Art. 60 Attrezzature e infrastrutture tecnologiche
1. Definizione
Lo "Schema strutturale di assetto delle aree urbane" del PUG individua, con grafia ideogrammatica, le Attrezzature tecnologiche, ricadenti parte nel Territorio Urbanizzato e parte nel Territorio Extraurbano.
Le Attrezzature tecnologiche sono distinte per tipologia:
- - Cimiteri,
- - Depuratori,
- - Centri di raccolta (CDR).
Le fasce di rispetto dei Cimiteri e dei Depuratori sono riportate nella Tavola dei vincoli "Limiti e rispetti" e sono disciplinate agli Artt. 40 e 41.
La Tavola dei vincoli "Limiti e rispetti" riporta l'indicazione delle Infrastrutture tecnologiche e delle relative fasce di rispetto di:
- - Elettrodotti,
- - Gasdotti,
che sono disciplinate agli Artt. 42 e 43.
2. Disciplina
Nelle aree ove sono insediate Attrezzature tecnologiche, è ammesso l'insediamento degli usi riconducibili alla seguente categoria funzionale:
| g) | dotazioni di servizio e infrastrutture | |
|---|---|---|
| U.25 | Infrastrutture tecniche e tecnologiche. | |
| U.26 | Impianti di trasmissione via etere | |
| U.27 | Attrezzature per la mobilità | |
| U.30 | Cimiteri |
La realizzazione di nuove attrezzature tecnologiche potrà essere effettuata mediante la procedura di realizzazione delle opere pubbliche ovvero mediante quella prevista dalla disciplina di settore.