Art. 78 Territorio rurale

1. Indirizzi

- Per il territorio rurale, il PUG, ai sensi dell'art. 36 della LR 24/2017, persegue l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo, della tutela e valorizzazione del territorio agricolo e delle relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le vocazionalità tipiche che lo connotano.

- Ai fini di perseguire l'obiettivo n.1 del PUG "Contenere il consumo di suolo nel territorio rurale", come già richiamato all'art. 8 della presente Disciplina, il PUG prevede di:

  • - limitare il consumo di suolo per nuova edificazione nel territorio rurale, correlandolo esclusivamente alle esigenze funzionali delle attività agricole e nei limiti indicati dalla LR 24/2017;
  • - incentivare e favorire il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici esistenti e, in particolare, degli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale per tutelare e valorizzare la storia e la cultura del territorio. Trattandosi, nella maggior parte dei casi, di tipologie edilizie che mal si adattano a rispondere alle esigenze dell'odierna attività agricola, la Disciplina del PUG dovrà favorire il recupero e la rifunzionalizzazione, anche per usi non agricoli, ritenendo preferibile il recupero degli edifici esistenti rispetto al consumo di suolo per nuove costruzioni.

- Ai fini della tutela del paesaggio, dell'identità del territorio rurale e della protezione del suolo, il PUG persegue l'obiettivo della tutela degli elementi naturalistici, paesaggistici e storico-culturali presenti nel territorio rurale, comprendendo in quest'ultima categoria:

  • - gli edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004,
  • - gli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale,
  • - l'ambito agricolo della Partecipanza agraria, per la specifica valenza storico-culturale, oltre che agroalimentare.
  • - Ai fini della tutela dell'identità del territorio rurale e della protezione del suolo, il PUG persegue altresì l'obiettivo del prioritario recupero degli edifici esistenti rispetto all'edificazione di nuovi fabbricati, anche mediante interventi che ne propongano, ove non soggetti a tutela, la demolizione e ricostruzione con volumetrie più performanti rispetto alle esigenze dell'odierna conduzione agricola dei suoli e che mantengano la concentrazione e compattezza degli edifici in corrispondenza dei centri aziendali. Ai sensi del comma 3 dell'art. 36 della LR 24/2017, i nuovi fabbricati, ove ammissibili, dovranno essere realizzati all'interno o in adiacenza ai centri aziendali, evitando la realizzazione di insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale; fra questi sono da considerare anche i fienili in tela plastificata.

2. Disciplina

- Usi ammessi

Per gli edifici esistenti: - la destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare esistente, come definita al comma 6 dell'art. 28 della LR 15/2013, può essere confermata se compatibile con l'impianto tipologico degli edifici e con il contesto ambientale, - con esclusione per le stalle di grandi dimensioni per l'allevamento di bestiame realizzate con tipologie edilizie non tradizionali e per i capannoni prefabbricati, sono inoltre ammessi, nel rispetto dei vincoli di tutela e delle caratteristiche del contesto interessato e qualora sussistano o siano previste idonee condizioni di accessibilità carrabile, gli usi indicati di seguito con riferimento alle categorie funzionali pure di seguito elencate:
a) residenziale
U.1 Residenza (esclusivamente negli edifici con originaria funzione abitativa e per gli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale (soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o ai sensi del PUG anche con funzione originaria non abitativa)
b) turistico ricettiva:
U.2 Attività ricettive (soggetto a PdC convenzionato)
U.3b Residenza collettiva privata (soggetto a PdC convenzionato)
g) dotazioni di servizio e infrastrutture:
U.3a Residenza collettiva pubblica
f) rurale:
A.1 Residenza agricola
A.2 Attrezzature di servizio all'agricoltura
A.11 Strutture ricettive agrituristiche
A.12 Piccole strutture per escursionismo equestre
Altri usi elencati nella categoria funzionale "rurale", ove già insediati alla data di adozione del PUG
Negli interventi di Nuova costruzione (NC), ove ammessi, sono insediabili gli usi riconducibili alla categoria funzionale f) rurale, insediabili ad esito favorevole del "Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola" (PRA) a cui sono assoggettati in base all'art. 36 della LR 24/2017 e alla disciplina di settore.

