Art. 9 Tavola dei vincoli

1. La Tavola dei vincoli del PUG, elaborata ai sensi dell'art. 37 della LR 24/2017 è articolata, per garantirne la leggibilità, in 9 tavole, nelle quali sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti, dalle leggi, dai piani generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela.

2. La Tavola dei vincoli è articolata nelle seguenti tavole:

  • - Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici,
  • - Tutele paesaggistiche e ambientali,
  • - Tutele naturalistiche e tutele idrauliche,
  • - Rischio idraulico: Pericolosità e criticità idrauliche nella pianificazione sovraordinata,
  • - Rischio idraulico: Pericolosità idraulica del territorio nonantolano,
  • - Rischio sismico: Microzonazione sismica - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica,
  • - Rischio sismico: Microzonazione sismica - Carta di microzonazione sismica - Livello 3 - F.a. P.G.A.,
  • - Rischio sismico: Analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE),
  • - Limiti e rispetti.

3. La Tavola dei vincoli, articolata come sopra, è corredata dalla Scheda dei vincoli.

4. Gli articoli che seguono descrivono i vincoli e richiamano le prescrizioni derivanti dalle leggi, dai piani generali o settoriali ovvero dalla pianificazione sovraordinata (PTPR, PTCP e gli altri piani sovraordinati) che riguardano in particolare:

  • - TUTELE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE
    • - Invasi ed alvei dei corsi d'acqua
    • - Fasce di espansione inondabili
    • - Zone di tutela ordinaria
    • - Corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario di pianura e relative zone e fasce di rispetto idraulico
    • - Fasce di tutela di fiumi e corsi d'acqua (acque pubbliche) ai sensi del D.Lgs. 42/2004
    • - Dossi e paleodossi
    • - Rete Natura 2000 - IT4040010 - ZSC-ZPS - Torrazzuolo
    • - Zone di tutela naturalistica
    • - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
    • - Aree forestali e boscate
    • - Parchi e giardini di interesse storico-culturale e/o paesaggistico
    • - Alberi monumentali e di pregio
    • - Siepi e filari alberati
    • - Maceri
    • - Rete ecologica
  • - TUTELE STORICO-CULTURALI
    • - Viabilità storica
    • - Canali storici
    • - Beni culturali e storico-architettonici
    • - Aree archeologiche
    • - Centuriazione
    • - Potenzialità archeologica
  • - RISCHI NATURALI
    • - Prescrizioni per la riduzione della vulnerabilità e criticità idraulica
    • - P1 - Area con condizioni di pericolosità idraulica molto elevata
    • - P2a - Area con condizioni di pericolosità idraulica elevata
    • - P2b - Area con condizioni di pericolosità idraulica alta
    • - P3a - Area con condizioni di pericolosità idraulica media
    • - P3b - Area con condizioni di pericolosità idraulica bassa
    • - Area interessata da condizioni di forte criticità idraulica del reticolo idrografico di scolo
  • - RISCHIO SISMICO
    • - Riduzione del Rischio sismico
  • - LIMITI E RISPETTI
    • - Fasce di rispetto delle infrastrutture viarie
    • - Limiti di rispetto cimiteriale
    • - Limiti di rispetto dei depuratori
    • - Limiti di rispetto degli elettrodotti
    • - Limiti di rispetto dei metanodotti
    • - Aree con divieto di localizzazione dei siti di emittenza radio-televisiva
    • - Catasto delle aree percorse dal fuoco

Art. 10 Invasi ed alvei dei corsi d'acqua

(Tavola dei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche)

1. Il reticolo idrografico costituisce componente fondamentale della rete ecologica, con il ruolo principale di rete di connessione ecologica.

2. Il PUG, in conformità al PTCP, individua nella tavola "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche", gli invasi ed alvei dei corsi d'acqua superficiali intesi come aree occupate dall'alveo attivo, secondo la definizione di cui all'art. 10, co. 1 delle NTA del PTCP, che riguardano:

  • - il fiume Panaro
  • - il canal Torbido, classificato come corso d'acqua artificiale della pianura.

3. Negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali, gli interventi pianificatori e gestionali sono finalizzati a:

  • a. garantire i deflussi delle portate di riferimento, evitando che si provochino ostacoli agli stessi, si produca un aumento dei livelli idrici e si interferisca negativamente sulle condizioni del moto, alterando la funzione idraulica del corso d'acqua;
  • b. garantire la stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra;
  • c. garantire la tutela e/o il recupero delle componenti naturali dell'alveo, soprattutto per quelle parti funzionali ad evitare il manifestarsi di fenomeni di dissesto (vegetazione spondale e ripariale per la stabilità delle sponde ed il contenimento della velocità di corrente, componenti morfologiche connesse al mantenimento di ampie sezioni di deflusso);
  • d. mantenere l'assetto morfologico dei corpi idrici in rapporto alla funzionalità delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, nonché all'interazione con i livelli freatimetrici delle falde circostanti, ai fini della salvaguardia della risorsa idrica e degli usi per essa programmati.

4. Negli alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali gli interventi ammessi sono disciplinati dall'art. 10, co.i 2, 3, 4, 5, 6 delle NTA del PTCP e si applicano le disposizioni di cui al co. 7 del medesimo articolo.

5. Tutti gli interventi di gestione e di manutenzione, ordinari e straordinari, che riguardano il reticolo idrografico devono essere svolti nel rispetto della Direttiva Regionale approvata con DGR n° 3939 del 6.9.1994, concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna, delle Linee guida approvate con DGR n. 1587 del 26.10.2015 concernenti la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna, nonché all'elaborato n. 5 "Quaderni delle opere tipo"3 del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell' Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Art. 11 Fasce di espansione inondabili

(Tavola dei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche)

1. Le fasce di espansione inondabili sono zone di tutela dei corsi d'acqua definite in base a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici ai sensi dell'art. 9, co. 2, delle NTA del PTCP e sono principalmente rivolte a perseguire gli obiettivi di cui al co. 1 del medesimo assumendo una valenza strategica per la realizzazione e valorizzazione del progetto di rete ecologica.

2. Il PUG, in conformità al PTCP, individua nella tavola "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche", le fasce di espansione inondabili, delimitate in conformità all'art. 9 co. 1 delle NTA del PTCP.

3. Non sono soggette alle disposizioni del PTCP le aree ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 9, co. 3 del PTCP.

4. Nelle aree ricadenti nelle fasce di espansione inondabili, gli interventi ammessi sono disciplinati dall'art. 9, co.i 5, 6, 7, 8, 9, 10 delle NTA del PTCP.

5. Per gli interventi di difesa idraulica e di manutenzione di invasi ed alvei valgono le prescrizioni di cui all'art. 9, co. 19 delle NTA del PTCP che dovranno comunque essere eseguiti avendo a riferimento l'elaborato n. 5 "Quaderni delle opere tipo"3 del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

6. Nelle fasce in oggetto, nel rispetto delle disposizioni del presente PUG, possono essere previsti interventi volti alla realizzazione di percorsi e spazi sosta per veicoli non motorizzati, di attrezzature per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche che non comportino impermeabilizzazione del suolo, di piantumazione volti alla rinaturalizzazione e valorizzazione paesaggistica.

3. Elaborato n. 5 “Quaderni delle opere tipo” del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) consultabile all’indirizzo web (https://pai.adbpo.it/index.php/quaderno-opere-tipo)

Art. 12 Zone di tutela ordinaria

(Tavoladei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche) 1. Le zone di tutela ordinaria sono zone di tutela dei corsi d'acqua definite in base a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett. b) delle NTA del PTCP, e sono rivolte principalmente a perseguire gli obiettivi di cui al co. 1 del medesimo, assumendo una valenza strategica per la realizzazione e valorizzazione del progetto di rete ecologica. 2. Il PUG, in conformità al PTCP, individua nella tavola "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche", le zone di tutela ordinaria. 3. Non sono soggette alle disposizioni del PTCP le aree ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 9, co. 3 del PTCP. 4. Nelle aree ricadenti nelle zone di tutela ordinaria, gli interventi ammessi sono disciplinati dall'art. 9, co.i 8, 9, 11, 12, 13 delle NTA del PTCP. 5. Per gli interventi di difesa idraulica e di manutenzione di invasi ed alvei valgono le prescrizioni di cui all'art. 9, co. 19 delle NTA del PTCP che dovranno comunque essere eseguiti avendo a riferimento l'elaborato n. 5 "Quaderni delle opere tipo" del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (https://pai.adbpo.it/index.php/quaderno-opere-tipo). 6. Le aree agricole ricadenti nelle zone di tutela ordinaria, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore secondo le indicazioni dell'art. 9, co. 22 delle NTA del PTCP. 7. Nelle fasce in oggetto, nel rispetto delle disposizioni del presente PUG, possono essere previsti interventi volti alla realizzazione di percorsi e spazi sosta per veicoli non motorizzati, di attrezzature per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche che non comportino impermeabilizzazione del suolo, di piantumazione volti alla rinaturalizzazione e valorizzazione paesaggistica.

Art. 13 Corsi d’acqua del reticolo idrografico secondario di pianura e relative zone e fasce di rispetto idraulico

(Tavola dei vincoli: Rischio idraulico - pericolosità idraulica del territorio nonantolano)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico secondario di pianura in gestione al Consorzio della Bonifica di Burana (nel seguito indicato, per brevità, anche come Consorzio della Bonifica o Consorzio), in coerenza con le disposizioni del R.D. 368/1904. A tal fine si definisce:

  • a. alveo del corso d'acqua, lo spazio compreso fra le sponde fisse del reticolo idrografico
  • b. zona di rispetto idraulico, la fascia di 10 metri lungo entrambi i lati del canale, misurati a partire dal ciglio della sponda o dal piede arginale esterno del corso d'acqua, nel caso di corsi d'acqua scoperti o dall'esterno del piedritto del manufatto scatolare o dall'asse del manufatto;
  • c. fascia di rispetto idraulico, la fascia di 4.0 metri lungo entrambi i lati del canale, misurati a partire dal ciglio o dal piede esterno dell'argine. La fascia di rispetto idraulico è efficace anche nel caso di tratti tombinati.

2. Il PUG, individua nella tavola "Rischio idraulico - pericolosità idraulica del territorio nonantolano", il reticolo idrografico secondario di pianura in gestione al Consorzio della Bonifica di Burana. I limiti delle zone di rispetto idraulico, non rappresentate per ragioni di scala, dovranno essere puntualmente localizzati, misurando la fascia di 10 metri e di 4 metri lungo entrambi i lati del canale, come indicato al comma precedente.

3. Negli alvei dei corsi d'acqua di cui al co. 1, lett. a), trovano applicazione le seguenti prescrizioni:

  • - nessuno può, senza regolare permesso, eseguire opere nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti,
  • - è vietato qualunque ingombro totale o parziale dei corsi d'acqua che possa inquinare l'acqua o deviare/ostacolare il flusso della corrente;
  • - è vietata qualunque opera, atto o fatto che possa alterare gli argini e i relativi manufatti, o anche degradare o danneggiare indirettamente i corsi d'acqua;
  • - il tombamento parziale del corso d'acqua per la realizzazione di attraversamento carrabile dovrà essere autorizzato dal Consorzio della Bonifica.

4. Nelle zone di rispetto di cui al precedente co. 1, lett. b) trovano applicazione le seguenti prescrizioni:

  • - in applicazione del R.D. 368/1904, è vietata qualsiasi tipo di opera, manufatto o costruzione che possa impedire il transito dei mezzi meccanici del Consorzio addetti alla manutenzione dei corsi d'acqua, se non esplicitamente autorizzati dal gestore della rete di bonifica; è inoltre vietato qualunque deposito di terra o di altro materiale;
  • - i corpi idrici superficiali dovranno preferenzialmente essere mantenuti scoperti anche nelle zone urbanizzate, salvo che non siano recepiti come fognature;
  • - nell'ambito di progetti pubblici possono prevedersi interventi funzionali ad una maggiore coerenza del corpo idrico con la funzione idraulica assegnata, oppure al miglioramento dell'assetto paesaggistico-ambientale delle zone interessate.
  • - i progetti di opere di regimazione idraulica devono essere redatti sulla base di preventivo studio di impatto ambientale.
  • 5. Entro la fascia di rispetto di cui al precedente co. 1, lett. c) salvo specifica e diversa autorizzazione da parte del Consorzio, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

  • - dovrà essere mantenuta sgombra da manufatti, recinzioni, piantagioni di alberi e siepi, depositi di terra ed altri materiali, coltivazioni e movimenti di terra, drenaggi, miglioramenti fondiari, linee aeree, ecc., per garantire l'accesso per ispezioni, manutenzioni, rifacimenti, opere di interesse pubblico.
  • - potrà essere coperta esclusivamente da colture erbacee; solo nel caso in cui vi sia specifica autorizzazione da parte del Consorzio, la fascia di rispetto potrà essere mantenuta a strada, ovvero dotata di opere a verde o fasce tampone;
  • - senza regolare concessione o autorizzazione è inoltre vietata l'apposizione di catene, cancelli e sbarramenti trasversali al corso d'acqua, alle arginature e alle aree di rispetto, l'apposizione di staccionate di sicurezza in prossimità del ciglio dei corsi d'acqua e sulle arginature.

Art. 14 Fasce di tutela di fiumi e corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs. 42/2004

(Tavola dei vincoli: Tutele paesaggistiche e ambientali)

(Allegato: Fasce di tutela dei corsi d'acqua, al netto delle aree escluse ai sensi del D.Lgs. 42/2004)

1. Le fasce di tutela dei fiumi e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. n. 1775/1933 (cd. acque pubbliche) sono le aree di tutela paesaggistica che corrispondono alle fasce previste dall'art. 142, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 42/20044.

2. Le fasce di tutela in parola sono rappresentate nella Tavola dei vincoli "Tutele paesaggistiche e ambientali" del PUG. Tale rappresentazione, che recepisce quella cartografata dalla Regione Emilia-Romagna e dalla quale risultano già escluse le aree irrilevanti ai fini paesaggistici di cui all'art. 142, co. 3, del D.lgs. 42/2004, deve intendersi come meramente indicativa del vincolo paesaggistico, il quale dovrà essere puntualmente localizzato, misurando la fascia di legge dalla sponda dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, ovvero dal piede del relativo argine. Tale rappresentazione cartografica è perimetrata al netto delle aree di cui all' art. 142, co. 2, del D.lgs. 42/2004 nelle quali non si applica la tutela paesaggistica, come più dettagliatamente rappresentate nel fascicolo Allegato alla Tavola dei vincoli PUG.TV.2 "Tutele paesaggistiche e ambientali" - Fasce di tutela dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 142 co.1, lett. c, D.Lgs. 42/2004 al netto delle aree escluse ai sensi dell'art. 142, co. 2, del D.Lgs. 42/2004".

