Art. 16 Qualità e sostenibilità degli insediamenti
1. Il Piano Operativo promuove la qualità e la sostenibilità degli insediamenti, in coerenza ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 62 e al Titolo VIII "Norme per l'edilizia sostenibile" della L.R. 65/14, anche attraverso le disposizioni di cui all'art. 12 comma 2.
2. L'Amministrazione Comunale favorisce l'edilizia sostenibile nel rispetto delle linee guida regionali di cui all'art. 219 della L.R. 65/14, anche attraverso l'applicazione degli incentivi previsti all'art. 220 della legge regionale. A tal fine, l'Amministrazione Comunale può dotarsi di uno specifico Regolamento per l'edilizia sostenibile che disciplini nel dettaglio le modalità di applicazione dei principi di sostenibilità ed ecocompatibilità nell'attività edilizia (bioarchitettura, bioclimatica, ecc.).
3. In coerenza con il Piano Strutturale Intercomunale e con le disposizioni di cui all'art. 17 del DPGR 32/R/2017, il PO favorisce la permanenza e l'implementazione del verde di connessione ecologica, in quanto assicura le relazioni fisiche, ambientali e percettive tra le aree urbanizzate e non. In tal senso il PO prescrive, attraverso la propria disciplina ed in particolare nelle aree di nuova edificazione, di rigenerazione, di ristrutturazione urbanistica, di evitare saldature percettive, ambientali e funzionali attraverso l'individuazione di corridoi di relazione che devono essere mantenuti, salvaguardati ed implementati al fine di rispettare la morfologia, i contesti rurali, ambientali, paesaggistici appartenenti anche a sistemi e subsistemi territoriali diversi, nonché in riferimento ai corsi d'acqua. In particolare, fanno parte del verde di connessione ecologica elementi quali i corridoi fluviali multifunzionali, le infrastrutture verdi, le fasce di mitigazione paesaggistico-ambientale e le aree verdi contigue al territorio rurale.
4. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della Disciplina del PSI, gli interventi per l'installazione di impianti fotovoltaici e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovranno assicurare il rispetto dei caratteri paesaggistici del territorio ed in particolare:
- a) nei centri storici, classificati nei tessuti TS1 - Tessuto storico compatto, nei nuclei storici, nelle pertinenze dei beni storico architettonici di cui al successivo art. 33 e nelle aree classificate dal PSI con ruolo "alto" e "molto alto" nella visibilità ponderata (Elaborato QC_ai5 del Quadro Conoscitivo del PSI), nonché su tutti i beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, non è ammessa la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra e sulle coperture degli edifici. La realizzazione dei suddetti impianti non è inoltre ammessa nelle aree di potenziale archeologico grado 3, 4 e 5 individuati negli specifici elaborati "Tav_QC2a_Carta del potenziale archeologico" e "Tav_QC2b_Carta del potenziale archeologico. È comunque sempre ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici a destinazione artigianale all'interno del territorio urbanizzato. I progetti ammissibili ai sensi di quanto sopra, ricadenti nelle richiamate aree sono sottoposti in ogni caso ad un passaggio consultivo della commissione paesaggistica, fermi restando gli obblighi di legge per i beni sottoposti a tutela del D.Lgs. 42/2004;
- b) negli ambiti interessati da beni culturali e paesaggistici, i progetti ammissibili sono subordinati in ogni caso a preventivo parere della commissione paesaggistica, fermi restando gli obblighi di legge per i beni sottoposti a tutela del D.Lgs. 42/2004. Non è comunque consentita la realizzazione di parchi fotovoltaici o agrivoltaici, intesi come aree dedicate all'installazione di impianti fotovoltaici non a servizio di edifici o attività esistenti e commisurati al relativo fabbisogno. L'installazione delle altre tipologie di impianti potrà essere assentita qualora sia verificata, attraverso specifica progettazione, la non visibilità dell'impianto rispetto a punti panoramici e/o aree pubbliche. Potrà essere consentita, attraverso specifica documentazione tecnica e fotoinserimento, l'installazione, tra l'altro, di impianti fotovoltaici su pergolati preferibilmente integrati a sistemazioni a verde. In ogni caso l'installazione di impianti fotovoltaici non dovrà apportare elementi di degrado alla zona soggetta a vincolo paesaggistico; la richiesta di localizzazione dovrà pertanto essere supportata da specifica valutazione della coerenza paesaggistica, ecologica e della visibilità dell'impianto, esplicitando negli elaborati progettuali, oltre alle caratteristiche funzionali e dimensionali, le connotazioni estetiche dell'impianto, e gli interventi previsti per la mitigazione dell'impatto visivo e l'integrazione nel paesaggio.
- c) all'interno del tessuto a prevalente carattere produttivo di cui all'art. 22 (corrispondente agli ambiti TPS1 - Tessuto delle urbanizzazioni contemporanee a proliferazione produttiva) e delle aree per servizi ed attrezzature di interesse comune di cui all'art. 23 (corrispondenti agli ambiti TS3 - Tessuto degli edifici specialistici e dei servizi pubblici locali), conformemente all'art. 12 comma 3 lett.c) del Piano Strutturale Intercomunale, nell'ambito degli interventi di riqualificazione e trasformazione previsti dal PO devono essere perseguite strategie di ecosostenibilità e produzione di energie rinnovabili, consentendo la realizzazione degli impianti fotovoltaici, partecipando ed incentivando la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in attuazione della L.R. 42/2022, anche su iniziativa di enti pubblici e soggetti privati in forma convenzionata con l'Amministrazione Comunale.
- d) relativamente al patrimonio edilizio esistente, valgono le seguenti disposizioni:
- i. negli insediamenti e nei complessi edilizi di valore storico e paesaggistico, corrispondenti al patrimonio edilizio di di interesse tipologico, testimoniale di cui al precedente art. 14 comma 2, l'installazione di pannelli fotovoltaici deve essere integrata nella copertura degli edifici adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica; è comunque esclusa l'installazione di impianti a terra e sulle coperture degli edifici negli ambiti di cui al precedente punto a) e nel patrimonio edilizio classificato di rilevante valore storico architettonico e di valore storico architettonico ai sensi art. 14 comma 2.
- ii. negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi da quelli di cui al punto precedente, l'installazione di pannelli fotovoltaici dovrà utilizzare tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione architettonica ottimale, ovvero gli elementi del nuovo impianto dovranno essere integrati alla copertura esistente;
- iii. Per l'installazione degli impianti dovranno comunque essere adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nell'edificato circostante, nonché ad armonizzarne l'impatto visivo col contesto paesaggistico di riferimento.
- e) La realizzazione di impianti fotovoltaici sia in ambito urbano che rurale non dovrà determinare l'impermeabilizzazione né la trasformazione permanente delle aree interessate, evitando l'utilizzo di fondazioni continue in calcestruzzo a favore di ancoraggi a terra di facile rimozione.
Trovano altresì applicazione le vigenti disposizioni legislative e pianificatorie statali e regionali, in ordine alla individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Tutte le istanze per la realizzazione degli impianti dovranno essere corredate da specifica documentazione progettuale che evidenzi il rispetto delle prescrizioni di cui sopra e le misure per la salvaguardia delle prospettive e dei coni ottici limitrofi significativi.
5. Ulteriori disposizioni relative all'incentivazione dei requisiti di sostenibilità energetica ed ambientale del patrimonio edilizio esistente sono contenute nella disciplina di cui al successivo Capo IV (Struttura Insediativa).