- Parametri urbanistici ed edilizi

Nei diversi casi, con riferimento alle categorie funzionali di cui al comma 3 della LR 15/2013 e s.m., declinate in destinazioni d'uso nel Regolamento edilizio, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

Interventi su edifici classificati "di interesse storico-architettonico e/o testimoniale" dal PUG
SM Superficie minima di intervento = Intero edificio
INT Interventi ammessi = In relazione alla classificazione del PUG (RS, RCA, RCB, RCC)
SU Superficie utile max = SU massima ricavabile nell'ambito dell'edificio esistente alla data di adozione del PUG, anche mediante rifunzionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi, garantendo, per gli usi residenziali, il reperimento della SA minima pari al 20% della SU. Per gli edifici di cui sia previsto il recupero ad usi abitativi civili (U.1) e/o abitativi agricoli (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di tre alloggi, purché l'intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario.
H Altezza massima (n. piani compreso il PT) = Esistente
Interventi su edifici esistenti non funzionalmente collegati con l'attività agricola, non classificati "di interesse storico-architettonico e/o testimoniale" dal PUG
SM Superficie minima di intervento = Intero edificio
INT Interventi ammessi = - interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (RE) di edifici esistenti, - interventi di demolizione e ricostruzione (REC) di edifici esistenti - interventi di ampliamento (AM) di edifici esistenti
SU Superficie utile max = SU massima ricavabile nell'ambito dell'edificio esistente alla data di adozione del PUG, anche mediante rifunzionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi, garantendo, per gli usi residenziali, il reperimento della SA minima pari al 20% della SU. Per gli edifici di cui sia previsto il recupero ad usi abitativi civili (U.1) e/o abitativi agricoli (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di due alloggi, purché l'intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario. Per le attività ristorative esistenti alla data di adozione del PUG in edifici non soggetti a tutela ai sensi del PUG, è ammesso un incremento della SU+SA esistente alla data di adozione del PUG pari a 50 mq di SU+SA.
H Altezza massima (n. piani compreso il PT) = Per tutti gli interventi ammessi: altezza esistente
VL Visuale Libera = Per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o ≥ a 0,5
Interventi funzionalmente collegati con l'attività agricola (comprese le riconversioni ad usi agricoli)
Residenza agricola (A.1)
SMA Superficie minima di intervento = Superficie fondiaria agricola alla data di adozione del PUG: - 10 ha per la generalità delle aziende agricole. Per le aziende agricole che hanno, come attività prevalente (almeno 70% della PLV, produzione lorda vendibile), le seguenti tipologie di coltivazioni specializzate: - colture orticole, - colture officinali e aromatiche, - colture florovivaistiche, e quando tali tipologie colturali siano attive da almeno cinque anni, la superficie fondiaria agricola di riferimento si abbassa a 5 ha
INT Interventi ammessi = - interventi di nuova costruzione (NC), qualora ritenuto ammissibile dal "Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola" (PRA) a cui sono assoggettati in base all'art. 36 della LR 24/2017 e alla disciplina di settore, - interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (RE) di edifici esistenti, - interventi di demolizione e ricostruzione (REC) di edifici esistenti, - interventi di ampliamento (AM) di edifici esistenti
SU Superficie utile max = La realizzazione di nuovi edifici (NC) per l'uso A.1 (Residenza agricola) è ammessa esclusivamente sulla base di un "Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola" (PRA) con il quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della LR 24/2017, si dimostri, con specifica asseverazione di un tecnico abilitato, che tutti gli altri fabbricati dell'azienda agricola risultano indispensabili alla conduzione del fondo agricolo. Il Comune effettua il controllo a campione dei PRA presentati. Per "residenza agricola" si intende un'unità immobiliare con SU max = 100 mq, oltre ad una SA massima pari al 60% della SU. E' ammessa la realizzazione di una seconda abitazione, per una SU max di 100 mq, oltre ad una SA massima pari al 60% della SU, quando la proprietà del fondo sia riconducibile a comproprietari aventi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), oltre che in favore di soggetti diversi, purché abbiano un rapporto di parentela in linea diretta con lo/gli IAP, fino al secondo grado, e abbiano titolo di Imprenditore Agricolo (IA). E' inoltre ammessa la possibilità di recuperare ad uso abitativo edifici esistenti nell'azienda agricola, anche per soggetti che non abbiano titolo di Imprenditore Agricolo (IA), purché abbiano un rapporto di parentela in linea diretta con lo/gli IAP fino al secondo grado, ovvero siano coadiuvanti dei medesimi per le attività dell'azienda agricola. Per interventi su edifici esistenti, la SU utilizzabile per usi abitativi è la massima ricavabile nell'ambito dell'edificio esistente alla data di adozione del PUG, anche mediante rifunzionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi, garantendo il reperimento della SA minima pari al 20% della SU. Sono ammessi interventi di ampliamento (AM) di edifici esistenti, fuori sagoma e con sopraelevazione, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare le unità abitative ammesse dal presente articolo. Gli ampliamenti non sono ammessi per edifici con SU+SA inferiore a 50 mq.
H Altezza massima (n. piani compreso il PT) = 3 piani
VL Visuale Libera = 0,5
Attrezzature di servizio all'agricoltura (A.2)
La necessità di ricoverare fieno o prodotti agricoli non deperibili o mezzi agricoli, oltre che negli edifici esistenti funzionalmente compatibili, può trovare soluzione esclusivamente ricorrendo a strutture a tunnel chiudibili sui fronti, in tela plastificata o materiali analoghi, di colore grigio chiaro, in una tonalità che sia in sintonia con il colore del cielo padano, da ubicare in corrispondenza dei centri aziendali e, in nessun caso, in forma sparsa nel territorio rurale. Tali strutture non si caratterizzano come strutture edificate e non sono quindi da considerare nel computo della SU, restando pertanto strutture precarie non trasformabili ad altri usi. La necessità di ricoverare prodotti agricoli deperibili dovrà ricercare soluzione preferibilmente in edifici esistenti. Nel caso sia necessario realizzare un nuovo fabbricato per ricoverare prodotti agricoli deperibili, l'intervento è soggetto a PRA ai sensi dell'art. 36, comma 2, della LR 24/2017.
Piccole strutture per escursionismo equestre (A.12)
INT Interventi ammessi = - interventi di nuova costruzione (NC), - interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (RE) di edifici esistenti, - interventi di demolizione e ricostruzione (REC) di edifici esistenti, - interventi di ampliamento (AM) di edifici esistenti
SU Superficie utile max = 100 mq per il ricovero cavalli

- Prescrizioni per gli interventi correlati all'esercizio dell'attività agricola

2a) Nel territorio rurale il PUG persegue il recupero del patrimonio edilizio esistente per soddisfare le esigenze abitative e produttive delle aziende agricole ivi insediate. La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa soltanto qualora sia strettamente necessaria all'esercizio dell'attività agricola, nei limiti indicati dal presente articolo, ed è, in ogni caso, subordinata alla verifica della reale impossibilità di recuperare edifici esistenti nell'unità poderale agricola di riferimento, dimostrata attraverso un'approfondita analisi della situazione e delle potenzialità con perizia asseverata da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale, con competenze nel settore agricolo - così come indicato nell'"Atto di coordinamento tecnico sull'ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell'imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, LR 24/2017)", prevedendo, in tal caso, la realizzazione dei nuovi fabbricati in corrispondenza dei centri aziendali e, in nessun caso, in forma sparsa nel territorio rurale. La medesima procedura si applica anche nei casi in cui si renda necessaria la realizzazione di nuovi fabbricati per la conservazione di prodotti agricoli deperibili, non ospitabili nelle strutture a tunnel di cui al successivo punto d).

2b) Per gli edifici esistenti nel territorio rurale, in cui sia insediato uno degli usi richiamati nella tabella riportata di seguito, la destinazione d'uso corrente dell'immobile, definita all'art. 28, co. 6, della LR 15/2013, può essere modificata, compatibilmente con l'impianto tipologico, verso uno degli altri usi (rispetto a quello già insediato) elencati di seguito:

f) rurale:
A.1 Residenza agricola
A.2 Attrezzature di servizio all'agricoltura
A.11 Strutture ricettive agrituristiche

Per gli edifici esistenti ove siano già insediate attività produttive non compatibili con il territorio rurale, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS).

2c) Qualora si richieda il recupero di un edificio esistente con originaria funzione abitativa non più funzionale all'esercizio dell'attività agricola è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura. Nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse è comunque preclusa per dieci anni dalla data della trascrizione del frazionamento. Dopo i dieci anni, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse sono subordinate alla presentazione, assieme al titolo edilizio, di un PRA e alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola. Tale esclusione vale anche nel caso di unità poderali agricole ottenute a seguito di frazionamenti e/o modifiche di appoderamento eseguite tramite disaggregazioni particellari. I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, all'atto della variazione catastale degli edifici non più funzionali all'agricoltura. Trova altresì applicazione la comunicazione al Comune prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013.

