Art. 40 Limiti di rispetto cimiteriale

(Tavola dei vincoli: Limiti e rispetti)

1. Le fasce di rispetto cimiteriale, istituite per ragioni igieniche e di decoro urbano, sono individuate dal PUG con riferimento ai Cimiteri di:

  • - Nonantola, la cui fascia di rispetto è individuata con riferimento al Decreto Prefettizio prot. n. 30988 del 22/10/1958, che recita: "la zona di rispetto del Cimitero del Capoluogo del Comune di Nonantola è delimitata da un perimetro avente un raggio di ml. 50 dal muro di cinta, ai lati sud, ovest, est.>> prevedendo quindi, sul lato nord, una fascia di rispetto di 200 m."
  • - Redù, Rubbiara e Bagazzano, la cui fascia di rispetto è individuata assumendo quanto dichiarato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 6/03/1997, relativamente alle fasce di rispetto, ove si richiama il Parere favorevole dell'Azienda USL - Distretto di Castelfranco E., prot. n. 221 del 18/02/1997 che recita: "DELIBERA di approvare, ai sensi dell'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 come modificato dall'art. 1 della Legge 17 ottobre 1957 n. 983, la richiesta di riduzione da duecento a cinquanta metri della zona di rispetto dei cimiteri di Rubbiara (per quanto riguarda i lati nord-est, est, sud e sud-ovest), Redù (per quanto riguarda i lati nord-ovest, ovest e sud-ovest) e Bagazzano (per quanto riguarda i lati nord, nord-est e nord-ovest), come evidenziato nelle tavole nn. 1,2,3 che allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale.".

2. Le fasce di rispetto cimiteriale, disciplinate ai sensi dell'art 338 del RD 1265/193427, del DPR 285/199028 e dell'art. 4 della LR 19/200429, sono individuate dal PUG nella Tavola dei vincoli: "Limiti e rispetti".

27. D.P.R. n. 1265/1934, Art. 338 “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.

28. D.P.R. n. 285/1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”.

29. LR 19/2004, Art. 4 - Realizzazione di cimiteri e crematori “… 2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. É vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio”.