Art. 59 Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ed Edilizia Residenziale Sociale (ERS)
1. Definizione
Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sono gestiti dal Comune ai sensi della LR 24/2001. Il PUG concorre alla realizzazione delle politiche pubbliche per la casa, per rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali, attraverso l'incremento e la rigenerazione del patrimonio pubblico di alloggi.
Per gli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS), il PUG recepisce la definizione di "alloggio sociale" contenuta nel D.M. 22.4.2008:
"E' definito "alloggio sociale" l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.".
Lo sviluppo dell'Edilizia Residenziale Sociale (ERS) è finalizzato a rispondere alla domanda di alloggi a canone convenzionato tramite azioni di partenariato pubblico-privato attivate grazie a politiche urbanistiche; esso risulta particolarmente dedicato a quei cittadini che, seppur non aventi titolo per accedere all'edilizia residenziale pubblica, non presentino adeguate capacità economico-finanziarie per soddisfare la propria domanda di alloggio tramite gli ordinari meccanismi di mercato.
Possono rientrare nella definizione di ERS anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati tramite ricorso a contributi od agevolazioni pubbliche.
La realizzazione di alloggi ERS, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico (Dotazione territoriale), ai sensi dell'art. A-6-bis dell'Allegato A della LR 20/200039 da cedersi gratuitamente al Comune oppure da locarsi a condizioni economiche stabilite dal Comune; in tale ultimo caso potranno essere considerati quali alloggi ERS esclusivamente immobili destinati alla locazione temporanea per almeno 14 anni, con la possibilità di alienarli in proprietà ai conduttori solo al termine di tale periodo, ed i cui inquilini siano individuati dal Comune.
2. Disciplina
Con riferimento agli alloggi ERP:
Al fine di concorrere alla realizzazione delle politiche pubbliche per la casa dirette a soddisfare il fabbisogno di alloggi per le famiglie meno abbienti, operando, secondo i principi di contenimento del consumo di suolo, il PUG prevede, in sede di ripianificazione di comparti decaduti, la realizzazione di idonee, proporzionate e sostenibili quantità di alloggi ERP, da cedersi al Comune.
La convenzione di cui all'art. 38, co. 3, lett. b) della LR 24/2017 disciplina compiutamente tale realizzazione e cessione degli alloggi ERP prevedendo, tra l'altro i termini, la superficie e le caratteristiche degli alloggi, la classe energetica, le garanzie e le clausole di tutela per il Comune. La relazione di cui all'art. 38, co. 3, lett. c) è integrata con la specifica dimostrazione della sostenibilità della fattibilità e sostenibilità dell'intervento con riferimento alla quota di alloggi ERP da realizzare.
Con riferimento agli alloggi ERS:
Il PUG, in attuazione della LR 24/2001, assume la necessità di incrementare la disponibilità di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale prioritariamente attraverso la riqualificazione urbana, la rigenerazione sostenibile e l'acquisto del patrimonio edilizio esistente e contrastando il consumo di suolo.
Il Comune inserisce nelle convenzioni urbanistiche apposite clausole di prelazione in caso di cessione degli alloggi ERS ed altre clausole di tutela delle proprie ragioni al fine di rendere efficaci le politiche abitative.
In caso di realizzazione di nuova edificazione residenziale all'esterno del territorio urbanizzato per la realizzazione di interventi di ERS, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. b) della LR 25/2017, la relazione di cui all'art. 38, co. 3, lett. c) deve fornire specifica dimostrazione della fattibilità e sostenibilità dell'intervento con riferimento alla quota di edilizia libera indispensabile per assicurare la fattibilità economico finanziaria dell'intervento nonché giustificazione del consumo di suolo. In tali casi, in considerazione delle condizioni di pericolosità idraulica del territorio comunale, al fine di ridurre l'esposizione di edifici nei confronti del rischio idraulico e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, le nuove aree per la realizzazione di ERS, compresa la quota di edilizia libera necessaria per assicurare la fattibilità economico finanziaria dell'intervento, non potranno ricadere in ambiti a pericolosità idraulica molto elevata (P.1), elevata (P2a) e alta (P2b).
Gli AO ed i PAIP aventi ad oggetto interventi di addensamento o sostituzione urbana, comprensivi anche di quelli di rigenerazione urbana, prevedono la realizzazione di una quantità di alloggi ERS nella misura minima del 10% degli alloggi complessivi; la convenzione urbanistica definisce le caratteristiche edilizie degli alloggi ERS e contiene apposite clausole di prelazione a favore del Comune in caso di cessione degli alloggi ed altre clausole di tutela delle proprie ragioni al fine di rendere efficaci le politiche abitative.
39. Le definizioni uniformi contenute nell’Allegato A della LR 20/2000 restano vigenti sino all’emanazione dell’Atto di coordinamento tecnico previsto dall’art. 29, co. 2, della LR 24/2017