Art. 10 Interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi di conservazione e gestione del patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie, disciplinate ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 come declinato dalla Legge LR 65/2014, vigenti al momento dell'approvazione del presente strumento:

  1. I. Manutenzione Ordinaria
  2. II. Manutenzione Straordinaria: Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere attuati nel rispetto degli eventuali elementi tipologici, architettonici e formali significativi e/o di pregio esistenti dell'edificio e della sua pertinenza, in applicazione degli indirizzi e delle disposizioni di cui all'art. 138 della L. R. 65/2014.
  3. III. Restauro e risanamento conservativo: valgono le definizioni di cui all'art. 3 co1 lett. c) del DPR 380/2001 ed alla L.R. 65/14. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro può comprendere l'intervento di miglioramento strutturale.
  4. IV. Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc): si rinvia all' art. 135 comma 2 lett d) nonché all'135 bis comma 2 della L.R. 65/14 ed alle specifiche disposizioni di cui al successivo comma.

2. Ai fini della tutela dei valori storici, morfologici, tipologici, formali e strutturali del patrimonio edilizio esistente, gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc) relativi al patrimonio di valore storico architettonico e di interesse tipologico testimoniale di cui al successivo art. 14, sono ulteriormente articolati dal PO secondo la seguente classificazione, fatte salve eventuali indicazioni più restrittive dei Regesti degli Allegati I e II delle NTA:

  • - Rc1 - Ristrutturazione conservativa senza alterazioni dei caratteri tipologici e formali
    Fermo restando la conservazione dei caratteri architettonici e formali dell'edificio, nonché degli elementi pertinenziali significativi, sono ammessi interventi che comportino la riorganizzazione funzionale delle unità immobiliari, senza che ne siano alterati i caratteri tipologici. È ammessa la realizzazione di limitate aperture nei setti strutturali purché coerenti al tipo edilizio. Gli interventi sulle parti strutturali devono tendere al recupero, al consolidamento ed all'integrazione di quelle originali ancora in grado di svolgere una funzione statica, impiegando preferibilmente materiali analoghi a quelli originari. Non sono ammesse modifiche alle aperture esistenti sui prospetti salvo ripristino di situazioni preesistenti documentate o attraverso modifiche limitate all'inserimento di elementi architettonici e formali, ricorrenti in tipologie similari, dietro presentazione di apposita analisi storico-critica che ne giustifichi la variazione, nonché, limitatamente ai fronti secondari, interventi strettamente finalizzati al miglioramento e/o adeguamento delle caratteristiche igienico sanitarie nel rispetto dei caratteri formali e tipologici dell'organismo edilizio. Il frazionamento e/o l'accorpamento delle unità immobiliari sono ammessi compatibilmente con le specifiche limitazioni definite dalla presente categoria di intervento. Tali interventi dovranno consentire la leggibilità dei singoli tipi aggregati in quanto memoria testimoniale.
  • - Rc2 - Riorganizzazione funzionale con limitati interventi incidenti sugli elementi strutturali con miglioramento dei caratteri tipologici e formali
    Sono gli interventi complessivamente finalizzati alla riqualificazione dell'organismo edilizio, anche attraverso la sua riorganizzazione funzionale, con interventi sugli elementi strutturali finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario ed al miglioramento sismico, ad una diversa articolazione spaziale e distributiva, all'accorpamento o alla divisione delle unità immobiliari esistenti. Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche storiche, tipologiche ed architettoniche degli organismi edilizi, e potranno prevedere anche modifiche strutturali quali: aperture nei setti portanti interni, realizzazione di scale interne, modeste modifiche alla quota dei solai, laddove compatibili con gli elementi costruttivi da conservare (volte, solai e pareti decorate, ecc.). Sono ammesse nuove aperture o la modifica di quelle esistenti purché coerenti al tipo edilizio e nel rispetto dell'organizzazione architettonica e dei caratteri formali, tipologici e dimensionali dell'organismo edilizio e dei prospetti.
    In presenza di elementi di degrado formale o incoerenti con l'edificio dovuto ad alterazione dei caratteri tipologici originari (quali dimensioni e tipologia delle aperture, introduzione di elementi impropri, inserimento di balconi o terrazze, tettoie, etc.) sono ammesse, anche modifiche alla sagoma o ai prospetti finalizzati alla rimozione e/o contestualizzazione degli elementi incongrui ed al ripristino di soluzioni coerenti con le caratteristiche tipologiche dell'edificio e con il suo processo evolutivo.

3. Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla L.R. 5/2010 sono consentiti nel rispetto delle specifiche limitazioni definite dalle categorie di intervento attribuite agli edifici nonché delle vigenti norme igienico-sanitarie.