Art. 9 Disciplina generale degli interventi urbanistici ed edilizi
1. Il Piano Operativo definisce, per ogni zona o edificio, le trasformazioni edilizie ammesse, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente. Ciascun immobile può essere oggetto esclusivamente delle trasformazioni per esso individualmente previste, cioè riconducibili e ricomprese nella categoria di intervento indicata dal PO. In mancanza di disposizioni specifiche, qualora per l'area o il bene oggetto di intervento sia documentata l'assenza di valore storico, architettonico e testimoniale, si intende applicabile la totalità delle trasformazioni edilizie ammessa per il tessuto o ambito di riferimento di cui agli artt. 10 e 11 delle presenti NTA, nel rispetto dei parametri urbanistici stabiliti per la zona di appartenenza.
2. Gli interventi edilizi sono disciplinati in conformità alle definizioni del DPR 380/2001 come declinato dalla L.R. 65/2014, vigenti alla data di approvazione del presente PO. Al fine della corretta applicazione della disciplina del Tessuto storico compatto (corrispondente alla Zona A di cui al DM 1444/68) e del patrimonio edilizio di valore storico architettonico ed interesse tipologico testimoniale di cui all'art. 14 delle presenti Norme, il PO introduce al successivo art. 10 specifiche disposizioni relativamente agli interventi di Ristrutturazione Edilizia conservativa.
3. Gli interventi edilizi si distinguono in:
- - interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, di cui al successivo art. 10;
- - interventi di trasformazione, di cui al successivo art. 11;
4. Qualora gli elaborati cartografici e fotografici di rilevamento in accompagnamento ai titoli abilitativi o alle comunicazioni di attività edilizia libera evidenzino all'interno dell'immobile oggetto di intervento particolari elementi di valore architettonico, tipologico storico o testimoniale, in applicazione degli indirizzi e delle disposizioni di cui all'art. 138 della L.R. 65/2014, l'intervento deve essere attuato nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, garantendo la tutela e conservazione dei suddetti elementi.
5. Il PO disciplina le modalità di attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi in riferimento agli strumenti di cui all'art. 3 comma 1 delle presenti Norme (Piano Attuativo, Progetto Unitario convenzionato, Interventi di rigenerazione urbana, Progetto di opera pubblica, Intervento diretto), secondo quanto disposto al successivo art. 12.
6. Ai fini dell'attuazione del Piano Operativo nonché dell'applicazione del Regolamento Edilizio e delle altre norme che regolano l'attività edilizia, valgono le definizioni di cui al Regolamento di attuazione n. 39/R, approvato con DPGR 24/07/2018. In particolare, per il dimensionamento degli interventi urbanistici ed edilizi sono assunti come riferimento, ove non diversamente specificato, i seguenti parametri:
- a) SE - "superficie edificabile (o edificata)" di cui all'art. 10 del DPGR n. 39/R/18;
- b) Hmax - "Altezza dell'edificio" di cui all'art. 18 del DPGR n. 39/R/18;
- c) Vtot - "Volume totale o volumetria complessiva" di cui all'art. 22 del DPGR n. 39/R/18.
Tali definizioni potranno essere ulteriormente specificate da parte del Regolamento Edilizio comunale, per gli aspetti di specifica competenza. Le eventuali modifiche/integrazioni al Regolamento 39/R, anche qualora incidenti sulle definizioni di cui al presente articolo, si intendono automaticamente recepite senza che costituiscano variante al PO né comportino la modifica delle previsioni dimensionali del piano diverse definizioni introdotte da leggi nazionali o regionali, troveranno applicazione solo ove la legge ne disponga espressamente la prevalenza.
7. Salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina delle singole zone omogenee di cui al successivo Titolo IV e/o nelle Schede Norma Allegato III, in tutti gli interventi edilizi tra i quali in particolare gli interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e nuova edificazione, nonché di ristrutturazione edilizia, che comportino modifica della sagoma preesistente, o comunque creazione di aggetti non meramente decorativi devono essere rispettate le seguenti distanze minime:
- - Distanze tra edifici: sono prescritte le distanze di cui all'art. 9 del DM 1444/68, sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche. La distanza minima su fronti finitimi entrambi non finestrati non potrà essere inferiore a tre metri, nel rispetto dell'art. 873 del Codice Civile. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 140 della L.R. 65/14 (Deroghe al DM 1444/68) ed al fine di favorire il processo di riqualificazione del tessuto urbano e del patrimonio edilizio esistente, negli interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati e sostituzione edilizia si applicano le deroghe consentite dalla legge regionale le deroghe previste dalla legge regionale sono altresì ammesse per la categoria della ristrutturazione urbanistica nell'ambito di Piani Attuativi o Piani di Intervento di cui all'art. 126 della L.R. 65/14, anche rispetto ad edifici posti all'esterno del perimetro del comparto. Nelle aree soggette a piano attuativo, individuate nel presente PO, per la realizzazione o l'ampliamento di edifici e stabilimenti produttivi, possono trovare applicazione le deroghe di cui all'art. 140 commi 4, 5 e 6 della LR 65/20114. È ammessa la realizzazione di costruzioni in aderenza, nel rispetto del codice civile.
- - Distanze dai confini di proprietà e/o di zona: distanza minima di m 5, e comunque pari alla metà dell'altezza dell'edificio (HF) ove questa sia maggiore di 10 m. Per costruzioni temporanee, elementi di arredo delle aree pertinenziali, impianti all'aperto per attività sportive e ricreative, nonché per costruzioni che si sviluppino solo al piano interrato e a condizione che questo sia completamente interrato rispetto al livello del confine, devono essere rispettate le distanze minime del D.M. 1444/1968 e del codice civile, fatte salve distanze minori di edifici esistenti o costruzioni in aderenza. È ammessa inoltre la realizzazione di costruzioni sul confine di proprietà o a distanza inferiore dal confine, rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, in base ad accordo scritto con la proprietà confinante, stipulato nelle forme di legge, registrato, trascritto alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di permesso di costruire.
- - Distanze da strade pubbliche: Salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina delle singole zone omogenee di cui al successivo Titolo IV e/o dei comparti cui alle Schede Norma dell'Allegato III, in tutti gli interventi edilizi ed in particolare quelli di ampliamento, sostituzione edilizia e nuova edificazione, nonché negli interventi di ristrutturazione edilizia, che comportino modifica della sagoma preesistente, o comunque aggetti non meramente decorativi, devono essere rispettate le distanze minime di cui al presente comma. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni non rilevano, ai fini del presente comma, gli interventi strettamente necessari all'adeguamento sismico e/o energetico degli edifici.
All'interno dei centri abitati, per l'ipotesi in cui il Codice della strada e relativo regolamento di attuazione non prescrivano distanze minime dalla sede stradale, dovranno comunque essere osservate le distanze tra fabbricati di cui al D.M. 1444/68 ed al codice civile.
In tali casi per gli interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati e per gli interventi di addizione volumetrica sono fatti salvi gli allineamenti esistenti, ove abbiano carattere prevalente lungo la strada interessata.
Fuori dai centri abitati devono inoltre essere rispettate le distanze previste dalla vigente normativa in base alla classificazione ed alle caratteristiche delle strade, con particolare riferimento al Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, salvo autorizzazione dell'Ente Proprietario della strada interessata.
Fermo restando quanto sopra possono essere prescritti eventuali allineamenti in sede di formazione del titolo abilitativo; devono altresì essere rispettate eventuali indicazioni grafiche degli elaborati del Piano Operativo, come pure eventuali prescrizioni tecniche particolari degli Enti di gestione preposti. Nel rispetto della normativa statale e regionale, ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 138 comma 3 della L.R. 65/14, gli interventi sugli immobili di particolare valore di cui all'art. 17 delle presenti norme possono motivatamente derogare dai requisiti minimi fissati dalle vigenti norme igienico sanitarie qualora il rispetto di tali requisiti contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico e tipologico. Le deroghe di cui al presente comma sono concesse a condizione che non determinino condizioni peggiorative rispetto alla situazione legittimamente esistente.
8. Le disposizioni del Piano Operativo prevalgono espressamente sulle eventuali disposizioni difformi del Regolamento Edilizio, al quale si rimanda per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo.