Art. 12 Modalità di attuazione degli interventi

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia all'interno del territorio comunale si attuano attraverso:

  1. a) Interventi edilizi diretti nel rispetto delle modalità previste dal comma 2 del presente articolo e dagli artt. 134, 135, 135bis e 136 della L.R.T. 65/2014;
  2. b) Progetti Unitari Convenzionati di cui all'art. 121 della LR 65/2014;
  3. c) Interventi di Rigenerazione Urbana di cui art. 125 e 126 della LR 65/2014;
  4. d) Piani Attuativi di cui all'art. 107 della L.R. 65/2014, compresi, tra gli altri, i Piani di Recupero di cui all'art. 119 della L.R. 65/2014;
  5. e) Progetti esecutivi di opere pubbliche;

2. Interventi diretti: si attuano attraverso intervento diretto (Comunicazione, SCIA o Permesso di Costruire ai sensi degli artt. 134, 135 e 136 della L.R. 65/14) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia e quelli di nuova costruzione, nel rispetto della disciplina definita per le singole zone omogenee e nei casi non subordinati alle procedure di cui ai successivi commi 3 e 4. Rientrano tra gli interventi diretti quelli soggetti a Permesso di Costruire convenzionato come definito dall'art. 28bis del DPR 380/01.

3. Progetti Unitari Convenzionati ed Interventi di Rigenerazione Urbana, individuati e disciplinati puntualmente nelle Schede Norma di cui all'Allegato III, si attuano secondo le procedure di cui ai rispettivi articoli 121 e 125 della L.R. 65/14, subordinatamente alla stipula di convenzione con l'Amministrazione comunale in ordine all'attuazione delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici connessi all'intervento.

4. Piani Attuativi: i Piani Attuativi (P.A.), individuati e disciplinati puntualmente nelle Schede Norma di cui all'Allegato III, sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio ai sensi dell'art. 107 della L.R. 65/14. Ciascun piano attuativo, in rapporto agli interventi previsti, può avere, i contenuti e l'efficacia di una o più delle tipologie di piano di cui agli articoli 115-120 della L.R. 65/14.
L'atto di approvazione del P.A. individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse. La realizzazione dei P.A. di iniziativa privata è subordinata alla stipula della convenzione che regola i rapporti tra le proprietà interessate ed il Comune.

5. Gli interventi di ristrutturazione e cambio d'uso degli immobili che comportano la formazione di almeno due nuove unità abitative aggiuntive all'esistente, sono subordinati alla formazione di un Piano di Recupero nel rispetto dei minimi di superficie fissati all'art. 36 delle presenti norme.

6. Le aree di trasformazione per le quali, in rapporto alla loro complessità e rilevanza, ogni intervento è subordinato alla formazione e attuazione degli strumenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono individuate e campite con apposita simbologia sui grafici del PO, e sono disciplinate al Titolo V delle presenti norme. In fase di presentazione del P.A., PUC o Permesso di costruire convenzionato, la perimetrazione dell'area di trasformazione potrà essere oggetto di lievi modifiche in relazione al rilievo di dettaglio dello stato dei luoghi, quali ad esempio allineamento ai confini catastali e/o ad elementi fisici, ecc. Le eventuali superfici residue derivanti dalla rettifica cartografica assumono la destinazione di zona delle aree adiacenti.
Le direttive da rispettare nella realizzazione degli interventi sono descritte nell'Allegato III delle NTA. Si rimanda alle Schede Norma ivi contenute per le prescrizioni in relazione ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché le indicazioni morfologiche, tipologiche e funzionali per la predisposizione dei singoli Piani Attuativi o degli interventi unitari convenzionati.
Le indicazioni progettuali contenute nelle Schede Norma di cui all'Allegato III costituiscono prescrizioni che devono essere approfondite e verificate in sede di redazione del progetto. Ogni scheda definisce regole ed indirizzi relativamente alle infrastrutture principali, agli standard, alle tipologie, ai vincoli, alle prescrizioni geologico-tecniche ed ambientali necessarie per rendere compatibile l'intervento con il contesto paesaggistico, territoriale, urbanistico ed ambientale preesistente.
Lo Schema Direttore contenuto nella Scheda Norma ha valore prescrittivo relativamente all'ubicazione dell'area di massima edificabilità e delle aree libere. Relativamente alla ubicazione ed alla disposizione degli standard urbanistici e delle viabilità pubbliche, potranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale soluzioni alternative a quelle indicate nello schema direttore purché siano egualmente garantite le esigenze di funzionalità ed accessibilità delle aree pubbliche e di interesse pubblico, nonché il rispetto del valore paesaggistico del contesto.
All'interno delle aree di trasformazione dovrà essere garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici in relazione alle quantità e alle tipologie prescritte dalle schede di cui al relativo Allegato III e, in assenza di specifiche indicazioni, in misura non inferiore alle quantità minime previste dal Piano Strutturale Intercomunale e dalla normativa vigente.
La cessione gratuita delle aree costituisce condizione alla realizzazione degli interventi e dovrà essere effettuata prima del rilascio dei titoli abilitativi, secondo le modalità previste dalla specifica convenzione con l'AC. La medesima convenzione individua inoltre le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che dovranno essere realizzate a carico del soggetto attuatore, in relazione all'entità ed all'estensione degli interventi previsti.
Fatte salve diverse indicazioni delle Schede Norma, le aree destinate a viabilità pubblica non concorrono alla determinazione degli standard urbanistici richiesti dal Piano Strutturale Intercomunale e dalla normativa vigente, ma contribuiscono alla superficie territoriale oggetto di cessione all'A.C., ove prevista dalla Scheda Norma.
I Piani Attuativi potranno anche essere attuati attraverso subcomparti funzionali; il sub comparto funzionale dovrà, in relazione alle superfici edificate e alle destinazioni d'uso, garantire il rispetto degli standard e delle prescrizioni della Scheda Norma.

7. Nelle aree soggette obbligatoriamente a P.A. e/o a PUC, nelle more di formazione dello stesso e salvo diverse indicazioni delle Schede Norma, sono ammessi unicamente interventi fino alla manutenzione straordinaria con esclusione di mutamento della destinazione d'uso, frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari.

8. Nella tav. 2 di PO è evidenziata con specifica simbologia i seguenti comparti la cui attuazione è regolata da atti o convenzioni antecedenti all'entrata in vigore del PO, ancora vigenti:

  • - Piano Attuativo "I Frati", approvato e convenzionato in data 5/04/2011 con efficacia pari ad anni otto dal momento della stipula (oltre proroghe ope legis);
  • - Piano attuativo: "Hotel Radda", approvato e convenzionato, successivamente oggetto di D.C.C. n. 42 del 16/09/2021;
  • - Piano Attuativo: Lottizzazione artigianale "La Villa", approvato e convenzionato in data 15/02/2011, con efficacia di anni dieci dal momento della stipula (oltre proroghe ope legis);
  • - In tali aree, fino alla decadenza dei rapporti convenzionali o dell'efficacia delle previsioni urbanistiche, sono ammessi gli interventi previsto dal Piano Attuativo convenzionato. Per i comparti per i quali sia decorso il termine di scadenza del piano attuativo e la relativa convenzione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 110 della L.R. 65/2014, ferma comunque la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sugli edifici realizzati in forza dei suddetti strumenti.