3. Le fasce di tutela delle acque pubbliche sono principalmente rivolte a mantenere, recuperare e valorizzare le caratteristiche paesaggistiche degli ambienti dei corsi d'acqua.

4. Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi sono assoggettati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art 146 del D.Lgs. 42/2004.

4. Si riporta l’art. 142 del D.lgs. 42/2004:
“Art. 142. Aree tutelate per legge.
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: …
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150metri ciascuna;”

Art. 15 Dossi e paleodossi fluviali

(Tavola dei vincoli: Tutele paesaggistiche e ambientali)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei dossi e paleodossi fluviali, allo scopo di salvaguardarne le caratteristiche altimetriche, di preservare le morfostrutture come segno testimoniale della formazione ed evoluzione della pianura alluvionale e di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico del programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile.

2. Il PUG, individua nella tavola "Tutele paesaggistiche e ambientali", i "Paleodossi di accertato interesse", i "Dossi di ambito fluviale recente" e i "Paleodossi di modesta rilevanza".

3. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 23A, co. 5 del PTCP, nei "Paleodossi di accertato interesse" e nei "Paleodossi di modesta rilevanza", nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture, vanno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico; non potranno pertanto essere previsti interventi edilizi o infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni morfologiche, in termini di sbancamenti e/o riporti e gli interventi consentiti dovranno essere compatibili con la struttura idraulica del dosso. La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali dovrà prevedere l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

4. Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, che interessino dossi e paleodossi fluviali di cui al comma 2, dovranno essere accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.

5. In corrispondenza di dossi e paleodossi fluviali di cui al comma 2, le aree esterne al territorio urbanizzato devono essere lasciate libere da ulteriori significative impermeabilizzazioni; eventuali nuovi interventi edilizi, dovranno garantire che le superfici cortilive siano lasciate permeabili e che vengano adottate soluzioni di smaltimento delle acque meteoriche che favoriscano quanto più possibile, l'infiltrazione nel suolo.

6 Nelle aree interessate da dossi e paleodossi non sono ammessi gli interventi di cui all'art. 23A, co. 9 delle NTA del PTCP. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 23A, co. 10 delle NTA del PTCP.

Art. 16 Rete Natura 2000 - IT4040010 - ZSC-ZPS - Torrazzuolo Area di Riequilibrio Ecologico Torrazzuolo (ARE)

(Tavola dei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche)

1. Il PUG individua nella Tavola dei vincoli "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche" il sito Rete Natura 2000 - IT4040010 - ZSC-ZPS - Torrazzuolo, che ha il medesimo perimetro dell'Area di Riequilibrio Ecologico (ARE) Torrazzuolo.

2. Si richiamano di seguito le misure da applicare:

  • - l'Area di Riequilibrio Ecologico (ARE) Torrazzuolo è soggetta alle Norme di attuazione e tutela contenute nella Proposta di Atto istitutivo dell'Area di Riequilibrio Ecologico - Provincia di Modena, Allegato specifico alla Determinazione del Consiglio Provinciale n.178 del 15/06/2011 e all'art.31 del PTCP;
  • - il sito Rete Natura 2000 - IT4040010 - ZSC-ZPS - Torrazzuolo, è soggetto alle Misure Specifiche di Conservazione dei Siti ZSC/ZPS, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con la DGR n. 1147 del 16.7.2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n.79/2018" ed in particolare alle misure riportate nell'allegato 3 - Regolamentazioni cogenti contenute delle Misure Specifiche di Conservazione delle ZSC e delle ZPS dell'Emilia-Romagna. Le Misure Specifiche di Conservazione definiscono nel dettaglio l'insieme organico delle tutele necessarie per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), nonché il loro risanamento e, possibilmente, il loro miglioramento. Nell'ambito delle Misure Specifiche rimangono vigenti le misure regolamentari che riguardano il comparto agricolo, stabilite con la DGR n.112 del 6.2.2017.

3. Il sito del Torrazzuolo (ZSC-ZPS e ARE) costituisce parte integrante e strutturante della rete ecologica di livello provinciale e locale, come indicato nelle NTA del PTCP, all'art. 30 per il Sito Rete Natura 2000 e all'art. 31 per l'Area di Riequilibrio Ecologico. Il sito Rete Natura 2000 - IT4040010 - ZSC-ZPS - Torrazzuolo fa inoltre parte della rete ecologica europea, come riportato allo stesso art. 30 del PTCP.

4. Al fine di salvaguardare lo svolgimento delle funzioni ecosistemiche, di riserva della biodiversità e di tutela di habitat e specie di interesse, limitando così potenziali interferenze esterne, il PUG individua una fascia di protezione di 150 metri lungo l'intero perimetro del sito, in considerazione del fatto che i punti più delicati di una compagine boschiva, di un habitat delicato, di un'area naturale poco spessa, come ad esempio le ramificazioni del sito tutelato, sono proprio i loro margini.

5. Nell'ambito della fascia di protezione di cui al precedente comma 4, in parte ricadente sul territorio perimetrato dal PUG come "Partecipanza Agraria" e in parte ricadente sul Territorio rurale, non sono ammesse nuove costruzioni e gli interventi sugli edifici esistenti, disciplinati dal successivoArt. 78 relativo al Territorio rurale, dovranno prevedere obbligatoriamente interventi di mitigazione nei confronti del Sito ZSC-ZPS e ARE, mediante il nuovo impianto di vegetazione arboreo/arbustiva o il potenziamento della vegetazione esistente.

6. Nell'ambito del ZSC-ZPS - Torrazzuolo e dell'Area di Riequilibrio Ecologico (ARE) Torrazzuolo si applicano le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 3 della Delibera di Giunta regionale 12/11/2015 n.1732 come modificata dalla DGR 1514/2022 "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 12 novembre 2015, n. 1732 recante la "Terza Direttiva per l'applicazione dell'art.2 della legge regionale n.19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico". In applicazione del comma 2 del medesimo articolo, entro l'ambito del ZSC-ZPS - Torrazzuolo e dell'Area di Riequilibrio Ecologico (ARE) Torrazzuolo è necessario:

  • - limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
  • - adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall'emanazione della direttiva sopra citata;
  • - ridurre il più possibile i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti, ecc.) nel maggiore rispetto dell'ecosistema.

Art. 17 Zone di tutela naturalistica

(Tavola dei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche)

1. Le zone di tutela naturalistica sono indicate e perimetrate nella Tavola dei vincoli "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche", assumendo integralmente le zone di tutela naturalistica di cui all'art. 24 del PTCP che, per la quasi totalità della loro superficie ricadono all'interno del perimetro del sito Rete Natura 2000 - IT4040010 - ZSC-ZPS - Torrazzuolo.

2. Gli interventi ammessi nelle zone di tutela naturalistica sono finalizzati alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di loro, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

3. Nelle zone di tutela naturalistica sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti all'art. 24 del PTCP in coerenza con l'art. 25 del PTPR, da valutare in combinazione con le Misure Specifiche di Conservazione del sito Rete Natura 2000 - IT4040010 - ZSC-ZPS - Torrazzuolo, per le parti di sovrapposizione fra la zona di tutela naturalistica ed il vincolo relativo al sito ZSC-ZPS.

Art. 18 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

(Tavola dei vincoli: Tutele paesaggistiche e ambientali)

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, ai sensi all'art. 39 del PTCP e in coerenza con l'art. 19 del PTPR, comprendono le parti del territorio caratterizzate dalla presenza di rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali e dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. Non sono soggette alle disposizioni del presente articolo le aree di cui all'art. 39, co. 2 del PTCP

2. Il PUG, in conformità al PTCP, individua le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale nella Tavola dei vincoli "Tutele paesaggistiche e ambientali".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono rivolte al mantenimento, recupero e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche e/o naturalistiche delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, anche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio.

4. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono ammesse le infrastrutture ed attrezzature di cui all'art. 39, co.i 4 e 5, delle NTA del PTCP, alle condizioni ivi indicate.

5. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale possono essere realizzati gli interventi di cui all'art. 39, co. 6 delle NTA del PTCP.

6. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono ammessi interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione degli interventi di cui all'art. 39, co. 8, delle NTA del PTCP:

  • a. parchi, le cui attrezzature siano mobili od amovibili e precarie;
  • b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
  • c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie, funzionali ad attività di tempo libero.

7. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, oltre agli interventi sul patrimonio edilizio esistente regolati dal presente PUG, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 39, co.i 9 e 10, delle NTA del PTCP.

8. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nel rispetto delle disposizioni del presente PUG, possono essere previsti interventi volti alla realizzazione di attrezzature per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche che non comportino impermeabilizzazione del suolo, di percorsi e spazi sosta per veicoli non motorizzati, di interventi di piantumazione volti alla rinaturalizzazione e valorizzazione paesaggistica.

9. Nei terreni coltivati ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, il Comune di Nonantola, al fine di sostenere le riconversioni delle pratiche agricole esistenti, per migliorare la tutela degli elementi naturali e paesaggistici caratteristici e il miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree marginali, con le specifiche definite all'art. 39, co. 12, delle NTA del PTCP, si attiverà presso i competenti uffici regionali per l'attivazione degli incentivi, all'uopo necessari, tramite il Programma di Sviluppo Rurale.

Art. 19 Aree forestali e boscate

(Tavola dei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche)

1. Ai sensi del presente articolo, le aree forestali e boscate debbono intendersi quali patrimonio naturale ed ecosistema completo comprensivo di tutte le loro componenti, quali suolo e sottosuolo, formazioni vegetali di ogni tipologia, quindi comprensive di sottobosco ed erbe, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, fauna, microfauna, nelle loro reciproche e profonde interrelazioni; le aree forestali e boscate debbono quindi intendersi oltre l'aspetto estetico paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento. Tali aree, oltre a rivestire una valenza paesaggistica, naturalistica e culturale, svolgono importanti servizi ecosistemici, da salvaguardare, in quanto caratterizzati da una densa compagine vegetale, che svolge un ruolo fondamentale come "rifugio per gli animali" e per il mantenimento della biodiversità, in un territorio agricolo altamente produttivo e coltivato.

2. Sono soggette a tutela le aree forestali e boscate, individuate nella Tavola dei vincoli "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche", con riferimento a:

  • - Territori coperti da foreste e da boschi (D.Lgs. 42/2004 - art. 142,c.1, lett. g)
  • - Aree forestali (PTCP Prov. Modena - art. 21).

3. Nelle aree forestali e boscate individuate dal PUG trova applicazione la disciplina di tutela nazionale e regionale. Il PTPR e il PTCP assegnano al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva.

4. I terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 21 del PTCP.

Art. 20 Parchi e giardini di interesse storico-culturale e di interesse paesaggistico

(Tavola dei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche)

1. I parchi e giardini di interesse storico-culturale e i parchi e giardini di interesse paesaggistico, oltre ad avere rilevanza storico-culturale, naturalistica e paesaggistica, svolgono importanti servizi ecosistemici, in quanto caratterizzati da una densa compagine vegetale che svolge un ruolo fondamentale come rifugio per gli animali e per il mantenimento della biodiversità, in un territorio agricolo altamente produttivo e coltivato.

2. La Tavola dei vincoli "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche" individua:

  • - i Parchi e giardini di interesse storico-culturale
  • - i Parchi e giardini di interesse paesaggistico

In entrambi i casi evidenziando quelli interessati in tutto o in parte da zone di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

3. Con riferimento ai "Parchi e giardini di interesse storico-culturale", al fine di valorizzare i caratteri storici, tipologici, funzionali e naturalistici originari della struttura di tali siti, gli interventi devono essere volti alla conservazione e al recupero degli elementi storici, decorativi e di arredo e dei manufatti di servizio esistenti. La sistemazione delle aree a parchi e giardini deve mantenere, sempre e comunque, la configurazione originaria, al fine di conservare la tipologia di impianto. L'inserimento di arredi o manufatti di servizio (gazebo e piccoli depositi per attrezzi, anche non in muratura) va progettato in coerenza con l'impianto planimetrico, storico e scenografico dei giardini, rimuovendo le superfetazioni e gli arredi incoerenti. Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e la realizzazione di piscine. L'abbattimento di alberature, l'alterazione dell'architettura dei giardini, l'inserimento di nuovi elementi nella sistemazione delle superfici e nell'arredo, in assenza di autorizzazione, sono vietate e sono da considerare inosservanza ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. a) del DPR 380/2001.

4. Con riferimento ai "Parchi e giardini di interesse paesaggistico" le modifiche all'organizzazione degli spazi aperti e alla struttura dell'impianto della componente vegetale (arborea e arbustiva) sono ammesse a condizione che venga mantenute inalterate le caratteristiche del parco e giardino, il numero e la copertura degli alberi e la densità arborea. Qualora, per la realizzazione di infrastrutture stradali o per interventi di pubblica utilità, sia necessario utilizzare una parte dell'area perimetrata come "Giardini e parchi di interesse paesaggistico", si dovrà evitare, quanto più possibile, di compromettere le alberature esistenti e, particolarmente nel caso in cui la soluzione progettuale più efficace, anche in termini di utilizzabilità e di sicurezza, comporti l'abbattimento di alberature esistenti, l'intervento dovrà prevedere una idonea mitigazione dell'opera da realizzare.

Art. 21 Alberi monumentali e di pregio

(Tavola dei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche)

1. Gli alberi monumentali individuati nella Tavola dei vincoli "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche" sono distinti fra quelli soggetti alla specifica normativa nazionale (Legge 10/2013 e Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014) e quelli soggetti alla specifica normativa regionale (L.R. 2/1977). Per tali esemplari arborei, oltre ai dispositivi sopra richiamati, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 21A delle NTA del PTCP.

2. Sono altresì individuati nella Tavola dei vincoli "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche" gli alberi individuati dal Quadro Conoscitivo del PUG come alberi di pregio, meritevoli di tutela in quanto ne è stata riconosciuta la valenza comunale.

3. Gli interventi riguardanti gli alberi monumentali, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto nazionale e Legge Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" devono rispettare le prescrizioni ivi contenute.

4. Gli interventi riguardanti gli alberi di valenza comunale, in gruppo o in filare individuati nel Quadro Conoscitivo con relativa scheda, devono essere oggetto di disciplina da parte del Regolamento del Verde5. Nelle more della redazione dell'aggiornamento del Regolamento del verde, sono vietati l'abbattimento e gli interventi drastici sulla chioma come la capitozzatura, senza una specifica autorizzazione del Comune rilasciata sulla base di una Relazione tecnica redatta e firmata da un tecnico abilitato e iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale, con competenze nel settore delle scienze agrarie o forestali.