2d) La necessità di ricoverare fieno o prodotti agricoli non deperibili o mezzi agricoli, oltre che negli edifici esistenti funzionalmente compatibili, è ammessa esclusivamente ricorrendo a strutture a tunnel chiudibili sui fronti, in tela plastificata o materiali analoghi, di colore grigio chiaro, in una tonalità che sia in sintonia con il colore del cielo padano, da ubicare in corrispondenza dei centri aziendali e, in nessun caso, in forma sparsa nel territorio rurale. Tali strutture non si caratterizzano come strutture edificate e non sono quindi da considerare nel computo della SU, restando pertanto strutture precarie non trasformabili ad altri usi. La realizzazione di tali strutture è soggetta a previa comunicazione di inizio dei lavori (CILA), ai sensi dell'art. 7, co. 5, lett. m della LR 15/2013, con la specifica puntualizzazione relativa alla permanenza nel tempo di queste strutture che, essendo correlate alle esigenze funzionali dell'azienda agricola, non hanno, né possono avere, una scadenza temporale predefinita. La CILA dovrà essere corredata di appositi elaborati che stabiliscano, senza una scadenza temporale, la precisa ubicazione, in corrispondenza di un centro aziendale, della struttura per il ricovero del fieno, dei prodotti agricoli non deperibili e dei mezzi agricoli ed il campione del colore della tela plastificata da utilizzare, in coerenza con la presente norma. La mancata comunicazione o la realizzazione in difformità da quanto disposto comporterà la rimozione del manufatto, quale intervento a tutela del territorio, oltre alla segnalazione per inosservanza di prescrizioni dello strumento urbanistico.

2e) Nel territorio rurale non sono ammessi usi commerciali, fatte salve le attività da svolgere nei locali per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli, nei locali/aree per farmer's market e nelle aree di vendita accessorie ad attività di vivaisti o similari.

2f) Nel territorio rurale, nei limiti e condizioni derivanti dalla presente Disciplina in materia di pericolosità idraulica e dei vincoli che interessano il territorio rurale, i seguenti usi:

  • - residenza agricola (A.1),
  • - attrezzature di servizio all'agricoltura:
    • - (A.2a) attrezzature ospitate in edifici, finalizzate a ricoverare prodotti agricoli deperibili (con esclusione quindi delle strutture a tunnel di cui al precedente punto d, funzionali a ricoverare fieno o prodotti agricoli non deperibili o mezzi agricoli),
    • - (A.2c) silos orizzontali e verticali e silos orizzontali prefabbricati per il contenimento di insilati,
  • - allevamenti zootecnici di tipo aziendale (A.3),
  • - allevamenti zootecnici di tipo produttivo (A.4),
  • - impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici (A.5),
  • - serre di tipo industriale (A.6),
  • - edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo (A.7)
  • - allevamenti ittici per uso produttivo (A.10),
  • - attrezzature per la pesca sportiva (A.13),
  • - ricovero e allevamento di animali da affezione (A.14),
  • - impianti di produzione energetica da biomassa agricola (A.15),

potranno essere insediati esclusivamente sulla base di un "Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola" (PRA)46 ai sensi dell'art. 36 della LR 24/2017, che verifichi la compatibilità ambientale e paesaggistica e che definisca, oltre ai parametri urbanistico-edilizi più adeguati alla situazione, l'eventuale esigenza di opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità, in relazione ai possibili impatti dei nuovi insediamenti sulla viabilità. Il titolo abilitativo (Permesso di costruire convenzionato) conseguente all'esito positivo del PRA, dovrà all'uopo essere corredato da una Convenzione con il Comune con la quale il richiedente si impegna a realizzare, contestualmente agli interventi edilizi, le opere necessarie all'inserimento paesaggistico nel contesto agricolo e ad interventi volti a garantirne la sostenibilità, valutate nell'ambito del PRA, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sistemazione delle aree di pertinenza, la demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui, la valorizzazione del contesto ambientale e paesaggistico, la manutenzione dei drenaggi, il potenziamento dell'infrastruttura verde blu e delle reti ecologiche, ecc. Nelle situazioni di particolare impatto nei confronti del sistema della viabilità esistente, la convenzione con il Comune dovrà prevedere l'impegno, da parte del richiedente, alla realizzazione di opere volte ad eliminare o a migliorare significativamente le condizioni negative rilevate o di quelle potenziali ad esito della realizzazione degli interventi edilizi, adeguando la viabilità.

- Prescrizioni per gli interventi non correlati all'esercizio dell'attività agricola

2g) Nel territorio rurale, gli Accordi Operativi possono individuare aree finalizzate a realizzare attrezzature private di interesse generale per la realizzazione di maneggi, attrezzature sportive, attrezzature socio-assistenziali e altre attrezzature con caratteristiche analoghe, previa verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica che definisca, in particolare, oltre ai parametri urbanistico-edilizi più adeguati alla situazione, la non interferenza con coltivazioni agricole di pregio o con ambiti soggetti a tutela e l'eventuale esigenza di opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità, in relazione ai possibili impatti dei nuovi insediamenti sulla viabilità. Gli Accordi Operativi potranno prevedere che tali aree attrezzature siano corredate da attrezzature ricettive e di servizio, per le quali potranno essere utilizzati esclusivamente edifici esistenti, con eccezione per le attrezzature ricettive correlate ad attrezzature socio-assistenziali, ove, nei nuovi edifici eventualmente ammessi dall'Accordo Operativo, saranno possibili spazi all'uopo finalizzati. Il titolo abilitativo (Permesso di costruire convenzionato) conseguente all'esito positivo dell'Accordo Operativo, dovrà all'uopo essere corredato da una Convenzione con il Comune con la quale il richiedente si impegna a realizzare, contestualmente agli interventi edilizi, le opere necessarie all'inserimento paesaggistico nel contesto agricolo e ad interventi volti a garantirne la sostenibilità, valutate nell'ambito dell'Accordo Operativo.

