Art. 14 -Classificazione del patrimonio edilizio esistente
1. Il PO disciplina il patrimonio edilizio esistente sulla base della schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di cui al precedente art. 4.
2. In relazione ai valori storici, architettonici, tipologici e testimoniali dei singoli edifici, nonché al loro grado di conservazione e leggibilità, come documentati nelle schede di cui al precedente comma, il PO individua, all'interno del patrimonio edilizio esistente:
- - Edifici di rilevante valore storico architettonico (RV)
- - Edifici di valore storico architettonico (V)
- - Edifici di interesse tipologico o testimoniale (IT)
Il patrimonio edilizio di cui sopra corrisponde, in linea generale, all'edificato fondativo riconosciuto dal PSI come componente della Struttura Insediativa. Per esso valgono le disposizioni di cui ai successivi commi, nonché le eventuali ulteriori disposizioni specifiche contenute nel regesto degli edifici di cui agli Allegati I e II, che indicano gli interventi ammissibili e che prevalgono sulle presenti norme.
3. Edifici di rilevante valore storico architettonico (RV): gli edifici di rilevante valore storico architettonico (RV) sono le emergenze di valenza monumentale, (es. castelli, palazzi, chiese, pievi, ville fattorie e/o edifici di particolare pregio) che conservano i caratteri architettonici e formali originari. L'atteggiamento di tutela e di valorizzazione è esteso alle aree di pertinenza degli edifici, con particolare riferimento a parchi e giardini di interesse storico, corti ed aree scoperte correlate all'organizzazione tipologica dell'organismo edilizio, sistemazioni a verde e alberature di alto fusto qualora elemento caratterizzante dell'immagine urbana e/o paesaggistica storicizzata. Obiettivo del PO è tutelare il bene anche attraverso interventi che nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, artistici, ne consentano un uso compatibile e permettano il superamento di eventuali elementi di degrado fisico e/o formale e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico-culturale.
Per gli edifici riconosciuti "RV" sono ammessi interventi fino alla categoria del restauro e risanamento conservativo (R) come definita al precedente art. 10 comma 1 punto III.
4. Edifici di valore storico architettonico (V): gli edifici di valore storico architettonico (V) comprendono edifici e complessi edilizi di matrice urbana e rurale, case coloniche ed annessi, che conservano i caratteri tipologici, architettonici e formali originari. L'atteggiamento di tutela e di valorizzazione è esteso alle aree di pertinenza degli edifici, con particolare riferimento alle corti ed aree scoperte correlate all'organizzazione tipologica dell'organismo edilizio, sistemazioni a verde e alberature di alto fusto qualora elemento caratterizzante dell'immagine urbana e/o paesaggistica storicizzata. Obiettivo è salvaguardare i caratteri storici e testimoniali del patrimonio architettonico attraverso interventi volti alla conservazione, al recupero ed al superamento delle condizioni di degrado, nel rispetto degli elementi storico tipologici.
Per gli edifici riconosciuti "V" sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione conservativa senza alterazioni dei caratteri tipologici e formali (Rc1) come definita all'art. 10 delle presenti NTA. Nei casi in cui tale classificazione sia attributi ad edifici parzialmente allo stato di rudere, sono ammessi gli interventi di cui al successivo comma 6 nel rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici documentati. Per favorire il recupero dei manufatti dell'edilizia rurale che presentino altezze interne superiori a 5 m, è consentita la realizzazione di soppalchi che siano strutturalmente indipendenti rispetto all'organismo edilizio originario o comunque tali da non alterare le strutture murarie esistenti. Le soluzioni progettuali dovranno garantire il rispetto e la leggibilità del tipo edilizio originario, nel rispetto del vigente R.E. È vietata, negli interventi che comportano il frazionamento degli edifici rurali, l'introduzione di nuove scale, qualora questa determini tipologie riconducibili a schiere o pseudo-schiere (terra-tetto), ove in contrasto con i caratteri tipologici dell'edilizia rurale storica.
5. Edifici di interesse tipologico o testimoniale (IT): sono edifici che conservano l'interesse tipologico, anche se in alcuni casi risultano alterati attraverso interventi puntuali (introduzione di terrazzi, superfetazioni tergali e/o giustapposte, tettoie, scale improprie, aperture e/o rivestimenti incongrui, etc.). Obiettivo è la salvaguardia della tipologia, quale testimonianza dei caratteri storici dell'edilizia rurale, attraverso interventi volti alla conservazione, al recupero ed al superamento delle condizioni di degrado. Gli interventi comprendono anche la modifica delle aperture esistenti e/o l'introduzione di nuove aperture purché in coerenza alle regole del tipo edilizio (collocazione, gerarchia, articolazione vuoti/pieni, assialità, complanarità), nel rispetto delle specifiche limitazioni definite dalla categoria di intervento.
Per gli edifici riconosciuti "IT" sono ammessi interventi fino alla fino alla Rc2 - Riorganizzazione funzionale con limitati interventi incidenti sugli elementi strutturali come definita all'art. 10 delle NTA.
Ove ammessi dalla disciplina di zona, gli interventi di riqualificazione e ricomposizione tipologica possono comprendere anche ampliamenti una tantum in coerenza con il processo di crescita tipologica, nella misura massima del 25% della SE esistente ed autorizzata (e comunque entro un massimo di 30 mq per ciascun edificio), finalizzati alla riqualificazione ed al soddisfacimento delle esigenze abitative e subordinati alla riqualificazione complessiva dell'organismo edilizio e delle pertinenze.
6. Ruderi: Per gli edifici allo stato di rudere individuati nel Regesto, ove non diversamente disposto negli elaborati di PO, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva volti al ripristino delle porzioni crollate e demolite, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, ai sensi art. 135 bis comma 3 lettera d) della L.R. 65/14. Gli interventi dovranno dimostrare la compatibilità ed il rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici originari, anche attraverso un linguaggio contemporaneo. Per gli edifici non classificati quali ruderi ma che presentino porzioni crollate, è sempre ammessa la fedele ricostruzione delle stesse previa documentazione dell'originaria consistenza e caratteristiche, secondo modalità coerenti con la categoria di intervento assegnata all'edificio (cfr. Allegato I e Allegato II).
7. Il quadro sinottico degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio classificato di valore storico architettonico e testimoniale è riportato negli elaborati di Regesto dei fabbricati in Territorio Urbanizzato (Allegato I alle NTA) e Regesto dei fabbricati in Territorio Rurale (Allegato II alle NTA).
8. Per il patrimonio edilizio non classificato nelle categorie di cui ai precedenti commi sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina generale dell'ambito territoriale di appartenenza.
9. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio di valore storico architettonico e testimoniale devono essere attuati nel rispetto della disciplina di cui al successivo articolo 15 "Criteri ed indirizzi per gli interventi sul patrimonio di valore storico, architettonico e testimoniale".