5. Gli esemplari individuati non possono essere danneggiati e/o abbattuti e possono essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo.

6. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi diversi da quelli necessari alla sola conservazione degli elementi classificati (es.: potatura, messa in sicurezza e, in casi straordinari, abbattimento), tali interventi devono essere oggetto di disciplina da parte del Regolamento del verde, dovendo poi essere autorizzati ed eseguiti in conformità al medesimo. Nei casi di abbattimenti, in ogni caso, questi dovranno essere accompagnati da opere di compensazione, anche in aree diverse da quelle di abbattimento, all'uopo indicate dall'amministrazione comunale, sulla base di un progetto predisposto e sottoscritto da un tecnico abilitato e iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale, con competenze nel settore delle scienze agrarie o forestali. A corredo della domanda di autorizzazione; tale progetto dovrà attestare la necessità degli interventi e la loro compatibilità paesaggistica, oltre a definire le misure compensative di tipo ecologico/paesaggistico, compresa la definizione degli interventi di messa a dimora degli esemplari arborei, a compensazione dell'abbattimento proposto.

7. Qualora gli esemplari arborei oggetto degli interventi di cui al precedente comma facciano parte di giardini o parchi di interesse storico o di sistemi paesaggistici caratteristici, quali la Partecipanza Agraria, il progetto di ripristino dovrà prevedere anche una corretta ricostruzione filologica degli assetti presenti e dimostri la coerenza degli assetti previsti con l'impianto paesaggistico.

5. Il Regolamento del Verde vigente nel Comune di Nonantola, approvato con Del. C.C. n. 89 del 25.09.2008 e modificato con Del. C.C. n. 94 del 28.12.2017, dovrà essere aggiornato al fine di allineare le norme del Regolamento del Verde alla Disciplina del PUG.

Art. 22 Siepi e filari alberati

(Tavola dei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche)

1. Gli esemplari di siepi e di filari alberati tutelati con specifico Decreto Regionale, ai sensi della L.R. 2/1977 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco", presenti all'interno del sito Rete Natura 2000 - IT4040010 - ZSC-ZPS - Torrazzuolo, ancorché non identificati nella Tavola dei vincoli per ragioni di leggibilità delle grafie, sono soggetti alle Misure Specifiche di Conservazione.

2. Gli interventi riguardanti le siepi e i filari alberati, di origine antropica o spontanea, riconosciuti dal PUG, con specifica schedatura del Quadro Conoscitivo del PUG, come meritevoli di tutela comunale, devono essere oggetto di disciplina da parte del Regolamento del Verde. Nelle more della redazione del Regolamento del verde, sono vietati l'abbattimento degli alberi e l'estirpazione degli arbusti, di siepi, di macchioni arbustivi, in assenza di specifica autorizzazione del Comune rilasciata sulla base di una Relazione tecnica redatta e firmata da un tecnico abilitato e iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale, con competenze nel settore delle scienze agrarie o forestali.

Art. 23 Maceri

(Tavola dei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche)

1. I maceri individuati nella Tavola dei vincoli "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche", con riferimento a quelli indicati nelle tavole del PTCP, sono soggetti a tutela, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44C del PTCP, quali elementi storico-testimoniali della presenza antropica nel territorio rurale e dell'agricoltura tradizionale.

2. Gli interventi di manutenzione dovranno porre attenzione al rispetto delle consociazioni vegetali e delle biocenosi che si fossero insediate al cessare del loro originario uso. E' vietato ogni utilizzo che ne pregiudichi la conservazione o che sia fonte di degrado o di inquinamento. Ne è in ogni caso vietato l'interramento.

3. I maceri di valenza comunale, individuati nella Tavola dei vincoli "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche" con riferimento alla ricognizione svolta nel Quadro Conoscitivo del PUG, che individua anche gli invasi artificiali legati alla coltivazione e trasformazione della canapa, sono soggetti a tutela, in quanto beni a cui il PUG riconosce sia una valenza storico-documentale come infrastruttura storico-testimoniale del territorio rurale, che una valenza di carattere ambientale come biotopo umido artificiale, anche per la presenza della vegetazione ripariale.

4. I maceri di valenza comunale sono soggetti a tutela e sono pertanto ammessi esclusivamente gli interventi di conservazione morfologica e di potenziamento della biodiversità. Sono pertanto salvaguardati i maceri e gli invasi compresa la vegetazione ripariale.

5. E' vietato il tombamento dei maceri di valenza comunale, anche parziale, con eccezioni esclusivamente riconducibili a ragioni igienico-sanitarie non altrimenti sanabili e a tale scopo certificate dall'ente pubblico competente. Gli interventi di tombamento parziale o totale dei maceri di valenza comunale, qualora autorizzati dall'Ente competente, sono comunque subordinati alla realizzazione di misure di compensazione ambientale che prevedano la creazione di una zona umida nell'intorno del sito, con superficie e profondità almeno equivalente a quella soppressa e il ripristino/potenziamento dei valori ecologico-ambientali compromessi.

6. È ammesso l'uso dei maceri quali corpi idrici superficiali con funzione di laminazione delle acque meteoriche, purché non ne sia pregiudicata la consistenza ambientale e naturalistica e qualora siano riqualificati dal punto di vista paesaggistico con idoneo equipaggiamento vegetale, nonché ne sia garantita la sicurezza delle sponde.

Art. 24 Rete ecologica

(Tavola dei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche)

1. La rete ecologica provinciale definita nell'art. 28 del PTCP è costituita da:

  • - nodi ecologici complessi: costituiti da unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso con funzione di capisaldi della rete. Costituisce nodo ecologico complesso il sito Rete Natura 2000 - IT4040010 - ZSC-ZPS - Torrazzuolo (core area), soggetto alle Misure Specifiche di Conservazione;
  • - corridoi ecologici primari e secondari: costituiti da unità lineari naturali e semi-naturali, terrestri e/o acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra nodi, garantendo la continuità della rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza e con il reticolo idrografico principale di bonifica. Il corridoio ecologico principale è costituito dal fiume Panaro; il corridoio ecologico secondario è composto da porzioni del Collettore Bosca, Cavo Fossa Signora e Cavo Ortigaro;
  • - varchi ecologici.

I corridoi primari e secondari e i varchi ecologici sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 28 del PTCP.

2. All'interno dei nodi complessi e dei corridoi primari e secondari della rete ecologica di livello provinciale e locale, sono ammessi, oltre agli interventi sugli edifici esistenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi in corso di attuazione, interventi volti all'educazione, alla valorizzazione ambientale e alla sicurezza del territorio e interventi a sostegno delle attività agricole.

3. Nelle zone in cui l'edificazione corre il rischio di assumere il carattere di continuità, i varchi ecologici costituiscono le porzioni residuali di territorio non urbanizzato da preservare. Il varco ecologico individuato dalla Tavola PUG/S.SS.U fra l'abitato di Nonantola e l'abitato di Casette, attraversato dalla Tangenziale, ha il compito di garantire la continuità percettiva in senso est-ovest, a nord e a sud della Tangenziale e il collegamento funzionale in termini ecologici. In corrispondenza di tale varco ecologico non è ammessa la nuova edificazione.

4. La conservazione della zona umida presente all'interno del sito Rete Natura 2000 - IT4040010 - ZSC-ZPS - Torrazzuolo è finalizzata alla salvaguardia degli ecosistemi naturali e acquatici che si sono sviluppati, in tempi recenti, su cui sono presenti cenosi arboree, formazioni arbustive ed erbacee, boschi ripariali che, in area planiziale, costituiscono le uniche formazioni forestali di un certo rilievo.

5. I corridoi ecologici locali sono unità lineari naturali e semi-naturali che contribuiscono alla continuità della rete ecologica. Con riferimento ai corridoi ecologici individuati dal PTCP, il PUG:

  • - conferma la posizione del corridoio ecologico locale indicato dal PTCP sul Canale Torbido, a nord del Torrazzuolo,
  • - indica una posizione più coerente con la realtà dei luoghi per il corridoio ecologico locale che il PTCP indica trasversalmente sulle aree coltivate, non corrispondente ad alcun elemento classificabile come corridoio ecologico, individuando un corridoio ecologico che ricalca, a partire dal Collettore Bosca, un braccio del sito Rete Natura 2000 - IT4040010 - ZSC-ZPS - Torrazzuolo e prosegue verso nord, andando ad intercettare canali irrigui, siepi e filari alberati, incrementando significativamente il valore ecologico della rete nella porzione nord del territorio.

6. In corrispondenza della rete ecologica locale sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative ecocompatibili, allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Non è consentita la nuova edificazione. Sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti, con le modalità previste per il territorio rurale (cfr. successivoArt. 78), che dovranno essere accompagnati da un potenziamento quali e quantitativa della componente arboreo-arbustiva con specie autoctone. Sono inoltre ammessi gli interventi funzionali a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza territoriale ed alla realizzazione di opere, non edificatorie, di pubblico interesse.

7. In corrispondenza dei nodi ecologici complessi e dei corridoi ecologici primari si applicano le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 3 della Delibera di Giunta regionale 12/11/2015 n.1732 come modificata dalla DGR 1514/2022 "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 12 novembre 2015, n. 1732 recante la "Terza Direttiva per l'applicazione dell'art.2 della legge regionale n.19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico". In applicazione del comma 2 del medesimo articolo, in corrispondenza dei nodi ecologici complessi e dei corridoi ecologici primari e secondari è necessario:

  • - limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
  • - adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall'emanazione della direttiva sopra citata;
  • - ridurre il più possibile i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti, ecc.) nel maggiore rispetto dell'ecosistema.

Art. 25 Viabilità storica

(Tavola dei vincoli: Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici)

1. La viabilità storica, rappresentata nella Tavola dei vincoli "Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici" deve ritenersi inclusiva oltre che della sede viaria storica, anche degli slarghi, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili, come ponti, pilastrini, edicole, fontane, pietre miliari, parapetti, arredi, e similari.

2. La viabilità storica appartiene normalmente al demanio statale, provinciale o comunale ai sensi degli artt. 822 ed 824 c.c.; essa non può essere sdemanializzata ed è soggetta alla disciplina di cui all'art. 823 c.c.6.

3. Gli interventi sulla viabilità storica devono essere volti alla tutela delle infrastrutture viarie, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 44A, co. 3, lett. b) delle NTA del PTCP, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni, che dettagliano e specificano i commi 3a, 4a e 4b dello stesso articolo di PTCP:

  • - la viabilità storica non può essere chiusa se non temporaneamente e per motivi di pubblica utilità o di sicurezza;
  • - i toponimi stradali non possono essere modificati, se non per ripristinare quelli risalenti;
  • - i tratti della viabilità storica che conservano la pavimentazione in terreno naturale e comunque non asfaltati (le cd "strade bianche), non possono essere asfaltati ma devono conservare le caratteristiche originarie;
  • - la circolazione stradale dovrà essere limitata, per quanto possibile, al fine di tutelarne le caratteristiche (ad es. limitando la circolazione di mezzi motorizzati lungo le strade poderali);
  • - la viabilità storica deve essere tutelata anche ai fini della fruizione turistica;
  • - devono essere salvaguardati gli elementi di particolare interesse storico-testimoniale, quali guadi, arginature, terrapieni;
  • - deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale, quali siepi, filari di alberi, piante su bivio;
  • - per l'installazione, nelle sue prossimità, di manufatti civili e tecnologici devono essere preferite soluzioni possibilmente non invasive che non compromettano le caratteristiche del tracciato;
  • - ove la viabilità storica non faccia più parte della rete viabilistica, essa deve essere adeguatamente valorizzata al fine di non perderne la leggibilità, utilizzandola per itinerari ciclabili e/o pedonali;
  • - gli interventi di messa in sicurezza e di adeguamento normativo dovranno adottare, fra le varie soluzioni possibili, quella più rispettosa, fra cui, a titolo esemplificativo, la realizzazione di piazzole per il passaggio di due mezzi in senso contrario, l'introduzione di sensi unici, la realizzazione di spazi di fermata.

6. Art. 823 c.c. – (1) I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. (2) Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Art. 26 Canali storici

(Tavola dei vincoli: Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici)

1. I canali storici, rappresentati nella Tavola dei vincoli "Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici" sono soggetti a tutela, ai sensi dell'art. 44C delle NTA del PTCP.

2. Gli interventi sui canali storici devono essere rivolti alla tutela dei canali e dei manufatti ad essi correlati, quali ponti, chiuse, ecc.. In particolare:

  • - gli interventi di manutenzione non devono pregiudicare in toto la vegetazione riparia, salvaguardando la funzione di connettivo ecologico del canale,
  • - non sono ammesse, se non per ragioni idrauliche o per altre significative ragioni di pubblica utilità, alterazioni degli elementi strutturali dei canali storici (dimensioni, sezione, arginature) e dei manufatti di valore storico testimoniale (quali ponti in muratura, chiuse, sbarramenti),
  • - non sono ammessi tombamenti, se non per ragioni di pubblica utilità o di sicurezza.

Art. 27 Beni culturali e storico-architettonici

(Tavola dei vincoli: Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici)

1. Il PUG individua, nella Tavola dei vincoli "Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici":

  • - beni culturali: gli edifici e le relative aree di pertinenza soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004,
  • - beni storico-architettonici: gli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale individuati sulla base del Censimento, svolto nell'ambito del Quadro Conoscitivo, degli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale del territorio comunale.

2. I beni culturali e storico-architettonici di cui al precedente comma 1 sono disciplinati ai successivi Artt. 51, 52, 53, 54, 55, 56.

Art. 28 Aree archeologiche

(Tavola dei vincoli: Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela di:

  • - Beni archeologici (D.Lgs. 42/2004),
  • - Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti (PTPR),
  • - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico: Complessi archeologici (PTCP).

2. I "Beni archeologici" individuati nella Tavola dei vincoli del PUG, sono soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

3. Le "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti" individuate nella Tavola dei vincoli del PUG, sono soggetti all'art. 21 del PTPR. Nelle "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che comporti azioni di escavazione nel sottosuolo è soggetta ai dispositivi di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 ed è subordinata al preventivo nulla-osta da parte della competente "Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara" ed al rispetto delle prescrizioni ivi dettate. Le "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", qualora interessate da opere edilizie o scassi di qualunque natura nel sottosuolo (nuove strade, fognature/posa di tubature/canalizzazioni, costruzioni edilizie, interventi in profondità anche insistenti su strutture preesistenti, impianti arborei, spianamenti, ecc.), sono soggette a sondaggi archeologici preliminari obbligatori e a controlli archeologici in corso d'opera, in accordo e coordinamento con la competente Soprintendenza. I controlli devono essere effettuati a cura di un archeologo, con profilo professionale di archeologo dotato dei requisiti di cui al D.M. 244 20/05/2019, che dovrà redigere una adeguata relazione conclusiva sui controlli svolti da consegnarsi alla competente Soprintendenza.