2h) Per gli edifici con originaria funzione abitativa (sia esclusivamente abitativa che mista a funzioni non abitative) e per gli edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o ai sensi del PUG sono consentiti interventi di recupero ad uso abitativo non connesso con l'esercizio dell'attività agricola e per usi correlati, compatibilmente con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale e paesaggistico, esclusivamente mediante interventi di recupero, nel caso di edifici soggetti a tutela o, per gli edifici non soggetti a tutela, che ottimizzino la volumetria esistente, attraverso interventi di MO, MS, RE, REC, con esclusione quindi degli ampliamenti. Il recupero ad uso abitativo, sia civile (U.1) che agricolo (A.1), è ammesso nei limiti di un numero massimo di 2 alloggi, aumentabili a 3 nel caso di edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale. Qualora la SU di tali edifici sia inferiore a 50 mq non è ammesso il recupero ad usi abitativi.

2i) Per gli edifici con tipologie risalenti alla tradizione contadina e con originaria funzione abitativa (sia esclusivamente abitativa che mista a funzioni non abitative), anche se soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o ai sensi del PUG, il cui volume lordo sia superiore a 2.400 mc, con esclusione per le tipologie edilizie destinate ad allevamenti di bestiame e per i capannoni prefabbricati la cui trasformazione ad uso abitativo non è consentita in nessun caso, è ammesso l'insediamento di un numero di alloggi, in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente alla data di adozione del PUG. In coerenza con il precedente punto h, per gli edifici di cui al presente punto sono consentiti interventi di recupero ad uso abitativo non connessi con l'esercizio dell'attività agricola e per usi correlati, compatibilmente con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale e paesaggistico, esclusivamente mediante interventi di recupero, nel caso di edifici soggetti a tutela o, per gli edifici non soggetti a tutela, che ottimizzino la volumetria esistente, attraverso interventi di MO, MS, RE, REC, con esclusione quindi degli ampliamenti.
Trattandosi di fabbricati tradizionali e in considerazione della volumetria che potrà derivarne, l'intervento dovrà garantire un ottimale inserimento nel paesaggio agricolo, utilizzando materiali e colori della tradizione locale, rispettando i criteri indicati nelle "Linee Guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana - Paesaggi da ricostruire" approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1520 del 28 ottobre 2013.

2l) Per gli edifici esistenti compresi negli agglomerati residenziali edificati con continuità, entro lotti originariamente pianificati dal PRG ma esterni al Territorio Urbanizzato del PUG e localizzati:

  • - lungo la SP14 via di Mezzo nel tratto posto a nord del Territorio Urbanizzato del PUG,
  • - lungo la via Prati nel tratto posto a nord del Territorio Urbanizzato del PUG e fino alla via Valluzza,
  • - lungo la SP14 via Limpido, identificato il toponimo Case Limpido,
  • - lungo la via Maestra di Bagazzano in prossimità dell'incrocio con via Mavora,

sono ammessi esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente. La destinazione d'uso corrente dell'immobile, definita all'art. 28, co. 6, della LR 15/2013, può essere modificata, compatibilmente con l'impianto tipologico, verso uno degli usi elencati di seguito:

a) residenziale:
U.1 Residenza
b) turistico ricettiva:
U.2 Attività ricettive
d) dotazioni di servizio e infrastrutture:
U.3a Residenza collettiva pubblica
U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune

Nei lotti di cui sopra, tutti già edificati, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici esistenti (REC), di ristrutturazione edilizia conservativa (RE) e di ampliamento (AM), nel rispetto dei seguenti parametri:

