Art. 76 Ambiti urbani in cui incrementare le dotazioni di verde privato

1. Il PUG riconosce ai suoli permeabili e alle aree connotate dalla presenza di vegetazione all'interno del territorio urbanizzato un'importante funzione ecosistemica di regolazione dei cicli naturali e di mitigazione dei rischi e degli effetti causati dai cambiamenti climatici.

2. Il verde privato rappresenta quantitativamente un elemento importante del territorio urbano e, nonostante la fruibilità sia limitata ai privati che ne detengono la proprietà, che possono fruire di uno spazio aperto collegato all'abitazione o all'ambiente di lavoro capace di contribuire al benessere di chi lo abita o di chi lo frequenta, esso garantisce efficaci prestazioni ambientali per la collettività, contribuendo positivamente al microclima e all'attenuazione dell'inquinamento, svolgendo un'efficace azione di miglioramento dell'aria, del suolo e delle condizioni di permeabilità dell'acqua.

3. Il PUG prevede che ogni intervento urbanistico ed edilizio contribuisca al miglioramento della qualità ambientale in termini di permeabilità dei suoli e di presenza di vegetazione, adottando misure di compensazione e riequilibrio ambientale, realizzando dotazioni ecologiche e ambientali e mettendo a dimora nuove alberature ad alto fusto nelle aree verdi private di pertinenza, in base alle indicazioni riportate nel Regolamento del Verde.

4. Gli interventi urbanistici ed edilizi devono migliorare il valore dell'indice di riduzione dell'impatto edilizio (RIE) rispetto allo stato di fatto, intervenendo sulla permeabilità delle superfici e sulla presenza di vegetazione, garantendo un valore dell'Indice RIE di progetto non inferiore al livello prestazionale individuato dalla presente Disciplina, con riferimento ai diversi tessuti urbani.

5. In tutti i casi in cui sia possibile l'intervento dovrà prevedere l'impiego di sistemi di drenaggio urbano sostenibili (SuDS), soluzioni basate sulla natura (NBS - Nature Based Solution) e/o la realizzazione di "Rain garden" ("giardino della pioggia") per la gestione delle acque meteoriche.

6. L'abbattimento degli alberi è vietato, se non per comprovati motivi fito-sanitari o di pubblica sicurezza, ovvero per motivazioni disciplinate dal Regolamento del Verde, sulla base di una specifica documentazione, redatta e firmata da un tecnico abilitato e iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale, con competenze nel settore delle scienze agrarie o forestali. Gli alberi abbattuti devono essere ripristinati nel lotto, eventualmente utilizzando alberi di specie diverse, da scegliere in base al Regolamento del Verde.

7. Sono altresì vietati gli interventi drastici sulla chioma come la capitozzatura, che prevedono la totale o parziale asportazione delle branche e di conseguenza l'eliminazione della chioma. Qualora in situazioni singolari si ravvisi la necessità di intervenire con tale modalità, la capitozzatura deve essere specificatamente autorizzata dal Comune, come indicato nel Regolamento del Verde, sulla base di una relazione tecnica redatta e firmata da un tecnico abilitato e iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale, con competenze nel settore delle scienze agrarie o forestali, che argomenti tale intervento come unica soluzione efficacemente possibile.