4. Le "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico: Complessi archeologici" individuati nella Tavola dei vincoli del PUG, sono soggetti all'art. 41A del PTCP.

5. Qualora, nel corso dell'esecuzione di sondaggi o di interventi edilizi, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, o comunque di presumibile interesse culturale, con riferimento all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, dovranno essere osservate le procedure di cui al D.Lgs. 42/2004.

6. Ai fini della tutela di eventuali beni archeologici non ancora rinvenuti, gli Accordi Operativi relativi ad ambiti di nuovo insediamento, anche in assenza dei vincoli di tutela archeologica, sono soggetti a controllo archeologico preventivo, a cura di un archeologo, con profilo professionale di archeologo dotato dei requisiti di cui al D.M. 244 20/05/2019, in coordinamento con la "Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara".

7. La documentazione relativa ad ogni ricerca archeologica, sondaggio archeologico preliminare, controllo archeologico, scavo archeologico deve pervenire alla competente Soprintendenza, per l'espressione del parere di competenza.

8. I progetti per la realizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità sono soggetti alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

9. Nella Tavola "Classificazione edifici ed aree di interesse culturale, storico-architettonico e testimoniale" il PUG indica, schematicamente, la posizione delle antiche mura trecentesche, per il tratto potenzialmente rintracciabile in loco, ancorché inglobate nelle costruzioni edificate sul loro sedime. Gli interventi sugli edifici interessati o lambiti dal tracciato delle antiche mura, soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sono subordinati al preventivo nulla-osta da parte della competente "Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara" ed al rispetto delle prescrizioni da questa dettate anche relativamente ai sondaggi archeologici preliminari obbligatori e a controlli archeologici in corso d'opera, da svolgere in accordo e coordinamento con la competente Soprintendenza. I controlli devono essere effettuati a cura di un archeologo specializzato in archeologia medievale, con profilo professionale di archeologo dotato dei requisiti di cui al D.M. 244 20/05/2019, che dovrà redigere una adeguata relazione conclusiva sui controlli svolti da consegnarsi alla competente Soprintendenza.

Art. 29 Centuriazione

(Tavola dei vincoli: Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela di:

  • - Zone di tutela degli elementi della centuriazione (PTCP)
  • - Elementi della centuriazione (PTCP)
  • - Tracce centuriazione (QC del PUG).

2. Gli "Elementi della centuriazione" individuati nella Tavola dei vincoli del PUG, sono rappresentati da permanenze della centuriazione corrispondenti, in parte, alle infrastrutture di cui all'art. 41B, co. 1 del PTCP.

3. Non sono soggette alle disposizioni del PTCP le aree ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 41B, co. 3 del PTCP.

4. E' vietato alterare le caratteristiche essenziali degli "Elementi della centuriazione". Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione centuriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci. Per gli "Elementi della centuriazione" corrispondenti a quelli individuati nelle tavole del PTCP valgono le prescrizioni di cui al comma 11 dell'art. 41B delle NTA del PTCP.

5. In corrispondenza degli "Elementi della centuriazione", oltre all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e fermo restando che ogni intervento che intacchi il sottosuolo (intendendosi qualunque tipo di escavazione in quanto distruttiva dello stato preesistente del sottosuolo) deve essere autorizzato dalla competente "Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara", gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti e ammessi, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

6. In corrispondenza degli "Elementi della centuriazione", sono ammesse le infrastrutture ed attrezzature di cui all'art. 41B, co. 10 delle NTA del PTCP, alle condizioni ivi fissate.

7. Qualora, nel corso dell'esecuzione di sondaggi o di interventi edilizi, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, o comunque di presumibile interesse culturale, con riferimento all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, dovranno essere osservate le procedure di cui al D.Lgs. 42/2004.

8. Ai fini della tutela di eventuali beni archeologici non ancora rinvenuti, gli Accordi Operativi relativi ad ambiti di nuovo insediamento anche in assenza dei vincoli di tutela archeologica, sono soggetti a controllo archeologico preventivo, a cura di un archeologo, con profilo professionale di archeologo dotato dei requisiti di cui al D.M. 244 20/05/2019, in coordinamento con la "Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara".

9. La documentazione relativa ad ogni ricerca archeologica, sondaggio archeologico preliminare, controllo archeologico, scavo archeologico deve pervenire alla competente Soprintendenza, per l'espressione del parere di competenza.

10. I progetti per la realizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità sono soggetti alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 30 Potenzialità archeologica

(Tavola dei vincoli: Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici)

1. La Tavola dei vincoli "Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici" individua le "Aree di potenzialità archeologica", in stretta coerenza con la tavola "Potenzialità archeologica del territorio nonantolano" dello specifico studio specialistico svolto nell'ambito del Quadro Conoscitivo del PUG7.

2. Il PUG individua, nella Tavola dei vincoli "Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici", gli ambiti territoriali a differente potenzialità archeologica:

  • - Medio-bassa,
  • - Alta,

entro i quali gli interventi urbanistici ed edilizi sono soggetti a controllo archeologico preventivo.

3. Con riferimento alle aree a potenzialità archeologica medio-bassa, qualora debbano essere effettuati interventi che prevedano operazioni di scavo ad una profondità superiore a 50 cm rispetto al piano di calpestio, dovrà essere svolta un'attività di controllo archeologico preventivo sulla base delle indicazioni della competente Soprintendenza, alla quale la proprietà interessata dovrà inviare una comunicazione allegando il progetto relativo al titolo edilizio, con la localizzazione dell'intervento e la descrizione delle opere di scavo e delle profondità di scavo, specificando le finalità dell'intervento. La Soprintendenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, provvederà a comunicare, ove del caso, l'eventuale esigenza e le modalità per l'esecuzione di indagini preventive, a carico della proprietà, volte ad accertare l'eventuale esistenza di elementi di rilevanza archeologica.

4. Con riferimento alle aree a potenzialità archeologica alta, qualsiasi intervento che comporti:

  • - per le aree indicate in corrispondenza dell'area di antico impianto del capoluogo, scavi ad una profondità superiore a 30 cm rispetto al piano di calpestio,
  • - per la restante parte delle aree indicate nella cartografia, scavi ad una profondità superiore a 100 cm rispetto al piano di calpestio,

è subordinato, preliminarmente alla richiesta del titolo edilizio, all'esecuzione, con oneri a carico del proponente, di indagini e/o sondaggi preliminari, da svolgere con la direzione scientifica della competente Soprintendenza, rivolti ad accertare l'eventuale esistenza di strutture o paleosuoli di rilevanza archeologica, provvedendo alle comunicazioni di legge. In caso di rinvenimenti, potrà essere necessario provvedere ad approfondimenti conoscitivi, ampliando l'area di scavo, anche in profondità.

5. Qualsiasi rinvenimento archeologico, anche all'esterno delle aree a potenzialità medio-bassa o alta, è comunque soggetto a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004.

6. Il PUG estende al territorio urbanizzato del capoluogo, ancorché non classificato nel QC, la classificazione delle aree a potenzialità archeologica medio bassa e, pertanto, prevede che qualsiasi intervento che comporti scavi ad una profondità superiore a 50 cm rispetto al piano di calpestio, sia subordinato, preliminarmente alla richiesta del titolo edilizio, all'esecuzione, con oneri a carico del proponente, di indagini e/o sondaggi preliminari, da svolgere con la direzione scientifica della competente Soprintendenza, rivolti ad accertare l'eventuale esistenza di strutture o paleosuoli di rilevanza archeologica, provvedendo alle comunicazioni di legge. In caso di rinvenimenti, potrà essere necessario provvedere ad approfondimenti conoscitivi, ampliando l'area di scavo, anche in profondità.

7. Quadro Conoscitivo QC.3 Sistema insediativo storico: Potenzialità archeologica del territorio nonantolano (Dott. Mauro Librent

Art. 31 Prescrizioni per la riduzione della vulnerabilità e criticità idraulica

1. Tutto il territorio comunale risulta interessato da condizioni di pericolosità idraulica con differente grado di severità. Pertanto, al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, in tutto il territorio comunale è vietata la realizzazione di vani interrati e/o seminterrati. In caso di interventi di Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici esistenti (REC), qualora siano presenti vani interrati e/o seminterrati, la ricostruzione non potrà recuperarli/ripristinarli. Qualora tali vani fossero destinati a garage o cantine o lavanderie, tali locali dovranno trovare allocazione al piano terra del nuovo edificio, ammettendo, in questo caso, la realizzazione di un piano in più rispetto al limite di altezza massima indicato dalla presente Disciplina per l'ambito di intervento.

2. Al fine di ridurre la vulnerabilità degli edifici rispetto al rischio idraulico, nelle diverse parti del territorio e in relazione ai diversi interventi, andranno adottate misure attive e/o misure passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali, da intendersi nel modo seguente:

  • - per misure attive di protezione si intendono tutte quelle azioni volte a impedire l'ingresso dell'acqua nelle strutture, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il posizionamento di barriere in apposite guide sulle soglie e davanti alle finestre, barriere gonfiabili, sacchi di sabbia, la movimentazione manuale di valvole per evitare l'ingresso delle acque di piena dai sanitari o dagli impianti, lo spostamento di beni deteriorabili ai piani alti. Costituiscono inoltre, in particolare, misure attive di protezione delle aperture del piano terreno:
  • - le paratie antiallagamento amovibili, che comprendono dispositivi di protezione removibili con guarnizioni specifiche, applicabili o attivabili al momento della necessità, a protezione delle aperture degli edifici, quali porte e cancelli antiallagamento, serrande motorizzate a tenuta d'acqua, paratie antiallagamento per la chiusura integrale degli accessi,
  • - le paratie antiallagamento automatiche, che comprendono barriere scorrevoli a tenuta stagna progettate nella struttura dell'edificio o anche dispositivi con funzionamento esclusivamente idraulico, indipendente da alimentazione esterna, che si attivano utilizzano la spinta idraulica dell'acqua di allagamento, salendo progressivamente per galleggiamento, fino a raggiungere la quota desiderata per poi ritrarsi autonomamente nel momento in cui cessa l'allagamento,
  • - le barriere protettive mobili gonfiabili o autoreggenti, adatte sia per proteggere edifici che porzioni di territorio più ampie, come barriere tubolari gonfiabili, barriere protettive autoreggenti, ecc.

Nel prevedere tali sistemi di chiusura con barriere sull'edificio, andranno attentamente valutate le caratteristiche strutturali di tenuta dell'edificio in relazione alle spinte idrostatiche e idrodinamiche;

  • - per misure passive di protezione si intendono tutte quelle misure che prevedano interventi che contribuiscano a ridurre la vulnerabilità dell'edificio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sopraelevazione dell'edificio (ove ammesso dalla pianificazione, da impiegare assieme ad altre misure di protezione attiva o passiva), la sua impermeabilizzazione, l'allagamento guidato, la realizzazione di barriere di protezione, quali rilevati in terra, barriere in acciaio, muri di contenimento o l'impiego di accorgimenti tecnici che riguardino la tipologia strutturale, i materiali da costruzione, le strutture fondali, il posizionamento delle aperture e la tipologia dei serramenti, le caratteristiche degli impianti, ed altro ancora.

3. Nelle aree produttive, gli interventi di NC e REC e, per gli edifici esistenti, gli interventi di RE, AM e di modifica della destinazione d'uso del piano terra, qualora siano previste attività che comportino la presenza continuativa di persone nell'immobile (quindi con esclusione di attività che richiedano la presenza occasionale di persone), dovranno prevedere l'installazione di idonei sistemi di allertamento delle piene.

4. Al fine della riduzione della vulnerabilità idraulica dell'edificio, in caso di Nuova costruzione (NC) o di Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici esistenti (REC), in tutti gli ambiti del territorio comunale, devono rispettarsi le seguenti prescrizioni:

  • a. nella realizzazione o modifica degli impianti fognari (rete bianca e nera), dovranno essere predisposti meccanismi antireflusso delle acque, quali sistemi di non ritorno degli scarichi e delle fognature, al fine di evitare il rigurgito della fognatura in caso di alluvionamenti;
  • b. gli impianti elettrici e i relativi quadri elettrici andranno realizzati distinti per i vani potenzialmente sommergibili rispetto alle altre parti degli edifici; nelle parti potenzialmente allagabili i quadri elettrici andranno posizionati a quote superiori di 1,5 m e le prese elettriche a una quota compatibile al loro uso il più possibile in alto. Nelle zone più basse degli edifici potenzialmente allagabili, le tracce e le canaline elettriche andranno posizionate il più in alto possibile dando loro una leggera pendenza in modo da favorire l'evacuazione dell'acqua ad evento concluso;
  • c. le tubazioni e le prese d'aria, in quanto possibile veicolo di ingresso dell'acqua, vanno sigillati con tappi e chiusure ermetiche;
  • d. al di sotto del livello di massima piena si consiglia di utilizzare pareti che non presentino intercapedine inaccessibili.

5. Al fine di perseguire il riequilibrio progressivo del regime idrologico e idraulico naturale, la riduzione quantitativa dei deflussi, l'attenuazione del rischio idraulico e la riduzione dell'impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche non suscettibili di inquinamento,

  • - su tutto il territorio comunale, gli interventi di NC, AM8 e quelli di REC dovranno adottare misure per il conseguimento dell'invarianza idraulica, garantendo che le portate massime di deflusso meteorico scaricate nei ricettori naturali o artificiali di valle, dalle aree di nuova urbanizzazione o dalle aree urbanizzate, non siano maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione stessa; tale disposizione trova applicazione anche nel caso di tunnel agricoli realizzati in ambito rurale. Per gli interventi di AM, nel calcolo per il conseguimento dell'invarianza idraulica, si dovrà considerare l'intero edificio oggetto di intervento e non solo la parte in ampliamento.
  • - gli interventi di NC e di REC da realizzarsi, con esclusione per gli interventi di AM, all'interno dell'"Area interessata da condizioni di forte criticità idraulica del reticolo idrografico di scolo" di cui al successivoArt. 37, tutte le trasformazioni soggette ad Accordo Operativo interne o esterne al TU, dovranno adottare misure per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica, garantendo che sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati nei ricettori naturali, non siano maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione.