SM Superficie minima di intervento = SF (Superficie fondiaria)
INT Interventi ammessi = - interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (RE) di edifici esistenti,
- interventi di demolizione e ricostruzione (REC) di edifici esistenti,
- interventi di ampliamento (AM) di edifici esistenti
RIE Indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio = - RIE ≥ 4 per gli interventi di demolizione e ricostruzione (REC) di edifici esistenti,
- RIE ≥ 2,5 per gli interventi di ampliamento (AM) di edifici esistenti, con riferimento al sedime totale del fabbricato (esistente + ampliamento),
- RIE_P (RIE di progetto) ≥ RIE_F (RIE di stato di fatto): per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (RE) di edifici esistenti.
Ip Indice di Permeabilità = - ≥ 40% (corrispondente ad una superficie permeabile minima del 40% della Superficie Fondiaria) per gli interventi di demolizione e ricostruzione (REC) o di ampliamento (AM) (con riferimento al sedime totale del fabbricato: esistente + ampliamento) di edifici esistenti,
- non inferiore all'Ip esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (RE) di edifici esistenti
Rc Rapporto di copertura = - ≤ 30% (corrispondente ad una superficie coperta massima del 30% della Superficie Fondiaria) per gli interventi di demolizione e ricostruzione (REC) e di ampliamento (AM),
- non superiore al Rc esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (RE) di edifici esistenti
MRI Misure di risparmio idrico = Gli interventi di REC, RE, AM sono soggetti agli obblighi di cui al precedente art. 7 comma 4
Dc Distanza dai confini di proprietà = - Esistente
- 5 m per gli interventi di demolizione e ricostruzione (REC) e ampliamento (AM) (con riferimento alla porzione in ampliamento).
Per le strutture che sostengono il verde rampicante di ombreggiamento dei parcheggi, non è imposta una distanza minima dai confini di proprietà.
De Distanze tra edifici = 10 m tra pareti finestrate e comunque nel rispetto della legislazione vigente
Ds Distanza dalle strade = - Esistente
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione (REC) e ampliamento (AM) (con riferimento alla porzione in ampliamento):
distanze da CdS, in relazione alla classificazione della strada.
VL Visuale libera = 0,5
Vpc Quota condominiale di verde privato = 20% della SF al netto della superficie coperta
H Altezza massima (n. piani compreso il PT) = - Esistente
- 3 piani per gli interventi di demolizione e ricostruzione (REC) e di ampliamento (AM).
PU Parcheggi di urbanizzazione = Richiesti per gli interventi di AM e REC e per le modifiche di destinazione d'uso che determinino un incremento di carico urbanistico, con riferimento alle porzioni di SU interessate dall'intervento:
30 mq/100 mq SU (superficie minima dei posti auto come da Codice della Strada) da realizzare con pavimentazioni permeabili e obbligatoriamente alberati o ombreggiati con verde rampicante, monetizzabili, anche in parte, nei casi in cui non vi siano le condizioni spaziali per realizzarli in loco.
Pp Parcheggi di pertinenza = 1 posto auto coperto per alloggio (superficie minima 2,70 x 5,20 m). Qualora non sia possibile ricavarli al coperto, i posti auto dovranno essere ricavati all'aperto, nell'area di pertinenza, con pavimentazioni permeabili e obbligatoriamente alberati o ombreggiati con verde rampicante.

3. Modalità di intervento

3.1 Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente, nel territorio rurale, ove non diversamente disposto, si attuano con intervento diretto.

3.2 Per gli edifici esistenti non correlati all'esercizio dell'attività agricola è ammessa la demolizione dei manufatti edilizi aventi funzione accessoria che siano stati legittimamente realizzati o oggetto di sanatoria, quali i depositi attrezzi, i piccoli ricoveri per animali e i magazzini, nonché il recupero delle relative superfici, con le seguenti modalità:

  • - qualora l'edificio principale non sia soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o ai sensi del PUG, con l'ampliamento dell'edificio principale ovvero con la realizzazione, in adiacenza allo stesso, di fabbricati autonomi aventi destinazioni d'uso accessorie e di servizio,
  • - qualora l'edificio principale sia soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o ai sensi del PUG, con la realizzazione, in posizione discosta rispetto all'edificio principale, di fabbricati autonomi aventi le destinazioni d'uso accessorie e di servizio.

Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche e di ogni altro manufatto precario e di strutture leggere, la cui completa rimozione costituisce condizione per l'attuazione degli interventi di cui al presente punto, come previsto dalla LR 24/2017.

3.3 L'esigenza della costruzione di nuovi fabbricati aziendali produttivi è soggetta ad un "Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA)" redatto in conformità alle norme del settore agricolo ed asseverato da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale, con competenza professionale nel settore agricolo, in conformità alla normativa di settore. Il titolo abilitativo (Permesso di costruire convenzionato) conseguente all'esito positivo del PRA, dovrà all'uopo essere corredato da una Convenzione con il Comune con la quale il richiedente si impegna a realizzare, contestualmente agli interventi edilizi, le opere necessarie all'inserimento paesaggistico nel contesto agricolo e ad interventi volti a garantirne la sostenibilità, valutate nell'ambito del PRA.

