Art. 39 Fasce di rispetto delle infrastrutture viarie
(Tavola dei vincoli: Limiti e rispetti)
1. Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono destinate alla tutela delle strade, al loro ampliamento, alla realizzazione di nuove strade, alla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, di parcheggi, di attrezzature connesse alla viabilità, alle piantumazioni e sistemazioni a verde lungo le strade, alla messa in opera di opere di mitigazione acustica o di elementi di arredo, nonché alla protezione della sede stradale nei riguardi della edificazione e viceversa.
2. La classificazione delle strade18 e le relative fasce di rispetto stradale sono stabilite dal PUG in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada19 e relativo Regolamento attuativo20 ed individuati, con riferimento al perimetro dei Centri Abitati approvato con Del. G.C. n. 48 del 14/04/2022 e successivamente modificato parzialmente con Del. G.G. n. 91 del 08/06/2023. La classificazione delle strade è rappresentata nella Tavola del PUG: "Classificazione funzionale delle strade" mentre le fasce di rispetto, all'esterno dei Centri Abitati, sono indicate nella Tavola dei vincoli: "Limiti e rispetti". L'individuazione cartografica delle fasce di rispetto è da assumere come riferimento della larghezza della fascia di rispetto che dovrà essere applicata dal confine di proprietà della strada secondo quanto stabilito dagli artt. 2621, 27 e 2822 del D.P.R. n. 495/1992.
3. L'individuazione cartografica delle fasce di rispetto è da assumere come riferimento della larghezza della fascia di rispetto che dovrà essere applicata dal confine di proprietà della strada secondo quanto stabilito dagli artt. 2623, 27 e 2824 del D.P.R. n. 495/1992, con riferimento alla tipologia delle strade esistenti nel territorio di Nonantola. Le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
- - fuori dai Centri Abitati,
- - 30 m per le strade di tipo C,
- - 20 m per le strade di tipo F e Fbis,
- - 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.3 "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice,
- - all'interno dei Centri Abitati, per tutte le strade, comunque classificate, è stabilita una distanza minima di 5,00 m.
4. Entro le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali:
- - sono sempre ammessi interventi di tipo conservativo,
- - gli interventi di ampliamento (AM) degli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente sulla porzione di immobile esterna alla fascia di rispetto stradale e comunque con modalità tali da non pregiudicarne la sicurezza; non sono ammissibili interventi di ampliamento (AM) su edifici ricadenti interamente all'interno delle fasce di rispetto stradale.
5. Le modalità di realizzazione di recinzioni e di impianto di alberature o siepi arbustive sono disciplinate dal Regolamento Edilizio nel rispetto delle distanze stabilite dagli artt. 2625 e 2826 del D.P.R. n. 495/1992.
6. Nell'ambito del territorio rurale, le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali sono computabili come superficie aziendale ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli ambiti agricoli.
18. D.Lgs. n. 285/1992, Art. 2 - Definizione e classificazione delle strade “... 2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A – Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali”.
19. D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”.
20. D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada”.
21. D.P.R. n. 495/1992, Art. 26 - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati “..2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A; b) 40 m per le strade di tipo B; c) 30 m per le strade di tipo C; d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice; e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo B; c) 10 m per le strade di tipo C ”
22. D.P.R. n. 495/1992, Art. 26 - Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati “1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D. 2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione”.
23. D.P.R. n. 495/1992, Art. 26 - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati “..2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A; b) 40 m per le strade di tipo B; c) 30 m per le strade di tipo C; d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice; e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo B; c) 10 m per le strade di tipo C ”
24. D.P.R. n. 495/1992, Art. 26 - Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati “1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D. 2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione”.
25. D.P.R. n. 495/1992, Art. 26 - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati “… 4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) 5 m per le strade di tipo A, B; b) 3 m per le strade di tipo C, F”.
26. D.P.R. n. 495/1992, Art. 26 - Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati “... 4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) m 3 per le strade di tipo A; b) m 2 per le strade di tipo D. 5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione”.