Art. 7 Parametri strategici del PUG:

  • - Indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE)
  • - Indice di permeabilità del suolo (Ip)
  • - Misure di risparmio idrico (MRI)

1. La presente Disciplina assume come parametri strategici, per la realizzazione degli interventi edilizi:

  • - l'indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE), un indice numerico di qualità ambientale da applicare al lotto edificabile, al fine di certificare la qualità dell'intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e alla presenza di vegetazione (arborea e arbustiva),
  • - l'Indice di permeabilità del suolo (Ip), un indice espresso come valore percentuale della superficie fondiaria del lotto di intervento, al fine di mantenere uno standard di permeabilità minima, da garantire comunque, anche qualora il soddisfacimento dell'indice RIE venisse raggiunto prioritariamente attraverso l'impianto di vegetazione o la realizzazione di superfici di verde pensile,
  • - le Misure per il risparmio idrico finalizzate al contenimento dei consumi idrici, sia attraverso la riduzione dei consumi che attraverso il riutilizzo delle acque meteoriche.

I commi seguenti definiscono, per ciascuno dei parametri strategici del PUG, gli elementi essenziali che attengono agli aspetti procedimentali, metodologici e di calcolo.

2. Indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE)

2.1 L'indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE) mette in relazione i vari elementi che modificano le caratteristiche del territorio rispetto alla gestione delle acque meteoriche e alla presenza di vegetazione, dandone una quantificazione numerica. Maggiore è il valore del RIE, tanto più l'intervento edilizio determina una maggiore captazione delle acque meteoriche e una maggiore presenza di vegetazione e tanto maggiore sarà il beneficio. L'obiettivo è raggiungere un indice RIE elevato perché ciò rappresenta una migliore gestione delle acque meteoriche e una maggiore dotazione di verde.

2.2 L'obiettivo del PUG è di garantire il migliore indice RIE di progetto (RIE_P), a partire dal calcolo del RIE relativo allo stato di fatto (RIE_F), con riferimento agli indici RIE minimi (RIE_M) che il PUG articola con riferimento alle destinazioni funzionali principali che caratterizzano, il Centro Storico, gli ambiti urbani di impianto storico, i tessuti urbani prevalentemente residenziali, i tessuti urbani prevalentemente produttivi/commerciali/terziari, le localizzazioni puntuali di attività produttive/commerciali/terziarie, le Dotazioni territoriali.

2.3 L'indice RIE viene calcolato automaticamente da un foglio di calcolo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Nonantola che il progettista dell'intervento edilizio deve compilare inserendo, voce per voce, le misure delle diverse superfici previste dal progetto (quindi note al professionista), il numero di alberi e la lunghezza delle siepi, a partire da un primo schema progettuale definito non più dall'applicazione di un indice edificatorio ma da una serie di parametri che si combinano fra loro, alcuni dei quali già utilizzati precedentemente (indice di permeabilità, rapporto di copertura, distanze dalle strade, distanze dai confini, distanze fra pareti finestrate, visuale libera, altezza massima espressa in numero di piani compreso il piano terra, ecc.), che il progetto deve necessariamente rispettare ma, in applicazione dei quali, la progettazione può dare luogo a molteplici configurazioni planivolumetriche, in relazione alle esigenze funzionali e allo stile progettuale. L'esito del foglio di calcolo del RIE deve dare un valore uguale o superiore al minimo previsto dalla Disciplina del PUG.

2.4 L'indice RIE si applica negli interventi di:

  • - ristrutturazione urbanistica (RU),
  • - nuova costruzione (NC),
  • - ampliamento di edifici esistenti (AM),
  • - ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici esistenti (REC),
  • - ristrutturazione edilizia conservativa di edifici esistenti (RE),
  • - nuova urbanizzazione da attuarsi con Accordi Operativi.

