Art. 44 Inquinamento elettromagnetico e luminoso

(Tavola dei vincoli: Limiti e rispetti)

1. La localizzazione di Impianti di emittenza radiotelevisiva è vietata in alcune aree del territorio al fine di perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e di salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico:

  • - all'interno della fascia di rispetto identificata nella Tavola dei vincoli: "Limiti e rispetti", così come definita nell'art. 4 della delibera di Giunta regionale n197 del 20 febbraio 2001, di 300 m dal perimetro dei Centri abitati delimitati ai sensi dell'art 4 del Codice della Strada;
  • - negli ambiti e nelle aree richiamate ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della LR 30/2000 e s.m.35;
  • - nelle aree ricadenti ad una distanza inferiore a m. 200 dai recettori sensibili quali attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.

2. La localizzazione di impianti di emittenza radiotelevisiva è inoltre vietata o ammessa con elementi di attenzione in alcuni contesti ambientali e paesaggistici individuati dal Piano provinciale di localizzazione dell'Emittenza Radio Televisiva (PLERT) a cui si rimanda.

3. Gli Impianti fissi di telefonia mobile sono identificati nella Tavola dei vincoli: "Limiti e rispetti". A tali infrastrutture si applica la L.R. 31 ottobre 2000 e s.m. e i. "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", capo III, in base alle quali:

  • - la localizzazione di nuovi impianti è vietata nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000";
  • - la localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree suddette avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici;
  • - la localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è consentita qualora si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza;
  • - la localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, è consentita qualora si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

4. In applicazione della DGR n. 1138/08 che aggiorna la DGR 197/2001, è previsto quanto segue:

  • - nel caso di Accordi Operativi che prevedano nuove edificazioni entro la fascia di 200 m da stazioni radio-base (antenne cellulari) e 300 m da antenne radiotelevisive radio-TV, è necessario effettuare la verifica del non coinvolgimento di luoghi accessibili nei volumi di rispetto e di edifici a permanenza prolungata (superiore alle 4 ore giornaliere) nei volumi di attenzione generati da tali impianti emittenti: tale verifica dovrà essere fatta caso per caso, in base ai pareri preventivi emessi da ARPAE, in possesso dell'Amministrazione comunale, in quanto i volumi di rispetto/attenzione variano a seconda delle caratteristiche tecniche degli impianti valutati per ciascun sito,
  • - nel caso di interventi diretti che prevedano ampliamenti di volume o modifiche di destinazione d'uso di locali esistenti per usi con permanenza di persone superiore alle 4 ore entro la fascia di 200 m dalle stazioni radio-base (antenne cellulari) e di 300 metri dalle antenne radiotelevisive, si deve verificare che sia rispettato il limite previsto per il campo elettrico dalla normativa nazionale vigente.

5. In corrispondenza della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso, identificata nella Tavola dei vincoli: "Limiti e rispetti", che interessa l'intero Comune di Nonantola, assegnata nel 2016 all'Osservatorio "Giorgio Abetti" (non professionale) di San Giovanni in Persiceto, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 3 della Delibera di Giunta regionale 12/11/2015 n.1732 come modificata dalla DGR 1514/2022 "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 12 novembre 2015, n. 1732 recante la Terza Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n.19 del 29 settembre 2003 - Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico". In applicazione del comma 2 del medesimo articolo, in corrispondenza dei nodi ecologici complessi e dei corridoi ecologici primari e secondari è necessario:

  • - limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
  • - adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall'emanazione della direttiva sopra citata.

35. Si richiamano espressamente i commi 1 e 2 dell’art.4 della LR 30/2000:

  • 1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
  • 2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:
    • a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
    • b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
    • c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
    • d) di pregio storico, culturale e testimoniale.