L'invarianza idraulica e l'invarianza idraulica e idrologica andranno conseguite attraverso l'adozione soluzioni NBS (Natural Based Solution) e l'impiego di sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS). Nel caso in cui, per il conseguimento dell'invarianza idraulica, si dovesse optare per sistemi tradizionali, per l'impossibilità di adottare i SuDS, la vasca di laminazione impermeabilizzata non dovrà essere posizionata in porzioni di suolo permeabile e, nel caso in cui ciò non sia ulteriormente possibile e debba essere impiegato suolo permeabile, la superficie corrispondente dovrà essere conteggiata come impermeabile. Dovrà in ogni caso essere sempre garantito il volume minimo di laminazione secondo la capacità stabilita dall'Autorità idraulica competente (indicativamente pari a 700 mc/Ha per ogni Ha di impermeabilizzato).

Le trasformazioni soggette ad Accordo Operativo dovranno prevedere, quali misure di sostenibilità, un sistema di laminazione unitario, anche qualora siano previsti, nell'ambito dell'accordo, più stralci d'intervento.

6. Nelle aree del territorio rurale l'adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi finalizzati all'invarianza idraulica, consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso compensativo, il cui calcolo sia fornito sulla base di un'idonea documentazione. L'invarianza idraulica dovrà essere conseguita attraverso l'adozione di sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS).

7 Nelle aree interessate da pericolosità idraulica è vietato realizzare depositi di materiali inquinanti senza l'adozione di particolari cautele; in particolare nelle aree P 1 e P2a ne è consentito il mantenimento solo se in camere stagne, mentre in tutte le altre aree, devono sempre essere previste modalità di stoccaggio che permettano di ridurre al minimo il rischio di dispersione di tali materiali in caso di eventi alluvionali. Tale prescrizione si applica anche nel caso di interventi di AM o RE di edifici esistenti che già non abbiano previsto tali accorgimenti. La valutazione sulla efficacia delle modalità di stoccaggio di tali materiali è affidata ad ARPAE, alla quale il progetto andrà sottoposto per il parere di competenza.

8. Si rammenta come nell’intervento di NC - Nuova Costruzione sia compreso anche l’ampliamento degli edifici esistenti, ai sensi dell’ All. 1 LR 15/2013, pt. Interventi di nuova costruzione: “ ..Sono comunque da considerarsi tali: … g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente”.

Art. 32 P1 - Area con condizioni di pericolosità idraulica molto elevata

(Tavola dei vincoli: Rischio idraulico - Pericolosità idraulica del territorio nonantolano)

1. Le Aree "P1 - area con condizioni di pericolosità idraulica molto elevata" sono interessate dalla massima pericolosità idraulica, connessa a sormonto e/o a rottura arginale, che comporterebbe una grave compromissione del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale interessato. Le aree P1 sono riportate, con apposita grafia, nella Tavola dei vincoli "Rischio idraulico - Pericolosità idraulica del territorio nonantolano".

2. All'interno delle Aree P1 il PUG persegue prioritariamente obbiettivi di riduzione del rischio idraulico e di salvaguardia delle funzioni idrauliche, oltre che paesaggistiche ed ecologiche del corso d'acqua.

3. Nelle aree P1, in ragione delle condizioni di pericolosità idraulica e al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e garantire le necessarie condizioni di sicurezza, non sono ammessi interventi di NC9 ed è sempre vietata la realizzazione di vani interrati o seminterrati. Gli interventi di REC non potranno comunque prevedere cambi di destinazione per usi abitativi e nei cambi di destinazione d'uso del piano terreno, non potranno essere ammessi usi residenziali al piano terreno.

4. Nelle aree P1, gli interventi sugli edifici esistenti non dovranno, in ogni caso, incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e dovranno garantire le necessarie condizioni di sicurezza idraulica. In particolare:

  • a. gli interventi di REC, ove ammessi,
    - dovranno prevedere adeguate opere di difesa idraulica, che garantiscano la protezione dei fabbricati rispetto ad un'eventuale rottura locale dell'argine e rispetto al rischio idraulico derivante dagli elevati battenti idrici, connessi con un'eventuale rottura locale dell'argine. Il progetto delle opere di protezione idraulica, che dovrà essere presentato nell'ambito del procedimento relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia, dovrà asseverare la garanzia di tenuta strutturale delle opere idrauliche che dovranno essere realizzate mediante l'esecuzione:
    - di una barriera di protezione da posizionarsi opportunamente tra l'edificio da proteggere e l'arginatura potenzialmente soggetta a rottura; tale barriera dovrà essere opportunamente progettata, sia in termini tipologici che dimensionali, in modo tale da contrastare i battenti e le spinte prodotte dalla propagazione dell'onda uscente dalla rotta arginale, così da proteggere efficacemente le strutture edificate; lo sviluppo da assegnare alla barriera potrà essere di tipo lineare o con andamento a "C" o, laddove necessario, potrà prevedere la chiusura completa dell'area da difendere. L'impossibilità a realizzare tale barriera di protezione per mancanza di spazio fisico escluderà la possibilità di procedere alla realizzazione dell'intervento edilizio;
    - di una barriera di protezione di altezza pari almeno a 1.5 m, che dovrà essere posizionata sull'intero perimetro dell'edificato, in modo da garantirne la protezione, favorendo lo scarico delle acque interne all'area arginata, mediante una valvola di non ritorno. L'impossibilità a realizzare tali barriere di protezione per mancanza di spazio fisico escluderà la possibilità di procedere alla realizzazione dell'intervento edilizio;
    - dovranno adottare misure passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali, compatibilmente con il tipo di intervento previsto; il piano di calpestio del piano terreno dovrà sempre essere rialzato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota delle aree circostanti;
    - nelle aperture al piano terreno, andranno previste misure attive di protezione rispetto agli eventi alluvionali, qualsiasi sia la destinazione del piano terra, con esclusione dei piani terra in cui siano localizzati solo locali accessori;
    - qualora siano previste unità immobiliari ad uso residenziale al piano terra, queste dovranno svilupparsi almeno su due piani, con scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano. Nel caso di edifici non residenziali per i quali siano ammesse attività che prevedano la presenza continuativa di persone (quindi con esclusione di attività che richiedano la presenza occasionale di persone), se sviluppati su un solo piano fuori terra, dovrà essere predisposta una zona rifugio in cui le persone possano mettersi al sicuro e tale zona dovrà essere dotata di aperture per il recupero degli occupanti e, e sviluppati su più piani, dovrà essere prevista una scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano,
  • b. gli interventi di ampliamento (AM) sono ammessi a condizione che, qualora nella parte in ampliamento siano previste unità immobiliari residenziali, il piano terra della parte in ampliamento sia destinato esclusivamente ad autorimesse, vani scala e porticati; per gli edifici non residenziali, per i quali siano ammesse attività che prevedano la presenza continuativa di persone (quindi con esclusione di attività che richiedano la presenza occasionale di persone), qualora la parte in ampliamento si sviluppi su un solo piano fuori terra, dovrà essere predisposta una zona rifugio in cui le persone possano mettersi al sicuro e tale zona dovrà essere dotata di aperture per il recupero degli occupanti; se si sviluppa su più piani, dovrà essere prevista una scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano. Nella progettazione della parte in ampliamento dovranno inoltre essere adottate misure attive e/o misure passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali, compatibilmente con il tipo di intervento previsto. Nel caso di edifici non residenziali, tali misure devono riguardare l'intero edificio, anche se l'intervento edilizio in progetto riguarda solo un ampliamento dello stesso, quando si tratti di un'unica unità immobiliare, ovvero, nel caso di edifici costituiti da più unità immobiliari, tali misure devono riguardare l'intera unità immobiliare di cui si prevede l'ampliamento.
  • c. gli interventi di RE e quelli di modifica della destinazione d'uso del piano terra, ove ammessi, dovranno garantire l'adozione di misure passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali e/o misure attive di protezione nelle aperture previste al piano terreno, compatibilmente con il tipo d'intervento previsto, qualsiasi sia la destinazione del piano terra, con esclusione dei piani terra in cui siano localizzati solo locali accessori. Qualora possibile, è sempre fortemente raccomandato che le unità immobiliari residenziali si sviluppino almeno su due piani con scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano o, per edifici non residenziali per i quali siano ammesse attività che prevedano la presenza continuativa di persone (quindi con esclusione di attività che richiedano la presenza occasionale di persone), se sviluppati su un solo piano fuori terra, che venga predisposta una zona rifugio rialzata in cui le persone possano mettersi al sicuro o, se sviluppati su più piani, che venga prevista una scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano.

5. Nelle aree P1 è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture comprensive dei relativi manufatti di servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a servizi essenziali, la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti per la realizzazione delle infrastrutture sono ammissibili previa predisposizione di apposita indagine idraulica, da produrre a corredo del progetto, che verifichi le condizioni di rischio idraulico relative alla specifica area d'intervento e definisca le eventuali misure di mitigazione che dovranno essere previste per la messa in sicurezza degli impianti e delle cabine. I progetti dovranno preferibilmente evitare di intercettare trasversalmente la direzione di deflusso delle acque e comunque dovrà sempre essere garantita la continuità idraulica di scolo. Per le nuove infrastrutture o nel caso di ampliamento delle infrastrutture esistenti, dovrà sempre essere perseguito il soddisfacimento del principio di invarianza idraulica, da conseguire preferibilmente attraverso l'adozione di sistemi di drenaggio urbano sostenibili (SuDS).

6. Eventuali Accordi Operativi che dovessero interessare porzioni di territorio ricadenti all'interno dell'area di cui al comma 1, non potranno in ogni caso prevedere locali interrati o seminterrati e il piano terreno potrà essere utilizzato solamente per la realizzazione di garage e/o cantine, con adozione di misure passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali e misure attive di protezione delle aperture.

7. In ragione della pericolosità idraulica molto elevata connessa al fiume Panaro, evidenziata nello studio di "Valutazione del rischio di allagamento del territorio del Comune di Nonantola" commissionato dall'Amministrazione Comunale all'Università di Parma10, che costituisce parte integrante del QC del PUG e che ha portato a classificare tale area come "P1- Area con condizioni di pericolosità idraulica molto elevata", in ragione anche della compartimentazione morfologica definita dalla tangenziale, l'attuazione del Comparto Consolata11, approvato con Del. C.C. n. 71 del 22/04/2010 e successivamente oggetto di Variante al PP approvata con Del. C.C. n. 37 del 27/07/20212 (da convenzionare), è subordinata alla predisposizione di uno specifico Studio Idraulico che definisca le necessarie opere di difesa idraulica, la cui garanzia di tenuta dovrà essere asseverata dal progettista; le opere di difesa dovranno in particolare garantire la protezione delle strutture edificate del comparto sia rispetto alle spinte prodotte dalla propagazione dell'onda uscente dall'eventuale rottura locale dell'argine, che rispetto al rischio idraulico derivante dagli elevati battenti idrici, connessi con un'eventuale rottura locale dell'argine, definendo pertanto anche misure di protezione rispetto alle spinte prodotte dalla propagazione dell'onda uscente dall'eventuale rottura locale dell'argine che dovesse occorrere nel tratto di corso d'acqua prossimo al comparto, che in alcune zone si verrebbe a trovare a meno di 200 m dall'arginatura fluviale. In difetto della predisposizione di detto Studio Idraulico è precluso il rilascio di ogni titolo abilitativo in attuazione dello strumento urbanistico attuativo.

In considerazione della pericolosità idraulica molto elevata connessa al fiume Panaro, non potranno essere realizzati vani interrati o seminterrati. Gli edifici dovranno sempre prevedere misure per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione. La progettazione degli edifici dovrà prevedere misure di protezione passiva atte a garantire la stabilità delle fondazioni e a evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture; in presenza di attività produttive dovranno essere previste misure che riducano il rischio di dispersione di materiali potenzialmente inquinanti in caso di eventi alluvionali, quali a titolo esemplificativo camere a tenuta stagna o locali sopraelevati.

9. Con esclusione per il Comparto Consolata approvato e convenzionato e successivamente oggetto di Variante al PP approvato con DCC n. 37 del 27/07/2023 e in corso di convenzionamento, identificato nella Tabella riportata in Appendice alla presente Disciplina che riporta, oltre ai riferimenti relativi allo stato dei comparti, le condizioni di pericolosità idraulica dell’area in cui ricade.

10. Valutazione del rischio di allagamento del territorio del Comune di Nonantola a cura di Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria e architettura (resp. Scientifico Prof. P. Mignosa) – Giugno 2020

11. Il Comparto Consolata è identificato nella Tabella riportata in Appendice alla presente Disciplina che riporta, oltre ai riferimenti relativi allo stato dei comparti, le condizioni di pericolosità idraulica dell’area in cui ricadono.

12.La variante al PP approvata con DCC n. 37 del 27/07/2023 risolve l’interferenza, presente nel Piano Particolareggiato approvato con DCC n. 71 del 22/04/2010, modificato dalla Variante approvata, rappresentata dalla sovrapposizione fra le previsioni edificatorie e l’area forestale che, alla data dell’approvazione del PP in Consiglio Comunale, era soggetta a tutela da parte del PTCP e soggetta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Art. 33 P2a - Area con condizioni di pericolosità idraulica elevata

(Tavola dei vincoli: Rischio idraulico - Pericolosità idraulica del territorio nonantolano)

1 Le Aree "P2a - area con condizioni di pericolosità idraulica elevata" corrispondono alle aree per le quali sono state riconosciute condizioni di criticità elevata connessa agli elevati battenti idrici (> 1.5 m) che si genererebbero in conseguenza di una rottura o sormonto arginale del fiume Panaro e alle condizioni di ristagno dovute alla morfologia, che rendono difficoltoso il deflusso idrico. Le aree P2a sono riportate, con apposita grafia, nella Tavola dei vincoli "Rischio idraulico - Pericolosità idraulica del territorio nonantolano".

