Art. 13 Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti

1. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, ai sensi dell'art. 95 comma 2 della L.R. 65/14, individua e definisce:

  1. a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;
  2. b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III della L.R. 65/14, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all'articolo 68 della L.R. 65/14, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale;
  3. c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 95 della L.R. 65/14;
  4. d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell'articolo 98della L.R. 65/14, ove inserita come parte integrante del piano operativo;
  5. e) le zone connotate da condizioni di degrado.

2. La disciplina di cui al presente titolo è valida a tempo indeterminato, e si attua mediante:

  1. a) Interventi edilizi diretti nel rispetto delle disposizioni delle presenti NTA e degli artt. 134, 135, 135bis e 136 della L.R. 65/2014, con esclusione degli interventi di nuova edificazione;
  2. b) Progetti esecutivi di opere pubbliche.

3. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono riferite alle aree ed al patrimonio edilizio nel loro stato legittimo ed autorizzato alla data di approvazione delle presenti Norme.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina del PO, per patrimonio edilizio esistente si intendono gli edifici esistenti alla data di adozione del PO e quelli per i quali sia stato dato effettivo inizio dei alla data di adozione del PO e la cui realizzazione sia ultimata nel periodo di validità del titolo abilitativo.