Art. 11 Interventi di trasformazione

1. Gli interventi di trasformazione si articolano nelle seguenti categorie, nel rispetto dell'art. 3 del DPR 380/2001 come declinato dalla L.R. 65/2014 in vigore alla data di approvazione del presente strumento urbanistico.

  1. a) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (Rr), articolata in;
    • - Demolizione con fedele ricostruzione di cui alla L.R. 65/14 art. 135 bis 4 comma 3), lettera a;
    • - Demolizione e contestuale ricostruzione non fedele di cui alla L.R. 65/14 art.135 bis comma 3 lettera b);
    • - Demolizione con fedele ricostruzione di cui alla L.R. 65/14 art.135 bis comma 3 lettera c;
    • - Ripristino di edifici demoliti o crollati di cui alla L.R. 65/14 art. 135 bis comma 3 lettera d);
  2. b) Ripristino di edifici demoliti o crollati di cui alla art. 134, comma 1, lett. i
  3. c) Addizioni volumetriche agli edifici esistenti di cui alla L.R. 65/14 art. 134 comma 1 lettera g.
    Sono gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti non assimilati alla ristrutturazione edilizia e finalizzati alla riqualificazione ed all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente, da attuarsi nel rispetto dei parametri stabiliti dal PO per le diverse zone omogenee e per singolo edificio. L'addizione volumetrica dovrà essere realizzata in coerenza con il processo tipologico proprio dell'edificio.
  4. d) Sostituzione edilizia di cui alla L.R. 65/14 art. 134 comma 1 lettera l - Gli interventi di sostituzione edilizia sono intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa dagli interventi di demolizione e ricostruzione ascrivibili a ristrutturazione edilizia, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Gli interventi di sostituzione edilizia sono condizionati ad interventi di sistemazione complessiva delle aree di pertinenza, al superamento delle condizioni di degrado, alla eliminazione delle superfetazioni. Il nuovo edificato, oltre a garantire un migliore inserimento paesaggistico, dovrà essere conforme alle disposizioni di cui al successivo comma 2.
  5. e) Ristrutturazione urbanistica di cui alla L.R. 65/14 art. 134 comma 1 lettera f);
  6. f) Nuova edificazione di cui alla L.R. 65/14 art. 134 comma 1 lettera a).

2. In attuazione delle disposizioni del vigente PIT con valenza di Piano Paesaggistico relative alla definizione di specifiche misure per il corretto inserimento progettuale dei nuovi interventi nel contesto insediativo e paesaggistico esistente, tutti gli interventi di cui al precedente comma lettere b, c, d, e dovranno rispettare i seguenti indirizzi e prescrizioni:

  1. a) Gli interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione dovranno garantire il corretto inserimento urbanistico e paesaggistico dei nuovi manufatti e delle relative sistemazioni rispetto al contesto urbano e territoriale; a tal fine, in fase di progettazione dovrà essere posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
    • - Morfologia: le soluzioni progettuali devono tenere conto della morfologia dei luoghi contenendo al minimo gli interventi di sbancamento e rispettando l'andamento naturale del terreno, preferibilmente sfruttando gli eventuali dislivelli esistenti (pendii, scarpate, ciglioni), ricorrendo a soluzioni architettoniche quali coperture inerbite, volumi a gradoni integrati con il verde, ecc. Per gli interventi in area collinare, particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli affacci a valle, evitando la realizzazione di fronti edificati continui che costituiscano elemento di degrado visivo.
    • - Inserimento paesaggistico: gli interventi edilizi dovranno essere corredati da un progetto delle sistemazioni rilevanti ai fini paesaggistici, con riferimento alla viabilità esterna e interna all'area, alla presenza di recinzioni, siepi, arbusti ed alberature o qualsiasi altra tipologia vegetazionale, al mantenimento di alberi di particolare pregio per dimensioni o tipologia. I progetti dovranno prevedere specifici elaborati di dettaglio che dimostrino il corretto inserimento urbanistico e paesaggistico degli interventi rispetto al contesto territoriale, con particolare riferimento ai varchi e alle visuali libere pre e post intervento.
    • - Sicurezza geologico idraulica: in sede di progettazione dovranno essere effettuati gli studi e le verifiche richiesti dalla normativa vigente per assicurare, oltre alla fattibilità degli interventi, la sicurezza dei nuovi insediamenti ed il non aggravio delle condizioni di rischio al contorno, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VII delle presenti norme.
    • - Sostenibilità ambientale ed energetica: gli interventi edilizi dovranno garantire i requisiti di sostenibilità ambientale ed energetica di cui al successivo art. 16. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 16 comma 3, dovranno inoltre essere favoriti la permanenza e l'implementazione del verde di connessione ecologica, in quanto assicura le relazioni fisiche, ambientali e percettive tra le aree urbanizzate e non, attraverso l'individuazione di corridoi verdi che devono essere mantenuti, salvaguardati ed implementati al fine di rispettare la morfologia, i contesti rurali, ambientali, paesaggistici appartenenti anche a sistemi e subsistemi territoriali diversi, nonché in riferimento ai corsi d'acqua. In particolare, fanno parte del verde di connessione ecologica elementi quali i corridoi fluviali multifunzionali, le infrastrutture verdi, le fasce di mitigazione paesaggistico-ambientale e le aree verdi contigue al territorio rurale.

3. La previsione di interventi di trasformazione è subordinata alla verifica dell'esistenza delle infrastrutture e dei servizi, anche a carattere privato, necessari a soddisfare la domanda di approvvigionamento, distribuzione e depurazione, o al contestuale potenziamento delle infrastrutture compatibilmente con l'uso sostenibile della risorsa. In particolare costituiscono parte integrante del PO le condizioni alla trasformazione contenute nel Rapporto Ambientale e riportate al Titolo VII delle presenti norme.

4. Il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (ruderi) deve essere effettuato nel rispetto della originaria consistenza e configurazione come accertata e documentata in sede di richiesta del titolo abilitativo. Qualora il rudere sia classificato quale di rilevante valore o di valore dovrà comunque essere ricostruito nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti.

5. Resta fermo che la decadenza quinquennale prevista dall'art. 95 comma 1 lett. b) concerne i soli interventi individuati dall'art. 95 comma 3 della medesima legge.