2 Nelle aree P2a, gli interventi di NC e di REC, ove ammessi, non dovranno, in ogni caso incrementare, sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e dovranno garantire le necessarie condizioni di sicurezza idraulica, in particolare:

  • - dovranno essere previste adeguate opere di difesa idraulica, che garantiscano la resistenza dei fabbricati rispetto al rischio idraulico derivante dagli elevati battenti idrici che possono essere raggiunti in seguito a rotte o sormonti arginali e in ragione della morfologia dell'area. Il progetto delle opere di protezione idraulica, che dovrà essere presentato nell'ambito del procedimento relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia, dovrà asseverare la garanzia di tenuta strutturale delle opere idrauliche, che dovranno prevedere una barriera di protezione di altezza pari almeno a 2.0 m, che dovrà essere posizionata sull'intero perimetro dell'edificato, in modo da garantirne la protezione, favorendo lo scarico delle acque interne all'area arginata, mediante una valvola di non ritorno. L'impossibilità a realizzare tale barriera di protezione per mancanza di spazio fisico escluderà la possibilità di procedere alla realizzazione di nuovi interventi edilizi;
  • - nella progettazione degli edifici dovranno essere adottate misure passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali, compatibilmente con il tipo di intervento previsto; il piano di calpestio del piano terreno dovrà sempre essere rialzato ad una quota di almeno 100 cm rispetto alla quota delle aree circostanti;
  • - nelle aperture al piano terreno, andranno previste misure attive di protezione rispetto agli eventi alluvionali, qualsiasi sia la destinazione del piano terra, con esclusione dei piani terra in cui siano localizzati solo locali accessori;
  • - qualora siano previste unità immobiliari ad uso residenziale al piano terra, queste dovranno svilupparsi almeno su due piani, con scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano. Nel caso di edifici non residenziali, per i quali siano ammesse attività che prevedano la presenza continuativa di persone (quindi con esclusione di attività che richiedano la presenza occasionale di persone), se sviluppati su un solo piano fuori terra, dovrà essere predisposta una zona rifugio in cui le persone possano mettersi al sicuro e tale zona dovrà essere dotata di aperture per il recupero degli occupanti; se sviluppati su più piani, dovrà essere prevista una scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano.

3. Gli interventi di ampliamento (AM), sono ammessi a condizione che, qualora nella parte in ampliamento siano previste unità immobiliari residenziali, il piano terra della parte in ampliamento sia destinato esclusivamente ad autorimesse, vani scala e porticati; per gli edifici non residenziali, per i quali siano ammesse attività che prevedano la presenza continuativa di persone (quindi con esclusione di attività che richiedano la presenza occasionale di persone), qualora la parte in ampliamento si sviluppi su un solo piano fuori terra, dovrà essere predisposta una zona rifugio in cui le persone possano mettersi al sicuro e tale zona dovrà essere dotata di aperture per il recupero degli occupanti; se si sviluppa su più piani, dovrà essere prevista una scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano. Nella realizzazione della parte in ampliamento dovranno essere adottate misure attive e/o misure passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali, compatibilmente con il tipo di intervento previsto. Nel caso di edifici non residenziali, tali misure devono riguardare l'intero edificio, anche se l'intervento edilizio in progetto riguarda solo un ampliamento dello stesso, quando si tratti di un'unica unità immobiliare, ovvero, nel caso di edifici costituiti da più unità immobiliari, tali misure devono riguardare l'intera unità immobiliare di cui si prevede l'ampliamento.

4. Gli interventi di RE e quelli di modifica della destinazione d'uso del piano terra, ove ammessi, dovranno garantire l'adozione di misure passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali e/o misure attive di protezione nelle aperture previste al piano terreno, compatibilmente con il tipo d'intervento previsto, qualsiasi sia la destinazione del piano terra, con esclusione dei piani terra in cui siano localizzati solo locali accessori. Qualora possibile, è sempre fortemente raccomandato che le unità immobiliari residenziali si sviluppino almeno su due piani con scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano o, per edifici non residenziali, per i quali siano ammesse attività che prevedano la presenza continuativa di persone (quindi con esclusione di attività che richiedano la presenza occasionale di persone), se sviluppati su un solo piano fuori terra, che venga predisposta una zona rifugio rialzata in cui le persone possano mettersi al sicuro o, se sviluppati su più piani, che venga prevista una scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano.

5. La realizzazione di nuove infrastrutture comprensive dei relativi manufatti di servizio nelle aree P2a, non dovrà in ogni caso mai incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e gli interventi dovranno risultare coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti per la realizzazione delle infrastrutture sono ammissibili previa predisposizione di apposita indagine idraulica, da produrre a corredo del progetto, che verifichi le condizioni di rischio idraulico relative alla specifica area d'intervento e definisca le eventuali misure di mitigazione che dovranno essere previste per la messa in sicurezza degli impianti e delle cabine. I progetti dovranno preferibilmente evitare di intercettare trasversalmente la direzione di deflusso delle acque e comunque dovrà sempre essere garantita la continuità idraulica di scolo. Per le nuove infrastrutture o nel caso di ampliamento delle infrastrutture esistenti, dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica da conseguire preferibilmente attraverso l'adozione di sistemi di drenaggio urbano sostenibili (SuDS).

6. Eventuali Accordi Operativi che dovessero interessare porzioni di territorio ricadenti all'interno dell'area di cui al comma 1, non potranno in ogni caso prevedere locali interrati o seminterrati e il piano terreno potrà essere utilizzato solamente per la realizzazione di garage e/o cantine, con adozione di misure passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali e misure attive di protezione delle aperture.

Art. 34 P2b - Area con condizioni di pericolosità idraulica alta

(Tavola dei vincoli: Rischio idraulico - Pericolosità idraulica del territorio nonantolano)

1 Le Aree "P2b - area a pericolosità idraulica alta" corrispondono alle aree per le quali sono state riconosciute condizioni di criticità alta con battenti idrici compresi tra un minimo di 0.5 m ad un massimo di 1.5 m, che si verrebbero a generare come conseguenza di una rottura o sormonto arginale del fiume Panaro o di eventi pluviometrici di eccezionale durata e/o intensità che possono mettere in crisi la rete di scolo, producendo anche eventuali ristagni di acqua, particolarmente favoriti da condizioni di scarsa permeabilità sia naturale che antropica. Le aree P2b sono riportate, con apposita grafia, nella Tavola dei vincoli "Rischio idraulico - Pericolosità idraulica del territorio nonantolano".

2 Nelle aree P2b, gli interventi di NC e di REC, ove ammessi, non dovranno, in ogni caso incrementare, sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e dovranno garantire le necessarie condizioni di sicurezza idraulica, in particolare:

  • - nella progettazione degli edifici dovranno essere adottate misure passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali, compatibilmente con il tipo di intervento previsto; il piano di calpestio del piano terreno dovrà sempre essere rialzato ad una quota di almeno 50 cm,
  • - rispetto alla quota media del piano campagna circostante, per interventi nel territorio rurale,
  • - rispetto alla quota del marciapiede stradale o, in assenza di questo, della strada, per interventi all'interno del territorio urbanizzato;
  • - nelle aperture al piano terreno, andranno previste misure attive di protezione rispetto agli eventi alluvionali, qualsiasi sia la destinazione del piano terra, con esclusione dei piani terra in cui siano localizzati solo locali accessori;
  • - qualora siano previste unità immobiliari ad uso residenziale al piano terra, queste dovranno svilupparsi almeno su due piani, con scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano. Nel caso di edifici non residenziali, per i quali siano ammesse funzioni che prevedano la presenza continuativa di persone (quindi con esclusione di attività che richiedano la presenza occasionale di persone), se sviluppati su un solo piano fuori terra, dovrà essere predisposta una zona rifugio in cui le persone possano mettersi al sicuro e tale zona dovrà essere dotata di aperture per il recupero degli occupanti; se sviluppati su più piani, dovrà essere prevista una scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano.

3. Gli interventi di RE, AM e quelli di modifica della destinazione d'uso, ove ammessi, dovranno garantire l'adozione di misure passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali e/o misure attive di protezione nelle aperture previste al piano terreno, compatibilmente con il tipo d'intervento previsto, qualsiasi sia la destinazione del piano terra, con esclusione dei piani terra in cui siano localizzati solo locali accessori. Nel caso di edifici produttivi, tali misure devono riguardare l'intero edificio, anche se l'intervento edilizio in progetto riguarda solo un ampliamento dello stesso, quando si tratti di un'unica unità immobiliare, ovvero, nel caso di edifici costituiti da più unità immobiliari, tali misure devono riguardare l'intera unità immobiliare di cui si prevede l'ampliamento. Qualora possibile, è sempre raccomandato che le unità immobiliari residenziali si sviluppino almeno su due piani con scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano o, per edifici non residenziali, per i quali siano ammesse funzioni che prevedano la presenza continuativa di persone (quindi con esclusione di attività che richiedano la presenza occasionale di persone), se sviluppati su un solo piano fuori terra, che venga predisposta una zona rifugio rialzata in cui le persone possano mettersi al sicuro o, se sviluppati su più piani, che venga prevista una scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano.

4. In ragione della pericolosità idraulica alta, evidenziata nello studio di "Valutazione del rischio di allagamento del territorio del Comune di Nonantola" commissionato dall'Amministrazione Comunale all'Università di Parma13, che costituisce parte integrante del QC del PUG e che ha portato a classificare tale area come "P2b - Area con condizioni di pericolosità idraulica alta", nei comparti con strumento urbanistico attuativo che ricadono nell'area P2b, vigenti al momento della presentazione dell'istanza di edificazione, al fine di non incrementare il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e garantire le necessarie condizioni di sicurezza idraulica per le persone:

  • - non potranno essere previsti locali interrati o seminterrati,
  • - trovano applicazione le misure di cui al comma 2 del presente articolo.

13. Valutazione del rischio di allagamento del territorio del Comune di Nonantola a cura di Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria e architettura (resp. Scientifico Prof. P. Mignosa) – Giugno 2020

Art. 35 P3a - Area con condizioni di pericolosità idraulica media

(Tavola dei vincoli: Rischio idraulico - Pericolosità idraulica del territorio nonantolano)

1. Le Aree "P3a - area a pericolosità idraulica media" corrispondono alle aree per le quali sono state riconosciute condizioni di criticità media connessa a battenti idrici fino a 0.5 m, che si verrebbero a generare come conseguenza di una rottura o sormonto arginale del fiume Panaro o di eventi pluviometrici di eccezionale durata e/o intensità che possono mettere in crisi la rete di scolo, producendo anche eventuali ristagni di acqua, particolarmente favoriti da condizioni di scarsa permeabilità, sia naturale che antropica. Le aree P3a sono riportate, con apposita grafia, nella Tavola dei vincoli "Rischio idraulico - Pericolosità idraulica del territorio nonantolano".

2. Nelle aree P3a, gli interventi di NC e di REC, ove ammessi, non dovranno, in ogni caso incrementare, sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e dovranno garantire le necessarie condizioni di sicurezza idraulica, in particolare

  • - nella progettazione degli edifici dovranno essere adottate misure passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali, compatibilmente con il tipo di intervento previsto; il piano di calpestio del piano terreno dovrà sempre essere rialzato ad una quota di almeno 50 cm,
  • - rispetto alla quota media del piano campagna circostante, per interventi nel territorio rurale,
  • - rispetto alla quota del marciapiede stradale o, in assenza di questo, della strada, per interventi all'interno del territorio urbanizzato;
  • - qualora siano previste unità immobiliari ad uso residenziale al piano terra, queste dovranno svilupparsi almeno su due piani, con scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano. Nel caso di edifici non residenziali, per i quali siano ammesse funzioni che prevedano la presenza continuativa di persone (quindi con esclusione di attività che richiedano la presenza occasionale di persone), se sviluppati su un solo piano fuori terra, dovrà essere predisposta una zona rifugio in cui le persone possano mettersi al sicuro e tale zona dovrà essere dotata di aperture per il recupero degli occupanti, se sviluppati su più piani, dovrà essere prevista una scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano.

3. Gli interventi di RE, AM e quelli di modifica della destinazione d'uso, ove ammessi, dovranno garantire:

  • - l'adozione di misure attive di protezione rispetto agli eventi alluvionali, nelle aperture previste al piano terreno, qualsiasi sia la destinazione del piano terra, con esclusione dei piani terra in cui siano localizzati solo locali accessori. Nel caso di edifici produttivi, tali misure devono riguardare l'intero edificio, anche se l'intervento edilizio in progetto riguarda solo un ampliamento dello stesso, quando si tratti di un'unica unità immobiliare, ovvero, nel caso di edifici costituiti da più unità immobiliari, tali misure devono riguardare l'intera unità immobiliare di cui si prevede l'ampliamento.
  • - in alternativa o in aggiunta alle misure attive, nella progettazione degli interventi, potrà essere prevista l'adozione di misure passive di protezione rispetto agli eventi alluvionali, compatibilmente con il tipo di intervento previsto.

4. In ragione della pericolosità idraulica media, evidenziata nello studio di "Valutazione del rischio di allagamento del territorio del Comune di Nonantola" commissionato dall'Amministrazione Comunale all'Università di Parma14, che costituisce parte integrante del QC del PUG e che ha portato a classificare tale area come "P3a - Area con condizioni di pericolosità idraulica media", nei comparti con strumento urbanistico attuativo che ricadono nell'area P3a, vigenti al momento della presentazione dell'istanza di edificazione, al fine di non incrementare il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e garantire le necessarie condizioni di sicurezza idraulica per le persone:

  • - non potranno essere previsti locali interrati o seminterrati,
  • - trovano applicazione le misure di cui al comma 2 del presente articolo.

14. Valutazione del rischio di allagamento del territorio del Comune di Nonantola a cura di Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria e architettura (resp. Scientifico Prof. P. Mignosa) – Giugno 2020

Art. 36 P3b - Area con condizioni di pericolosità idraulica bassa

(Tavola dei vincoli: Rischio idraulico - Pericolosità idraulica del territorio nonantolano)

1. Le Aree "P3b - area a pericolosità idraulica bassa" corrispondono alle aree per le quali sono state riconosciute condizioni di criticità bassa connessa ad eventi pluviometrici di eccezionale durata e/o intensità che possono mettere in crisi la rete di scolo, producendo anche eventuali ristagni di acqua, particolarmente favoriti da condizioni di scarsa permeabilità, sia naturale che antropica. Le aree P3b sono riportate, con apposita grafia, nella Tavola dei vincoli "Rischio idraulico - Pericolosità idraulica del territorio nonantolano".

2. Nelle aree P3b, al fine di limitare eventuali danni causati da eventi alluvionali:

  • - gli interventi di NC e di REC, ove ammessi, dovranno prevedere che il piano di calpestio del piano terreno sia rialzato ad una quota di almeno 30 cm rispetto
  • - alla quota media del piano campagna circostante, per interventi nel territorio rurale,
  • - alla quota del marciapiede stradale o, in assenza di questo, della strada, per interventi all'interno del territorio urbanizzato;
  • - gli interventi di RE, AM e quelli di modifica della destinazione d'uso, ove ammessi, dovranno adottare misure attive di protezione delle aperture al piano terreno, rispetto agli eventi alluvionali.

