Art. 48 Contenimento del consumo di suolo
1. Il PUG assume l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo.
2. Non è consentito il consumo di suolo se non entro la Superficie Territoriale massima di 105.935 mq, corrispondente al 3% in valore assoluto, della superficie perimetrata come Territorio Urbanizzato di cui al precedenteArt. 47 e comunque esclusivamente per la realizzazione di:
- a) opere pubbliche o di interesse pubblico di livello comunale, comprese le dotazioni territoriali e l'ERS,
- b) insediamenti strategici,
- c) nuove edificazioni residenziali che siano necessarie per attivare interventi di riuso e rigenerazione di aree già residenziali oppure per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale.
3. La misura del consumo di suolo realizzata in base al comma precedente è periodicamente aggiornata dal Comune ed inserita tra i parametri del monitoraggio della Valsat di cui all' art. 18, co. 7 della LR 24/2017.
4. Previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative, possono essere realizzati senza essere computati nella superficie massima di cui al comma precedente, gli interventi elencati all'art. 6, co. 5, della LR 24/201737..
5. Nei casi di alla lett. c) del precedente co. 2, le relazioni economico-finanziarie di cui all'art. 38, co. 3, lett. c) della LR 24/2017 devono espressamente dimostrare che il suolo è consumato nella misura strettamente necessaria a consentire l'attivazione degli interventi di riuso e rigenerazione, ovvero che la quantità di edilizia libera è quella strettamente indispensabile ad assicurare la fattibilità economica-finanziaria dell'intervento. In ogni caso di nuovo consumo del suolo, la Valsat deve specificamente analizzare l'assenza di ragionevoli alternative localizzative.
6. Sono ammessi gli interventi di consumo del suolo che siano compensati da interventi di effettiva desigillazione attraverso la rimozione del materiale impermeabile e la collocazione di equipaggiamento verde in misura tale da assicurare un miglioramento complessivo delle prestazioni ecosistemiche. Ove, per straordinarie motivazioni, non risulti possibile realizzare gli interventi di desigillazione in un momento anteriore a quello del consumo di suolo, il Comune non potrà rilasciare il relativo titolo edificatorio in assenza di un'apposita garanzia, a prima richiesta, che funga da clausola penale commisurata all'eventuale perdita di capacità ecosistemica.
37. Ai sensi del co. 5 dell’art. 6 della LR 24/2017, possono realizzarsi, senza essere computate nella quota massima di consumo di suolo: “a) di opere pubbliche di rilievo sovracomunale e di opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico; b) di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero di interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività, ad esclusione degli interventi che comportino la trasformazione di un esercizio commerciale in una struttura di vendita o insediamento commerciale di rilievo sovracomunale; c) di nuovi insediamenti produttivi di interesse strategico regionale che siano oggetto di accordi per l'insediamento e lo sviluppo, di cui all' articolo 7 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) o che presentino i requisiti di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2014 come specificati con apposita deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale; d) di rilevanti insediamenti produttivi individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell' articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124); e) di parchi urbani ed altre dotazioni ecologico ambientali; f) di fabbricati nel territorio rurale funzionali all'esercizio delle imprese agricole; g) di interventi per il parziale recupero della superficie di edifici non più funzionali all'attività agricola, demoliti ai sensi dell'articolo 36, comma 5, lettera e)”.