2.5 Nella compilazione del foglio di calcolo dell'indice RIE, si devono considerare:

  • - le superfici esterne esposte alle acque meteoriche: coperture, terrazze, sistemazioni esterne, cortili, aree a prato, aree pavimentate, ecc., indicando il valore in mq delle singole superfici,
  • - la vegetazione prevista nel progetto, indicando:
  • - il numero di alberi di ciascuna grandezza (prima, seconda, terza grandezza), conteggiando esclusivamente alberi aventi uno sviluppo, a maturità, superiore ai 4 m di altezza. La specie arborea andrà indicata nella planimetria di progetto.
  • - la lunghezza delle siepi arbustive, conteggiando solo siepi di larghezza superiore a 0,50 m e altezza superiore a 2,00 m, a maturità.

2.6 Ai fini dell'applicazione della procedura RIE, il PUG indica i requisiti minimi (RIE_M) che variano a seconda della destinazione funzionale dei tessuti urbani e delle categorie di intervento. Tali requisiti minimi (RIE_M) sono rappresentati dai seguenti indici RIE:

  • - nell'ambito del centro storico, nel caso di edifici non soggetti a tutela con aree di pertinenza private, degli ambiti urbani di impianto storico, dei tessuti urbani prevalentemente residenziali, delle aree ove sono localizzate le dotazioni territoriali, dei lotti che ospitano localizzazioni puntuali di attività produttive/commerciali/terziarie in edifici residenziali, delle aree edificabili per nuove dotazioni territoriali o per usi residenziali (ERS/ERP o edificabilità compensativa di ERS), in base ad Accordi Operativi:
  • - RIE ≥ 4: per gli interventi di nuova costruzione (NC) e di demolizione e ricostruzione (REC) di edifici esistenti, ove ammessi,
  • - RIE ≥ 2,5: per gli interventi di ampliamento (AM) di edifici esistenti, con riferimento al sedime totale del fabbricato (esistente + ampliamento), ove ammessi,
  • - RIE_P (RIE di progetto) ≥ RIE_F (RIE di stato di fatto): per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (RE) di edifici esistenti;
  • - nell'ambito dei tessuti urbani prevalentemente produttivi/commerciali/terziari, dei lotti che ospitano localizzazioni puntuali di attività commerciali/terziarie in edifici non residenziali ubicati nei tessuti urbani prevalentemente residenziali e delle aree edificabili per usi produttivi/commerciali/terziari, in base ad Accordi Operativi:
  • - RIE ≥ 2,5: per gli interventi di nuova costruzione (NC) e di demolizione e ricostruzione (REC) di edifici esistenti, ove ammessi,
  • - RIE ≥ 1,5: per gli interventi di ampliamento (AM) di edifici esistenti, ove ammessi,
  • - RIE_P (RIE di progetto) ≥ RIE_F (RIE di stato di fatto): per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (RE) di edifici esistenti.

2.7 In caso di impossibilità o di oggettive difficoltà a raggiungere il RIE nell'area di intervento, da documentare dettagliatamente e da certificare da un tecnico abilitato, con perizia giurata, potranno essere realizzati e conteggiati interventi di desigillatura di superfici impermeabili e di piantumazione di alberature nell'area produttiva di Nonantola, in attuazione dell'Ambito di rigenerazione urbana n. 4 relativo alla "Zona produttiva di Nonantola"; in tal caso gli interventi saranno conteggiati al 50% di quanto sarebbe stato in caso di effettiva realizzazione presso l'area di intervento.

2.8 Sono esentati dall'applicazione dell'Indice RIE:

  • - gli interventi sugli edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004,
  • - gli interventi sugli edifici soggetti a tutela dal PUG,
  • - gli interventi relativi agli impianti di distribuzione del carburante,
  • - gli interventi nel territorio rurale.

2.9 I valori minimi dell'Indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE) sono riportati negli articoli relativi alle diverse fattispecie di aree urbane in cui l'indice RIE sia richiesto dalla presente Disciplina. Le indicazioni per il calcolo dell'Indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE) sono riportate nell'Allegato alla Disciplina "Quaderno Riduzione Impatto Edilizio (RIE).

2.10 Il calcolo dell'Indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE) dovrà essere prodotto a corredo degli elaborati progettuali in sede di istanza per la realizzazione degli interventi per i quali l'Indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE) sia richiesto dalla presente Disciplina.