3.4 Per gli edifici esistenti, in assenza di vincoli di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o di vincoli imposti dal PUG, sono ammessi gli interventi di MO, MS, RE, REC, AM.

3.5 La NC è ammessa esclusivamente nei casi esplicitamente richiamati nel presente articolo o qualora ammissibili in base a "Programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA)" o in base ad Accordi Operativi. Il titolo abilitativo (Permesso di costruire convenzionato) conseguente all'esito positivo del PRA o dell'Accordo Operativo, dovrà all'uopo essere corredato da una Convenzione con il Comune con la quale il richiedente si impegna a realizzare, contestualmente agli interventi edilizi, le opere necessarie all'inserimento paesaggistico nel contesto agricolo e ad interventi volti a garantirne la sostenibilità, valutate nell'ambito del PRA.

3.6 Per tutti gli interventi di NC e REC realizzabili nel Territorio Rurale di Nonantola dovranno essere rispettati i criteri indicati nelle "Linee Guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana - Paesaggi da ricostruire" approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1520 del 28 ottobre 2013.

3.7 E' ammessa la conferma del numero di abitazioni esistenti in base al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.

3.8 Nel caso di edifici non più funzionali all'attività agricola o di allevamenti di grandi dimensioni e porcilaie, dismessi o in corso di dismissione, ovvero di edifici produttivi esistenti nel territorio rurale, qualora esistenti alla data di adozione del PUG, al fine di incentivare la totale rimozione di tali manufatti e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, gli interventi di demolizione potranno essere accompagnati da Accordi Operativi per disciplinare, ai sensi della lettera e) del comma 5 dell'art. 36 della LR 24/2017, interventi volti al recupero di una quota minore della superficie coperta originaria, per usi compatibili con il territorio rurale, comunque non superiore al 10 per cento della stessa, ovvero al 20 per cento nel caso in cui siano necessarie opere di bonifica del sito e di rimozione di materiali pericolosi, tra cui l'amianto, da realizzare preferibilmente in aree collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato o in aree contigue al perimetro stesso, al netto dei fattori preclusivi determinati dalla presenza di vincoli che precludano l'edificazione, con esclusione per gli ambiti a pericolosità idraulica molto elevata (P.1), elevata (P2a) e alta (P2b), in considerazione delle condizioni di pericolosità idraulica del territorio comunale, al fine di ridurre l'esposizione di edifici nei confronti del rischio idraulico e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza. La convenzione urbanistica dovrà prevedere, a cura e spese degli interessati, la completa e preventiva demolizione dei manufatti esistenti, la rinaturazione/rinaturalizzazione dell'area di sedime e di pertinenza e la costruzione di edifici, di diversa tipologia e destinazione d'uso. Tali interventi non sono computati ai fini del calcolo della quota massima del consumo di suolo ammessa ai sensi dell'articolo 6 e sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione, comprensivo del contributo straordinario.

3.9 Per i fabbricati esistenti che vengano considerati, dall'Ufficio di Piano, come opere incongrue, ai sensi della legge regionale n. 16 del 2002, con esclusione quindi per le fattispecie di cui all'art. 3-bis del DPR 380/200147 e per le fattispecie che vengano considerate incongrue in base a valutazioni estetiche o in quanto non più utilizzate o abbandonate o di altra natura soggettiva, è ammessa la stipula di Accordi Operativi che prevedano il recupero di una quota comunque non superiore al 50 per cento della superficie coperta originaria, parametrata ai costi dell'intervento specificati analiticamente nella relazione economico finanziaria di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c) della LR 24/2017, da realizzare preferibilmente in aree collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato o in aree contigue al perimetro stesso, al netto dei fattori preclusivi determinati dalla presenza di vincoli che precludano l'edificazione, con esclusione per gli ambiti a pericolosità idraulica molto elevata (P.1), elevata (P2a) e alta (P2b), in considerazione delle condizioni di pericolosità idraulica del territorio comunale, al fine di ridurre l'esposizione di edifici nei confronti del rischio idraulico e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza. La convenzione urbanistica dovrà prevedere, a cura e spese degli interessati, la completa e preventiva demolizione dei manufatti esistenti, la rinaturazione/rinaturalizzazione dell'area di sedime e di pertinenza e la costruzione di edifici, di diversa tipologia e destinazione d'uso. Tali interventi non sono computati ai fini del calcolo della quota massima del consumo di suolo ammessa ai sensi dell'articolo 6 e sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione, comprensivo del contributo straordinario.