3. In ragione della pericolosità idraulica bassa, evidenziata nello studio di "Valutazione del rischio di allagamento del territorio del Comune di Nonantola" commissionato dall'Amministrazione Comunale all'Università di Parma15, che costituisce parte integrante del QC del PUG e che ha portato a classificare tale area come "P3b - Area con condizioni di pericolosità idraulica bassa", nei comparti con strumento urbanistico attuativo che ricadono nell'area P3b, vigenti al momento della presentazione dell'istanza di edificazione, al fine di non incrementare il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e garantire le necessarie condizioni di sicurezza idraulica per le persone:

  • - non potranno essere previsti locali interrati o seminterrati,
  • - trovano applicazione le misure di cui al comma 2 del presente articolo.

15. Valutazione del rischio di allagamento del territorio del Comune di Nonantola a cura di Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria e architettura (resp. Scientifico Prof. P. Mignosa) – Giugno 2020

Art. 37 Area interessata da condizioni di forte criticità idraulica del reticolo idrografico di scolo

(Tavola dei vincoli: Rischio idraulico - Pericolosità idraulica del territorio nonantolano)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate a ridurre la criticità idraulica dell'area, connessa con le condizioni di forte sofferenza idraulica del reticolo idrografico di scolo in gestione al Consorzio di Bonifica di Burana che transita in questa parte del territorio comunale.

2. Le trasformazioni soggette ad Accordo Operativo interne o esterne al TU e gli interventi di nuova costruzione (NC) e di ristrutturazione edilizia che prevedano la demolizione e ricostruzione (REC), ove ammessi, dovranno adottare misure per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica, garantendo che sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati nei ricettori naturali non siano maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione (nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che prevedano la demolizione e ricostruzione (REC), la permeabilità di riferimento è quella preesistente all'urbanizzazione del lotto). Le trasformazioni soggette ad Accordo Operativo dovranno prevedere, quali misure di sostenibilità, un sistema di laminazione unitario, anche qualora siano previsti, nell'ambito dell'accordo, più stralci d'intervento.

3. L'invarianza idraulica e idrologica andrà conseguita attraverso l'adozione di soluzioni NBS (Natural Based Solution) e l'impiego di sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS). Nel caso in cui, per il conseguimento dell'invarianza idraulica, si dovesse optare per sistemi tradizionali, per l'impossibilità di adottare i SuDS, la vasca di laminazione impermeabilizzata non dovrà essere posizionata in porzioni di suolo permeabile e, nel caso in cui ciò non sia ulteriormente possibile e debba essere impiegato suolo permeabile, la superficie corrispondente dovrà essere conteggiata come impermeabile. Dovrà in ogni caso essere sempre garantito il volume minimo di laminazione secondo la capacità stabilita dall'Autorità idraulica competente (indicativamente pari a 700 mc/Ha per ogni Ha di impermeabilizzato).

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, si applicano anche nei comparti con strumento urbanistico attuativo vigenti al momento della presentazione dell'istanza di edificazione, che ricadono nell' "Area interessata da condizioni di forte criticità idraulica del reticolo idrografico di scolo".

5. Gli Accordi Operativi da realizzarsi in aree esterne al perimetro del TU ricadenti all'interno dell'area di cui al comma 1, oltre al rispetto delle condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 e di tutte le norme generali e di zona relative all'area di pericolosità idraulica in cui ricade l'intervento (P2a o P2b), dovranno contribuire, quale misura di sostenibilità ambientale, alla risoluzione di situazioni di criticità a carico del reticolo idraulico, con particolare riferimento al Cavo Ortigaro e al Cavo Prati di Mezzo, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente Gestore.

6. L'attuazione del Comparto PIP Gazzate è subordinata alla realizzazione di un sistema di laminazione a cielo aperto e delle opere idrauliche correlate, in modo tale da raccogliere e laminare le acque meteoriche a servizio dell'intero comparto e del quartiere artigianale esistente. Il dimensionamento del sistema di laminazione e delle opere idrauliche correlate e le modalità con cui verranno realizzate, dovrà essere definito di concerto con l'Autorità idraulica competente, valutando anche l'opportunità di ricorrere all'adozione di soluzioni NBS (Natural Based Solution) e all'impiego di Sistemi di Drenaggio urbano Sostenibile (SuDS). L'attuazione del comparto non dovrà inoltre comportare il tombamento di fossi di scolo esistenti.

Art. 38 Riduzione del Rischio sismico

(Tavola dei vincoli: Rischio sismico - Microzonazione sismica - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica)

(Tavola dei vincoli: Rischio sismico - Microzonazione sismica - carta di microzonazione sismica - livello 3 - F.a. P.G.A.)

(Tavola dei vincoli: Rischio sismico - Analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE))

1. Il PUG persegue l'obiettivo di riduzione del rischio sismico entro il territorio comunale. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico gli Studi di Microzonazione Sismica (MS) e quelli di analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).

2. Sono elaborati di riferimento per l'applicazione delle presenti norme, le Tavola dei Vincoli e le seguenti cartografie di Microzonazione Sismica (MS):

  • a) Carta dei Fattori di amplificazione F.A. (accelerazione);
  • b) Carta dei Fattori di amplificazione dell'accelerazione di gravità al suolo F.V. (velocità);
  • c) Carta dei Fattori di amplificazione - F.A.-P.G.A.;
  • d) Carte dei Fattori di amplificazione di Intensità spettrale di Housner nei periodi compresi tra: 0,1-0,3s; 0,1-0,5s; 0,3-0,5s; 0,5-1s; 1,0-2,0s.

Le suddette tavole oltre all'amplificazione per effetti della stratigrafia, identificano le porzioni di territorio in cui sono possibili conseguenze sulle opere per potenziale liquefazione, cedimenti differenziali, zone di sovrapposizione degli stessi.

3. Costituisce inoltre riferimento per l'applicazione delle presenti norme, la Tavola dei Vincoli "Rischio sismico - Analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE)" in cui sono identificati gli edifici strategici, le aree di emergenza (ricovero e ammassamento), le infrastrutture viarie di connessione e di accessibilità al sistema insediativo urbano e la carta della Analisi della condizione limite per l'emergenza in scala 1:15.000 in cui sono identificati , oltre agli elementi riportati nelle Tavola dei Vincoli anche gli edifici e gli aggregati strutturali interferenti.

4. Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Microzonazione Sismica

  • a) Nelle zone stabili suscettibili di amplificazione per effetti della stratigrafia (zona 1 e zona 2, MOPS) utilizzando i parametri identificati nelle cartografie elencate al precedente comma 2, non sono richiesti ulteriori approfondimenti in sede di formazione di Accordi Operativi o PAIP. In queste aree per il calcolo dell'azione sismica nella progettazione di opere di classe d'uso 3 e 4, sono fortemente raccomandate specifiche analisi di risposta sismica locale.
  • b) Le porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di amplificazione per le condizioni stratigrafiche e di potenziale liquefazione, potenziali cedimenti differenziali, sovrapposizione degli stessi, sono soggette ad approfondimenti di III livello per la valutazione della suscettività alla liquefazione e la stima dei cedimenti differenziali. In tali aree, preventivamente ad ogni trasformazione urbanistico - edilizia da realizzarsi negli ambiti urbani consolidati e nel territorio rurale, deve essere effettuata l'analisi di suscettività alla liquefazione il cui esito si riterrà negativo se l'indice di liquefazione IL risulterà inferiore a 3. Se l'indice di liquefazione IL risulterà pari o superiore a 3, per il calcolo dell'azione di sismica ai fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato e dovranno essere valutati i potenziali cedimenti. Per opere di particolare interesse pubblico o strategico, classi d'uso 3 e 4, sono raccomandati interventi di mitigazione del rischio di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni interstiziali, ecc.). Dopo la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio di liquefazione può essere ritenuto idoneo l'utilizzo del sito se l'indice di liquefazione IL risulterà inferiore a 2.
  • c) Nelle porzioni di territorio corrispondenti alle aree soggette ad approfondimenti di terzo livello per la valutazione di cedimenti e densificazione, rappresentati sempre sulla serie delle carte di Microzonazione Sismica elencate al comma 2, ogni trasformazione urbanistico-edilizia deve essere accompagnata da una preventiva valutazione dei potenziali cedimenti (sia in condizioni statiche che dinamiche), effettuata con riferimento alle tipologie edilizie più gravose previste nell'area e la relativa valutazione delle tipologie di fondazione adottabili .

5. Fattori di Amplificazione Stratigrafica

  • a) Le Carte di Microzonazione Sismica di III livello di cui al precedente comma 2, rappresentano la stima dei fattori di amplificazione del moto sismico, in termini di Intensità di Housner (IS), nei periodi compresi tra: 0,1-0,3s; 0,1-0,5s; 0,3-0,5s; 0,5-1s; 1,0-2,0s. Detta suddivisione di intervalli è funzione del periodo fondamentale di vibrazione dei fabbricati schematizzabile come di seguito indicato:
    - Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell'intervallo 0,1 - 0,3 sec: ricadono in questo intervallo le tipologie edilizie prevalenti nel settore "civile" realizzate con qualsiasi tipologia costruttiva, aventi max 3 ÷ 4 piani16;
    - Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell'intervallo 0,3 - 0,5 sec: ricadono in questo intervallo la più comuni strutture a telaio in CA, e per estensione anche le strutture tipiche del settore produttivo-manifatturiero commerciale/industriale aventi altezza sottotrave inferiore a sette metri;
    - Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell'intervallo 0,5 -1,0 sec: ricadono in questo intervallo le tipologie edilizie a torre tipicamente realizzate a telaio in cls aventi oltre i 5 ÷ 6 piani, e per estensione magazzini verticali e manufatti alti e stretti quali silos, torri dell'acquedotto, ecc.
  • b) Con riferimento alla distinzione sopra esposta ed al fine di contenere gli effetti del sisma gli interventi edificatori devono prevedere che si determini l'interferenza minore tra fattori di amplificazione e periodo di vibrazione principale delle opere.
  • c) Per interventi che prevedano opere con periodo di vibrazione superiore a 1.0 sec. e per le classi di terreno che non consentono l'utilizzo del metodo semplificato, sono da sviluppare approfondimenti mediante specifiche analisi della risposta sismica locale.
  • d) In relazione al periodo fondamentale di vibrazione delle strutture, al fine di evitare il fenomeno della doppia risonanza e contenere gli effetti del sisma, gli strumenti attuativi/esecutivi comunque denominati, devono prevedere che gli interventi edilizi realizzano la minore interferenza tra peridio di vibrazione del terreno e periodo di vibrazione delle strutture. Considerando che le indagini effettuate indicano generalmente frequenze fondamentali di terreni F0 comprese tra 0.6 e 1.1 Hz, particolare attenzione dovrà essere posta in caso di progettazione e realizzazione di opere con periodo di vibrazione T compreso tra 0.9 e 1.7 s.
  • e) Nelle verifiche per potenziale liquefazione e quando siano previste profondità di scavo che richiedono le verifiche di stabilità dei fronti di sbancamento, sono da utilizzare valori di FA.PGA non inferiori a quelli visualizzati nella carta dei fattori di amplificazione della PGA.

6. Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Condizione Limite per l'Emergenza (CLE):

Al fine di salvaguardare l'accessibilità alle funzioni strategiche nel contesto urbano e territoriale in caso di emergenza sismica, con riferimento alla viabilità individuata quale infrastruttura di connessione o di accesso alle funzioni strategiche sugli elaborati costitutivi la CLE, si dispone che:

  • a) gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti e gli interventi di NC non siano tali da rendere/realizzare fabbricati interferenti su Edifici Strategici, sulle Aree di Emergenza e sulla viabilità di connessione o di accesso individuati nella Tavola dei Vincoli "Rischio sismico - Analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE)";
  • b) sui fabbricati già individuati come interferenti dagli elaborati della CLE, non è ammessa la sopraelevazione né ampliamenti verso il fronte stradale e/o prospettanti su questo e gli interventi edilizi devono tendere di minima alla riduzione della condizione di interferenza e, in funzione della tipologia di intervento edilizio, alla sua eliminazione.

Si intendono interferenti sulla viabilità o rispetto alle aree di emergenza,17 quei fabbricati o aggregati, o singoli manufatti isolati, che ricadono nella condizione H>L o, per le aree, H>d; ossia l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra l'aggregato e il limite opposto della strada (L) o rispetto al limite più vicino dell'area (d).

7. Per tutti gli interventi sulle costruzioni esistenti realizzate o il cui progetto sia stato presentato in data precedente all'entrata in vigore delle NTC 2008 (01.07.2009), ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria (MO), di manutenzione straordinaria (MS) per i quali non siano previsti interventi che interferiscano o riguardino elementi strutturali, di interventi di adeguamento igienico-sanitario, o altri interventi obbligatori di settore, dovrà essere prodotta un'apposita "Relazione di Valutazione della sicurezza sismica dell'edificio", che permetta di stabilire, anche in ragione delle opere in previsione, se l'utilizzo della costruzione possa continuare senza interventi o sia necessario aumentarne la sicurezza sismica mediante azioni di miglioramento o adeguamento sismico, in linea e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti NTC.

16. Si fa riferimento al metodo di Analisi lineare e statica previsto dalle vigenti NTC punto 7.3.3.2.

17. Linee Guida per l’Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) – Roma, giugno 2012. Commissione tecnica per la microzonazione sismica (articolo 5, comma 7 dell’OPCM 13 novembre 2010, n. 3907.

Art. 39 Fasce di rispetto delle infrastrutture viarie

(Tavola dei vincoli: Limiti e rispetti)

1. Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono destinate alla tutela delle strade, al loro ampliamento, alla realizzazione di nuove strade, alla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, di parcheggi, di attrezzature connesse alla viabilità, alle piantumazioni e sistemazioni a verde lungo le strade, alla messa in opera di opere di mitigazione acustica o di elementi di arredo, nonché alla protezione della sede stradale nei riguardi della edificazione e viceversa.

2. La classificazione delle strade18 e le relative fasce di rispetto stradale sono stabilite dal PUG in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada19 e relativo Regolamento attuativo20 ed individuati, con riferimento al perimetro dei Centri Abitati approvato con Del. G.C. n. 48 del 14/04/2022 e successivamente modificato parzialmente con Del. G.G. n. 91 del 08/06/2023. La classificazione delle strade è rappresentata nella Tavola del PUG: "Classificazione funzionale delle strade" mentre le fasce di rispetto, all'esterno dei Centri Abitati, sono indicate nella Tavola dei vincoli: "Limiti e rispetti". L'individuazione cartografica delle fasce di rispetto è da assumere come riferimento della larghezza della fascia di rispetto che dovrà essere applicata dal confine di proprietà della strada secondo quanto stabilito dagli artt. 2621, 27 e 2822 del D.P.R. n. 495/1992.