2.11 Per il calcolo del RIE deve essere utilizzato il foglio di calcolo, disponibile sul sito web del Comune di Nonantola, in forma distinta nel caso si tratti di interventi di NC, REC, AM, oppure si tratti di interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (RE). Inserendo, nelle apposite caselle, le informazioni generali sull'intervento e i dati quantitativi, il programma esegue automaticamente l'algoritmo di calcolo, restituendo il valore del RIE. Il foglio di calcolo è articolato in più fogli, ove indicare:

  • - i dati dell'intervento:
  • - una breve descrizione dell'intervento.
  • - l'ambito di intervento, con riferimento allo "Schema strutturale di assetto delle aree urbane" del PUG,
  • - la destinazione prevalente dell'edificio oggetto di intervento,
  • - i dati relativi all'area oggetto di calcolo RIE,
  • - il tipo di intervento previsto dal progetto,
  • - l'estensione, in mq, delle cd superfici verdi,
  • - l'estensione, in mq, delle cd superfici grigie,
  • - il numero delle alberature, per ciascuna grandezza,
  • - la lunghezza delle siepi.

Ad esito della procedura di calcolo, la superficie destinabile all'edificazione, considerata per il numero di piani previsti, nel limite di quelli ammessi dalla Disciplina per il caso considerato, è da considerare comprensiva della SU e della SA, da articolare fra loro nei limiti eventualmente dettati dalla presente Disciplina e con riferimento alle DTU - Definizioni Tecniche Uniformi di cui all'allegato II della DGR n. 922/2017.

Il numero dei piani degli edifici, ove indicato dalla Disciplina, è da considerare in termini di piani calpestabili, a prescindere dalla destinazione d'uso e dal fatto che costituiscano SU o SA.

Nel foglio di calcolo relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (RE), i valori di cui sopra dovranno essere indicati sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto.

Ad esito della compilazione, il foglio riporterà, in automatico, il valore del RIE di progetto con riferimento al quale il progettista dichiara che i dati di input forniti, che concorrono al calcolo del RIE, sono corrispondenti a quelli del progetto allegato in sede della presentazione della proposta di intervento.

Il foglio successivo all'esito del RIE è finalizzato a specificare, in caso di recupero e riutilizzo o di dispersione al suolo delle acque meteoriche, il sistema adottato per l'indicazione del coefficiente di deflusso.

2.12 Le superfici indicate nel foglio di calcolo devono essere perimetrate, con indicazione corrispondente alla sigla del foglio di calcolo, su una planimetria dell'area di intervento. L'output del foglio di calcolo, asseverato a firma del progettista, insieme alla planimetria dimostrativa, devono essere allegati all'istanza e costituiranno parte integrante del titolo edilizio. La valutazione preventiva favorevole, il rilascio del Permesso di costruire o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività sono subordinati all'esito positivo della verifica del RIE da parte dell'Ufficio Tecnico comunale. In sede di verifica dei requisiti e presupposti di cui all'art. 14, co. 5 della LR 15/2013, lo Sportello unico verifica il rispetto del RIE. In fase di esecuzione dei lavori, l'Ufficio Tecnico ha la facoltà di effettuare controlli in cantiere e/o richiedere la produzione di documentazione fotografica che attesti la rispondenza di quanto realizzato al progetto. Nell'ambito dei controlli conseguenti alla presentazione di una Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, i tecnici preposti al sopralluogo provvedono a verificare la corrispondenza di quanto realizzato alla planimetria RIE di progetto, ai fini dell'efficacia della segnalazione medesima. Ogni successiva modifica alle superfici che concorrono alla determinazione del RIE è assoggettata al ricalcolo del RIE, al fine di verificarne la conformità.

2.13 In caso di mancata o difforme realizzazione delle opere ed interventi che hanno concorso alla determinazione dell'Indice RIE si applicano le sanzioni previste dall'art. 90 del Regolamento edilizio.

3. Indice di permeabilità del suolo (Ip)

3.1 L'Indice di permeabilità del suolo (Ip), misura il grado di permeabilità di progetto dell'area d'intervento, comprensiva delle parti sottoposte a desigillazione.

