alle zone E di cui al DM 1444/68.
La disciplina di cui Capo VI - Disciplina degli aspetti paesaggistici, costituisce parte integrante della disciplina del territorio rurale, in quanto rivolta a tutelarne i valori ambientali, naturalistici, paesaggistici, storici, culturali e sociali.

2. Il Territorio rurale è costituito dalle aree esterne al territorio urbanizzato individuato dal PSI ai sensi dell'art. 4 della L.R. 65/14. Nel territorio rurale trovano applicazione il Titolo IV Capo III della L.R. 65/14 ed il Regolamento di Attuazione n. 63R/2016.

3. Il PO promuove l'incentivazione del ruolo multifunzionale dell'agricoltura e di tutte le funzioni ad essa connesse e compatibili, finalizzate alla permanenza antropica ed alla conseguente manutenzione del territorio. In riferimento all'obiettivo di promozione di forme d'uso e di economie sostenibili, il PO individua nell'agricoltura una forma essenziale di presidio del territorio nonché di promozione di economie sostenibili "di filiera corta" (orti sociali, mercati contadini e di prodotti locali, ecc.), cosi come incentiva lo sviluppo di attività e forme di fruizione improntate al turismo culturale e naturalistico ed al tempo libero, anche al fine di sostenere lo sviluppo di attività economiche locali.

4. Il PO promuove inoltre la tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio rurale attraverso la realizzazione di percorsi ed itinerari tematici a carattere locale e territoriale, la valorizzazione e fruizione del territorio rurale con finalità turistiche, naturalistiche, ricreative e di educazione ambientale, il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale per usi di interesse collettivo, anche attraverso l'attivazione di strumenti e progetti di iniziativa pubblica quali ad esempio Contratti di paesaggio, Contratti di via, Contratti di fiume, Contratti di comunità.

5. È favorita la formazione di progetti di paesaggio di iniziativa pubblica al fine di valorizzare l'area incentivandone l'attrattività nel rispetto delle connotazioni agricole, paesaggistiche, ambientali esistenti.

6. Il Piano Operativo, in coerenza con il Piano Strutturale Intercomunale, articola il territorio rurale nei seguenti ambiti territoriali omogenei rispetto alle caratteristiche morfologiche, produttive, paesaggistiche:

  1. a) Nuclei rurali ai sensi art. 65 L.R. 65/14;
  2. b) Nuclei storici e relativi ambiti di pertinenza ai sensi art. 66 L.R. 65/14;
  3. c) Ambiti periurbani ai sensi art. 66 L.R. 65/14;
  4. d) Aree rurali.

All'interno del territorio rurale, il PO individua inoltre le pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14).
Gli ambiti di cui al presente comma sono rappresentati nell'elaborato Tav. 1 - Sintesi delle previsioni e sono disciplinati nel successivo articolato.

7. In relazione ai peculiari caratteri agronomici e paesaggistici del territorio rurale, nonché alle sue condizioni di fragilità ambientale, su tutto il territorio comunale è vietata l'attività di allevamento intensivo di bestiame.

8. Le previsioni esterne al territorio urbanizzato che comportano impegno di suolo non edificato sono subordinate alla conferenza di copianificazione nei casi previsti dall'art. 25 della L.R. 65/14.

Nell'ambito degli interventi di cui al titolo V delle presenti norme, il PO individua e disciplina mediante specifica Scheda Norma di cui all'Allegato III delle presenti NTA le seguenti previsioni già oggetto di parere favorevole da parte della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14:

  • - Scheda 1a - R_PR Ex cantine
  • - Scheda 2 - R_T1- Campo di Maggio
  • - Scheda 3 - R_T3 - Mulino di Radda

Il PO individua inoltre la seguente ulteriore previsione esterna al territorio urbanizzato, non subordinata a conferenza copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14 in quanto ricadente nella fattispecie di cui al comma 2 lettera c) del suddetto articolo di legge, e disciplinata mediante specifica Scheda Norma di cui all'Allegato III delle presenti NTA:

  • - Scheda C1 - ampliamento produttivo esistente.

9. Nel territorio rurale tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni del successivo art. 43; non sono consentite:

  • - le trasformazioni delle sistemazioni idrauliche agrarie tradizionali, ove esistenti se non per comprovati motivi di sicurezza;
  • - la costruzione di nuove strade fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
  • - le trasformazioni morfologiche e ambientali non coerenti con l'art. 43 comma 2 delle presenti norme;
  • - le discariche di qualsiasi genere e natura Sono consentiti tra gli altri i seguenti interventi:
  • - il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
  • - le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purché interrate, quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque reflue, ecc.;
  • - gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • - il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo quanto previsto al successivo art. 34;
  • - la costruzione di fabbricati agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 38.