Art. 6 Salvaguardia
1. A decorrere dalla data di adozione del PUG di cui all'art. 45, co. 2 della LR 24/2017, da parte dell'organo consiliare, e sino alla sua entrata in vigore, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all'art. 27 della LR 24/2017.
2. In conseguenza dell'apposizione della salvaguardia, in sede di adozione, l'amministrazione comunale:
- a) sospende ogni determinazione in merito all'approvazione di tutti gli atti amministrativi o strumenti di pianificazione urbanistici o settoriali che siano in contrasto con le previsioni del PUG adottato da parte dell'organo consiliare o tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- b) sospende ogni determinazione relativa ai procedimenti finalizzati al conseguimento di titoli autorizzativi edilizi e ogni determinazione in merito ai procedimenti unici di cui al DPR 160/2010 (sportello unico per le attività produttive) che siano in contrasto con le previsioni del PUG adottato da parte dell'organo consiliare;
- c) sospende il termine di trenta giorni di cui all'art. 14, co. 5, della LR 15/2013 ed eventualmente richiede di integrare la documentazione presentata con l'asseverazione della conformità al PUG adottato;
- d) rileva, nelle conferenze di servizi, negli accordi di programma e in ogni altra sede nella quale è chiamata ad esprimere il proprio parere, autorizzazione o altro atto di assenso, comunque denominato, l'eventuale contrasto con il PUG adottato da parte dell'organo consiliare, assumendo le conseguenti determinazioni negative o di richiesta di modifiche o integrazioni,
- e) sospende il rilascio degli atti valutativi e dichiarativi emanati sulla base dei contenuti degli strumenti urbanistici generali; ove non sia possibile disporre tale sospensione, gli atti, oltre a riportare l'avvenuta adozione del PUG da parte dell'organo consiliare, riportano il duplice contenuto, ossia sia quello anteriore all'adozione che quello derivante dallo strumento adottato.
3. La sospensione disposta ai sensi del comma precedente, lettere a), b) e c), è comunicata all'interessato riportandone la relativa motivazione, indicando come i termini procedimentali ricomincino a decorrere successivamente all'approvazione del PUG e alla presentazione della relativa asseverazione di conformità. Tale comunicazione svolge altresì le funzioni di cui all'art. 10bis della L 241/90.
4. Ferma restando la conformità anche allo strumento previgente, è fatta salva la possibilità, per i soggetti interessati, di adeguare la documentazione allegata alla richiesta di titolo autorizzativo, alla SCIA o al procedimento unico di cui al DPR 160/2010, alle previsioni del PUG adottato da parte dell'organo consiliare, ai fini della salvaguardia. Resta sempre salva la possibilità per i soggetti interessati di dichiarare, sin dal momento della presentazione, la conformità della documentazione allegata alle previsioni del PUG adottato, al fine di evitare la sospensione.
5. Ogni altra amministrazione pubblica operante nel territorio comunale, anche in attuazione del principio di leale collaborazione, è tenuta a non pregiudicare e a non rendere più gravosa l'attuazione del PUG adottato da parte dell'organo consiliare, astenendosi dall'assumere determinazioni in contrasto con le sue previsioni.