La desigillazione deve prevedere, oltre all'eliminazione delle superfici impermeabilizzate, la qualificazione chimico-fisica del suolo, l'eventuale bonificato secondo le procedure di legge, la creazione di un idoneo drenaggio delle acque superficiali.

L'Indice di permeabilità del suolo (Ip) è definito come il rapporto, espresso in %, tra le seguenti categorie:

Ip = SP (m2)/Sf (m2) [%]

SP (superficie permeabile di pertinenza) / Sf (superficie fondiaria)

Al fine del calcolo dell'indice Ip si definiscono i seguenti parametri:

SP = superficie permeabile (m2), data dalla somma delle superfici di suolo libero e di rivestimento/copertura, moltiplicate per il relativo coefficiente di permeabilità secondo la seguente formula:

SP = ∑A(n) x B(n)

A = superfici di suolo libero e di rivestimento/copertura previste (m2)

B = Coefficiente di permeabilità delle superfici di cui al punto A (%) così definito:

  • - Coefficiente di permeabilità = 100%
  • - superfici permeabili (cfr. DGR 922/2017): "Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera",
  • - le superfici dei suoli trattate con grigliati drenanti o con blocchi o masselli a fughe larghe porosi, posti su strato ghiaioso, terra battuta o stabilizzato, senza sottofondi cementizi o comunque impermeabili;
  • - Coefficiente di permeabilità = 50%
  • - "tetti verdi", qualora dotati di serbatoi di accumulo delle acque piovane e comunque di impianti di smaltimento delle acque piovane direttamente sulle superfici permeabili al suolo,
  • - "aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità" (cfr. DGR 922/2017),
  • - pavimentazione in calcestruzzo drenante o asfalti drenanti opportunamente realizzati per l'infiltrazione delle acque;
  • - Coefficiente di permeabilità = 0%

Tutte le superfici impermeabili:

  • - tetti non rientranti nella tipologia "tetti verdi",
  • - pavimentazioni permeabili o semipermeabili qualora ai livelli sottostanti siano presenti strati impermeabili quali massetti in calcestruzzo o simili, che impediscano l'infiltrazione delle acque,
  • - superfici coperte del suolo trattate con pavimentazione continua e sigillata, cementizia e asfaltata, ecc.

3.2 I valori minimi dell'indice di permeabilità Ip sono riportati negli articoli relativi alle diverse fattispecie di aree urbane in cui l'indice di permeabilità Ip sia richiesto dalla presente Disciplina.

3.2 Il calcolo dell'indice di permeabilità Ip dovrà essere prodotto a corredo degli elaborati progettuali in sede di istanza per la realizzazione degli interventi per i quali l'indice di permeabilità Ip sia richiesto dalla presente Disciplina. In particolare, a corredo del progetto, dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:

  • - planimetria di progetto dell'area d'intervento con l'individuazione delle diverse superfici e definizione della relativa tipologia di superficie, espressa in relazione al coefficiente di permeabilità (B);
  • - per le superfici permeabili o semipermeabili, un'analisi delle caratteristiche di permeabilità del terreno del sub-strato e la stratigrafia e sezione tipo della pavimentazione con indicazione degli strati che compongono il manto permeabile, distinti in strato superficiale, strato di allettamento e strato di sottofondo della pavimentazione in progetto;
  • - foglio di calcolo dell'Ip con indicazione analitica delle superfici e della relativa permeabilità, con riferimento al coefficiente di permeabilità (B).

3.4 Nei tessuti urbani prevalentemente produttivi/commerciali/terziari, in caso di impossibilità o di oggettive difficoltà a raggiungere l'indice di permeabilità nell'area di intervento, da documentare dettagliatamente e da certificare da un tecnico abilitato, con perizia asseverata, potranno essere realizzati e conteggiati interventi di desigillatura di superfici impermeabili nell'area produttiva di Nonantola, in attuazione dell'Ambito di rigenerazione urbana n. 4 relativo alla "Zona produttiva di Nonantola". In tal caso gli interventi saranno conteggiati al 50% di quanto sarebbe stato in caso di effettiva realizzazione presso l'area di intervento.