3.10 Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del PUG, realizzati con materiali incongrui con i caratteri paesaggistici del territorio rurale (ad es. realizzati con strutture portanti e/o moduli di tamponamento prefabbricati) e non destinati ad allevamenti o porcilaie (già disciplinati ad un altro punto precedente), sono ammessi i seguenti interventi:

  • - qualora i fabbricati facciano parte di un nucleo edificato, sono ammessi interventi di recupero funzionale per locali di servizio, al fine di dotare le unità residenziali presenti o insediabili nel nucleo, di adeguate pertinenze, entro il limite della SA ≤ 60% della SU residenziale insediabile nel nucleo. L'intervento è subordinato alla totale demolizione del fabbricato esistente e alla ricostruzione con caratteristiche e materiali rispondenti a quelli della tradizione locale;
  • - qualora i fabbricati non facciano parte di un nucleo edificato, ma siano invece isolati, essi possono continuare ad ospitare l'attività già insediata, potendo operare esclusivamente con interventi di MO, ovvero possono essere riconvertiti all'uso agricolo, potendo, in tal caso, operare con le modalità relative.

3.11 La realizzazione di impianti di produzione energetica alimentati da biomassa, intesa come agricola, zootecnica e legnosa, è ammissibile nel rispetto della legislazione vigente e con le modalità e limitazioni da questa eventualmente fissate, ai soli impianti realizzati da impresa agricola proprietaria del terreno e destinati all'autoconsumo dell'azienda agricola. La realizzazione degli impianti è subordinata alle condizioni di sostenibilità fissate dalla legislazione vigente in materia, che stabilisce altresì le condizioni per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a seguito della dismissione dell'impianto e le relative garanzie da prestare.

4. Prescrizioni particolari.

- Gli interventi di NC, REC, AM e gli interventi oggetto di Accordi Operativi, dovranno contemplare il contestuale miglioramento ed efficientamento sia dell'edificio esistente che della eventuale parte in ampliamento che della nuova costruzione, sia in termini energetici che sismici.

- Al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, il territorio rurale è soggetto alle disposizioni di cui ai precedenti Artt. 31, 32, 33, 34, 45, 36, 37, relativi alle diverse condizioni di pericolosità idraulica e di criticità idraulica del territorio nonantolano.

- In tutto il territorio rurale, l'adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi finalizzati all'invarianza idraulica, secondo le prescrizioni del comma 10 dell'art. 11 delle NTA del PTCP.

- In tutto il territorio rurale non è ammessa l'asfaltatura delle strade che conservano la pavimentazione in terreno naturale (cd "strade bianche").

- Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della LR 24/2017, l'attuazione degli interventi di recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola comporta, per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento:

  • a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura;
  • b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse è comunque preclusa per dieci anni dalla data della trascrizione. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla presentazione assieme al titolo edilizio di un PRA e alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola.

46. Oltre agli usi per i quali il PUG valuta indispensabile l’obbligatorietà del PRA, sono da considerare assoggettate a PRA le fattispecie di cui all’Atto di coordinamento tecnico sull’ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, L.R. n. 24/2017) - Del. G.R. n. 623 del 29.04.2019 e Del. G.R. n. 713 del 13.05.2019: “3.1.8 Tipologie di fabbricati produttivi. L’art. 36, comma 2, LR 24/2017, prevede l’obbligatorietà del PRA in relazione alla costruzione di fabbricati agricoli produttivi. Al fine di precisare cosa si intenda per fabbricati agricoli produttivi si riportano di seguito le tipologie di fabbricati finalizzati alla gestione delle attività agricole individuati dall’art. 9, comma 3bis, della legge 133/1994: - fabbricati per la conservazione dei prodotti agricoli; - fabbricati per la custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; - fabbricati destinati all’allevamento e al ricovero degli animali; - fabbricati destinati ad uso ufficio dell’azienda agricola; - fabbricati destinati ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell’azienda a tempo determinato o indeterminato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; - fabbricati destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 228/2001; - fabbricati destinati alla protezione delle piante. Si intendono inoltre ricompresi tra i fabbricati produttivi gli edifici adibiti o da adibire ad attività agrituristica, in relazione agli interventi per i quali la LR 4/2009, così come modificata dall’art. 72 della L.R. 24/2017, ammette la possibilità di ampliamento di tali edifici.”

47. La fattispecie di cui all'art. 3-bis del DPR 380/2001 è già considerata dal PUG e non è pertinente nel caso di Nonantola poiché il PUG non esclude la possibilità di recupero dei fabbricati, per nessuna fattispecie di fabbricati, disciplinandoli quindi tutti, ritenendoli tutti compatibili con la pianificazione, proprio in quanto pianificabili.