3. L'individuazione cartografica delle fasce di rispetto è da assumere come riferimento della larghezza della fascia di rispetto che dovrà essere applicata dal confine di proprietà della strada secondo quanto stabilito dagli artt. 2623, 27 e 2824 del D.P.R. n. 495/1992, con riferimento alla tipologia delle strade esistenti nel territorio di Nonantola. Le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

  • - fuori dai Centri Abitati,
  • - 30 m per le strade di tipo C,
  • - 20 m per le strade di tipo F e Fbis,
  • - 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.3 "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice,
  • - all'interno dei Centri Abitati, per tutte le strade, comunque classificate, è stabilita una distanza minima di 5,00 m.

4. Entro le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali:

  • - sono sempre ammessi interventi di tipo conservativo,
  • - gli interventi di ampliamento (AM) degli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente sulla porzione di immobile esterna alla fascia di rispetto stradale e comunque con modalità tali da non pregiudicarne la sicurezza; non sono ammissibili interventi di ampliamento (AM) su edifici ricadenti interamente all'interno delle fasce di rispetto stradale.

5. Le modalità di realizzazione di recinzioni e di impianto di alberature o siepi arbustive sono disciplinate dal Regolamento Edilizio nel rispetto delle distanze stabilite dagli artt. 2625 e 2826 del D.P.R. n. 495/1992.

6. Nell'ambito del territorio rurale, le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali sono computabili come superficie aziendale ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli ambiti agricoli.

18. D.Lgs. n. 285/1992, Art. 2 - Definizione e classificazione delle strade “... 2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A – Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali”.

19. D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”.

20. D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada”.

21. D.P.R. n. 495/1992, Art. 26 - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati “..2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A; b) 40 m per le strade di tipo B; c) 30 m per le strade di tipo C; d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice; e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo B; c) 10 m per le strade di tipo C ”

22. D.P.R. n. 495/1992, Art. 26 - Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati “1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D. 2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione”.

23. D.P.R. n. 495/1992, Art. 26 - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati “..2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A; b) 40 m per le strade di tipo B; c) 30 m per le strade di tipo C; d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice; e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo B; c) 10 m per le strade di tipo C ”

24. D.P.R. n. 495/1992, Art. 26 - Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati “1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D. 2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione”.

25. D.P.R. n. 495/1992, Art. 26 - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati “… 4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) 5 m per le strade di tipo A, B; b) 3 m per le strade di tipo C, F”.

26. D.P.R. n. 495/1992, Art. 26 - Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati “... 4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) m 3 per le strade di tipo A; b) m 2 per le strade di tipo D. 5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione”.

Art. 40 Limiti di rispetto cimiteriale

(Tavola dei vincoli: Limiti e rispetti)

1. Le fasce di rispetto cimiteriale, istituite per ragioni igieniche e di decoro urbano, sono individuate dal PUG con riferimento ai Cimiteri di:

  • - Nonantola, la cui fascia di rispetto è individuata con riferimento al Decreto Prefettizio prot. n. 30988 del 22/10/1958, che recita: "la zona di rispetto del Cimitero del Capoluogo del Comune di Nonantola è delimitata da un perimetro avente un raggio di ml. 50 dal muro di cinta, ai lati sud, ovest, est.>> prevedendo quindi, sul lato nord, una fascia di rispetto di 200 m."
  • - Redù, Rubbiara e Bagazzano, la cui fascia di rispetto è individuata assumendo quanto dichiarato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 6/03/1997, relativamente alle fasce di rispetto, ove si richiama il Parere favorevole dell'Azienda USL - Distretto di Castelfranco E., prot. n. 221 del 18/02/1997 che recita: "DELIBERA di approvare, ai sensi dell'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 come modificato dall'art. 1 della Legge 17 ottobre 1957 n. 983, la richiesta di riduzione da duecento a cinquanta metri della zona di rispetto dei cimiteri di Rubbiara (per quanto riguarda i lati nord-est, est, sud e sud-ovest), Redù (per quanto riguarda i lati nord-ovest, ovest e sud-ovest) e Bagazzano (per quanto riguarda i lati nord, nord-est e nord-ovest), come evidenziato nelle tavole nn. 1,2,3 che allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale.".

2. Le fasce di rispetto cimiteriale, disciplinate ai sensi dell'art 338 del RD 1265/193427, del DPR 285/199028 e dell'art. 4 della LR 19/200429, sono individuate dal PUG nella Tavola dei vincoli: "Limiti e rispetti".

27. D.P.R. n. 1265/1934, Art. 338 “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.

28. D.P.R. n. 285/1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”.

29. LR 19/2004, Art. 4 - Realizzazione di cimiteri e crematori “… 2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. É vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio”.

Art. 41 Limiti di rispetto dei depuratori

(Tavola dei vincoli: Limiti e rispetti)

1. Le fasce di rispetto dei depuratori sono stabilite al fine di "evitare che microrganismi patogeni o sostanze particolarmente pericolose raggiungano (...) zone abitate, residenziali o commerciali o di traffico notevole"30.

2. Il PUG individua le fasce di rispetto dei depuratori, ai sensi dell'allegato 4 della Delibera di CITAI del 04/02/197731, in metri 100 misurati dalla recinzione dell'impianto, nella Tavola dei vincoli "Limiti e rispetti".

3. L'eventuale dismissione di un depuratore fa decadere le prescrizioni relative alla fascia di rispetto.

30. Cfr. Sentenza del Consiglio di Stato n. 4606 del 2013

31. Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque all’Inquinamento (CITAI) del 04/02/1977 “Norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione degli impianti di fognatura e depurazione” - allegato 4 “Norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione degli impianti di fognatura e depurazione”.

Art. 42 Limiti di rispetto degli elettrodotti

(Tavola dei vincoli: Limiti e rispetti)

1. Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono stabilite per motivi igienico-sanitari al fine di evitare la prolungata permanenza di persone nelle immediate vicinanze delle relative infrastrutture e quindi il verificarsi di effetti nocivi conseguenti alle onde elettromagnetiche.

2. Il PUG individua i tracciati degli elettrodotti ad alta e media tensione esistenti, come indicazione di massima, nella Tavola dei vincoli "Limiti e rispetti". La definizione delle distanze di prima approssimazione (DPA) determinate secondo le indicazioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. n. 160 e relativi allegati), relative agli elettrodotti di media tensione e alle cabine di trasformazione da media tensione a bassa tensione, per una prima valutazione delle possibili trasformazioni edilizie in adiacenza degli elettrodotti di cui sopra, dovranno essere richieste ai gestori/proprietari delle linee elettriche che insistono nel territorio comunale di Nonantola.

3. Il PUG individua altresì le Distanze di prima approssimazione relative agli elettrodotti ad alta tensione, individuate ai sensi della L. 36/200132 e della LR 30/200033, all'interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

4. Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. n. 160 e relativi allegati), si riporta di seguito la tabella con le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al sopra richiamato decreto, relativo agli elettrodotti ad alta tensione che insistono nel territorio comunale di Nonantola, fornite dall'ente gestore Terna Rete Italia SpA:

Tensione nominale (kV) Denominazione N. SingolaTerna / Doppia Terna DPA semplice terna
132 Crevalcore - Carpi Sud 23788B1 S.T. 20
132 Modena RT - Crevalcore RT 23017L1 S.T. 28

La Tavola dei vincoli: "Limiti e rispetti" riporta le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) di cui sopra, con riferimento ai tracciati degli elettrodotti ad Alta Tensione.

In presenza di situazioni specifiche che interessino casi complessi (angoli di derivazione, parallelismi e incroci di elettrodotti) potrà essere richiesto all'ente gestore (Terna Rete Italia) il calcolo delle aree di prima approssimazione individuabili in corrispondenza di tali casi specifici interferenti con le situazioni in esame.

Per ogni intervento progettato nelle immediate adiacenze degli elettrodotti di cui sopra, sarà necessario sottoporre all'ente gestore la documentazione necessaria al fine del rilascio del necessario nulla-osta.

5. Nella documentazione a corredo dei titoli abilitativi all'attività edilizia, il soggetto attuatore deve presentare il rilievo dell'esatta posizione della linea elettrica.

6. L'eventuale eliminazione di un elettrodotto fa decadere le prescrizioni relative alla fascia di rispetto.

7. La realizzazione di nuove linee elettriche è ammessa, con riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia; il Comune potrà richiedere e/o concordare il proponente e/o con l'amministrazione procedente modifiche di tracciato o concordare particolari modalità di inserimento ambientale e paesaggistico in relazione alle caratteristiche delle aree attraversate. Le autorizzazioni dovranno comunque essere rilasciate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - i terreni attraversati dalla linea sono soggetti a servitù di elettrodotto che, all'interno della fascia di terreno asservita, ne limitano espressamente l'uso, consentendo solo attività e opere che non siano di ostacolo all'esercizio e alla manutenzione della linea stessa;
  • - eventuali modifiche del livello del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni;
  • - eventuali fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile, esplosivo o di stoccaggio di oli minerali, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio della rete e non dovranno essere costituite piazzole a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste dalla legge;
  • - l'eventuale piantumazione di piante e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 449/1988 (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C) e dalla norma CEI 64-7 ed a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 81/2008;
  • - per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, va tenuto conto che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e sono pertanto soggetti a dispersione di corrente, in condizioni normali di esercizio; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.

32. L. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

33. LR 30/2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”.

Art. 43 Limiti di rispetto dei metanodotti

(Tavola dei vincoli: Limiti e rispetti)

1. Le fasce di rispetto dei metanodotti sono stabilite per motivi di sicurezza e per prevenire i rischi di incendi ed esplosioni.

2. Il PUG individua, con localizzazione di massima, i tracciati dei metanodotti esistenti nella Tavola dei vincoli "Limiti e rispetti". La localizzazione di tali metanodotti è da ritenersi indicativa e, ai fini delle trasformazioni edilizie eventualmente richieste, dovrà essere verificata con l'ente gestore. Il PUG individua inoltre, con apposita grafia, due cabine di decompressione con relativa fascia di rispetto di 100 m. Le fasce di rispetto dei metanodotti sono stabilite ai sensi del Dm 24.11.198434 in relazione al tipo di metanodotto e al tipo di nucleo abitato.

3. L'eventuale eliminazione di un metanodotto fa decadere le prescrizioni relative alla fascia di rispetto.

34. DM 24.11.1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale”.

Art. 44 Inquinamento elettromagnetico e luminoso

(Tavola dei vincoli: Limiti e rispetti)

1. La localizzazione di Impianti di emittenza radiotelevisiva è vietata in alcune aree del territorio al fine di perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e di salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico:

  • - all'interno della fascia di rispetto identificata nella Tavola dei vincoli: "Limiti e rispetti", così come definita nell'art. 4 della delibera di Giunta regionale n197 del 20 febbraio 2001, di 300 m dal perimetro dei Centri abitati delimitati ai sensi dell'art 4 del Codice della Strada;
  • - negli ambiti e nelle aree richiamate ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della LR 30/2000 e s.m.35;
  • - nelle aree ricadenti ad una distanza inferiore a m. 200 dai recettori sensibili quali attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.

2. La localizzazione di impianti di emittenza radiotelevisiva è inoltre vietata o ammessa con elementi di attenzione in alcuni contesti ambientali e paesaggistici individuati dal Piano provinciale di localizzazione dell'Emittenza Radio Televisiva (PLERT) a cui si rimanda.

3. Gli Impianti fissi di telefonia mobile sono identificati nella Tavola dei vincoli: "Limiti e rispetti". A tali infrastrutture si applica la L.R. 31 ottobre 2000 e s.m. e i. "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", capo III, in base alle quali:

  • - la localizzazione di nuovi impianti è vietata nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000";
  • - la localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree suddette avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici;
  • - la localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è consentita qualora si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza;
  • - la localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, è consentita qualora si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

4. In applicazione della DGR n. 1138/08 che aggiorna la DGR 197/2001, è previsto quanto segue:

  • - nel caso di Accordi Operativi che prevedano nuove edificazioni entro la fascia di 200 m da stazioni radio-base (antenne cellulari) e 300 m da antenne radiotelevisive radio-TV, è necessario effettuare la verifica del non coinvolgimento di luoghi accessibili nei volumi di rispetto e di edifici a permanenza prolungata (superiore alle 4 ore giornaliere) nei volumi di attenzione generati da tali impianti emittenti: tale verifica dovrà essere fatta caso per caso, in base ai pareri preventivi emessi da ARPAE, in possesso dell'Amministrazione comunale, in quanto i volumi di rispetto/attenzione variano a seconda delle caratteristiche tecniche degli impianti valutati per ciascun sito,
  • - nel caso di interventi diretti che prevedano ampliamenti di volume o modifiche di destinazione d'uso di locali esistenti per usi con permanenza di persone superiore alle 4 ore entro la fascia di 200 m dalle stazioni radio-base (antenne cellulari) e di 300 metri dalle antenne radiotelevisive, si deve verificare che sia rispettato il limite previsto per il campo elettrico dalla normativa nazionale vigente.

5. In corrispondenza della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso, identificata nella Tavola dei vincoli: "Limiti e rispetti", che interessa l'intero Comune di Nonantola, assegnata nel 2016 all'Osservatorio "Giorgio Abetti" (non professionale) di San Giovanni in Persiceto, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 3 della Delibera di Giunta regionale 12/11/2015 n.1732 come modificata dalla DGR 1514/2022 "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 12 novembre 2015, n. 1732 recante la Terza Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n.19 del 29 settembre 2003 - Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico". In applicazione del comma 2 del medesimo articolo, in corrispondenza dei nodi ecologici complessi e dei corridoi ecologici primari e secondari è necessario:

  • - limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
  • - adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall'emanazione della direttiva sopra citata.

35. Si richiamano espressamente i commi 1 e 2 dell’art.4 della LR 30/2000:

  • 1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
  • 2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:
    • a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
    • b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
    • c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
    • d) di pregio storico, culturale e testimoniale.

Art. 45 Catasto delle aree percorse dal fuoco

(Tavola dei vincoli: Limiti e rispetti)

1. Le aree di cui al “Catasto delle aree percorse dal fuoco” sono perimetrate dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, raccogliendo le cartografie degli incendi boschivi che annualmente si sono verificati in Emilia-Romagna.

2. Il PUG provvede ad individuare le aree incendiate nella Tavola dei vincoli: “Limiti e rispetti” alla luce del “Catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco” pubblicato sul sito del Comune di Nonantola.

3. Nelle aree che sono state percorse dal fuoco è vietato edificare, ai sensi della Legge n. 353 del 21.11.2000.