4. Misure di risparmio idrico (MRI)

4.1 Il PUG definisce come prioritario l'obiettivo del contenimento dei consumi idrici, sia attraverso la riduzione dei consumi, sia attraverso il riutilizzo delle acque meteoriche.

4.2 A tal fine, negli interventi di NC, REC e AM privati o pubblici, ad uso residenziale, di servizio (amministrazioni, scuole, impianti sportivi, ecc.), produttivo/commerciale/terziario e agricolo, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 50 mq, è fatto obbligo (fatti salvi casi di impossibilità tecnica adeguatamente documentata con perizia asseverata) installare un impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l'impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all'esterno dell'edificio. Al fine della realizzazione dell'intervento, andrà prodotta una specifica relazione descrittiva dell'impianto di risparmio idrico, corredata dagli opportuni elaborati grafici, in cui andrà riportata la descrizione e il dimensionamento dell'intervento e dovrà essere dimostrata la conformità della soluzione tecnica adottata. La relazione dovrà contenere:

  • a. descrizione dell'impianto corredata da elaborati grafici dettagliati al fine di dimostrare la conformità della soluzione tecnica adottata, che dovrà avere i requisiti definiti nel Regolamento Edilizio.
  • b. dimensionamento della cisterna o bacino di accumulo per la raccolta delle acque meteoriche captate, secondo la metodologia di calcolo contenuta nel Regolamento Edilizio.

A lavori ultimati, al fine della verifica della corretta esecuzione dell'impianto dovrà essere presentata:

  • - la dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice dell'impianto di adduzione e distribuzione, ai sensi della legislazione vigente,
  • - l'elenco degli usi compatibili.

4.3 È fatto obbligo, per tutti gli interventi di NC, REC, AM e RE, privati o pubblici, ad uso residenziale, di servizio (amministrazioni, scuole, impianti sportivi, ecc.), produttivo/commerciale/terziario e agricolo, l'attivazione di misure volte al risparmio idrico, attraverso l'installazione di contatori per il consumo di acqua potabile individuali per ogni singola unità, l'installazione di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di scarico a flusso differenziato, vaso WC a risparmio, ecc.) e di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, ecc.).

4.4 Per la realizzazione dell'intervento, andrà prodotta una specifica relazione descrittiva dell'impianto di risparmio idrico, corredata dagli opportuni elaborati grafici, in cui andrà riportato il dimensionamento dell'intervento e dovrà essere dimostrata la conformità della soluzione tecnica adottata. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile nelle nuove costruzioni, potrà essere introdotta la doppia rete idrica, con utilizzo delle acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno, lavandini e docce per l'alimentazione delle cassette di scarico; le acque di scarico andranno opportunamente trattate per impedire l'intasamento di cassette e tubature e la diffusione di odori e agenti patogeni. L'eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico, dovrà essere prelevata dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione. Le tubazioni dei due sistemi dovranno essere contrassegnate in maniera da escludere ogni possibile errore durante il montaggio e gli interventi di manutenzione.

4.5 La relazione con descrizione e dimensionamento dell'impianto di cui al comma 4.2, la descrizione delle Misure di risparmio idrico adottate, di cui al comma 4.3, la descrizione e dimensionamento dell'eventuale sistema di recupero delle acque grigie di cui al comma 4.4, dovrà essere prodotta a corredo degli elaborati progettuali in sede di istanza per la realizzazione degli interventi per i quali le Misure di risparmio idrico siano richieste dalla presente Disciplina.

5. I parametri di cui al comma 1 del presente articolo, declinati come sopra, dovranno essere applicati anche nelle Trasformazioni Complesse (Accordi Operativi interni al TU, Accordi Operativi esterni al TU, PdCc, PAIP, art. 53 L.R. 24/2017). La verifica di conformità di cui all'art. 38 co. 7 della 24/2017 dovrà avere ad oggetto anche il rispetto di tali parametri, in coerenza con quanto disposto nel capitolo 8 della VALSAT.