Art. 52 Edifici di interesse storico-architettonico e/o testimoniale (RS e RC)

1. Il PUG individua gli edifici di interesse storico-architettonico e/o testimoniale nella tavola del PUG "Edifici ed aree di interesse culturale, storico-architettonico e testimoniale".

  • - nelle Schede del PUG:
  • - "Classificazione edifici di interesse culturale, storico-architettonico del Centro Storico di Nonantola"
  • - "Classificazione edifici di interesse culturale, storico-architettonico e testimoniale"

che riportano la classificazione degli edifici, ai fini dell'applicazione della presente Disciplina.

2. Le presenti disposizioni sono finalizzate alla tutela degli edifici e dei manufatti che rivestono interesse storico-architettonico e testimoniale e che sono stati riconosciuti meritevoli di tutela, non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

3. Gli interventi sugli edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e testimoniale sono attuabili con riferimento alle seguenti categorie di intervento:

  • - RS - Restauro scientifico,
  • - RC - Restauro e risanamento conservativo.

Il PUG provvede a dettare la disciplina urbanistica per le due categorie di intervento sopra indicate, declinando le norme di intervento in relazione alle diverse tipologie architettoniche, al fine di salvaguardare le caratteristiche architettoniche degli edifici e le relazioni con il contesto urbanistico interessato.

4. Il PUG dispone che:

  • - gli edifici di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico e artistico, rappresentati, nel caso di Nonantola, da quattro oratori di cui uno con canonica e da una ex-ghiacciaia, non già soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, siano assoggettati ad interventi di restauro scientifico (RS). Per tali edifici, gli interventi devono prevedere:
    • a. il restauro architettonico, la conservazione dei fronti esterni ed interni e il restauro degli ambienti interni, con ricostruzione filologica delle parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, il restauro degli elementi artistico-decorativi (affreschi, dipinti, cornici, cornicioni, riquadrature delle finestre, ecc.) eventualmente presenti, sia all'interno che all'esterno dell'edificio, la conservazione e il ripristino delle aree di pertinenza;
    • b. il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione, i materiali, i colori o la quota degli elementi strutturali quali murature portanti sia interne che esterne, solai e volte, scale, tetto, con obbligo di ripristino del manto di copertura originale;
    • c. l'eliminazione delle eventuali superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario dell'edificio.

    E' ammesso l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali, nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti, con particolare cautela per la collocazione di impianti impattanti, quali antenne paraboliche e condizionatori, la cui posizione dovrà essere attentamente valutata allo scopo di evitare che restino a vista.

I progetti di restauro scientifico (RS) devono essere redatti sulla base di una accurata analisi storico-critica dell'immobile interessato dall'intervento che, nel caso della ex-ghiacciaia, potrà consentire di valutarne le caratteristiche e le possibilità di recupero.

La sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili soggetti a restauro scientifico (RS) deve essere rivolta a mantenere e/o ripristinare la configurazione originaria di impianto, soprattutto nel caso degli oratori facenti parte di corti o di complessi architettonici che comprendono altri edifici di interesse storico-architettonico;

  • - gli edifici che rivestono interesse sotto il profilo storico-architettonico e tipologico, sia in ambito urbano che rurale, siano assoggettati ad interventi di restauro e risanamento conservativo (RC). In relazione alle diverse tipologie architettoniche degli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo (RC) e alla particolare rilevanza nel contesto urbanistico che li ospita, il PUG detta prescrizioni specifiche per le diverse tipologie architettoniche rappresentate nella cartografia e nelle schede di classificazione, nel modo seguente:
  • - con la sigla RCA, le ville di notevole interesse storico-architettonico, le case padronali e gli edifici civili di particolare interesse storico-architettonico e artistico;
  • - con la sigla RCB, i villini urbani e gli edifici civili e gli edifici rurali di interesse storico-architettonico;
  • - con la sigla RCC, gli edifici civili e rurali di interesse storico-architettonico-testimoniale, compresi gli edifici specialistici e i fabbricati connessi a originarie funzioni produttive agricole e non agricole, ecc.

La consistenza e diffusione degli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo (RC), articolati nelle tre categorie RCA, RCB, RCC, sopra richiamate, necessitano di una trattazione dettagliata, che viene declinata nei successivi art. 53, 54, 55, 56.

5. La destinazione d'uso corrente dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto di intervento è quella definita all'art. 28, co. 6, della LR 15/2013; tale destinazione potrà essere modificata, compatibilmente con il vincolo di tutela, per usi compatibili con l'ambito urbano entro cui ricadono o con il territorio rurale.

6. Gli usi ammessi negli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale sono quelli previsti per l'ambito territoriale (Territorio urbanizzato e Territorio rurale) in cui essi ricadono, compatibilmente con il vincolo di tutela.

7. Nell'ambito del territorio urbanizzato, per gli edifici esistenti di cui al presente articolo e di cui sia previsto il recupero ad uso abitativo, il numero degli alloggi insediabili è definito in sede progettuale, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario, con una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria SA) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU.

8. Nel territorio rurale, per gli edifici esistenti di cui al presente articolo e di cui sia previsto il recupero ad uso abitativo, sia civile che agricolo, è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 3 alloggi, purché l'intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario; in considerazione dei condizionamenti derivanti dal vincolo di tutela, non è fissata una SU minima per gli alloggi, confermando tuttavia la necessità di riservare una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria SA) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU; qualora la SU di tali edifici sia inferiore a 50 mq non è ammesso il recupero ad usi abitativi.

9. La Tavola "Edifici ed aree di interesse culturale, storico-architettonico e testimoniale" individua anche "Altre strutture di interesse storico testimoniale (tabernacoli e ponti) individuate dal PTCP", corrispondenti, in particolare ad un tabernacolo c/o Ca' Fornigoni e cinque ponticelli sul reticolo idrografico minore, per i quali valgono le disposizioni di cui all'art. 44D del PTCP.

10. Nelle aree con condizioni di pericolosità idraulica per le quali sia prescritto che le unità abitative non possano essere sviluppate al solo piano terreno ma debbano essere collegate al piano primo tramite scala interna all'unità abitativa, tale prescrizione dovrà essere rispettata anche negli edifici di interesse storico architettonico e/o testimoniale soggetti a tutela dal PUG. Qualora il tipo di vincolo imposto sull'edificio precluda la possibilità di realizzare nuovi corpi scala, la realizzazione di unità abitative al piano terreno è ammessa esclusivamente quando il corpo scale originario dell'edificio (o i corpi scala originari, se più di uno) non sia di uso esclusivo di un'unità immobiliare ma possa essere utilizzato anche dall'unità abitativa che si sviluppa al piano terreno, per raggiungere locali condominiali posti ai piani superiori.