Art. 79 Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA)

1. I "Programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola" (PRA), previsti all'art. 36 della LR 24/2017, costituiscono il presupposto obbligatorio per la ammissibilità degli interventi di trasformazione del suolo e degli interventi ritenuti "significativi", sia residenziali che di servizio all'azienda agricola.

2. Il PRA è lo strumento necessario per comprovare il rapporto tra intervento ed attività agricola e per verificare che gli interventi "significativi" siano coerenti con l'obiettivo di miglioramento della competitività dell'azienda agricola. A tal fine, il PRA si basa su un confronto tra bilancio ex ante ed ex post, sulla base di una proposta di un piano di investimenti poiché la realizzazione di un nuovo edificio o un intervento di miglioramento fondiario significativi devono trovare giustificazione all'interno del piano di investimenti e nel nuovo assetto aziendale che si realizza in seguito all'applicazione del Piano.

3. Il PUG definisce come interventi "significativi", da assoggettare all'obbligo del "Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola" (PRA), i seguenti interventi:

  • - nuova costruzione (NC) di residenze funzionalmente collegate alla attività agricola,
  • - modifica di destinazione d'uso da usi funzionalmente collegati all'attività agricola all'uso residenziale agricolo, con creazione di nuove unità abitative;
  • - nuova costruzione (NC) di:
  • - attrezzature di servizio all'agricoltura:
  • - (A.2a) attrezzature ospitate in edifici, finalizzate a ricoverare prodotti agricoli deperibili (con esclusione quindi delle strutture a tunnel di cui al precedente punto d, funzionali a ricoverare fieno o prodotti agricoli non deperibili o mezzi agricoli),
  • - (A.2c) silos orizzontali e verticali e silos orizzontali prefabbricati per il contenimento di insilati,
  • - allevamenti zootecnici di tipo aziendale (A.3),
  • - allevamenti zootecnici di tipo produttivo (A.4),
  • - impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici (A.5),
  • - serre di tipo industriale (A.6),
  • - edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo (A.7)
  • - allevamenti ittici per uso produttivo (A.10),
  • - attrezzature per la pesca sportiva (A.13),
  • - ricovero e allevamento di animali da affezione (A.14)
  • - impianti di produzione energetica da biomassa agricola (A.15),
  • - tutti gli altri interventi indicati nell' Atto di coordinamento tecnico sull'ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell'imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, L.R. n. 24/2017) - Del. G.R. n. 623 del 29.04.2019 e Del. G.R. n. 713 del 13.05.2019 o indicati dalla normativa/legislazione vigente qui non richiamati per i quali sia previsto il ricorso al PRA.

Gli interventi di cui sopra devono essere obbligatoriamente valutati attraverso un Programma di Riconversione e Ammodernamento Aziendale o Interaziendale che dimostri l'effettiva esigenza dell'intervento edilizio da parte dell'azienda agricola.

Gli interventi non compresi negli elenchi di cui sopra sono da definirsi pertanto non significativi e quindi non soggetti a PRA.

4. Nei "Piani/programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale" (PRA):

  • - deve risultare la coerenza degli interventi edilizi richiesti con l'attività produttiva programmata dall'azienda (tenuto conto degli edifici già presenti in azienda);
  • - devono essere precisati gli impegni che il titolare dell'azienda agricola assume in merito ai contenuti del Piano/programma di riconversione o ammodernamento (assetto colturale e tipo di utilizzo della nuova costruzione) e alla attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti dallo strumento urbanistico per il territorio nel quale ricade l'azienda, precisando che:
  • - la nuova costruzione (NC) deve essere rapportata ad una effettiva esigenza produttiva (con l'obiettivo del miglioramento della competitività aziendale),
  • - l'imprenditore agricolo si deve impegnare per il futuro sia nel settore produttivo (impegno a mantenere quindi gli assetti colturali e gli utilizzi previsti per il nuovo edificio) sia nel settore ambientale (interventi di riqualificazione ambientale) nella logica che l'intervento edilizio costituisce una componente di un preciso programma aziendale correlato a migliorie ambientali.

5. Il PRA, come indicato nell'"Atto di coordinamento tecnico sull'ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell'imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, LR 24/2017)", deve essere redatto in conformità alle norme del settore agricolo ed asseverato da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale, con competenza professionale nel settore agricolo.