Art. 60 Attrezzature e infrastrutture tecnologiche

1. Definizione

Lo "Schema strutturale di assetto delle aree urbane" del PUG individua, con grafia ideogrammatica, le Attrezzature tecnologiche, ricadenti parte nel Territorio Urbanizzato e parte nel Territorio Extraurbano.

Le Attrezzature tecnologiche sono distinte per tipologia:

  • - Cimiteri,
  • - Depuratori,
  • - Centri di raccolta (CDR).

Le fasce di rispetto dei Cimiteri e dei Depuratori sono riportate nella Tavola dei vincoli "Limiti e rispetti" e sono disciplinate agli Artt. 40 e 41.

La Tavola dei vincoli "Limiti e rispetti" riporta l'indicazione delle Infrastrutture tecnologiche e delle relative fasce di rispetto di:

  • - Elettrodotti,
  • - Gasdotti,

che sono disciplinate agli Artt. 42 e 43.

2. Disciplina

Nelle aree ove sono insediate Attrezzature tecnologiche, è ammesso l'insediamento degli usi riconducibili alla seguente categoria funzionale:

g) dotazioni di servizio e infrastrutture
U.25 Infrastrutture tecniche e tecnologiche.
U.26 Impianti di trasmissione via etere
U.27 Attrezzature per la mobilità
U.30 Cimiteri

La realizzazione di nuove attrezzature tecnologiche potrà essere effettuata mediante la procedura di realizzazione delle opere pubbliche ovvero mediante quella prevista dalla disciplina di settore.